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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -, all'esito dell'udienza dell'11/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1661/2024, promossa da:
nata a [...] alla Vibrata (TE) il 9/08/1957 e ivi residente Parte_1 in Via Vibrata n. 17 (c.f. ), rappresentata e difeso dall'avv. Maria C.F._1
TA AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Ascoli Piceno,
C.so V. Emanuele n. 5, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
l' , c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Gambino in virtù di procura generale alle liti per Notar Persona_1 in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 n. rep. 37875 - raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Periferica INPS in Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del requisito dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, comma 8 del Decreto Legislativo
n. 503 del 30/12/1992.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/09/2024, evocava innanzi a questo Parte_1
Tribunale l'INPS chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, co. 8 del
Decreto Legislativo n. 503 del 30/12/1992 ss.mm.ii., che le era stato negato in sede amministrativa.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dal ricorso, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente e mediante c.t.u. medica, è pervenuta per la discussione, con termine per note, all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato.
La sig.ra in data 24/07/2023 presentava domanda amministrativa per ottenere la Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 8 D. Lgs 30/12/1992 n. 503 con anticipo dei requisiti per invalidità all'80%, con decorrenza da agosto 2022 (un anno prima della domanda).
Come è noto, con riferimento alle domande presentate nel periodo 2019 – 2024, possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 61 anni se uomini e a 56 anni se donne i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) non meno dell'80% di invalidità; b) possesso di almeno
20 anni di contributi (cfr. art. 1, co. 8 del Dlgs 503/1992), con finestra mobile di 12 mesi per l'ottenimento del primo rateo pensionistico.
Questa disposizione interpretata dalla Suprema Corte nei seguenti termini: “…. In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini
e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti…." - Cassazione civile, sez. lav.,
13/11/2018, n. 29191. I lavoratori interessati, dunque, devono inoltre attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico, a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali.
Ciò posto, nulla quaestio in ordine alla sussistenza del requisito socio-economico, atteso che il provvedimento di rigetto della domanda dell'INPS, datato 15/12/2023, si fonda esclusivamente sull'asserita carenza del requisito sanitario (invalidità almeno dell'80%). Detto requisito si evince altresì dall'estratto contributivo rilasciato dall'Ente Previdenziale, allegato al provvedimento del
5/08/2024 in atti, con cui è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla richiesta prestazione previdenziale a far data dall'1/09/2024.
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del requisito sanitario, il c.t.u., dott.ssa Persona_2
, ha così concluso:
[...]
“La totalità delle patologie sopra elencate comporta il riconoscimento dell'invalidità in una percentuale che, al netto della formula riduzionistica di Balthazard, risulta essere non inferiore all'84%.
Il quadro clinico e funzionale descritti implicano impossibilità a mantenere posture fisse e protratte, effettuare sforzo fisico, nonché gesti che prevedano attività motoria sia fine che grossolana delle mani. Risulta essere così limitata, in maniera a severa e persistente, la capacità lavorativa della perizianda in mansioni confacenti le sue attitudini, con conseguente svantaggio economico e sociale” … “La sig.ra , nata a [...]
Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 09/08/1957, PRESENTA un'infermità pari all'84%, calcolata secondo la formula riduzionistica di cui al D.M. 05.02.1992, con decorrenza dal 24.07.2023”.
Tali conclusioni, fondate su solide argomentazioni tecnico-scientifiche, appaiono pienamente condivisibili, essendo prive di vizi logici. D'altra parte, non risultano depositate osservazioni da parte dell'ente convenuto.
Sussistendo, in definitiva, entrambi i requisiti richiesti dalla legge, va accertato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchia anticipata a far data dal 24/07/2023, previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, con conseguente condanna dell'INPS all'erogazione di detta pensione, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura si cui al dispositivo. Con lo stesso criterio vanno liquidate le spese della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando:
1. Accerta il diritto di al conseguimento della pensione di vecchia anticipata Parte_1
a far data dal 24/07/2023, previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del D.L.
n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, e, per l'effetto,
2. Condanna l'INPS all'erogazione della pensione di cui al punto che precede con la decorrenza sopra stabilita, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
1.800,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie (15%), Iva e c.a.p. come per legge;
4) Pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'INPS.
Teramo, addì 11 Dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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