Decreto cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4469 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata “-OMISSIS-”, per i seguenti indirizzi:
• -OMISSIS- -Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio;
• -OMISSIS-- Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzo Sistema Moda;
• -OMISSIS-- Istituto Tecnico - settore Tecnologico – indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni – art. Informatica;
• -OMISSIS--Istituto Tecnico- settore Tecnologico - indirizzo Agraria- Agroalimentare e Agroindustria;
- della presupposta nota, prot. n.-OMISSIS-, della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato, assunta al prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica in epigrafe, per i seguenti indirizzi:
--OMISSIS- -Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio;
--OMISSIS-- Istituto Tecnico - settore Tecnologico - indirizzo Sistema Moda;
--OMISSIS-- Istituto Tecnico - settore Tecnologico – indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni – art. Informatica;
--OMISSIS--Istituto Tecnico- settore Tecnologico - indirizzo Agraria- Agroalimentare e Agroindustria;
-il decreto è stato adottato all’esito dell’attività ispettiva, conclusasi con al prot. -OMISSIS- e dei rilievi contestati nota prot. n. -OMISSIS-;
-il Ministero resistente si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva in data 17 ottobre 2024 e producendo gli atti istruttori e la documentazione del procedimento di revoca, ivi compresa la relazione ispettiva sopra indicata;
-con ordinanza cautelare n. 2154 del 29 ottobre 2024 il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, disponendo quanto segue:
“ in considerazione della mole di atti e documenti versati in giudizio, in parte già facenti parte del procedimento amministrativo, sia come allegati alla relazione ispettiva prot. n. -OMISSIS-, sia come allegati alle osservazioni endo-procedimentali depositate dalla ricorrente con le note acquisite prot. -OMISSIS-, la presente pronuncia non può che fondarsi su una cognizione sommaria circa la fondatezza o meno del gravame, ferma restando la fisiologica autonomia della decisione di merito, che conseguirà ad un giudizio a cognizione piena (Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230) ;
Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta, per mancanza del fumus boni iuris ;
Osservato, in particolare, che:
- tra le predette irregolarità, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, sono comunque annoverati aspetti di “indubbia gravità” (Cons. Stato, Sez. VII, 14 febbraio 2024, n. 1489) concernenti, non solo l’idoneità igienico-sanitaria dei locali, ma anche la didattica e il sostanziale funzionamento del servizio erogato (elevato tasso di assenteismo, tanto da risultare la scuola priva sia di studenti che di docenti anche in uno dei giorni di sopralluogo; mancata registrazione delle assenze sul registro elettronico, irregolare verbalizzazione degli esami di idoneità, mancata attivazione degli organi collegiali) i quali, anche analiticamente considerati, appaiono prima facie difficilmente sanabili entro il termine procedimentale, concernendo “carenze strutturali, inficianti in modo irrimediabile l’offerta formativa dell’istituto scolastico, la quale costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. a), della legge 10 marzo 2000, n. 62” (Cons. Stato, Sez. VII, 5 luglio 2023, n. 6561, cfr. anche sul punto specifico della presunta violazione del contraddittorio procedimentale );
Osservato che la mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere l’istanza cautelare;
Rilevato peraltro che, nell’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, tra i quali assume rilievo quello pubblico all’erogazione di un servizio scolastico di qualità a favore della collettività degli studenti, non sussiste, nello specifico, neanche il periculum in mora, fondato su interessi di carattere patrimoniale della società ricorrente, non idonei ad integrare un “pregiudizio grave ed irreparabile” ex art. 55 c.p.a ”;
- con ordinanza di appello del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 28 novembre 2024 n. 4507, è stato disposto quanto segue:
“ Rilevato:
- che l’istituto appellante sostiene di aver avviato un processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, al fine di rimediare alle inefficienze e alle carenze contestategli dall’amministrazione, processo di riorganizzazione che – per come attestato dai documenti versati in atti - potrebbe portare ad un riallineamento dell’attività rispetto agli standard necessariamente richiesti a livello amministrativo e normativo;
- d’altro canto che l’amministrazione procedente ha concesso alla parte un esiguo margine temporale, tra il momento in cui ha notificato la diffida alla parte appellante e quello in cui ha disposto la revoca della paritarietà, in parte disattendendo una prassi amministrativa convalidata dalla giurisprudenza di questa sezione, il che ha obiettivamente reso più difficili le ricordate iniziative finalizzate al riallineamento (cfr. sentenza VII Sezione, Consiglio di Stato n. 7617 del 7 agosto 2023);
Considerato:
- che, alla luce di quanto precede, è opportuno invitare la parte appellante a portare a termine il detto processo di riorganizzazione sollecitamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che è, altresì, opportuno che l’amministrazione procedente rivaluti, all’esito di detto processo, l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati, entro un termine congruo, comunque non superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del termine suindicato, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto;
Valutato che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre ”;
Osservato che:
-all’esito della fase cautelare, non vi è stata la conclusione del “processo di riorganizzazione” sollecitato in sede di appello e, all’esito del quale, il Ministero avrebbe dovuto rideterminarsi, non essendo stata prodotta alcuna conferma o annullamento d’ufficio del provvedimento di revoca oggetto di impugnazione;
-invece, il Ministero, in data 26 marzo 2025, ha la nota inviata anche all’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si rappresenta che atto prot.-OMISSIS-l’Istituto scolastico ricorrente ha comunicato “la cessazione dell’attività con rinuncia alla posseduta parità a decorrere dall’a.s. 2025/2026 per gli indirizzi di studio di cui al decreto di revoca della parità scolastica prot. AOODRCA n. -OMISSIS-, oggetto del giudizio pendente innanzi al TAR per la Campania RG. RIC. 4469/2024”;
-parte ricorrente ha depositato memoria in data 18 aprile 2025, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere in relazione “ agli effetti di provvedimento di revoca per il corrente anno scolastico ”, richiamando quanto indicato nell’ordinanza cautelare di appello, in relazione alla “eventuale conferma del provvedimento di revoca ” e alla sua efficacia con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 (con la medesima memoria ha peraltro anche rappresentato di aver svolto le attività scolastiche per il corrente anno scolastico che è prossimo alla sua conclusione);
Ritenuto che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere, relativamente all’anno scolastico in corso ed in via di conclusione, giacché la circostanza – evidenziata da parte ricorrente - secondo cui “ l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della parità potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ossia per l’anno 2025/26 ” era relativa ad un atto di conferma eventuale, che il Ministero avrebbe dovuto adottare all’esito del processo di riorganizzazione, e che non risulta essere stato adottato; né effetti di cessazione della materia del contendere che presuppongono la piena soddisfazione dell’interesse ritenuto leso possono derivare da provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare;
Considerato tuttavia che la richiesta di cessata materia del contendere possa essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio, dandosi comunque conto della circostanza che il Ministero con la nota depositata in data 26 marzo 2025 ha preso atto dello svolgimento dell’attività scolastica per l’anno 2024/2025 e della rinuncia al riconoscimento della parità scolastica solo in relazione all’anno scolastico 2025/2026;
Ritenuto che, per la peculiare articolazione della vicenda, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.