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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1791/2024, promossa da:
P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Macioce
RICORRENTE contro
CF. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Campisi
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025
Per il ricorrente: “ Nel merito -Condannare la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento dell'Azionista ,, ed appartenente al con sede in Controparte_3 Controparte_4 via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), nonché il IG , residente Controparte_2 in via Mazzini n. 6/A - 46036 Borgo Mantovano (MN), a corrispondere, in solido fra loro, a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro in oggetto, escluso ogni deprezzamento del bene, in quanto inapplicabile al caso di specie, la somma di euro 31.603,57, oltre agli interessi moratori dalla data della prima messa in mora (26.11.2021) all'attualità, pari -al 6.6.2024- ad euro 9.281,58 e così in totale euro 40.885,15, oltre interessi moratori successivi al 6.6.2024 fino al soddisfo, ed oltre alle pagina 1 di 5 spese legali e agli accessori di legge. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di lite. In via istruttoria (solo ove ritenuto necessario) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) Vero che la voce “materiali e prestazioni” di cui al Riepilogo costi redatto da
è composta dai materiali e delle prestazioni relative alla loro installazione e che Parte_1
i materiali descritti ed indicati nel ricorso sono stati regolarmente forniti ed installati. b) Vero che la voce “Squadra di primo intervento su incidente” di cui al Riepilogo costi redatto da per Parte_1
l'Italia, si riferisce ad un costo standard sostenuto da per l'invio immediato sul luogo del Parte_1 sinistro di un furgone con personale proprio con compiti di primo intervento, pratica eseguita in regime di insourcing, il cui costo è d'uso riconosciuto anche in sede di liquidazione del danno in via stragiudiziale. c) Vero che la voce “Verifica e trascrizione” di cui al Riepilogo costi redatto da
, comprende tutte quelle attività eseguite dal personale dipendente di Parte_1 Parte_1 [...]
che -distolto dei normali compiti istituzionali- deve sospendere la propria normale Parte_1 mansione per dedicarsi in conseguenza del sinistro a tutte quelle operazioni inerenti al rilievo dell'evento infortunistico con particolare riguardo alla registrazione dell'evento, alla raccolta e verifica ed al controllo dei dati dell'incidente. Vanno altresì ricomprese nella surrichiamata categoria di azioni anche tutta la serie di operazioni -ulteriori rispetto alla fase di accertamento tecnico direttamente quantificato- computer personale di , sia tecnico che amministrativo, che Parte_1 portano al ripristino del danno ed alla redazione del riepilogo di spesa (ad es. accertamenti in loco sopralluoghi ulteriori, incarico all'impresa e verifica delle attività della stessa, redazione della corrispondenza discendente del sinistro senza tralasciare le attività di sorveglianza e consulenza svolte durante la fase del ripristino e quantificazione del danno); e vero che queste attività nel caso di specie sono state regolarmente eseguite. Teste indicato nella persona del Geom. , c/o Persona_1
Direzione Tronco III Bologna Via di Magnanelli n. 5 4033 Casalecchio di EN (Bologna).”
Per parte resistente: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare esaustivo il versamento di €
80.940,00 corrisposto da in data 13.02.2023 in favore di , Controparte_5 Parte_1 respingendo ogni ulteriore pretesa avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto. In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione ai capitoli di prova orale contenuti nel ricorso avversario, che sono intrisi di aspetti valutativi che li rendono inammissibili. Gli stessi attengono a circostanze di natura tecnica, che sono già state sottoposte al vaglio del C.T.U. incaricato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la in persona del l.r.p.t. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i Controparte_2
pagina 2 di 5 danni occorsi alle proprie strutture presso il casello autostradale di Ferrara nord, in uscita, nella pista
47, a seguito dell'incendio a seguito di avaria del veicolo del resistente (BMW mod. 320 D targato
FF944CP) da lui condotto il giorno del sinistro.
In particolare, richiamando il verbale di sopralluogo dei vigili urbani, ha dedotto che il 25 luglio 2021
giunto al già menzionato casello, notava del fumo uscire dal cofano anteriore del proprio CP_2 veicolo che attirava l'attenzione del personale autostradale presente nei paraggi, il quale provava, senza riuscirci, a domare le fiamme con l'utilizzo di un estintore.
L'incendio si estendeva, così alle cabine esattrici della pista 47 sulla quale il veicolo stava circolando, facendo riportare ingenti danni riguardanti, oltre che alle cabine, anche a 13 metri di conglomerato bituminoso, al semaforo pensilina lì posizionato, al sistema di videosorveglianza posto nei paraggi della cabina esattoriale, il pannello della pensilina e i relativi faretti oltre che all'unità di raffreddamento posizionata sulla cabina elettorale, quantificati in euro 112.543,57.
In diritto, adduce che la responsabilità dell'accaduto sia del proprietario conducente del veicolo, in qualità di custode della cosa.
Il veicolo risultava assicurato presso , ragione per la quale il ricorrente formulava 4 Controparte_5 richieste di risarcimento danni al conducente e alla sua compagnia.
Nel ricorso si è dato atto del pagamento effettuato da parte di per euro 80.940,00 che, nella CP_5 prospettiva attorea, sarebbero insufficienti in quanto non terrebbero conto di alcuni costi di ripristino provati.
Spiega il ricorrente di aver invitato i resistenti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta però inevasa.
sarebbe, quindi, creditrice dell'ulteriore somma di euro 40.885,15 comprensiva di interessi Parte_1 moratori, della quale si chiede condanna.
Si sono tempestivamente costituiti i resistenti, contestando il quantum debeatur della pretesa attorea, ritenendo sufficiente la somma corrisposta da frutto delle valutazioni effettuate dallo Studio CP_5
Cercato & Associati di Mestre, incaricato da che ha seguito i lavori di rispristino dell'area CP_5 interessata all'incendio, contestando altresì la corresponsione dell'IVA oltre che degli interessi moratori, esclusi da parte della giurisprudenza costante.
***
La contestazione verte esclusivamente sul quantum richiesto da parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
L'incaricato ctu, dopo attenta disamina della documentazione in atti, per quanto carente, e dei materiali sostituiti è giunto ad accertare, ricorrendo alla valutazione di dotazioni impiantistiche similari a quelle pagina 3 di 5 danneggiate e poi sostituite, secondo un ragionamento tecnico logico che merita piena condivisione, che sicuramente i materiali e gli impianti riepilogati nel doc. 4 della ricorrente fossero sì necessari, ma che debbano essere quantificati diversamente.
Ha assunto, a tal fine, preventivi e informazioni del listino prezzi dalle ditte che si sono occupate del cablaggio degli impianti e delle attrezzature dlele cabine esattrici oltre che presso altre ditte (Movyon
S.p.a.) per l'esame del listino prezzi di impianti similari, evidenziando come il valore, quantificabile in
110.155,25 attenga, tuttavia, a impianti e macchinari valutate a nuovo e che vada necessariamente tenuto presente che i beni coinvolti nell'incendio avessero già un grado di vetustà, in quanto risalenti al
2019 (circostanza affermata dal CTP di parte ricorrente).
La circostanza porta a dover considerare un deprezzamento della cifra indicata, secondo i coefficienti di ammortamento ministeriali per due anni (dal 2019 al 2021, data del sinistro) per arrivare alla diversa somma complessiva di euro 82.597,74; a fronte di euro 80.940,00 già versati prima del giudizio da parte ricorrente.
Le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inapplicabilità del deprezzamento in quanto trattasi di impianti paragonabili al nuovo non è meritevole di pregio, considerando le precise spiegazioni del CTU sul punto e i riferimenti normativi che in nessun punto escludono di considerare la vetustà. Peraltro, trattasi di impianti e macchinari soggetti quotidianamente ad intemperie e aventi accidentali da parte degli utenti della strada e che quindi, al contrario di quanto affermato, non possono di certo considerarsi sempre nuovi, ma, al contrario, esposti a rovina fin dal primo utilizzo
Né su tali aspetti incide la manutenzione, che attiene solamente al profilo del regolare funzionamento del macchinario.
A tali considerazioni giuridiche vanno aggiunte quelle relative al comportamento processuale della parte ricorrente, che anche di fronte della non contestazione da parte dei resistenti e del loro celere risarcimento prima del giudizio, alla valutazione del CTU di causa e dell'offerta conciliativa di €
15.800,00 – somma che, sommata a quella già incassata – avrebbe raggiunto l'importo totale dovuto senza aggravio delle spese processuali, ha ritenuto di procedere con il giudizio, nonostante il CTU avesse evidenziato una carenza anche sotto il profilo probatorio della pretesa attorea.
In definitiva, in ragione dell'esiguità dell'importo residuo dovuto da parte ricorrente pari ad € 1.657,74
(da ritenersi all'attualità), derivante dalla differenza tra quanto già corrisposto correttamente da parte convenuta prima del giudizio e la cifra stimata dal CTU, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Al pari il compenso liquidato al ctu in corso di causa deve essere posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1791/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i resistenti al pagamento a saldo di € 1.657,74 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- spese integralmente compensate;
- pone in via definitiva il compenso del CTU, liquidato in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Ferrara, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1791/2024, promossa da:
P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Macioce
RICORRENTE contro
CF. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Campisi
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17 giugno 2025
Per il ricorrente: “ Nel merito -Condannare la Compagnia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento dell'Azionista ,, ed appartenente al con sede in Controparte_3 Controparte_4 via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), nonché il IG , residente Controparte_2 in via Mazzini n. 6/A - 46036 Borgo Mantovano (MN), a corrispondere, in solido fra loro, a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro in oggetto, escluso ogni deprezzamento del bene, in quanto inapplicabile al caso di specie, la somma di euro 31.603,57, oltre agli interessi moratori dalla data della prima messa in mora (26.11.2021) all'attualità, pari -al 6.6.2024- ad euro 9.281,58 e così in totale euro 40.885,15, oltre interessi moratori successivi al 6.6.2024 fino al soddisfo, ed oltre alle pagina 1 di 5 spese legali e agli accessori di legge. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di lite. In via istruttoria (solo ove ritenuto necessario) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) Vero che la voce “materiali e prestazioni” di cui al Riepilogo costi redatto da
è composta dai materiali e delle prestazioni relative alla loro installazione e che Parte_1
i materiali descritti ed indicati nel ricorso sono stati regolarmente forniti ed installati. b) Vero che la voce “Squadra di primo intervento su incidente” di cui al Riepilogo costi redatto da per Parte_1
l'Italia, si riferisce ad un costo standard sostenuto da per l'invio immediato sul luogo del Parte_1 sinistro di un furgone con personale proprio con compiti di primo intervento, pratica eseguita in regime di insourcing, il cui costo è d'uso riconosciuto anche in sede di liquidazione del danno in via stragiudiziale. c) Vero che la voce “Verifica e trascrizione” di cui al Riepilogo costi redatto da
, comprende tutte quelle attività eseguite dal personale dipendente di Parte_1 Parte_1 [...]
che -distolto dei normali compiti istituzionali- deve sospendere la propria normale Parte_1 mansione per dedicarsi in conseguenza del sinistro a tutte quelle operazioni inerenti al rilievo dell'evento infortunistico con particolare riguardo alla registrazione dell'evento, alla raccolta e verifica ed al controllo dei dati dell'incidente. Vanno altresì ricomprese nella surrichiamata categoria di azioni anche tutta la serie di operazioni -ulteriori rispetto alla fase di accertamento tecnico direttamente quantificato- computer personale di , sia tecnico che amministrativo, che Parte_1 portano al ripristino del danno ed alla redazione del riepilogo di spesa (ad es. accertamenti in loco sopralluoghi ulteriori, incarico all'impresa e verifica delle attività della stessa, redazione della corrispondenza discendente del sinistro senza tralasciare le attività di sorveglianza e consulenza svolte durante la fase del ripristino e quantificazione del danno); e vero che queste attività nel caso di specie sono state regolarmente eseguite. Teste indicato nella persona del Geom. , c/o Persona_1
Direzione Tronco III Bologna Via di Magnanelli n. 5 4033 Casalecchio di EN (Bologna).”
Per parte resistente: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare esaustivo il versamento di €
80.940,00 corrisposto da in data 13.02.2023 in favore di , Controparte_5 Parte_1 respingendo ogni ulteriore pretesa avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto. In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione ai capitoli di prova orale contenuti nel ricorso avversario, che sono intrisi di aspetti valutativi che li rendono inammissibili. Gli stessi attengono a circostanze di natura tecnica, che sono già state sottoposte al vaglio del C.T.U. incaricato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la in persona del l.r.p.t. ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di far accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i Controparte_2
pagina 2 di 5 danni occorsi alle proprie strutture presso il casello autostradale di Ferrara nord, in uscita, nella pista
47, a seguito dell'incendio a seguito di avaria del veicolo del resistente (BMW mod. 320 D targato
FF944CP) da lui condotto il giorno del sinistro.
In particolare, richiamando il verbale di sopralluogo dei vigili urbani, ha dedotto che il 25 luglio 2021
giunto al già menzionato casello, notava del fumo uscire dal cofano anteriore del proprio CP_2 veicolo che attirava l'attenzione del personale autostradale presente nei paraggi, il quale provava, senza riuscirci, a domare le fiamme con l'utilizzo di un estintore.
L'incendio si estendeva, così alle cabine esattrici della pista 47 sulla quale il veicolo stava circolando, facendo riportare ingenti danni riguardanti, oltre che alle cabine, anche a 13 metri di conglomerato bituminoso, al semaforo pensilina lì posizionato, al sistema di videosorveglianza posto nei paraggi della cabina esattoriale, il pannello della pensilina e i relativi faretti oltre che all'unità di raffreddamento posizionata sulla cabina elettorale, quantificati in euro 112.543,57.
In diritto, adduce che la responsabilità dell'accaduto sia del proprietario conducente del veicolo, in qualità di custode della cosa.
Il veicolo risultava assicurato presso , ragione per la quale il ricorrente formulava 4 Controparte_5 richieste di risarcimento danni al conducente e alla sua compagnia.
Nel ricorso si è dato atto del pagamento effettuato da parte di per euro 80.940,00 che, nella CP_5 prospettiva attorea, sarebbero insufficienti in quanto non terrebbero conto di alcuni costi di ripristino provati.
Spiega il ricorrente di aver invitato i resistenti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta però inevasa.
sarebbe, quindi, creditrice dell'ulteriore somma di euro 40.885,15 comprensiva di interessi Parte_1 moratori, della quale si chiede condanna.
Si sono tempestivamente costituiti i resistenti, contestando il quantum debeatur della pretesa attorea, ritenendo sufficiente la somma corrisposta da frutto delle valutazioni effettuate dallo Studio CP_5
Cercato & Associati di Mestre, incaricato da che ha seguito i lavori di rispristino dell'area CP_5 interessata all'incendio, contestando altresì la corresponsione dell'IVA oltre che degli interessi moratori, esclusi da parte della giurisprudenza costante.
***
La contestazione verte esclusivamente sul quantum richiesto da parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
L'incaricato ctu, dopo attenta disamina della documentazione in atti, per quanto carente, e dei materiali sostituiti è giunto ad accertare, ricorrendo alla valutazione di dotazioni impiantistiche similari a quelle pagina 3 di 5 danneggiate e poi sostituite, secondo un ragionamento tecnico logico che merita piena condivisione, che sicuramente i materiali e gli impianti riepilogati nel doc. 4 della ricorrente fossero sì necessari, ma che debbano essere quantificati diversamente.
Ha assunto, a tal fine, preventivi e informazioni del listino prezzi dalle ditte che si sono occupate del cablaggio degli impianti e delle attrezzature dlele cabine esattrici oltre che presso altre ditte (Movyon
S.p.a.) per l'esame del listino prezzi di impianti similari, evidenziando come il valore, quantificabile in
110.155,25 attenga, tuttavia, a impianti e macchinari valutate a nuovo e che vada necessariamente tenuto presente che i beni coinvolti nell'incendio avessero già un grado di vetustà, in quanto risalenti al
2019 (circostanza affermata dal CTP di parte ricorrente).
La circostanza porta a dover considerare un deprezzamento della cifra indicata, secondo i coefficienti di ammortamento ministeriali per due anni (dal 2019 al 2021, data del sinistro) per arrivare alla diversa somma complessiva di euro 82.597,74; a fronte di euro 80.940,00 già versati prima del giudizio da parte ricorrente.
Le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inapplicabilità del deprezzamento in quanto trattasi di impianti paragonabili al nuovo non è meritevole di pregio, considerando le precise spiegazioni del CTU sul punto e i riferimenti normativi che in nessun punto escludono di considerare la vetustà. Peraltro, trattasi di impianti e macchinari soggetti quotidianamente ad intemperie e aventi accidentali da parte degli utenti della strada e che quindi, al contrario di quanto affermato, non possono di certo considerarsi sempre nuovi, ma, al contrario, esposti a rovina fin dal primo utilizzo
Né su tali aspetti incide la manutenzione, che attiene solamente al profilo del regolare funzionamento del macchinario.
A tali considerazioni giuridiche vanno aggiunte quelle relative al comportamento processuale della parte ricorrente, che anche di fronte della non contestazione da parte dei resistenti e del loro celere risarcimento prima del giudizio, alla valutazione del CTU di causa e dell'offerta conciliativa di €
15.800,00 – somma che, sommata a quella già incassata – avrebbe raggiunto l'importo totale dovuto senza aggravio delle spese processuali, ha ritenuto di procedere con il giudizio, nonostante il CTU avesse evidenziato una carenza anche sotto il profilo probatorio della pretesa attorea.
In definitiva, in ragione dell'esiguità dell'importo residuo dovuto da parte ricorrente pari ad € 1.657,74
(da ritenersi all'attualità), derivante dalla differenza tra quanto già corrisposto correttamente da parte convenuta prima del giudizio e la cifra stimata dal CTU, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Al pari il compenso liquidato al ctu in corso di causa deve essere posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa 1791/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i resistenti al pagamento a saldo di € 1.657,74 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
- spese integralmente compensate;
- pone in via definitiva il compenso del CTU, liquidato in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Ferrara, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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