Articolo 70 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 69Articolo 71
Versione
6 maggio 1952
Art. 70.
(Carenaggi con sbandata)


Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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