Articolo 1 della Legge 15 novembre 1975, n. 609
Articolo 2
Versione
26 dicembre 1975
>
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1.
Coloro che provengono ((...)) dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto dall' articolo 119 del codice della navigazione , conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purche' siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare:
1) Padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;
c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita' di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.
3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o brigadiere in servizio permanente o volontario;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.
4) Capo barca per il traffico nello Stato, purche' abbiano compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.
5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
6) Meccanico navale di prima classe, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di brigadiere;
b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
8) Motorista abilitato, purche' abbiano compiuto almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unita' dotate di impianto di propulsione endotermica.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010