Articolo 6 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 settembre 1964
Art. 6. Direzione dell'impresa mezzadrile

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione
dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di
rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.
In caso di disaccordo, e' data facolta' a ciascuna delle parti di
chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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