CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti). (Conf.: n. 6939 del 1989, Rv. n. 184308-01).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39599 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA RA - Presidente - Sent. n. sez. 1496/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/09/2024 ES LA R.G.N. 11377/2024 LE MA IO IO IC ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: ON IA nato a [...] il [...] IC AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD ET;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FA IC che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della condotta riparatoria successiva al fatto e della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, e il rigetto nel resto;
udita, per i ricorrenti, l’Avv. ROBERTA GENTILESCHI, sostituta processuale dell’Avv. CARLO AUTRU RYOLO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39599 Anno 2024 Presidente: RA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 2 1.ON IA e IC AR ricorrono, con atto congiunto a firma del comune difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Patti, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di quattro mesi e dieci giorni di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), loro ascritti perché, secondo l’editto accusatorio, ON IA quale legale rappresentante della Higloss S.r.l., IC AR quale direttore tecnico, in assenza di autorizzazione avevano realizzato un deposito incontrollato di rifiuti di diverso tipo, anche pericolosi (quali resine e residui collanti), rimasti per lungo periodo accatastati in modo disordinato e sparso all’interno dello stabilimento della società destinato a ricovero ed officina per imbarcazioni (capo A), consentendo altresì che i reflui derivanti dai rifiuti si disperdessero nel suolo e giungessero nel vicino torrente Rosmarino (capo B). I fatti sono contestati come accertati in Sant’Agata di Militello il 9 marzo 2020. 1.1.Con il primo motivo deducono l’erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Osservano che: a) il versamento si è verificato in luoghi nella disponibilità della società e non di uso pubblico o comune;
b) manca il concreto pericolo per l’incolumità pubblica, trattandosi di un mero imbrattamento. 1.2.Con il secondo motivo deducono la illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ribadita la concorrente responsabilità di AR IC mancando la prova della gestione di fatto dell’impresa, non essendo sufficiente - affermano - la circostanza che egli si sia adoperato per elidere le conseguenze del reato commesso da altri laddove, per converso, non gli è mai stata delegata l’attività di gestione dei rifiuti e non gli sono mai stati attribuiti i poteri necessari per garantire il rispetto della legge. 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza e l’illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto in considerazione della natura dei rifiuti (pericolosi) e della abitualità della condotta, erroneamente ritenuta tale sol perché commessa nell’esercizio di impresa, e senza aver preso in considerazione la condotta susseguente al reato. 1.4.Con il quarto motivo deducono la violazione degli artt. 256, 183 e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui è stato escluso il deposito temporaneo dei 3 rifiuti pur a fronte della esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti con date e quantità compatibili con il deposito temporaneo. 1.5.Con il quinto motivo deducono la inutilizzabilità del verbale di sopralluogo dell’ARPA del 17 marzo 2020 nella parte che non può essere definita irripetibile e in quella in cui le cose depositate vengono espressamente qualificate come rifiuti. 1.6.Con il sesto motivo ripropongono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 318-ter e segg. d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non è previsto l’obbligo dell’agente accertatore di impartire le prescrizioni e del pubblico ministero di sospendere l’esercizio dell’azione penale. 2.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 3.Il primo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i reflui derivanti dai rifiuti venivano scaricati non nel torrente Militello, come ritenuto dal primo Giudice, ma in un terreno adiacente. Secondo la Corte di appello il fatto integra il reato di cui all’art. 674 cod. pen., sia perché la rubrica fa riferimento ad una dispersione di reflui nel suolo, sia perché, «a fronte di quanto personalmente constatato dai tecnici dell’Arpa in occasione del sopralluogo» (pag. 6), non può essere esclusa la natura potenzialmente nociva di tali reflui. 3.2.I ricorrenti se ne dolgono deducendo che il terreno in questione era nella disponibilità della società (e, dunque, luogo non “di pubblico transito” né “privato ma di comune o altrui uso”) e che non vi è prova che si fosse verificato un concreto pericolo per le persone, non essendo indifferente stabilire se la natura del liquido fosse nociva oppure no. 3.3.Nessuno dei due rilievi è fondato. 3.4.In termini generali va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi 4 (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794 - 01, in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 - 01, che ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini;
Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, Tilli, Rv. 209451 - 01; Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, Silvestro, Rv. 201195 - 01; Sez. 3, n. 31114 del 05/06/2024, Pasquini, non mass.; Sez. 3, n. 39196 del 03/07/2023, Blasetti, non mass.; Sez. 3, n. 32958 del 14/06/2023, Taliana, non mass.). 3.5.Sotto altro profilo, l'"uso altrui", cui si riferisce l'art. 674 cod. pen. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà - dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla - spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno (Sez. 1, n. 6939 del 04/12/1989, Tadoni, Rv. 184308 - 01, che ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari). 3.6.Ne consegue, in primo luogo, che la deduzione secondo la quale il terreno nel quale venivano recapitati i reflui fosse nella disponibilità della società (questione, peraltro, fattuale che non risulta dedotta in appello) non è affatto decisiva poiché non esclude la frequentazione dell’area interessata dagli sversamenti quantomeno da parte dei lavoratori dipendenti o comunque da persone che hanno rapporto con la società, né - come detto - i ricorrenti hanno posto la questione in appello in questi specifici termini. 3.7.Inoltre, la Corte di appello non ha affatto escluso la potenziale nocività degli scarichi avendo anzi affermato, anche alla luce delle testimonianze a discarico, l’esatto contrario: che tale potenzialità, cioè, non può essere esclusa, in base a prove (l’accertamento dell’ARPA), anche a discarico (la testimonianza del consulente ambientale e della sicurezza della società), delle quali non è mai stato dedotto il travisamento, pur a fronte, peraltro, di una estrema genericità del corrispondente motivo di appello. 4.Il secondo motivo sollecita una diversa valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità al di fuori dei casi (nessuno dei quali ricorrente nel 5 caso di specie) di travisamento della prova stessa o di manifesta illogicità del ragionamento probatorio. 4.1.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la concorrente responsabilità del direttore tecnico, AR IC, valutando l’esame reso dall’imputato in sede dibattimentale e traendone la conseguenza che questi, in base ai comportamenti concretamente assunti, esercitasse in prima persona le attività in materia di gestione dei rifiuti. 4.3.La Corte di appello ha così ritenuto di fare corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la responsabilità per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa, perché non si tratta di reato proprio (Sez. 3, n. 11490 del 15/12/2010, Fabbriconi, Rv. 249770 - 01; Sez. 3, n. 16754 del 04/12/2012, dep. 2013, Passaseo, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37603 del 09/09/2021, Pardo, Rv. 282332 - 01, che ne ha tratto la conseguenza secondo la quale il dipendente dell'ente o dell'impresa risponde del reato proprio di abbandono o deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs., 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che gli siano stati conferiti, anche di fatto, i poteri di gestione). Del resto, è stato precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 - 01; Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 - 01; Sez. 3, n. 2339 del 06/10/2022, dep. 2023, Forastiere, non mass). 6 4.4.I ricorrenti non discutono la questione di diritto ma lamentano il malgoverno della prova (della quale, però, non deducono il travisamento) e il ragionamento illogico della Corte di appello, ammettendo essi stessi la natura non manifestamente illogica del ragionamento accusatorio. 4.5.Tanto basta per ritenere il motivo intrinsecamente contraddittorio (e dunque perplesso) e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.6.Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). E’ estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione). 4.7.Ne consegue che la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito. 5.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in base a due argomenti: (i) la abitualità della condotta, siccome posta in essere nell’esercizio di attività imprenditoriale;
(ii) il pregiudizio arrecato all’ambiente, tale da escluderne la minima entità. 5.2.Delle due rationes decidendi i ricorrenti si disinteressano della seconda ed introducono un argomento nuovo (la bonifica) non devoluto in appello e la cui 7 incidenza, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, richiedeva accertamenti in fatto non sollecitati in sede di merito. 5.3.La mancata presa di posizione sull’entità del pregiudizio arrecato all’ambiente rende il motivo generico e dunque inammissibile. 5.4.E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 5.5.Quanto alla mancata considerazione del comportamento tenuto successivamente all’accertamento del reato (bonifica), va stigmatizzata la natura nuova del motivo in parte qua, pur deducibile (e non dedotto) in appello, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497 - 01). 5.6.Ed invero, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stato possibile prospettarla con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01). 6.Il quarto motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità perché sollecita una diretta 8 (e diversa) lettura di fonti di prova delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. 6.1.Va in primo luogo ricordato (e ribadito) che l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35404 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636 - 01; Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121 - 01; Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, Lobina, Rv. 261507 - 01; Sez.
3. n. 37879 del 22/06/2004, Frassy, Rv. 229474 - 01, che impone all’agente l’onere del rigoroso controllo dei tempi di giacenza dei rifiuti). 6.2.In secondo luogo, e non per ordine di importanza, perché un deposito possa dirsi temporaneo deve rispettare tutti i requisiti imposti dall'art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006. Il raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee costituisce, tra gli altri, uno dei requisiti essenziali, sicché l’ammasso indistinto di rifiuti o comunque il loro abbandono alla rinfusa escludono la liceità del deposito (Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459 - 01; Sez. 3, n. 19883 del 11/03/2009, Fabris, Rv. 243719 - 01). 6.3.Nel caso di specie è incontestato che i rifiuti fossero ammassati su un’area estesa 550 metri quadrati (55 x 10), miscelati tra loro e con tracce di percolato. Il che esclude in radice la liceità del deposito. 7.Il quinto motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.La Corte di appello, nel disattendere i rilievi difensivi volti a escludere la qualificazione come “rifiuti” anche degli stampi in vetroresina e dei fusti vuoti rinvenuti nell’area adiacente allo stabilimento, ha fatto riferimento ai rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo redatto dal personale dell’ARPA e alle stesse dichiarazioni del testimone a discarico, Di NE MA NT. 7.2.Non è chiaro, dunque, quale parte “valutativa” del verbale di sopralluogo sia stata utilizzata dalla Corte di appello che, invece, ha fatto chiaro riferimento ai rilievi fotografici (oltre che a prove dichiarative). 7.3.I ricorrenti se ne lamentano affermando che: a) la Corte di appello avrebbe dovuto piuttosto far riferimento alla testimonianza d’accusa resa in primo grado, nel contraddittorio tra le parti, dall’agente di PG, Liotta Aimone, in servizio presso l’ARPA; b) Di NE MA NT era intervenuto in una fase nella quale, ormai, l’azienda, per motivi processuali, aveva deciso di qualificare i beni come rifiuti. 7.4.Osserva, al riguardo, il Collegio: 9 7.5.l’eccezione di inutilizzabilità - come detto - non coglie nel segno ed è assolutamente generica, non avendo i ricorrenti nemmeno specificato quale parte valutativa del verbale di sopralluogo sarebbe stata indicata dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione;
7.6.la testimonianza dell’agente di PG (indicata dal primo giudice quale prova a carico ed utilizzata come tale) non è stata nemmeno indicata nell’atto di appello a sostegno delle ragioni difensive sicché, a fronte del chiaro contenuto accusatorio di tali dichiarazioni (sintetizzate dal primo giudice e non oggetto di travisamento di sorta), non è dato comprendere in quale parte tale testimonianza smentirebbe le risultanze del verbale da lui stesso redatto;
7.7.il malgoverno delle dichiarazioni rese dal testimone Di NE MA NT non può essere dedotto in sede di legittimità al di fuori dei casi di travisamento della prova, vizio nel caso di specie nemmeno dedotto. 7.8.E’ piuttosto vero che, stando al resoconto della testimonianza dell’agente di PG, Liotta Aimone, «all'interno della tettoia e al di fuori dell'area adibita a deposito risultavano ammassati rifiuti di vario genere miscelati tra essi e posti in cisterne e bidoni senza distinzione secondo tipologia;
che tali rifiuti contenevano resina e residui collanti di lavorazione miste a legno, cartone e plastiche nonché calchi in vetroresina rotti (…) altri rifiuti risultavano posti a cielo aperto senza alcuna protezione atta a tutelare l'ambiente circostante per effetto di eventi eolici e meteorici e che nella stessa area adibita a deposito (…) le caditoie per la raccolta di acque meteoriche risultavano ostruite dalla presenza di materiale fibroso, polveri provenienti dalla lavorazione della resina e del materiale plastico in vetroresina con collanti, i quali attraverso i colaticci confluivano nelle caditoie e quindi nel sistema di raccolta delle acque pluviali» (pagg. 1 e seg., sentenza Tribunale). 7.9.Da questi dati di fatto (introdotti nel processo attraverso la prova dichiarativa, corroborata da quella documentale e fotografica) i Giudici di merito hanno dedotto la natura di “rifiuti” delle cose così come rinvenute, rappresentate (anche fotograficamente) e descritte dal testimone, senza che i Giudici siano incorsi in travisamenti di sorta (si ribadisce, mai denunziati). 7.10.Orbene, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 02; Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445 - 01; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, Amadori, Rv. 221575 - 01). 7.11.Costituisce, dunque, mera (indimostrata) deduzione fattuale che gli stampi in vetro resina e i fusti vuoti venissero, per “logica comune”, utilizzati per 10 l’esercizio dell’attività di impresa e non costituissero, piuttosto, oggetto di cui la parte intendeva disfarsi. 7.12.Premesso che la “logica comune” in questo caso si infrange contro il dato di fatto delle oggettive condizioni di abbandono in cui versavano i beni e che li qualificano ormai come cose di cui il detentore si è già disfatto, così ragionando ogni bene strumentale all’esercizio dell’attività di impresa non potrebbe mai essere considerato rifiuto, anche se l’imprenditore l’abbia abbandonato, per il sol fatto della sua astratta riutilizzabilità. 7.13.Sennonché, la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza o meno di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912 - 01, in fattispecie relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea;
nel senso che l'elemento soggettivo, consistente nel volontario abbandono o nella destinazione all'abbandono, oppure, al contrario, nel desiderio di riutilizzo, è preso in considerazione dal legislatore solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, già Sez. 3, n. 7567 del 22/04/1992, Abortivi, Rv. 190923 - 01). 8.L’ultimo motivo è manifestamente infondato. 8.1.I ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui non prevede che la bonifica volontaria estingua il reato anche in assenza della adozione della procedura estintiva prevista dagli artt. 318-bis e segg. stesso decreto. 8.2.La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. 8.3.I ricorrenti postulano, in buona sostanza, l’introduzione di una generalizzata causa di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 svincolata non solo dalle specifiche procedure 11 previste dagli artt. 318-ter e 318-quater (dall’accertamento, cioè, dell’esatto adempimento e persino dal pagamento della somma indicata dall’art. 318-quater, mai versata) ma dalla stessa verifica del danno o del pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, verifica imposta dall’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006 quale condizione di ammissibilità alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali. 8.4.Dunque, il punto non è la tenuta costituzionale dell’art. 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006, norma che si pone a chiusura di un procedimento finalizzato all’estinzione della contravvenzione, quanto dell’art. 318-bis che restringe l’applicazione del procedimento ai soli reati che non hanno cagionato danno o pericolo di danno concreto e attuale, questione - quest’ultima - mai espressamente e specificamente devoluta in questi termini in primo ed in secondo grado (ché, anzi, le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sembrano deporre in senso contrario). 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET UC CI
udita la relazione svolta dal Consigliere LD ET;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FA IC che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della condotta riparatoria successiva al fatto e della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, e il rigetto nel resto;
udita, per i ricorrenti, l’Avv. ROBERTA GENTILESCHI, sostituta processuale dell’Avv. CARLO AUTRU RYOLO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39599 Anno 2024 Presidente: RA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/09/2024 2 1.ON IA e IC AR ricorrono, con atto congiunto a firma del comune difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Patti, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di quattro mesi e dieci giorni di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), loro ascritti perché, secondo l’editto accusatorio, ON IA quale legale rappresentante della Higloss S.r.l., IC AR quale direttore tecnico, in assenza di autorizzazione avevano realizzato un deposito incontrollato di rifiuti di diverso tipo, anche pericolosi (quali resine e residui collanti), rimasti per lungo periodo accatastati in modo disordinato e sparso all’interno dello stabilimento della società destinato a ricovero ed officina per imbarcazioni (capo A), consentendo altresì che i reflui derivanti dai rifiuti si disperdessero nel suolo e giungessero nel vicino torrente Rosmarino (capo B). I fatti sono contestati come accertati in Sant’Agata di Militello il 9 marzo 2020. 1.1.Con il primo motivo deducono l’erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Osservano che: a) il versamento si è verificato in luoghi nella disponibilità della società e non di uso pubblico o comune;
b) manca il concreto pericolo per l’incolumità pubblica, trattandosi di un mero imbrattamento. 1.2.Con il secondo motivo deducono la illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ribadita la concorrente responsabilità di AR IC mancando la prova della gestione di fatto dell’impresa, non essendo sufficiente - affermano - la circostanza che egli si sia adoperato per elidere le conseguenze del reato commesso da altri laddove, per converso, non gli è mai stata delegata l’attività di gestione dei rifiuti e non gli sono mai stati attribuiti i poteri necessari per garantire il rispetto della legge. 1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza e l’illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto in considerazione della natura dei rifiuti (pericolosi) e della abitualità della condotta, erroneamente ritenuta tale sol perché commessa nell’esercizio di impresa, e senza aver preso in considerazione la condotta susseguente al reato. 1.4.Con il quarto motivo deducono la violazione degli artt. 256, 183 e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui è stato escluso il deposito temporaneo dei 3 rifiuti pur a fronte della esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti con date e quantità compatibili con il deposito temporaneo. 1.5.Con il quinto motivo deducono la inutilizzabilità del verbale di sopralluogo dell’ARPA del 17 marzo 2020 nella parte che non può essere definita irripetibile e in quella in cui le cose depositate vengono espressamente qualificate come rifiuti. 1.6.Con il sesto motivo ripropongono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 318-ter e segg. d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui non è previsto l’obbligo dell’agente accertatore di impartire le prescrizioni e del pubblico ministero di sospendere l’esercizio dell’azione penale. 2.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 3.Il primo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i reflui derivanti dai rifiuti venivano scaricati non nel torrente Militello, come ritenuto dal primo Giudice, ma in un terreno adiacente. Secondo la Corte di appello il fatto integra il reato di cui all’art. 674 cod. pen., sia perché la rubrica fa riferimento ad una dispersione di reflui nel suolo, sia perché, «a fronte di quanto personalmente constatato dai tecnici dell’Arpa in occasione del sopralluogo» (pag. 6), non può essere esclusa la natura potenzialmente nociva di tali reflui. 3.2.I ricorrenti se ne dolgono deducendo che il terreno in questione era nella disponibilità della società (e, dunque, luogo non “di pubblico transito” né “privato ma di comune o altrui uso”) e che non vi è prova che si fosse verificato un concreto pericolo per le persone, non essendo indifferente stabilire se la natura del liquido fosse nociva oppure no. 3.3.Nessuno dei due rilievi è fondato. 3.4.In termini generali va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi 4 (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794 - 01, in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 - 01, che ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini;
Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, Tilli, Rv. 209451 - 01; Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, Silvestro, Rv. 201195 - 01; Sez. 3, n. 31114 del 05/06/2024, Pasquini, non mass.; Sez. 3, n. 39196 del 03/07/2023, Blasetti, non mass.; Sez. 3, n. 32958 del 14/06/2023, Taliana, non mass.). 3.5.Sotto altro profilo, l'"uso altrui", cui si riferisce l'art. 674 cod. pen. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà - dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla - spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno (Sez. 1, n. 6939 del 04/12/1989, Tadoni, Rv. 184308 - 01, che ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari). 3.6.Ne consegue, in primo luogo, che la deduzione secondo la quale il terreno nel quale venivano recapitati i reflui fosse nella disponibilità della società (questione, peraltro, fattuale che non risulta dedotta in appello) non è affatto decisiva poiché non esclude la frequentazione dell’area interessata dagli sversamenti quantomeno da parte dei lavoratori dipendenti o comunque da persone che hanno rapporto con la società, né - come detto - i ricorrenti hanno posto la questione in appello in questi specifici termini. 3.7.Inoltre, la Corte di appello non ha affatto escluso la potenziale nocività degli scarichi avendo anzi affermato, anche alla luce delle testimonianze a discarico, l’esatto contrario: che tale potenzialità, cioè, non può essere esclusa, in base a prove (l’accertamento dell’ARPA), anche a discarico (la testimonianza del consulente ambientale e della sicurezza della società), delle quali non è mai stato dedotto il travisamento, pur a fronte, peraltro, di una estrema genericità del corrispondente motivo di appello. 4.Il secondo motivo sollecita una diversa valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità al di fuori dei casi (nessuno dei quali ricorrente nel 5 caso di specie) di travisamento della prova stessa o di manifesta illogicità del ragionamento probatorio. 4.1.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.2.Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la concorrente responsabilità del direttore tecnico, AR IC, valutando l’esame reso dall’imputato in sede dibattimentale e traendone la conseguenza che questi, in base ai comportamenti concretamente assunti, esercitasse in prima persona le attività in materia di gestione dei rifiuti. 4.3.La Corte di appello ha così ritenuto di fare corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la responsabilità per la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) imputabile all'ente o all'impresa attiene anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia contribuito alla commissione della condotta stessa, perché non si tratta di reato proprio (Sez. 3, n. 11490 del 15/12/2010, Fabbriconi, Rv. 249770 - 01; Sez. 3, n. 16754 del 04/12/2012, dep. 2013, Passaseo, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37603 del 09/09/2021, Pardo, Rv. 282332 - 01, che ne ha tratto la conseguenza secondo la quale il dipendente dell'ente o dell'impresa risponde del reato proprio di abbandono o deposito incontrollato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs., 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che gli siano stati conferiti, anche di fatto, i poteri di gestione). Del resto, è stato precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Marcolini, Rv. 272356 - 01; Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, Saldutti, Rv. 270323 - 01; Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387 - 01; Sez. 3, n. 2339 del 06/10/2022, dep. 2023, Forastiere, non mass). 6 4.4.I ricorrenti non discutono la questione di diritto ma lamentano il malgoverno della prova (della quale, però, non deducono il travisamento) e il ragionamento illogico della Corte di appello, ammettendo essi stessi la natura non manifestamente illogica del ragionamento accusatorio. 4.5.Tanto basta per ritenere il motivo intrinsecamente contraddittorio (e dunque perplesso) e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.6.Il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). E’ estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione). 4.7.Ne consegue che la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito. 5.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in base a due argomenti: (i) la abitualità della condotta, siccome posta in essere nell’esercizio di attività imprenditoriale;
(ii) il pregiudizio arrecato all’ambiente, tale da escluderne la minima entità. 5.2.Delle due rationes decidendi i ricorrenti si disinteressano della seconda ed introducono un argomento nuovo (la bonifica) non devoluto in appello e la cui 7 incidenza, ai fini della applicazione della causa di non punibilità, richiedeva accertamenti in fatto non sollecitati in sede di merito. 5.3.La mancata presa di posizione sull’entità del pregiudizio arrecato all’ambiente rende il motivo generico e dunque inammissibile. 5.4.E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 5.5.Quanto alla mancata considerazione del comportamento tenuto successivamente all’accertamento del reato (bonifica), va stigmatizzata la natura nuova del motivo in parte qua, pur deducibile (e non dedotto) in appello, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497 - 01). 5.6.Ed invero, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stato possibile prospettarla con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01). 6.Il quarto motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità perché sollecita una diretta 8 (e diversa) lettura di fonti di prova delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. 6.1.Va in primo luogo ricordato (e ribadito) che l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35404 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636 - 01; Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121 - 01; Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014, Lobina, Rv. 261507 - 01; Sez.
3. n. 37879 del 22/06/2004, Frassy, Rv. 229474 - 01, che impone all’agente l’onere del rigoroso controllo dei tempi di giacenza dei rifiuti). 6.2.In secondo luogo, e non per ordine di importanza, perché un deposito possa dirsi temporaneo deve rispettare tutti i requisiti imposti dall'art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006. Il raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee costituisce, tra gli altri, uno dei requisiti essenziali, sicché l’ammasso indistinto di rifiuti o comunque il loro abbandono alla rinfusa escludono la liceità del deposito (Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459 - 01; Sez. 3, n. 19883 del 11/03/2009, Fabris, Rv. 243719 - 01). 6.3.Nel caso di specie è incontestato che i rifiuti fossero ammassati su un’area estesa 550 metri quadrati (55 x 10), miscelati tra loro e con tracce di percolato. Il che esclude in radice la liceità del deposito. 7.Il quinto motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.La Corte di appello, nel disattendere i rilievi difensivi volti a escludere la qualificazione come “rifiuti” anche degli stampi in vetroresina e dei fusti vuoti rinvenuti nell’area adiacente allo stabilimento, ha fatto riferimento ai rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo redatto dal personale dell’ARPA e alle stesse dichiarazioni del testimone a discarico, Di NE MA NT. 7.2.Non è chiaro, dunque, quale parte “valutativa” del verbale di sopralluogo sia stata utilizzata dalla Corte di appello che, invece, ha fatto chiaro riferimento ai rilievi fotografici (oltre che a prove dichiarative). 7.3.I ricorrenti se ne lamentano affermando che: a) la Corte di appello avrebbe dovuto piuttosto far riferimento alla testimonianza d’accusa resa in primo grado, nel contraddittorio tra le parti, dall’agente di PG, Liotta Aimone, in servizio presso l’ARPA; b) Di NE MA NT era intervenuto in una fase nella quale, ormai, l’azienda, per motivi processuali, aveva deciso di qualificare i beni come rifiuti. 7.4.Osserva, al riguardo, il Collegio: 9 7.5.l’eccezione di inutilizzabilità - come detto - non coglie nel segno ed è assolutamente generica, non avendo i ricorrenti nemmeno specificato quale parte valutativa del verbale di sopralluogo sarebbe stata indicata dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione;
7.6.la testimonianza dell’agente di PG (indicata dal primo giudice quale prova a carico ed utilizzata come tale) non è stata nemmeno indicata nell’atto di appello a sostegno delle ragioni difensive sicché, a fronte del chiaro contenuto accusatorio di tali dichiarazioni (sintetizzate dal primo giudice e non oggetto di travisamento di sorta), non è dato comprendere in quale parte tale testimonianza smentirebbe le risultanze del verbale da lui stesso redatto;
7.7.il malgoverno delle dichiarazioni rese dal testimone Di NE MA NT non può essere dedotto in sede di legittimità al di fuori dei casi di travisamento della prova, vizio nel caso di specie nemmeno dedotto. 7.8.E’ piuttosto vero che, stando al resoconto della testimonianza dell’agente di PG, Liotta Aimone, «all'interno della tettoia e al di fuori dell'area adibita a deposito risultavano ammassati rifiuti di vario genere miscelati tra essi e posti in cisterne e bidoni senza distinzione secondo tipologia;
che tali rifiuti contenevano resina e residui collanti di lavorazione miste a legno, cartone e plastiche nonché calchi in vetroresina rotti (…) altri rifiuti risultavano posti a cielo aperto senza alcuna protezione atta a tutelare l'ambiente circostante per effetto di eventi eolici e meteorici e che nella stessa area adibita a deposito (…) le caditoie per la raccolta di acque meteoriche risultavano ostruite dalla presenza di materiale fibroso, polveri provenienti dalla lavorazione della resina e del materiale plastico in vetroresina con collanti, i quali attraverso i colaticci confluivano nelle caditoie e quindi nel sistema di raccolta delle acque pluviali» (pagg. 1 e seg., sentenza Tribunale). 7.9.Da questi dati di fatto (introdotti nel processo attraverso la prova dichiarativa, corroborata da quella documentale e fotografica) i Giudici di merito hanno dedotto la natura di “rifiuti” delle cose così come rinvenute, rappresentate (anche fotograficamente) e descritte dal testimone, senza che i Giudici siano incorsi in travisamenti di sorta (si ribadisce, mai denunziati). 7.10.Orbene, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 02; Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445 - 01; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, Amadori, Rv. 221575 - 01). 7.11.Costituisce, dunque, mera (indimostrata) deduzione fattuale che gli stampi in vetro resina e i fusti vuoti venissero, per “logica comune”, utilizzati per 10 l’esercizio dell’attività di impresa e non costituissero, piuttosto, oggetto di cui la parte intendeva disfarsi. 7.12.Premesso che la “logica comune” in questo caso si infrange contro il dato di fatto delle oggettive condizioni di abbandono in cui versavano i beni e che li qualificano ormai come cose di cui il detentore si è già disfatto, così ragionando ogni bene strumentale all’esercizio dell’attività di impresa non potrebbe mai essere considerato rifiuto, anche se l’imprenditore l’abbia abbandonato, per il sol fatto della sua astratta riutilizzabilità. 7.13.Sennonché, la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza o meno di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912 - 01, in fattispecie relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea;
nel senso che l'elemento soggettivo, consistente nel volontario abbandono o nella destinazione all'abbandono, oppure, al contrario, nel desiderio di riutilizzo, è preso in considerazione dal legislatore solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, già Sez. 3, n. 7567 del 22/04/1992, Abortivi, Rv. 190923 - 01). 8.L’ultimo motivo è manifestamente infondato. 8.1.I ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui non prevede che la bonifica volontaria estingua il reato anche in assenza della adozione della procedura estintiva prevista dagli artt. 318-bis e segg. stesso decreto. 8.2.La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. 8.3.I ricorrenti postulano, in buona sostanza, l’introduzione di una generalizzata causa di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 svincolata non solo dalle specifiche procedure 11 previste dagli artt. 318-ter e 318-quater (dall’accertamento, cioè, dell’esatto adempimento e persino dal pagamento della somma indicata dall’art. 318-quater, mai versata) ma dalla stessa verifica del danno o del pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, verifica imposta dall’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006 quale condizione di ammissibilità alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali. 8.4.Dunque, il punto non è la tenuta costituzionale dell’art. 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006, norma che si pone a chiusura di un procedimento finalizzato all’estinzione della contravvenzione, quanto dell’art. 318-bis che restringe l’applicazione del procedimento ai soli reati che non hanno cagionato danno o pericolo di danno concreto e attuale, questione - quest’ultima - mai espressamente e specificamente devoluta in questi termini in primo ed in secondo grado (ché, anzi, le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sembrano deporre in senso contrario). 9.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD ET UC CI