Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39599
CASS
Sentenza 12 settembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, depositata il 28 ottobre 2024, con il relatore Aldo Aceto. Le parti ricorrenti hanno contestato la sentenza della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato la condanna per reati ambientali, sostenendo l'erronea applicazione di norme penali e la mancanza di motivazione su vari punti, tra cui la responsabilità del direttore tecnico e l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. In particolare, i ricorrenti hanno invocato la mancanza di pericolo per l'incolumità pubblica e la legittimità del deposito temporaneo dei rifiuti.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, argomentando che i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Ha ribadito che la configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non richiede un effettivo nocumento, ma solo la potenzialità di offesa. Inoltre, ha confermato la responsabilità del direttore tecnico, evidenziando che la prova della sua gestione dei rifiuti era adeguatamente supportata da testimonianze e accertamenti. Infine, ha escluso la causa di non punibilità per tenuità del fatto, sottolineando l'abitualità della condotta e il pregiudizio ambientale arrecato. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti). (Conf.: n. 6939 del 1989, Rv. n. 184308-01).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39599
    Data del deposito : 12 settembre 2024

    Testo completo