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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/08/2025, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25100 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Milano, via Turati n. 8, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Massimo Piazza P.IVA_1
-ATTRICE-
E
con sede ad Arad (Romania); Controparte_1
con sede a NE TI (VI), via Tezze E_
n. 20/A, codice fiscale: , entrambe con gli avv.ti Paolo Doria P.IVA_2
e Mariagrazia Monegat
-CONVENUTE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1. accertato e dichiarato il mancato pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di 61,740.00 USD, equivalente a euro 56,522.46, come portato dalle fatture sopra indicate;
2. accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dei convenuti
[...]
[...
[...] e per il mancato Controparte_3 E_ pagamento degli importi portati dalle fatture sopra indicati in favore di DisplayHub srl;
3. per l'effetto condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, con sede in Str. III, Nr. 7/A, Zona Industriala Vest, Arad, (Romania), e in persona del legale E_ rappresentante, con sede a NE TI (VI), 36073, Via Tezze 20/A, al pagamento a favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante, con sede legale a Milano (MI), Via Turati, 8, della somma di complessivi 61,740.00 USD, corrispondenti a euro 56.522,46, a titolo di corrispettivo relativo alle fatture sopra indicate, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso, respingere tutte le domande avversarie e, in particolare, la domanda di risarcimento del danno per asserita mancata messa in sicurezza del sistema informatico di;
Parte_1 Parte_1
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Si richiamano integralmente le istanze istruttorie svolte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e occorrendo si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che ha sede legale in Germania, sede secondaria in Parte_1 Milano e sede operativa in Fregona (TV)?
2) Vero che la dall'anno 2017 intrattiene rapporti commerciali con Parte_1
e dal 2019 con la ? E_ Controparte_1
3) Vero che coordina e amministra anche l'unità E_ produttiva , che ha sede ad Arad in Romania? Controparte_1
4) Vero che, in particolare, la cura alcune attività E_ amministrative e finanziarie e, per il tramite dell'ufficio acquisti, la stipula degli ordini commerciali anche per conto della ? Controparte_1 Contr
5) Vero che sia il personale dipendente di che quello di E_ utilizzano gli stessi account e-mail “ ”? Emai_1 Contr
6) Vero che la autorizza i pagamenti ed eroga alla E_ i fondi per il saldo degli ordini commerciali eseguiti?
7) Vero che nel mese di settembre 2019, il sig. di , ha Tes_1 Parte_1 negoziato con il IG. dell'ufficio acquisti della Testimone_2 E_ e per conto della l'acquisto di n. 70 Display
[...] Controparte_1 Samsung 55'' ovvero gli ordini commerciali di cui alle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020? Contr 8) Vero che la IG.ra di ha emesso gli ordini commerciali sub. Tes_3 docc 2, 3, 4, che si rammostrano al teste, su richiesta del IG. di Tes_2 [...]
E_ Contr 9) Vero che la IG.ra è una lavoratrice dipendente della che Tes_3 svolge mansioni di “addetta alla logistica”?
2 Contr
10) Vero che la , una volta ricevuti gli ordini commerciali della ha Parte_1 emesso le conferme d'ordine sub docc. 5, 6 e 7 che si rammostrano al teste? Contr
11) Vero che la ha effettuato il ritiro dei monitor oggetto della fornitura presso la sede operativa della in data 14/1/2020 e 31/1/2020 come si evince Parte_1 dalle bolle di consegna sub doc. 33 che si rammostrano al teste?
12) Vero che il corrispettivo per il saldo delle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020 è stato predisposto dalle IG.re e di che lo hanno trasferito Persona_1 Parte_2 E_ alla perché effettuasse il pagamento della fornitura in favore di ? CP_1 Parte_1
13) Vero che la GDS ha omesso di eseguire il pagamento delle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020 alla scadenza del termine di 60 giorni ivi indicato?
14) Vero che con e-mail del 10 aprile 2020 il IG. ha sollecitato la Tes_1 affinché provvedesse al saldo delle fatture di cui sopra? E_
15) Vero che, in data 10 aprile 2020 la sig.ra ha Tes_4 E_ Tes_ informato il IG. che il pagamento delle fatture era stato programmato entro il successivo 24 aprile 2020 e che gli avrebbe, poi, confermato il trasferimento delle Contr provviste a Tes_
16) Vero che, in data 27 aprile 2020 il IG. ha sollecitato nuovamente la
[...] al saldo delle fatture? E_
17) Vero che la seguente comunicazione e-mail del 27 aprile 2020 ore 12:10: «Buongiorno IG.ra È possibile avere conferma del saldo delle fatture Per_1 scadute? Nel frattempo, sono allegate le fatture e i dettagli della nostra Parte_3 per ricevere il pagamento», che si rammostra al teste quale doc. 16, è stata ricevuta dalla sig.ra della all'indirizzo e-mail Persona_1 E_
, ed è stata spedita da un mittente diverso dal sig. ed Email_2 Tes_1 estraneo alla ? Parte_1
18) Vero, in particolare, che l'e-mail del 27 aprile 2020, ore 12:10 che si rammostra al teste quale doc. 16, proviene da un indirizzo IP diverso dall'indirizzo IP del IG. Tes_
n. 84.33.127.80 e corrispondente all'account e-mail ? Email_3
19) Vero che le fatture allegate all'email del 27 aprile 2020 ore 12:10 recano l'indicazione del beneficiario quale “DisplayHub EmmA” in luogo di “
[...]
oltre che gli estremi bancari su cui appoggiare il bonifico presso Parte_1 la banca svedese “Handelsbanken” al numero IBAN SE1160000000000243328141, in luogo del conto corrente italiano di cui la è titolare presso banca Parte_1 Unicredit: [...] così come specificato nelle fatture trasmesse in data 14 e 31 gennaio 2020?
20) Vero che in data 27 aprile 2020, alle ore 14:05, la IG.ra Tes_4 [...]
dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento di cui al doc.16 ha E_ Contr chiesto alla IG.ra di di attuare le verifiche opportune prima di Pt_4 effettuare il pagamento in favore di ? Parte_1 Tes_ 21) Vero che, in data 28 aprile 2020, alle ore 10:38, il IG. e il IG. Pt_5 hanno ricevuto dall'indirizzo e-mail una contabile di Email_4 pagamento dell'importo di USD 61.740,00 tratta sul conto corrente italiano IBAN [...] di cui è titolare presso Unicredit? Parte_1
3 22) Vero che detta operazione di pagamento, tuttavia, non è stata eseguita e che gli importi non sono stati accreditati all'esponente?
23) Vero che la ha preso visione della e-mail del 28 aprile 2020, ore Parte_1 10:08 prodotta dalle convenute sub doc. 15 e dell'allegata contabile di pagamento dell'importo di USD 61.740,00 sul conto corrente IBAN SE1160000000000243328141, presso la Handelsbanken svedese solo nel corso del presente giudizio?
24) Vero che il sig. e il IG. in data 12 maggio 2020, Tes_1 Pt_5 segnalavano una possibile intrusione nel sistema di posta elettronica in quanto gli indirizzi e-mail si leggevano per esteso riportando la locuzione finale “.me”, in particolare: Email_5 Tes_
25) Vero che il IG. , in data 19 giugno 2020, comunicava alla IG.ra che Per_1
non aveva ricevuto il bonifico dell'importo di 61,740.00 USD? Parte_1
26) Vero che in data 19 giugno 2020 alle ore 11:06 la IG.ra inviava al IG. Per_1Tes_
il «messaggio swift» sub doc. 22 che si rammostra al teste, che attesta che la
in data 30 aprile 2020, ha disposto il pagamento Controparte_1 dell'importo di USD 61,740.00 sul conto corrente svedese IBAN SE1160000000000243328141 non appartenente alla ? Parte_1
27) Vero che non ha mai ricevuto il saldo delle fatture n. 13000039, Parte_1 13000040, 13000041, 13000042?
28) Vero che la è titolare esclusivamente di n. 2 conti correnti bancari Parte_1 accesi presso Banca Unicredit, segnatamente, il conto corrente IBAN [...] per operazioni in valuta USD e il conto corrente IBAN [...] dedicato ad operazioni in valuta EURO così come risulta dalle fatture emesse dall'esponente?
29) Vero che il IG. dispone di credenziali operative unicamente con Parte_6 riguardo al conto corrente Unicredit dedicato alle operazioni in valuta EURO?
30) Vero che il sig. non dispone di credenziali di accesso per la Pt_6 Pt_5 verifica delle operazioni sul conto corrente con valuta USD?
31) Vero che si avvale del sistema di posta elettronica “Microsoft 365” Parte_1 gestito da Microsoft Corporation?
32) Vero che il sistema di posta elettronica di opera attraverso Cloud? Parte_1
33) Vero che l'invio e l'archiviazione della posta elettronica di vengono Parte_1 assicurati da un sistema di “encryption end-to-end”?
34) Vero che il servizio “IT” di DisplayHub è esterno all'azienda, e viene reso dalla società MO GmbH?
35) Vero che MO GmbH, nella fattispecie, non ha segnalato a
anomalie nel sistema di posta elettronica? Parte_1
Si indicano quali testimoni: il IGnor residente a [...], sui capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; la IGnora S_
, residente a [...], sui
[...] capitoli n. 1, 3, 6, 25, 26; il IGnor , domiciliato c/o Testimone_6
4 , in Fregona (TV), Via Nastego, 3/Viale dell'Industria, sui capitoli Parte_1
n. 5, 18, 32, 33, 34, 35; la IG.ra , c/o sui capitoli n. 8, Tes_3 CP_1 9; la IG.ra c/o sui capitoli n. 6, 12, 14, 15, Persona_1 E_ 16, 20, 24, 25, 26.
Si chiederà, occorrendo, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se vi sia stata alterazione dei sistemi informatici della Display Hub e delle società resistenti e, nel caso, quali account siano stati alterati e/o hackerati.
Per le convenute
Le convenute e E_ Controparte_1
[...
, difese come in atti, viste le ordinanze del 3/4/2023 e del 5/2/2024, così precisano le conclusioni:
1) In via pregiudiziale di rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto parte non contraente rispetto al E_ rapporto commerciale oggetto del contendere.
2) Nel merito, accertato e dichiarato che ha Controparte_1 pagato l'importo relativo al debito commerciale al creditore apparente, dichiararsi liberate le convenute dall'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
3) In subordine, accertarsi la responsabilità dell'attrice per avere omesso di garantire la sicurezza del proprio sistema informatico, provocando la dispersione dei dati commerciali delle convenute e l'intrusione da parte di terzi, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno delle convenute da porsi in compensazione con l'eventuale credito di parte attrice, nei limiti della domanda attorea.
4) In ulteriore subordine, accertarsi il concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto ridursi proporzionalmente quanto eventualmente dovuto da parte delle convenute.
5) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale di causa, oltre a c.p.a. ed accessori di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi ex art. 230 e 244 c.p.c. sui seguenti separati articoli:
5 1) Vero che la e-mail interna intercorsa il 27/4/2020, alle ore 15:05 tra Per_1 Contr di e di
[...] E_ CP_4 CP_5
(“Ciao stiamo disponendo i fondi per eseguire il pagamento in
[...] CP_4 allegato. Il fornitore mi chiede se pagheremo nella banca allegata. Puoi verificare? Grazie ” – doc. 17 controparte) era una richiesta della signora di Per_1 Per_1 procedere al pagamento presso la banca indicata nella mail pervenuta?
2) Vero che la signora di trasmise la Tes_3 Controparte_1 copia della contabile di bonifico del 27/4/2020 con l'accredito sulla Banca “deviata” Tes_ ai signori e di il 28/4/2020 alle ore 10:08 (doc. 15)? Pt_5 Parte_1
3) Vero che la signora non trasmise la mail del 28/4/2020 delle ore Tes_3 10:38 prodotta da controparte come doc. 18, essendo stata inviata da un account hackerato anziché )? Email_4 Email_6 Tes_ 4) Vero che il 28/4/2020, alle ore 12:19, il sig. di rispose alla mail Parte_1 precedente delle ore 10:08 (doc. 15) senza rilevare alcuna anomalia nel pagamento intervenuto, anzi dando disposizioni per lo sblocco di altri ordini (doc. 16)?
5) Vero che il sig. di , responsabile del sistema IT, comunicò con Tes_6 Parte_1 la mail del 23/6/2020 ore 18:25 (doc. 21) al sig. e al sig. che aveva Tes_2 Pt_7 Tes_ rilevato che era stata hackerata la casella di posta elettronica del sig. dal 22/4/2020 al 22/5/2020?
Si indicano come testi i signori:
domiciliata in NE Persona_1 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
, domiciliato in NE Parte_2 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
domiciliata C/O in Romania CP_7 Controparte_1 (VAT:RO ) Str. III, nr. 7/A, Zona Industriala Vest, 310850 Arad P.IVA_3 (Romania).
, domiciliata C/O in Romania CP_8 Controparte_1 (VAT:RO 16083118) Str. III, nr. 7/A, Zona Industriala Vest, 310850 Arad (Romania).
Nell'ipotesi di contestazione dell'intrusione del sistema informatico della
, si chiede nomina di C.T.U. informatica per Parte_1 la verifica e la descrizione dell'hackeraggio subito dalle parti tramite la frode c.d. e-mail business compromise.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste ex adverso si chiede di essere abilitati alla prova contraria, indicando gli stessi testi proposti a prova diretta.
, domiciliato in NE Testimone_2 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe, premesso di avere venduto alla convenuta
, nel settembre dell'anno 2019, n. 70 display Controparte_1
Samsung 55 per un prezzo totale di 61.740,00 dollari americani, vendita per la quale sono state emesse le seguenti fatture:
-n. 13000039 del 14/01/2020, per 13.720,00 USD, con scadenza di pagamento al 14/03/2020;
-n. 13000040 del 14/01/2020, per 13.720,00 USD con scadenza di pagamento al 14/03/2020;
-n. 13000041 del 31/01/2020, per 13.720,00 USD con scadenza di pagamento al 31/03/2020;
-n. 13000042 del 31/01/2020, per 20.580,00 USD con scadenza di pagamento al 31/03/2020; premesso altresì che, a causa di una frode informatica commessa da terzi, il pagamento è stato eseguito su un conto corrente presso una banca svedese intestato ad altra società e che, ad avviso dell'esponente, tale pagamento deve ritenersi senza effetto liberatorio per negligenza della debitrice che aveva la possibilità di avvedersi della frode, tutto ciò premesso ha quindi chiesto di condannare al pagamento del suindicato corrispettivo non percepito sia la suindicata società acquirente, sia la in via E_
solidale o alternativa con la prima.
Tale concorrente responsabilità della è stata E_
giustificata sul rilievo che “ è parte di un gruppo E_
multinazionale che coordina e gestisce, in particolare, presso la sede di Arad in Romania, l'unità produttiva denominata ”, Controparte_1
7 che inoltre nello specifico, è la Società referente E_
per tutto il gruppo delle principali attività amministrative e finanziarie, in particolare, della stipula e della gestione degli ordini commerciali, anche per conto delle diverse sedi produttive, in favore delle quali autorizza ed eroga i relativi fondi” e, infine, deducendo che la convenuta Controparte_1
con sede ad Arad (Romania) “è società priva di reale
[...]
autonomia negoziale e di poteri di spesa di talché ogni decisione contrattuale e commerciale, così come i relativi pagamenti, vengono sempre preventivamente autorizzati dalla della sede E_
di NE”.
Si sono costituite le convenute chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
In particolare, mentre la ha chiesto in via E_
preliminare il rigetto di ogni pretesa per difetto di legittimazione passiva sostanziale, atteso che l'acquisto dei prodotti è avvenuto esclusivamente da
Contr parte della società UM , quest'ultima ha Controparte_1
invece sollecitato l'applicazione dell'art. 1189 cod. civ., deducendo la propria buona fede e imputando alla controparte una responsabilità per omessa vigilanza dei propri sistemi informatici, che avrebbe consentito la relativa penetrazione da parte dell'autore della frode.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare va esclusa la possibilità di considerare la come coobbligata in solido della società E_
UM , che ha acquistato la merce, essendo Controparte_1
8 quest'ultima una società autonoma ancorché partecipata dalla
[...]
E_
La d'altra parte, pur in una situazione di E_
indubbia commistione di affari con l'altra convenuta, non ha assunto alcun obbligo di garanzia per le obbligazioni della società UM e neppure sussistono i presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 2497 cod. civ.
Va perciò respinta ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
E_
Con riguardo alla posizione dell'altra società convenuta, che ha invece chiesto di essere liberata dall'obbligazione di pagamento invocando in proprio favore la disposizione di cui all'art. 1189 cod. civ., deve anzitutto ricordarsi che,
“in relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza” (Cass. 20906/2005).
9 Dunque non basta la buona fede, che nel caso in esame non è contestata, poiché occorre anche la ragionevolezza dell'affidamento, cosicché l'effetto di liberazione di cui all'art. 1189 cod. civ. è escluso tutte le volte in cui chi lo invoca è stato negligente, per avere omesso quei controlli richiesti dall'ordinaria diligenza, che, se compiuti, avrebbero senz'altro impedito di eseguire il pagamento al terzo non legittimato a riceverlo.
Ebbene, nella fattispecie, deve effettivamente ritenersi che la debitrice si è colpevolmente affidata alla mera apparenza, pur a fronte di circostanze che avrebbero dovuto indurre a interpellare la società attrice per una conferma dei dati bancari.
Le fatture contraffatte inviate dall'autore della frode, infatti, presentavano innanzitutto l'indicazione di una diversa ragione sociale della società beneficiaria, DisplayHub EmmA, al posto di quella corretta Parte_1 [...]
. Parte_1
Diverso era anche l'istituto bancario presso il quale veniva richiesto il bonifico, ossia la banca svedese Handelsbanken, quando nelle fatture originali già inviate vi era invece una filiale italiana della banca UniCredit s.p.a., come del resto per tutti i precedenti pagamenti effettuati, dato che tra le parti vi erano già stati diversi rapporti commerciali.
Diverso, infine, era pure il numero IBAN SE1160000000000243328141, in luogo di quello connesso al conto corrente italiano di cui la è Parte_1
titolare, [...].
Ora, ove anche la debitrice non avesse sospettato, fin da subito, che tutto ciò potesse essere il frutto di una frode informatica, tuttavia queste così evidenti e gravi divergenze rispetto all'ordinaria prassi dei pagamenti tra le parti e,
10 soprattutto, tra le fatture già inviate subito dopo la consegna delle merci e quelle nuovamente ricevute in allegato alla e-mail contraffatta del 27/04/2020, avrebbero imposto a qualsiasi medio operatore economico di richiedere una previa conferma al creditore degli estremi per il pagamento, anche alla luce dell'entità considerevole della somma da bonificare (61.740,00 dollari americani all'epoca corrispondenti ad euro 56.522,46).
Tanto più che tali rilevanti modifiche operative, concernenti sia la banca che lo Stato in cui la nuova banca aveva la propria sede (Svezia), non erano state accompagnate da alcuna giustificazione, ancorché falsa.
A nulla rileva, in tale contesto, un'eventuale insufficiente protezione dei sistemi informatici della controparte, comunque nel caso in esame non provata e contestata dall'attrice, posto che l'art. 1189 cod. civ. non richiede accertamenti sulla condotta del vero creditore, nel senso che l'apparente titolarità del credito in capo all'accipiens debba essere stata determinata da un suo comportamento colposo (c.d. apparenza “pura”).
Consegue da tutto quanto sin qui osservato che devono respingersi le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni di parte convenuta e che la
[...]
, non potendo beneficiare della disposizione di cui Controparte_1
all'art. 1189 cod. civ., deve essere condannata a pagare in favore dell'istante l'intero suindicato importo dovuto per la merce ricevuta, con gli interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo, mentre devono restare
[...]
compensate per intero tra l'attrice e la E_
in ragione della confusione creata dalla sopra indicata compartecipazione di
11 quest'ultima alla gestione dell'altra convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta contro E_
2)condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della complessiva somma di 61.740,00 dollari americani, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture come indicate in motivazione e fino al saldo;
3)compensa per intero le spese di lite tra l'attrice e la E_
e condanna al pagamento, in favore
[...] Controparte_1
dell'attrice, delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 30 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
12
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25100 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Milano, via Turati n. 8, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Massimo Piazza P.IVA_1
-ATTRICE-
E
con sede ad Arad (Romania); Controparte_1
con sede a NE TI (VI), via Tezze E_
n. 20/A, codice fiscale: , entrambe con gli avv.ti Paolo Doria P.IVA_2
e Mariagrazia Monegat
-CONVENUTE-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1. accertato e dichiarato il mancato pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di 61,740.00 USD, equivalente a euro 56,522.46, come portato dalle fatture sopra indicate;
2. accertata e dichiarata, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dei convenuti
[...]
[...
[...] e per il mancato Controparte_3 E_ pagamento degli importi portati dalle fatture sopra indicati in favore di DisplayHub srl;
3. per l'effetto condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, con sede in Str. III, Nr. 7/A, Zona Industriala Vest, Arad, (Romania), e in persona del legale E_ rappresentante, con sede a NE TI (VI), 36073, Via Tezze 20/A, al pagamento a favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante, con sede legale a Milano (MI), Via Turati, 8, della somma di complessivi 61,740.00 USD, corrispondenti a euro 56.522,46, a titolo di corrispettivo relativo alle fatture sopra indicate, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso, respingere tutte le domande avversarie e, in particolare, la domanda di risarcimento del danno per asserita mancata messa in sicurezza del sistema informatico di;
Parte_1 Parte_1
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Si richiamano integralmente le istanze istruttorie svolte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e occorrendo si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che ha sede legale in Germania, sede secondaria in Parte_1 Milano e sede operativa in Fregona (TV)?
2) Vero che la dall'anno 2017 intrattiene rapporti commerciali con Parte_1
e dal 2019 con la ? E_ Controparte_1
3) Vero che coordina e amministra anche l'unità E_ produttiva , che ha sede ad Arad in Romania? Controparte_1
4) Vero che, in particolare, la cura alcune attività E_ amministrative e finanziarie e, per il tramite dell'ufficio acquisti, la stipula degli ordini commerciali anche per conto della ? Controparte_1 Contr
5) Vero che sia il personale dipendente di che quello di E_ utilizzano gli stessi account e-mail “ ”? Emai_1 Contr
6) Vero che la autorizza i pagamenti ed eroga alla E_ i fondi per il saldo degli ordini commerciali eseguiti?
7) Vero che nel mese di settembre 2019, il sig. di , ha Tes_1 Parte_1 negoziato con il IG. dell'ufficio acquisti della Testimone_2 E_ e per conto della l'acquisto di n. 70 Display
[...] Controparte_1 Samsung 55'' ovvero gli ordini commerciali di cui alle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020? Contr 8) Vero che la IG.ra di ha emesso gli ordini commerciali sub. Tes_3 docc 2, 3, 4, che si rammostrano al teste, su richiesta del IG. di Tes_2 [...]
E_ Contr 9) Vero che la IG.ra è una lavoratrice dipendente della che Tes_3 svolge mansioni di “addetta alla logistica”?
2 Contr
10) Vero che la , una volta ricevuti gli ordini commerciali della ha Parte_1 emesso le conferme d'ordine sub docc. 5, 6 e 7 che si rammostrano al teste? Contr
11) Vero che la ha effettuato il ritiro dei monitor oggetto della fornitura presso la sede operativa della in data 14/1/2020 e 31/1/2020 come si evince Parte_1 dalle bolle di consegna sub doc. 33 che si rammostrano al teste?
12) Vero che il corrispettivo per il saldo delle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020 è stato predisposto dalle IG.re e di che lo hanno trasferito Persona_1 Parte_2 E_ alla perché effettuasse il pagamento della fornitura in favore di ? CP_1 Parte_1
13) Vero che la GDS ha omesso di eseguire il pagamento delle fatture n. 13000039, 13000040 del 14/1/2020 e n. 13000041, 13000042 del 31/1/2020 alla scadenza del termine di 60 giorni ivi indicato?
14) Vero che con e-mail del 10 aprile 2020 il IG. ha sollecitato la Tes_1 affinché provvedesse al saldo delle fatture di cui sopra? E_
15) Vero che, in data 10 aprile 2020 la sig.ra ha Tes_4 E_ Tes_ informato il IG. che il pagamento delle fatture era stato programmato entro il successivo 24 aprile 2020 e che gli avrebbe, poi, confermato il trasferimento delle Contr provviste a Tes_
16) Vero che, in data 27 aprile 2020 il IG. ha sollecitato nuovamente la
[...] al saldo delle fatture? E_
17) Vero che la seguente comunicazione e-mail del 27 aprile 2020 ore 12:10: «Buongiorno IG.ra È possibile avere conferma del saldo delle fatture Per_1 scadute? Nel frattempo, sono allegate le fatture e i dettagli della nostra Parte_3 per ricevere il pagamento», che si rammostra al teste quale doc. 16, è stata ricevuta dalla sig.ra della all'indirizzo e-mail Persona_1 E_
, ed è stata spedita da un mittente diverso dal sig. ed Email_2 Tes_1 estraneo alla ? Parte_1
18) Vero, in particolare, che l'e-mail del 27 aprile 2020, ore 12:10 che si rammostra al teste quale doc. 16, proviene da un indirizzo IP diverso dall'indirizzo IP del IG. Tes_
n. 84.33.127.80 e corrispondente all'account e-mail ? Email_3
19) Vero che le fatture allegate all'email del 27 aprile 2020 ore 12:10 recano l'indicazione del beneficiario quale “DisplayHub EmmA” in luogo di “
[...]
oltre che gli estremi bancari su cui appoggiare il bonifico presso Parte_1 la banca svedese “Handelsbanken” al numero IBAN SE1160000000000243328141, in luogo del conto corrente italiano di cui la è titolare presso banca Parte_1 Unicredit: [...] così come specificato nelle fatture trasmesse in data 14 e 31 gennaio 2020?
20) Vero che in data 27 aprile 2020, alle ore 14:05, la IG.ra Tes_4 [...]
dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento di cui al doc.16 ha E_ Contr chiesto alla IG.ra di di attuare le verifiche opportune prima di Pt_4 effettuare il pagamento in favore di ? Parte_1 Tes_ 21) Vero che, in data 28 aprile 2020, alle ore 10:38, il IG. e il IG. Pt_5 hanno ricevuto dall'indirizzo e-mail una contabile di Email_4 pagamento dell'importo di USD 61.740,00 tratta sul conto corrente italiano IBAN [...] di cui è titolare presso Unicredit? Parte_1
3 22) Vero che detta operazione di pagamento, tuttavia, non è stata eseguita e che gli importi non sono stati accreditati all'esponente?
23) Vero che la ha preso visione della e-mail del 28 aprile 2020, ore Parte_1 10:08 prodotta dalle convenute sub doc. 15 e dell'allegata contabile di pagamento dell'importo di USD 61.740,00 sul conto corrente IBAN SE1160000000000243328141, presso la Handelsbanken svedese solo nel corso del presente giudizio?
24) Vero che il sig. e il IG. in data 12 maggio 2020, Tes_1 Pt_5 segnalavano una possibile intrusione nel sistema di posta elettronica in quanto gli indirizzi e-mail si leggevano per esteso riportando la locuzione finale “.me”, in particolare: Email_5 Tes_
25) Vero che il IG. , in data 19 giugno 2020, comunicava alla IG.ra che Per_1
non aveva ricevuto il bonifico dell'importo di 61,740.00 USD? Parte_1
26) Vero che in data 19 giugno 2020 alle ore 11:06 la IG.ra inviava al IG. Per_1Tes_
il «messaggio swift» sub doc. 22 che si rammostra al teste, che attesta che la
in data 30 aprile 2020, ha disposto il pagamento Controparte_1 dell'importo di USD 61,740.00 sul conto corrente svedese IBAN SE1160000000000243328141 non appartenente alla ? Parte_1
27) Vero che non ha mai ricevuto il saldo delle fatture n. 13000039, Parte_1 13000040, 13000041, 13000042?
28) Vero che la è titolare esclusivamente di n. 2 conti correnti bancari Parte_1 accesi presso Banca Unicredit, segnatamente, il conto corrente IBAN [...] per operazioni in valuta USD e il conto corrente IBAN [...] dedicato ad operazioni in valuta EURO così come risulta dalle fatture emesse dall'esponente?
29) Vero che il IG. dispone di credenziali operative unicamente con Parte_6 riguardo al conto corrente Unicredit dedicato alle operazioni in valuta EURO?
30) Vero che il sig. non dispone di credenziali di accesso per la Pt_6 Pt_5 verifica delle operazioni sul conto corrente con valuta USD?
31) Vero che si avvale del sistema di posta elettronica “Microsoft 365” Parte_1 gestito da Microsoft Corporation?
32) Vero che il sistema di posta elettronica di opera attraverso Cloud? Parte_1
33) Vero che l'invio e l'archiviazione della posta elettronica di vengono Parte_1 assicurati da un sistema di “encryption end-to-end”?
34) Vero che il servizio “IT” di DisplayHub è esterno all'azienda, e viene reso dalla società MO GmbH?
35) Vero che MO GmbH, nella fattispecie, non ha segnalato a
anomalie nel sistema di posta elettronica? Parte_1
Si indicano quali testimoni: il IGnor residente a [...], sui capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; la IGnora S_
, residente a [...], sui
[...] capitoli n. 1, 3, 6, 25, 26; il IGnor , domiciliato c/o Testimone_6
4 , in Fregona (TV), Via Nastego, 3/Viale dell'Industria, sui capitoli Parte_1
n. 5, 18, 32, 33, 34, 35; la IG.ra , c/o sui capitoli n. 8, Tes_3 CP_1 9; la IG.ra c/o sui capitoli n. 6, 12, 14, 15, Persona_1 E_ 16, 20, 24, 25, 26.
Si chiederà, occorrendo, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se vi sia stata alterazione dei sistemi informatici della Display Hub e delle società resistenti e, nel caso, quali account siano stati alterati e/o hackerati.
Per le convenute
Le convenute e E_ Controparte_1
[...
, difese come in atti, viste le ordinanze del 3/4/2023 e del 5/2/2024, così precisano le conclusioni:
1) In via pregiudiziale di rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto parte non contraente rispetto al E_ rapporto commerciale oggetto del contendere.
2) Nel merito, accertato e dichiarato che ha Controparte_1 pagato l'importo relativo al debito commerciale al creditore apparente, dichiararsi liberate le convenute dall'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
3) In subordine, accertarsi la responsabilità dell'attrice per avere omesso di garantire la sicurezza del proprio sistema informatico, provocando la dispersione dei dati commerciali delle convenute e l'intrusione da parte di terzi, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno delle convenute da porsi in compensazione con l'eventuale credito di parte attrice, nei limiti della domanda attorea.
4) In ulteriore subordine, accertarsi il concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto ridursi proporzionalmente quanto eventualmente dovuto da parte delle convenute.
5) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale di causa, oltre a c.p.a. ed accessori di legge.
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi ex art. 230 e 244 c.p.c. sui seguenti separati articoli:
5 1) Vero che la e-mail interna intercorsa il 27/4/2020, alle ore 15:05 tra Per_1 Contr di e di
[...] E_ CP_4 CP_5
(“Ciao stiamo disponendo i fondi per eseguire il pagamento in
[...] CP_4 allegato. Il fornitore mi chiede se pagheremo nella banca allegata. Puoi verificare? Grazie ” – doc. 17 controparte) era una richiesta della signora di Per_1 Per_1 procedere al pagamento presso la banca indicata nella mail pervenuta?
2) Vero che la signora di trasmise la Tes_3 Controparte_1 copia della contabile di bonifico del 27/4/2020 con l'accredito sulla Banca “deviata” Tes_ ai signori e di il 28/4/2020 alle ore 10:08 (doc. 15)? Pt_5 Parte_1
3) Vero che la signora non trasmise la mail del 28/4/2020 delle ore Tes_3 10:38 prodotta da controparte come doc. 18, essendo stata inviata da un account hackerato anziché )? Email_4 Email_6 Tes_ 4) Vero che il 28/4/2020, alle ore 12:19, il sig. di rispose alla mail Parte_1 precedente delle ore 10:08 (doc. 15) senza rilevare alcuna anomalia nel pagamento intervenuto, anzi dando disposizioni per lo sblocco di altri ordini (doc. 16)?
5) Vero che il sig. di , responsabile del sistema IT, comunicò con Tes_6 Parte_1 la mail del 23/6/2020 ore 18:25 (doc. 21) al sig. e al sig. che aveva Tes_2 Pt_7 Tes_ rilevato che era stata hackerata la casella di posta elettronica del sig. dal 22/4/2020 al 22/5/2020?
Si indicano come testi i signori:
domiciliata in NE Persona_1 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
, domiciliato in NE Parte_2 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
domiciliata C/O in Romania CP_7 Controparte_1 (VAT:RO ) Str. III, nr. 7/A, Zona Industriala Vest, 310850 Arad P.IVA_3 (Romania).
, domiciliata C/O in Romania CP_8 Controparte_1 (VAT:RO 16083118) Str. III, nr. 7/A, Zona Industriala Vest, 310850 Arad (Romania).
Nell'ipotesi di contestazione dell'intrusione del sistema informatico della
, si chiede nomina di C.T.U. informatica per Parte_1 la verifica e la descrizione dell'hackeraggio subito dalle parti tramite la frode c.d. e-mail business compromise.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste ex adverso si chiede di essere abilitati alla prova contraria, indicando gli stessi testi proposti a prova diretta.
, domiciliato in NE Testimone_2 Controparte_6 (VI-36073), Via Tezze 20/A.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe, premesso di avere venduto alla convenuta
, nel settembre dell'anno 2019, n. 70 display Controparte_1
Samsung 55 per un prezzo totale di 61.740,00 dollari americani, vendita per la quale sono state emesse le seguenti fatture:
-n. 13000039 del 14/01/2020, per 13.720,00 USD, con scadenza di pagamento al 14/03/2020;
-n. 13000040 del 14/01/2020, per 13.720,00 USD con scadenza di pagamento al 14/03/2020;
-n. 13000041 del 31/01/2020, per 13.720,00 USD con scadenza di pagamento al 31/03/2020;
-n. 13000042 del 31/01/2020, per 20.580,00 USD con scadenza di pagamento al 31/03/2020; premesso altresì che, a causa di una frode informatica commessa da terzi, il pagamento è stato eseguito su un conto corrente presso una banca svedese intestato ad altra società e che, ad avviso dell'esponente, tale pagamento deve ritenersi senza effetto liberatorio per negligenza della debitrice che aveva la possibilità di avvedersi della frode, tutto ciò premesso ha quindi chiesto di condannare al pagamento del suindicato corrispettivo non percepito sia la suindicata società acquirente, sia la in via E_
solidale o alternativa con la prima.
Tale concorrente responsabilità della è stata E_
giustificata sul rilievo che “ è parte di un gruppo E_
multinazionale che coordina e gestisce, in particolare, presso la sede di Arad in Romania, l'unità produttiva denominata ”, Controparte_1
7 che inoltre nello specifico, è la Società referente E_
per tutto il gruppo delle principali attività amministrative e finanziarie, in particolare, della stipula e della gestione degli ordini commerciali, anche per conto delle diverse sedi produttive, in favore delle quali autorizza ed eroga i relativi fondi” e, infine, deducendo che la convenuta Controparte_1
con sede ad Arad (Romania) “è società priva di reale
[...]
autonomia negoziale e di poteri di spesa di talché ogni decisione contrattuale e commerciale, così come i relativi pagamenti, vengono sempre preventivamente autorizzati dalla della sede E_
di NE”.
Si sono costituite le convenute chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
In particolare, mentre la ha chiesto in via E_
preliminare il rigetto di ogni pretesa per difetto di legittimazione passiva sostanziale, atteso che l'acquisto dei prodotti è avvenuto esclusivamente da
Contr parte della società UM , quest'ultima ha Controparte_1
invece sollecitato l'applicazione dell'art. 1189 cod. civ., deducendo la propria buona fede e imputando alla controparte una responsabilità per omessa vigilanza dei propri sistemi informatici, che avrebbe consentito la relativa penetrazione da parte dell'autore della frode.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare va esclusa la possibilità di considerare la come coobbligata in solido della società E_
UM , che ha acquistato la merce, essendo Controparte_1
8 quest'ultima una società autonoma ancorché partecipata dalla
[...]
E_
La d'altra parte, pur in una situazione di E_
indubbia commistione di affari con l'altra convenuta, non ha assunto alcun obbligo di garanzia per le obbligazioni della società UM e neppure sussistono i presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 2497 cod. civ.
Va perciò respinta ogni domanda proposta nei confronti della
[...]
E_
Con riguardo alla posizione dell'altra società convenuta, che ha invece chiesto di essere liberata dall'obbligazione di pagamento invocando in proprio favore la disposizione di cui all'art. 1189 cod. civ., deve anzitutto ricordarsi che,
“in relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza” (Cass. 20906/2005).
9 Dunque non basta la buona fede, che nel caso in esame non è contestata, poiché occorre anche la ragionevolezza dell'affidamento, cosicché l'effetto di liberazione di cui all'art. 1189 cod. civ. è escluso tutte le volte in cui chi lo invoca è stato negligente, per avere omesso quei controlli richiesti dall'ordinaria diligenza, che, se compiuti, avrebbero senz'altro impedito di eseguire il pagamento al terzo non legittimato a riceverlo.
Ebbene, nella fattispecie, deve effettivamente ritenersi che la debitrice si è colpevolmente affidata alla mera apparenza, pur a fronte di circostanze che avrebbero dovuto indurre a interpellare la società attrice per una conferma dei dati bancari.
Le fatture contraffatte inviate dall'autore della frode, infatti, presentavano innanzitutto l'indicazione di una diversa ragione sociale della società beneficiaria, DisplayHub EmmA, al posto di quella corretta Parte_1 [...]
. Parte_1
Diverso era anche l'istituto bancario presso il quale veniva richiesto il bonifico, ossia la banca svedese Handelsbanken, quando nelle fatture originali già inviate vi era invece una filiale italiana della banca UniCredit s.p.a., come del resto per tutti i precedenti pagamenti effettuati, dato che tra le parti vi erano già stati diversi rapporti commerciali.
Diverso, infine, era pure il numero IBAN SE1160000000000243328141, in luogo di quello connesso al conto corrente italiano di cui la è Parte_1
titolare, [...].
Ora, ove anche la debitrice non avesse sospettato, fin da subito, che tutto ciò potesse essere il frutto di una frode informatica, tuttavia queste così evidenti e gravi divergenze rispetto all'ordinaria prassi dei pagamenti tra le parti e,
10 soprattutto, tra le fatture già inviate subito dopo la consegna delle merci e quelle nuovamente ricevute in allegato alla e-mail contraffatta del 27/04/2020, avrebbero imposto a qualsiasi medio operatore economico di richiedere una previa conferma al creditore degli estremi per il pagamento, anche alla luce dell'entità considerevole della somma da bonificare (61.740,00 dollari americani all'epoca corrispondenti ad euro 56.522,46).
Tanto più che tali rilevanti modifiche operative, concernenti sia la banca che lo Stato in cui la nuova banca aveva la propria sede (Svezia), non erano state accompagnate da alcuna giustificazione, ancorché falsa.
A nulla rileva, in tale contesto, un'eventuale insufficiente protezione dei sistemi informatici della controparte, comunque nel caso in esame non provata e contestata dall'attrice, posto che l'art. 1189 cod. civ. non richiede accertamenti sulla condotta del vero creditore, nel senso che l'apparente titolarità del credito in capo all'accipiens debba essere stata determinata da un suo comportamento colposo (c.d. apparenza “pura”).
Consegue da tutto quanto sin qui osservato che devono respingersi le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni di parte convenuta e che la
[...]
, non potendo beneficiare della disposizione di cui Controparte_1
all'art. 1189 cod. civ., deve essere condannata a pagare in favore dell'istante l'intero suindicato importo dovuto per la merce ricevuta, con gli interessi moratori di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo, mentre devono restare
[...]
compensate per intero tra l'attrice e la E_
in ragione della confusione creata dalla sopra indicata compartecipazione di
11 quest'ultima alla gestione dell'altra convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta contro E_
2)condanna al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della complessiva somma di 61.740,00 dollari americani, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture come indicate in motivazione e fino al saldo;
3)compensa per intero le spese di lite tra l'attrice e la E_
e condanna al pagamento, in favore
[...] Controparte_1
dell'attrice, delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 30 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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