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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13620/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado (N. R.G. 13620/2023) promossa da:
, (C.F.: , nata il Controparte_1 C.F._1
21/06/1967 a San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile,
CAP: 03572;
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] in Controparte_2 C.F._2
Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
, (C.F.: ), nata il 23\01\1975 a Controparte_3 C.F._3
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03087;
, (C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_4 C.F._4
in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
(C.F.: , nato il dia 04/10/1998 a Controparte_5 C.F._5
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
, (C.F.: ), nata il 27\04\2010 a AR C.F._6
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03087;
pagina 1 di 8 (C.F.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._7
a San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP:
rappresentati e difesi dall'Avv. Luiz Marcos Matarazzo IR (C.F.:
) e dall'Avv. Matteo Paulli (C.F. ), C.F._8 C.F._9
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_7
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 14.01.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 3.1.2025:
“Piaccia al Tribunale Civile di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori:
1. nata il [...] a San Paolo in [...]
Brasile. C.F C.F._1
2. nato il [...] a San Paolo in [...]_2
C.F C.F._2
pagina 2 di 8
3. nata il 23\01\1975 a San Paolo in Controparte_3
Brasile.C.F C.F._3
4. nato il [...] a San Paolo in [...]_4
C.F C.F._10
5. nato il dia 04/10/1998 a San Paolo in Brasile. Controparte_5
C.F C.F._5
6. nata il 27\04\2010 a San Paolo in Brasile. AR
C.F C.F._11
7. nato il [...] a San Paolo in [...]
Brasile.C.F C.F._7
Con l'ordine per l'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente;
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano.”;
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti nato nella Controparte_8
comune di Seravezza il 04\02\1879, figlio di e Persona_1 Persona_2
(cfr. allegato n. 1 al ricorso ) ed emigrato in Brasile, senza mai né rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzandosi cittadino brasiliano (v. allegato n. 17 al ricorso)
Nel ricorso si legge che “Del matrimonio tra il signor e nasceva Controparte_8 Controparte_9
il 21 luglio 1908 il figlio (allegato 3). Sulla discendenza di In Persona_3 Persona_3
data 29 novembre 1934, il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_3 Persona_4
, cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 4). È deceduto il 20 Persona_3
gennaio 1984 (allegato 5). Da tale matrimonio nasceva il 28 ottobre 1942, il figlio Persona_5
pagina 3 di 8 (allegato 6). Sulla Discendenza di . In data 23 aprile 1966 il CP_2 Persona_6
signor contraeva matrimonio con la signora cittadina Persona_6 Persona_7
brasiliana, da coniugata passa ad usare il nome (allegato 07).Da tale Persona_8
matrimonio nascevano tre figli, ovvero (i) il 21 giugno 1967 la signora Controparte_1
(allegato 8); (ii) il 18 maggio 1972 il signor (allegato 9). (iii) il 23
[...] Controparte_2
gennaio 1975 la signora (allegato 10). Tutti tre sono ricorrenti in questo Controparte_3
giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. In data Controparte_1
20 giugno 1995 la signora contraeva matrimonio con il signor Controparte_1
cittadino brasiliano, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 11). Da Controparte_4 CP_1
tale matrimonio nascevano due figli, ovvero (i) il 16 aprile 1997 il signor Controparte_4
(allegato 12); (ii) il 04 ottobre 1998 il signor (allegato 13). Entrambi Controparte_5
Ricorrenti in questo giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. Controparte_2
Dell'unione stabile tra e nasceva il 18 gennaio 2014, il Controparte_2 Controparte_10
figlio (allegato 14); Ricorrente in questo giudizio. Sulla discendenza di Parte_1
Ricorrente in questo giudizio. In data 18 dicembre 2003 la signora Controparte_3
contraeva matrimonio con il signor cittadino Controparte_3 Persona_9
brasiliano (allegato 15). Da tale matrimonio nasceva il 27 aprile 2010 la figlia AR
(allegato 16). Ricorrente in questo giudizio. Osservano che è cittadino italiano in
[...] Persona_3
quanto figlio legittimo di padre cittadino italiano, alla luce dell'allora vigente legge Controparte_8
n.555 del 1912, ed aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti. Risulta dalla documentazione in atti(Certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segretaria
Nazionale di giustizia e Cittadinanza, Dipartimento di Migrazione), tradotta ed apostillata, che
[...]
nato nella comune di Seravezza il 01\02\1879, figlio di e CP_8 Persona_1
non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano (allegato 17) e, pertanto, non aveva Persona_2
mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguini” al figlio che Persona_3
l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti.”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
pagina 4 di 8 Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_7
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
14.1.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_7
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti fanno prova di aver presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo (SP-Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano
pagina 5 di 8 iure sanguini, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né ricevuto alcuna convocazione (allegato 18). Anzi il già menzionato ha in corso Parte_2
l'evasione di richieste formulate da dieci anni, secondo avviso nella schermata del Parte_3
(allegato 19).”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Né si registrano, nel caso di specie, passaggi per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 6 di 8 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
CP_8
Le spese vanno compensate tra le parti, vista l'espressa richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: dichiara che
- nata il [...] a [...] in Controparte_1
Brasile, C.F C.F._1
- nato il [...] a San Paolo in [...], Controparte_2
C.F ; C.F._2
- nata il 23\01\1975 a San Paolo in Brasile, Controparte_3
C.F ; C.F._3
- nato il [...] a San Paolo in [...], Controparte_4
C.F ; C.F._4
- nato il dia 04/10/1998 a San Paolo in Brasile, Controparte_5
C.F C.F._5
- nata il 27\04\2010 a San Paolo in Brasile, AR
C.F ; C.F._6
- nato il [...] a San Paolo in [...], Parte_1
C.F , C.F._7
sono cittadini italiani, conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_7
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Firenze, 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado (N. R.G. 13620/2023) promossa da:
, (C.F.: , nata il Controparte_1 C.F._1
21/06/1967 a San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile,
CAP: 03572;
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] in Controparte_2 C.F._2
Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
, (C.F.: ), nata il 23\01\1975 a Controparte_3 C.F._3
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03087;
, (C.F.: ) nato il [...] a [...] Controparte_4 C.F._4
in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
(C.F.: , nato il dia 04/10/1998 a Controparte_5 C.F._5
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03572;
, (C.F.: ), nata il 27\04\2010 a AR C.F._6
San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP: 03087;
pagina 1 di 8 (C.F.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._7
a San Paolo in Brasile, residente in [...] a San Paolo in Brasile, CAP:
rappresentati e difesi dall'Avv. Luiz Marcos Matarazzo IR (C.F.:
) e dall'Avv. Matteo Paulli (C.F. ), C.F._8 C.F._9
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_7
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 14.01.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 3.1.2025:
“Piaccia al Tribunale Civile di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori:
1. nata il [...] a San Paolo in [...]
Brasile. C.F C.F._1
2. nato il [...] a San Paolo in [...]_2
C.F C.F._2
pagina 2 di 8
3. nata il 23\01\1975 a San Paolo in Controparte_3
Brasile.C.F C.F._3
4. nato il [...] a San Paolo in [...]_4
C.F C.F._10
5. nato il dia 04/10/1998 a San Paolo in Brasile. Controparte_5
C.F C.F._5
6. nata il 27\04\2010 a San Paolo in Brasile. AR
C.F C.F._11
7. nato il [...] a San Paolo in [...]
Brasile.C.F C.F._7
Con l'ordine per l'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato
Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente;
Quanto alle spese di giudizio, si ritiene opportuno non chiedere la condanna per evitare di gravare sulle finanze dello Stato italiano.”;
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti nato nella Controparte_8
comune di Seravezza il 04\02\1879, figlio di e Persona_1 Persona_2
(cfr. allegato n. 1 al ricorso ) ed emigrato in Brasile, senza mai né rinunciare alla cittadinanza italiana, né naturalizzandosi cittadino brasiliano (v. allegato n. 17 al ricorso)
Nel ricorso si legge che “Del matrimonio tra il signor e nasceva Controparte_8 Controparte_9
il 21 luglio 1908 il figlio (allegato 3). Sulla discendenza di In Persona_3 Persona_3
data 29 novembre 1934, il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_3 Persona_4
, cittadina brasiliana, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 4). È deceduto il 20 Persona_3
gennaio 1984 (allegato 5). Da tale matrimonio nasceva il 28 ottobre 1942, il figlio Persona_5
pagina 3 di 8 (allegato 6). Sulla Discendenza di . In data 23 aprile 1966 il CP_2 Persona_6
signor contraeva matrimonio con la signora cittadina Persona_6 Persona_7
brasiliana, da coniugata passa ad usare il nome (allegato 07).Da tale Persona_8
matrimonio nascevano tre figli, ovvero (i) il 21 giugno 1967 la signora Controparte_1
(allegato 8); (ii) il 18 maggio 1972 il signor (allegato 9). (iii) il 23
[...] Controparte_2
gennaio 1975 la signora (allegato 10). Tutti tre sono ricorrenti in questo Controparte_3
giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. In data Controparte_1
20 giugno 1995 la signora contraeva matrimonio con il signor Controparte_1
cittadino brasiliano, da coniugata passa ad usare il cognome (allegato 11). Da Controparte_4 CP_1
tale matrimonio nascevano due figli, ovvero (i) il 16 aprile 1997 il signor Controparte_4
(allegato 12); (ii) il 04 ottobre 1998 il signor (allegato 13). Entrambi Controparte_5
Ricorrenti in questo giudizio. Sulla discendenza di Ricorrente in questo giudizio. Controparte_2
Dell'unione stabile tra e nasceva il 18 gennaio 2014, il Controparte_2 Controparte_10
figlio (allegato 14); Ricorrente in questo giudizio. Sulla discendenza di Parte_1
Ricorrente in questo giudizio. In data 18 dicembre 2003 la signora Controparte_3
contraeva matrimonio con il signor cittadino Controparte_3 Persona_9
brasiliano (allegato 15). Da tale matrimonio nasceva il 27 aprile 2010 la figlia AR
(allegato 16). Ricorrente in questo giudizio. Osservano che è cittadino italiano in
[...] Persona_3
quanto figlio legittimo di padre cittadino italiano, alla luce dell'allora vigente legge Controparte_8
n.555 del 1912, ed aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti. Risulta dalla documentazione in atti(Certificato negativo di naturalizzazione emesso dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segretaria
Nazionale di giustizia e Cittadinanza, Dipartimento di Migrazione), tradotta ed apostillata, che
[...]
nato nella comune di Seravezza il 01\02\1879, figlio di e CP_8 Persona_1
non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano (allegato 17) e, pertanto, non aveva Persona_2
mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguini” al figlio che Persona_3
l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti.”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
pagina 4 di 8 Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_7
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
14.1.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_7
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “i ricorrenti fanno prova di aver presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo (SP-Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano
pagina 5 di 8 iure sanguini, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né ricevuto alcuna convocazione (allegato 18). Anzi il già menzionato ha in corso Parte_2
l'evasione di richieste formulate da dieci anni, secondo avviso nella schermata del Parte_3
(allegato 19).”
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Né si registrano, nel caso di specie, passaggi per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
pagina 6 di 8 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
CP_8
Le spese vanno compensate tra le parti, vista l'espressa richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: dichiara che
- nata il [...] a [...] in Controparte_1
Brasile, C.F C.F._1
- nato il [...] a San Paolo in [...], Controparte_2
C.F ; C.F._2
- nata il 23\01\1975 a San Paolo in Brasile, Controparte_3
C.F ; C.F._3
- nato il [...] a San Paolo in [...], Controparte_4
C.F ; C.F._4
- nato il dia 04/10/1998 a San Paolo in Brasile, Controparte_5
C.F C.F._5
- nata il 27\04\2010 a San Paolo in Brasile, AR
C.F ; C.F._6
- nato il [...] a San Paolo in [...], Parte_1
C.F , C.F._7
sono cittadini italiani, conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_7
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Firenze, 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8