Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026REG.PROV.COLL.
N. 06533/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Adriano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alberobello, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fernando Rodio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza), -OMISSIS- 2023, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione presentate dalle parti;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere UC EM RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento con cui il Comune di Alberobello ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dal sig. -OMISSIS-, per effetto dell’inottemperanza ad un precedente ordine di demolizione.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- il sig. -OMISSIS- era proprietario di un compendio immobiliare sito in Alberobello, contrada -OMISSIS-, identificato catastalmente al -OMISSIS-, sul quale insistevano un locale commerciale regolarmente assentito e un ulteriore manufatto allo stato rustico;
- nel corso del 2007 il medesimo ha realizzato, in assenza di permesso di costruire, interventi edilizi consistenti nella sopraelevazione delle perimetrali del manufatto e nella realizzazione di un solaio laterocementizio e di pilastri in cemento armato;
- a seguito dell’accertamento dell’abuso, il Comune di Alberobello ha adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata al sig. -OMISSIS- in qualità di proprietario e responsabile dell’abuso;
- in data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- ha presentato un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il relativo procedimento è stato sospeso dal Comune con nota del -OMISSIS-, in ragione della sussistenza di un vincolo paesaggistico ostativo al rilascio dell’autorizzazione;
- parallelamente alla vicenda amministrativa, l’autorità giudiziaria aveva avviato un procedimento penale per il reato edilizio commesso dal sig. -OMISSIS-, nell’ambito del quale il manufatto abusivo è stato sottoposto a sequestro penale preventivo (portato ad esecuzione il -OMISSIS-, cfr. il verbale della Polizia municipale prot. n. -OMISSIS-);
- l’ordine di dissequestro è stato materialmente eseguito solo l’-OMISSIS- 2019, a seguito della trasmissione dell’atto da parte dell’Ufficio esecuzione penale alla polizia municipale (cfr. verbale prot. n. -OMISSIS-);
- a seguito del dissequestro, il Comune ha disposto ulteriori accertamenti diretti a verificare l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Con verbale del -OMISSIS-, la Polizia municipale ha riscontrato la permanente esistenza degli abusi oggetto del provvedimento ripristinatorio;
- sulla base di tale accertamento, il Comune di Alberobello ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio, con cui ha ordinato lo sgombero e ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, dell’area di sedime e di un’ulteriore area pertinenziale, nonché l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001.
3. All’emissione del provvedimento è seguita un’articolata vicenda processuale, che può essere così delineata:
- con ricorso notificato il 23 dicembre 2019, il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS- del 2019 e il presupposto verbale accertamento, deducendo plurimi vizi di legittimità dell’atto acquisitivo e della sanzione pecuniaria;
- in data -OMISSIS-, in pendenza del giudizio di primo grado, il ricorrente – già sottoposto (dal 16 dicembre 2019) ad amministrazione di sostegno – è deceduto;
- nonostante la rituale comunicazione dell’evento, il T.a.r. non ha dichiarato l’interruzione del giudizio e ha definito la controversia con sentenza n. -OMISSIS- 2020, respingendo interamente il ricorso;
- gli eredi del sig. -OMISSIS- hanno proposto appello avverso tale decisione, deducendo, in via prioritaria, la violazione del loro diritto di difesa derivante dalla mancata interruzione del giudizio di primo grado;
- con sentenza n. -OMISSIS- 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando la sentenza per difetto di contraddittorio e disponendo il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
- gli eredi hanno quindi riassunto il giudizio innanzi al T.a.r., riproponendo gli originari motivi di ricorso e deducendo ulteriori censure connesse alla loro qualità di successori del destinatario del provvedimento;
- da ultimo, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2023, il T.a.r. ha definito nuovamente il giudizio, accogliendo il ricorso nelle sole parti relative all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime e all’irrogazione della sanzione pecuniaria, ove riferita anche agli eredi, e respingendolo per il resto.
4. In particolare, secondo la motivazione della sentenza:
- non assume rilievo la mancata notifica agli eredi dell’ordine di demolizione, essendosi già verificata, prima del decesso del precedente proprietario, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale;
- nemmeno ha inciso sull’acquisizione il procedimento di sanatoria, che deve ritenersi definito per silenzio-rigetto dopo la comunicazione dei motivi ostativi;
- quanto al sequestro penale, esso non impediva all’interessato di attivarsi per ottenere il dissequestro ai soli fini demolitori. In ogni caso, il dissequestro è stato eseguito l’-OMISSIS- 2019, senza che il proprietario abbia proceduto alla demolizione nei successivi 90 giorni;
- il provvedimento risulta, invece, carente di motivazione e di adeguata istruttoria nella parte riferita all’acquisizione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo;
- quanto, infine, alla sanzione pecuniaria, è ritenuta fondata la censura di incolpevolezza dell’inerzia ove riferita agli eredi, privi della disponibilità del bene fino alla morte del de cuius e quindi non responsabili né dell’abuso né della mancata demolizione nei termini intimati.
5. Gli eredi del sig. -OMISSIS- hanno proposto appello, affidato ai seguenti motivi:
I. « Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 co. 2 e co. 3 del D.P.R. 380/2001. Errores in iudicando» ;
II. « Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Errores in iudicando »;
III. « Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Omessa e/o insufficiente motivazione. Errores in iudicando »;
IV. « Erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Errores in iudicando ».
6. Il Comune di Alberobello ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto ripropositivo di un motivo a sua volta inammissibile, perché introdotto solo in sede di riassunzione del giudizio dopo l’annullamento della prima sentenza. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di tutte le censure.
7. In vista dell’udienza di trattazione, le parti hanno ulteriormente argomentato con memorie e repliche.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo, gli appellanti negano che sia loro opponibile il provvedimento acquisitivo, non essendo mai stata notificata nei loro confronti l’ordinanza di demolizione.
9.1. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte, estranee al perimetro del ricorso introduttivo, sono state formulate solo in sede di riassunzione ( ex art. 105, comma 3, c.p.a.), mezzo che per sua natura non consente di ampliare l’oggetto della controversia. La riassunzione determina, infatti, la mera prosecuzione del giudizio definito dalla sentenza caducata, con la conseguenza che il thema decidendum resta circoscritto alle censure ritualmente dedotte con il ricorso originario (Cass. civ., sez. II, ord. 21 febbraio 2019, n. 5137).
9.2. Tale principio opera anche nei confronti degli eredi, i quali subentrano nel rapporto processuale facente capo al de cuius e non assumono una posizione processuale autonoma, idonea a giustificare l’ampliamento delle questioni devolute al giudice. La riassunzione del giudizio a seguito di annullamento della sentenza che abbia omesso di dichiarare l’interruzione appare, del resto, assimilabile alla riassunzione del giudizio regolarmente interrotto per morte della parte, ipotesi in cui è pacificamente esclusa la possibilità di ampliare l’oggetto del giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2006, n. 3876).
9.3. Diversamente opinando, si consentirebbe una indebita elusione dei termini decadenziali che presidiano l’azione di annullamento, poiché la mera sostituzione della parte processuale determinerebbe una riapertura del termine per la proposizione di nuovi motivi, in contrasto con i principi di certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità dell’azione amministrativa.
10. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria in ordine all’acquisizione dell’area pertinenziale, ha disposto un annullamento parziale del provvedimento, limitato a tale specifico contenuto.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, il provvedimento di acquisizione deve contenere una precisa e motivata indicazione della sola “area ulteriore” – quella « necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive » (art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001) – mentre per il manufatto e l’area di sedime l’effetto acquisitivo opera automaticamente, rendendo superflua ogni motivazione sul punto (Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8793). Per questo, il provvedimento con cui viene disposta l’acquisizione gratuita si considera legittimamente adottato anche senza la specifica indicazione dell’area ulteriore oggetto di acquisizione, che potrà essere individuata con un successivo e separato atto attuativo (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7935).
10.3. Alla luce dei principi sopra esposti, il difetto di istruttoria e motivazione quanto all’area ulteriore da acquisire non è idoneo a viziare il provvedimento nella sua integralità, in quanto afferisce a una componente non essenziale dell’atto, distinta e scindibile dalla misura acquisitiva “primaria” riferita al manufatto abusivo e alla relativa area di sedime. Correttamente, pertanto, il T.a.r. ha limitato l’annullamento a tale profilo.
11. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto legittimo il provvedimento acquisitivo, pur in difetto del presupposto costituito dall’imputabilità dell’inottemperanza. In particolare, essi evidenziano che la demolizione dell’immobile è stata oggettivamente impedita, sino all’-OMISSIS- 2019, dalla pendenza del sequestro penale e, successivamente, dalle gravi condizioni psico-fisiche del sig. -OMISSIS-, che erano tali da impedirgli in concreto di adempiere all’ordine di demolizione.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. L’Adunanza plenaria, con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 16, ha chiarito che l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione (art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001) ha natura di sanzione amministrativa di carattere afflittivo. In quanto tale, essa presuppone l’imputabilità della condotta inerte e non può operare laddove sussistano impedimenti oggettivi che abbiano reso impossibile l’adempimento nel termine assegnato.
11.3. Nel caso di specie, un primo impedimento è senz’altro ravvisabile nel vincolo reale che ha gravato sull’immobile tra il 2007 e il 2019, derivante dal sequestro preventivo disposto in sede penale. Come risulta dagli atti di causa, il sequestro è stato eseguito in data -OMISSIS- (cfr. verbale della Polizia municipale prot. n. -OMISSIS-) ed era, pertanto, già esistente al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione, il 3 agosto 2007, la cui esecuzione era espressamente condizionata al preventivo dissequestro giudiziario (« prima di dare corso ai lavori di ripristino […] le parti interessate dovranno richiedere l’autorizzazione al dissequestro giudiziario dell’immobile presso le autorità giudiziarie competenti »). Quanto al dissequestro, nonostante l’intervenuta definizione del giudizio penale nel 2012 (con la sentenza Cass. pen., -OMISSIS-), esso è stato portato a esecuzione solo diversi anni dopo, l’-OMISSIS- 2019 (cfr. verbale prot. n. -OMISSIS-).
11.4. In pendenza del sequestro penale non è possibile individuare alcuna inottemperanza imputabile al privato. Il Collegio aderisce, infatti, all’orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 9 giugno 2025, n. 4978; id., 9 maggio 2025, n. 4003; sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720), secondo cui tale vincolo reale impedisce la decorrenza del termine per la rimessione in pristino, differita al momento in cui il bene risulta dissequestrato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 638). Non può, invece, essere condivisa la tesi – fatta propria dal primo giudice – dell’irrilevanza del sequestro ai fini del decorso del termine per ottemperare, poiché essa « finisce, da un lato, con l’imporre al responsabile dell’abuso un obbligo di presentare l’istanza di dissequestro, che non è previsto dalla legge, e, dall’altro lato, con il pregiudicare il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa nel procedimento penale, che potrebbe essere esercitato, del tutto legittimamente, tramite una strategia incompatibile con l’istanza stessa » (Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 64, e i numerosi precedenti ivi citati).
11.5. Il termine per ottemperare deve, dunque, computarsi a partire dalla data del dissequestro (-OMISSIS- 2019). In quel momento, tuttavia, il sig. -OMISSIS- versava già in gravi e irreversibili condizioni di salute, essendo affetto da « -OMISSIS- », con compromissione della -OMISSIS- (cfr. la certificazione medica neurologica, di cui al doc. 16 di primo grado). Ancora, nei mesi di -OMISSIS- 2019, il medesimo è stato sottoposto a prolungati ricoveri ospedalieri, per ulteriori gravi patologie (cfr. i certificati di dimissione prodotti con docc. 17 e 18).
11.6. Il quadro clinico descritto appare riconducibile a quello stato di « malattia completamente invalidante » che l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023 individua espressamente quale causa di non imputabilità dell’inottemperanza. La gravità della patologia neurologica sofferta – che ha condotto, nel dicembre 2019, alla nomina di un amministratore di sostegno – e i ricoveri ospedalieri – occorsi proprio durante la pendenza del termine per demolire – escludono, infatti, la possibilità di formulare un giudizio di rimproverabilità della condotta inerte. L’inottemperanza successiva all’-OMISSIS- 2019, accertata con verbale del -OMISSIS-, non risulta, infatti, dipesa da una volontà omissiva, ma da un impedimento psicofisico di carattere assoluto. La sanzione acquisitiva è dunque illegittima, per difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito.
12. La fondatezza della censura che precede consente di assorbire il quarto motivo di appello, diretto a sostenere l’attuale pendenza del procedimento di sanatoria avviato dal sig. -OMISSIS- nel 2007. Dal suo eventuale accoglimento non potrebbe, infatti, derivare alcuna ulteriore utilità agli appellanti, risultando già travolto, per le ragioni esposte, il provvedimento acquisitivo.
13. In conclusione, l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, viene accolto il ricorso di primo grado e annullata l’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Alberobello, anche nella parte in cui dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime.
13.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’autore degli abusi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
UC EM RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EM RI | IO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.