CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 20349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20349 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da TO DO - Presidente - Sent. n. sez. 420/2025 UGO BELLINI CC - 17/04/2025 MA SA RE R.G.N. 6120/2025 AV RO - Relatore - BR DA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RI EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2024 del Tribunale di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20349 Anno 2025 Presidente: DO TO Relatore: RO AV Data Udienza: 17/04/2025 2 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Catania, adito art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto da EL RI avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione EL RI, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale, con riguardo agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente che sebbene le indagini coprirono un ampio segmento temporale (dal novembre 2021 al giugno 2022) la sua presenza nelle piazze di spaccio fu accertata in maniera del tutto episodica, ovvero dal 23 al 31 gennaio 2022, per poi cessare definitivamente dopo il 31 gennaio 2022. Inoltre, nelle giornate del 29, 30 e 31 gennaio la sua presenza nelle piazze dipese dalla necessità di acquistare stupefacente, da destinare in parte al consumo personale ed in parte alla vendita “in proprio” (p. 2 ricorso). Deve inoltre essere escluso che dalla fine del mese di febbraio 2022 il RI assunse il diverso ruolo di fornitore delle piazze di spaccio;
affermazione, questa, che si fonda sul travisamento del contenuto delle intercettazioni del 26 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022. Si osserva, più in particolare, che la presenza del RI, proprio perché dovuta all’esigenza di acquistare lo stupefacente, si pone in radicale contrasto con il profilo associativo tratteggiato dal Tribunale, ed anzi offre conferma del carattere episodico del suo coinvolgimento nel traffico gestito dal sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge processuale, con riguardo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio (fondandosi la gravità indiziaria solo su acquisizioni di natura tecnica), del pericolo di fuga (cui osta il non essersi reso irreperibile dopo l’inseguimento del 4 marzo 2022) e del pericolo di reiterazione del reato. Per quest’ultimo profilo, fermo quanto già evidenziato circa il preteso ruolo di fornitore, il ricorrente deduce all'erronea attribuzione di un precedente specifico, negando inoltre di essere stato tratto in arresto per i fatti del 4 marzo, data dopo la quale, ad ogni modo, non si sono più rilevate a suo carico condotte di interesse investigativo (con quel che ne consegue in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari). 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. All’esame dei motivi è utile premettere che il ricorrente è gravemente indiziato, oltre che delle condotte di cessione di cui al capo 2, di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, skunk, cocaina e crack (capo 1), con ruolo di pusher e vedetta;
associazione operante in Catania, attraverso la gestione di due piazze di spaccio, di cui una in via Palermo n. 499, e l'altra in via Federico Fellini n. 127, Villaggio Sant'Agata. L’esistenza e l’operatività del sodalizio sono state desunte, in termini di gravità indiziaria, dalle dichiarazioni del collaboratore IL SC (dalle quali prendevano avvio le indagini), nonché dall’analisi delle riprese acquisite dai sistemi di videosorveglianza, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dagli acquirenti del narcotico. Le indagini culminavano nell’arresto in flagranza di alcuni correi e nel sequestro della sostanza stupefacente. 2. Venendo allo scrutinio dei motivi, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01). 4 Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). 2.1. Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, il primo motivo, riguardante solo la condotta di cui al capo 1, è inammissibile. Incontestata l'esistenza dell'associazione, il ricorrente assume l’insufficienza degli indizi per descrivere il profilo tipico dell’affiliato: le condotte del RI, monitorate dal 29 al 31 gennaio 2022, consentono al più di ipotizzare “il mero occasionale ed episodico coinvolgimento nell'attività di spaccio diretta da Buda Sebastiano” (p. 5 ricorso). Osserva invece il Collegio che i giudici della cautela hanno evidenziato come il RI fu impegnato, con funzione di pusher e di vedetta, tra il 28 ed il 31 gennaio 2022 (con modalità analiticamente ricostruite nell’ordinanza impugnata); ma hanno anche aggiunto che egli proseguì ad operare come pusher, insieme a NI Ventimiglia e sotto il coordinamento del Buda, fino alla parte finale di febbraio 2022 (p. 4 ordinanza impugnata). Da quel momento egli si “metteva in proprio” (p. 4 ordinanza impugnata). D’altra parte, sono proprio questi i ruoli attribuiti al RI nella provvisoria imputazione. Nel sostenere, quindi, un coinvolgimento limitato ad alcune giornate, il ricorrente da un lato non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e dall’altro non si confronta con il pacifico indirizzo di legittimità secondo il quale ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare della di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466 del 03/07/2024, Dodaj, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, 5 Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Sicché, come correttamente argomentato dai giudici di merito, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione, quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui è stato possibile trarre ripetuta conferma della stabilità dell’accordo. Nella parte in cui, invece, il ricorso ipotizza il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate (comunque non allegate nella loro interezza), non ne argomenta la decisività: in altre parole, non sono in alcun modo indicate le ragioni per le quali il dedotto travisamento inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). Decisività di cui, a ben vedere, può fondatamente dubitarsi, posto che il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria quanto al reato associativo fino alla fine di febbraio 2022, e questo proprio in considerazione del “maggiore grado di autonomia” raggiunto dal RI (p. 5). 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Va subito precisato che per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione (p. 5 ordinanza), per cui le argomentazioni spese quanto al pericolo di fuga o di inquinamento delle prove sono prive di rilievo nel caso in esame. Quanto al pericolo di reiterazione, va qui ribadito l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale in tema di associazione art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01; conformi, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435 – 01). Ciò che infatti giustifica la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen., con riguardo agli appartenenti alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti è sia la professionalità acquisita, sia lo stabile inserimento in circuiti criminali da cui si trae una prognosi sulla possibilità di commettere altri delitti della stessa specie. 6 A ben vedere il Tribunale ha proprio valorizzato tali indicatori, in uno con i precedenti penali e giudiziari, nel ritenere recessivo il profilo temporale genericamente evocato in ricorso (tra la misura e di fatti sono trascorsi 2 anni e 9 mesi), apprezzando la concreta esplicazione del ruolo rivestito dal RI, il quale proprio alla luce della professionalità acquisita si “metteva in proprio” (p. 4 ordinanza), e ciò a conferma dell’esistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. Il Tribunale ha preso in esame anche l'alternativa della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ritenendola inidonea a recidere i contatti con altri soggetti gravitanti nel settore del narcotraffico, e a impedire la concreta realizzazione dei reati della medesima natura in ambito domestico. Con tali argomentazioni il ricorso omette ogni confronto. Ciò che invece sollecita il ricorrente è, in realtà, una non consentita rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, poiché rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 3.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- di tale disposizione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente ID LA TO OV
udita la relazione svolta dal Consigliere ID LA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20349 Anno 2025 Presidente: DO TO Relatore: RO AV Data Udienza: 17/04/2025 2 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Catania, adito art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto da EL RI avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione EL RI, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale, con riguardo agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente che sebbene le indagini coprirono un ampio segmento temporale (dal novembre 2021 al giugno 2022) la sua presenza nelle piazze di spaccio fu accertata in maniera del tutto episodica, ovvero dal 23 al 31 gennaio 2022, per poi cessare definitivamente dopo il 31 gennaio 2022. Inoltre, nelle giornate del 29, 30 e 31 gennaio la sua presenza nelle piazze dipese dalla necessità di acquistare stupefacente, da destinare in parte al consumo personale ed in parte alla vendita “in proprio” (p. 2 ricorso). Deve inoltre essere escluso che dalla fine del mese di febbraio 2022 il RI assunse il diverso ruolo di fornitore delle piazze di spaccio;
affermazione, questa, che si fonda sul travisamento del contenuto delle intercettazioni del 26 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022. Si osserva, più in particolare, che la presenza del RI, proprio perché dovuta all’esigenza di acquistare lo stupefacente, si pone in radicale contrasto con il profilo associativo tratteggiato dal Tribunale, ed anzi offre conferma del carattere episodico del suo coinvolgimento nel traffico gestito dal sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione della legge processuale, con riguardo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio (fondandosi la gravità indiziaria solo su acquisizioni di natura tecnica), del pericolo di fuga (cui osta il non essersi reso irreperibile dopo l’inseguimento del 4 marzo 2022) e del pericolo di reiterazione del reato. Per quest’ultimo profilo, fermo quanto già evidenziato circa il preteso ruolo di fornitore, il ricorrente deduce all'erronea attribuzione di un precedente specifico, negando inoltre di essere stato tratto in arresto per i fatti del 4 marzo, data dopo la quale, ad ogni modo, non si sono più rilevate a suo carico condotte di interesse investigativo (con quel che ne consegue in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari). 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. All’esame dei motivi è utile premettere che il ricorrente è gravemente indiziato, oltre che delle condotte di cessione di cui al capo 2, di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, skunk, cocaina e crack (capo 1), con ruolo di pusher e vedetta;
associazione operante in Catania, attraverso la gestione di due piazze di spaccio, di cui una in via Palermo n. 499, e l'altra in via Federico Fellini n. 127, Villaggio Sant'Agata. L’esistenza e l’operatività del sodalizio sono state desunte, in termini di gravità indiziaria, dalle dichiarazioni del collaboratore IL SC (dalle quali prendevano avvio le indagini), nonché dall’analisi delle riprese acquisite dai sistemi di videosorveglianza, delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dagli acquirenti del narcotico. Le indagini culminavano nell’arresto in flagranza di alcuni correi e nel sequestro della sostanza stupefacente. 2. Venendo allo scrutinio dei motivi, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01). 4 Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). 2.1. Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, il primo motivo, riguardante solo la condotta di cui al capo 1, è inammissibile. Incontestata l'esistenza dell'associazione, il ricorrente assume l’insufficienza degli indizi per descrivere il profilo tipico dell’affiliato: le condotte del RI, monitorate dal 29 al 31 gennaio 2022, consentono al più di ipotizzare “il mero occasionale ed episodico coinvolgimento nell'attività di spaccio diretta da Buda Sebastiano” (p. 5 ricorso). Osserva invece il Collegio che i giudici della cautela hanno evidenziato come il RI fu impegnato, con funzione di pusher e di vedetta, tra il 28 ed il 31 gennaio 2022 (con modalità analiticamente ricostruite nell’ordinanza impugnata); ma hanno anche aggiunto che egli proseguì ad operare come pusher, insieme a NI Ventimiglia e sotto il coordinamento del Buda, fino alla parte finale di febbraio 2022 (p. 4 ordinanza impugnata). Da quel momento egli si “metteva in proprio” (p. 4 ordinanza impugnata). D’altra parte, sono proprio questi i ruoli attribuiti al RI nella provvisoria imputazione. Nel sostenere, quindi, un coinvolgimento limitato ad alcune giornate, il ricorrente da un lato non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e dall’altro non si confronta con il pacifico indirizzo di legittimità secondo il quale ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare della di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466 del 03/07/2024, Dodaj, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, 5 Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 – 02; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Sicché, come correttamente argomentato dai giudici di merito, a rilevare in concreto non è tanto il segmento temporale di osservazione, quanto piuttosto la valutazione degli elementi emersi in quel periodo, da cui è stato possibile trarre ripetuta conferma della stabilità dell’accordo. Nella parte in cui, invece, il ricorso ipotizza il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate (comunque non allegate nella loro interezza), non ne argomenta la decisività: in altre parole, non sono in alcun modo indicate le ragioni per le quali il dedotto travisamento inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). Decisività di cui, a ben vedere, può fondatamente dubitarsi, posto che il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria quanto al reato associativo fino alla fine di febbraio 2022, e questo proprio in considerazione del “maggiore grado di autonomia” raggiunto dal RI (p. 5). 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Va subito precisato che per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. In ogni caso, il Tribunale ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione (p. 5 ordinanza), per cui le argomentazioni spese quanto al pericolo di fuga o di inquinamento delle prove sono prive di rilievo nel caso in esame. Quanto al pericolo di reiterazione, va qui ribadito l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale in tema di associazione art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01; conformi, Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435 – 01). Ciò che infatti giustifica la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen., con riguardo agli appartenenti alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti è sia la professionalità acquisita, sia lo stabile inserimento in circuiti criminali da cui si trae una prognosi sulla possibilità di commettere altri delitti della stessa specie. 6 A ben vedere il Tribunale ha proprio valorizzato tali indicatori, in uno con i precedenti penali e giudiziari, nel ritenere recessivo il profilo temporale genericamente evocato in ricorso (tra la misura e di fatti sono trascorsi 2 anni e 9 mesi), apprezzando la concreta esplicazione del ruolo rivestito dal RI, il quale proprio alla luce della professionalità acquisita si “metteva in proprio” (p. 4 ordinanza), e ciò a conferma dell’esistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. Il Tribunale ha preso in esame anche l'alternativa della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ritenendola inidonea a recidere i contatti con altri soggetti gravitanti nel settore del narcotraffico, e a impedire la concreta realizzazione dei reati della medesima natura in ambito domestico. Con tali argomentazioni il ricorso omette ogni confronto. Ciò che invece sollecita il ricorrente è, in realtà, una non consentita rivalutazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, poiché rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 3.1. Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1- di tale disposizione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente ID LA TO OV