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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1050/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Castiglioni Francesca, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Stella Paolo, Controparte_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 20.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.06.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare, anche con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 16 2) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza impugnata n. 197/2024, emessa dal Tribunale Civile di Alessandria il 15.02.2024 e pubblicata il 16/02/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente:
“a) in via principale e nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, accertare e dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe riportate fatte dalla CP_1
nel video dalla stessa pubblicato sulla piattaforma Instagram in data 07.08.2020; accertare
[...]
e dichiarare responsabile della diffamazione nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle falsità sopra esposte e, conseguentemente, condannare a risarcire a Controparte_1 Pt_1 per i danni dal medesimo subiti, quantificati nella misura di € 15.000,00 od in quella
[...]
diversa misura, maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: previa remissione della causa sul ruolo ammettere la prova per interrogatorio formale e la prova per testi sulle seguenti circostanze […]”
Il tutto con vittoria di competenze e spese del doppio grado”.
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, richiamati qui tutti i precedenti atti difensivi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: in via principale: respingere l'appello e le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, occorrendo, si insiste per l'ammissione delle prove per testimoni, dirette e contrarie, articolate da parte appellata nelle proprie memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3
c.p.c., con i testi ivi indicati”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio al fine di far accertare e dichiarare non Parte_1 Controparte_1 corrispondenti al vero le affermazioni fatte da quest'ultima in un video pubblicato sulla pagina 2 di 16 piattaforma Instagram in data 07.08.2020 con conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni, quantificati nella misura di € 15.000,00.
A fondamento della domanda deduceva che: le parti si erano conosciute nel mondo dello spettacolo ed avevano coltivato una relazione sentimentale dal 2017 proseguita, pur con alcuni momenti di allontanamento, sino al giugno 2020; in data 07.08.2020 aveva Controparte_1 pubblicato sul proprio profilo Instagram un video della durata di 4'20'' dai contenuti gravemente diffamatori nei confronti dell'ex fidanzato;
il video era rimasto in rete sino al 14.08.2020, aveva ottenuto oltre 6.000 visualizzazioni ed era stato pubblicato anche sulle pagine Facebook della stessa;
in data 24.07.2020 era stato pubblicato un altro video sulla piattaforma Tik Tok. CP_1
si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo, in Controparte_1
via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in considerazione delle condotte moleste e persecutorie tenute nei suoi confronti da . Parte_1
Rilevava in particolare che , a partire dal termine della relazione (avvenuto Parte_1 nell'aprile del 2018 e non nel giugno 2020), si era reso responsabile di una serie di atti persecutori e molesti (quali pedinamenti, appostamenti davanti all'abitazione, continue richieste di uscita assieme, minacce ecc.) oggetto dapprima di esplicito riconoscimento da parte dell'attore nella scrittura privata del 3 settembre 2019 e poi, in virtù della loro perduranza, di denuncia- querela per il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p. in data 8 giugno 2020.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 197/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024,
- rigettava la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava al risarcimento dei Parte_1
danni in favore di che liquidava in € 10.000,00 oltre interessi;
Controparte_1
- poneva le spese di lite a carico di . Parte_1
Al fine di accertare la sussistenza dell'asserita condotta diffamatoria il Tribunale descriveva analiticamente il contenuto del video.
Nel video in questione, la convenuta aveva condiviso alcune sue osservazioni in ordine alla relazione appena finita ed al suo ex compagno, senza menzionarne il nome. Aveva descritto pagina 3 di 16 quanto occorso durante e dopo la relazione, senza tuttavia pronunciare giudizi negativi sulla persona e senza utilizzare espressioni offensive.
Negava pertanto il contenuto diffamatorio o lesivo del video in oggetto.
Dava poi atto che non era un soggetto noto al pubblico e che neanche i testi Parte_1
avevano chiaramente riconosciuto in la persona di cui si parlava nel video. Parte_1
Specificava che, trattandosi di un soggetto non pubblico, in assenza di dichiarazioni univoche dei testi, in alcun modo era possibile presumere la percezione da parte del pubblico (o meglio di due o più persone) del fatto asseritamente offensivo, anche considerato che parte attrice aveva indicato un solo teste che aveva “pensato” di riconoscere l'attore e che il contenuto era rimasto pubblicato per soli 7 giorni.
Quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva provati i comportamenti molesti e persecutori di di cui alla denuncia-querela sporta in data 8 giugno 2020. Parte_1
In particolare, la teste (madre della convenuta) aveva confermato che Tes_1 Parte_1 in un'occasione aveva seguito fino sotto casa cercando di impedirle di rientrare a Controparte_1 casa e più in generale aveva dato contezza dello stato d'ansia e del timore della figlia per la propria incolumità, tanto da avere cambiato numero di telefono, indirizzo mail e da avere più volte richiesto di essere accompagnata in ufficio.
Il teste (datore di lavoro) aveva riferito della richiesta di di essere Tes_2 Controparte_1
accompagnata da qualcuno ogni volta che per motivi di lavoro doveva recarsi fuori città ed in particolare nella zona di Sanremo dove, per quanto gli era stato riferito, aveva la Pt_1
disponibilità di un immobile.
Sulla scorta di tali testimonianze, il Tribunale riconosceva in capo alla convenuta un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale, considerata l'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali, nonché l'interferenza sulle sue prestazioni lavorative.
Riteneva quindi congruo l'importo di € 10.000,00, pari a circa € 25,00 al giorno per oltre un anno.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
pagina 4 di 16 Con il primo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha Parte_1
escluso la portata diffamatoria del video pubblicato sulla piattaforma Instagram in data
07.08.2020.
Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente riportato e valutato le dichiarazioni dei testi escussi, con particolare riferimento al teste sostenendo che quest'ultimo avrebbe ben compreso Tes_3
che nel video si stava parlando di Pt_1
Ritiene irrilevante ed inattendibile la deposizione del teste , avendo lo stesso intrattenuto Tes_4
una relazione sentimentale con ed avendo lo stesso dapprima dichiarato che Controparte_1 dalla visione del video non si poteva capire che si stava parlando dell'attore per Parte_1
poi dichiarare di non avere analizzato il video.
Afferma di non comprendere quale rilevanza possa avere il fatto che l'attore non sia un personaggio pubblico (al fine di escludere la diffamazione) e sostiene comunque di essere noto a livello regionale o comunque nell'ambito territoriale in cui operano le emittenti con cui collabora.
Ribadisce l'offensività del video, avendo lasciato intendere senza dubbi di sorta Controparte_1
che il suo ex fidanzato aveva commesso le azioni descritte. A tale scopo riporta uno dei commenti posti in calce al video, poi cancellato dalla , in cui un follower la accusa CP_1
esplicitamente di diffamazione, tale essendo l'addebito di avere creato un profilo falso utilizzando il nome e le fotografie di di essersi impossessato del suo telefono Controparte_1
cellulare per scrivere messaggi volgari e maliziosi ad altri uomini. Ribadisce di non essere stato l'autore di tali condotte.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrati gli atti persecutori.
a) Si duole innanzitutto dell'omessa valutazione dell'incidenza della remissione di querela effettuata da in data 24.07.2020 senza “contropartita risarcitoria”, segno evidente Controparte_1 che la stessa fosse consapevole dell'infondatezza dei fatti addebitati, con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle condotte asseritamente poste in essere tra il 2018 ed il giugno 2020.
b) Leggendo in chiave critica le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado (con particolare riferimento al teste e di ) sostiene che non sia stata acquisita Testimone_5 Tes_6
alcuna prova delle asserite condotte moleste o persecutorie. Deduce in particolare che le pagina 5 di 16 affermazioni rese dai testimoni sono state in parte inattendibili, in parte riferite a periodi successivi rispetto a quelli oggetto di causa e/o a periodi attinti dalla remissione di querela.
Aggiunge che nessun teste ha descritto in modo specifico e dettagliato quali siano state le condotte persecutorie poste in essere dall'appellante, in che termini tali condotte siano state reiterate nel tempo e tali da poter essere ricondotte nel novero delle molestie persecutorie.
c) Si duole altresì dell'omesso espletamento della prova contraria, pur ammessa con provvedimento del Giudice del 19.10.2022, con conseguente lesione del diritto di difesa.
d) Ritiene che la motivazione sia carente in ordine alla quantificazione del danno e della sua sproporzionalità.
Sostiene che il Tribunale non abbia, nemmeno sommariamente, indicato i criteri seguiti per la quantificazione del danno, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 1226 c.c. e che la proporzionalità non sia rispettata tenendo conto che è ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
e) Denuncia, infine, la presenza di evidenti vizi ed errori materiali nell'intestazione della sentenza e rileva che quale il difensore di è stato indicato l'Avv. Marozzo, che non Controparte_1
comparirebbe in nessun atto e/o procura del procedimento.
IV) Difese di . Controparte_1
Con riferimento al primo motivo precisa che l'impugnazione ha avuto ad oggetto il solo video di
Instagram del 7 agosto 2020, correttamente esaminato dal Tribunale di Alessandria al fine di escludere qualsiasi offesa all'altrui reputazione.
Ribadisce che il video non ha carattere diffamatorio e sostiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze della prova orale espletata.
Ritiene irrilevanti le considerazioni circa il ruolo di personaggio pubblico di Pt_1
In ordine al secondo motivo sottolinea i che la remissione di querela comporta unicamente la non procedibilità del reato, senza nulla togliere alla storicità dei fatti così come accaduti o al loro carattere illecito rilevando, peraltro, che nella rimessione del 27 luglio 2020 non era contenuta alcuna rinuncia al risarcimento del danno.
Contesta che vi sia stata un'erronea valutazione delle testimonianze da parte del Tribunale.
Deduce l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate con l'atto di gravame.
pagina 6 di 16 Rileva poi che il Tribunale ha specificatamente indicato i criteri sulla base dei quali ha liquidato il danno ed aggiunge che ai fini di tale quantificazione sono irrilevanti le condizioni economiche del danneggiante e/o la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ripropone quindi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese ed eccezioni svolte in primo grado.
V) Decisione della Corte.
1) E' priva di concreto rilievo decisorio la circostanza che abbia depositato in Parte_1
ritardo le note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c., avendo la parte rassegnato le medesime conclusioni illustrate nell'atto di appello.
2) In sede di gravame ha formulato conclusioni istruttorie riportando i capitoli a Parte_1 prova diretta ed ha insistito anche per l'ammissione della prova contraria rispetto ai capitoli di parte convenuta.
In relazione alla prova diretta si rileva che, con ordinanza resa nel verbale di udienza del
19.10.2022, il Tribunale si è motivatamente pronunciato sulle istanze istruttorie dell'attore stimando ammissibile e rilevante la prova per interrogatorio e testi da dedotta nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capp. 4) (esclusa la valutazione
“denigratorio”) e 9). Il Tribunale per contro non ha ammesso i capitoli nn. 1, 2, 5, 6 (in quanto non contestati), n. 3 (pacifico prima parte valutativa la seconda), n. 2 (documentale) e n. 7
(inammissibile in quanto vertente su fatti non tempestivamente allegati estranei al giudizio).
L'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame rispetto alla motivazione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie, sicché la mera riproposizione in appello delle stesse deve stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c. (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Sempre in sede di ordinanza istruttoria il Tribunale ha ammesso la prova contraria come dedotta.
Alla successiva udienza del 08.03.2023, i testi presenti sono stati escussi solamente a prova diretta (per parte attrice teste non vi è né deduzione né prova della citazione di altri testi) Tes_3 ed all'esito della loro audizione le parti hanno concordemente chiesto che venisse fissata udienza pagina 7 di 16 di precisazione delle conclusioni. Infine, nel precisare le conclusioni, non ha Parte_1 insistito per l'espletamento della prova contraria.
Dal comportamento complessivo dell'attore (che non ha chiesto che il suo teste, pur presente, venisse sentito anche a prova contraria e non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la specifica istanza di prova contraria sebbene già ammessa) deve ritenersi che la parte abbia rinunciato alla prova contraria, con ciò essendo inammissibile la doglianza proposta con il gravame.
3) Il primo motivo è manifestamente infondato.
In primo grado ha agito in giudizio lamentando la natura diffamatoria di quanto Parte_1
esposto da nei video pubblicati su Instagram, Tick Toc e Facebook. Controparte_1
In sede di appello le censure sono state rivolte precipuamente nei confronti del video pubblicato su Instagram e delle accuse asseritamente diffamatorie ivi mosse (non avendo l'appellante formulato specifiche ed ulteriori censure avverso gli altri video).
3.1) In diritto vale la pena precisare che non viene in rilievo l'esercizio di attività giornalistica, del diritto di critica e/o di cronaca,
A fronte dell'addebito di una condotta diffamatoria è quindi “sufficiente” la comunicazione a più persone tale da ledere l'altrui reputazione (art. 595 c.p.).
In particolare, “è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima” (Corte di
Cassazione, Sez. 5 pen., Sentenza n. 17944 del 07/02/2020) dovendo il destinatario dell'offesa essere “individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali” (Corte di Cassazione, Sez. 6 Pen., Sentenza
n. 2598 del 06/12/2021).
3.2) La descrizione del video operata nella sentenza impugnata rispecchia appieno il contenuto del file prodotto in atti, ragione per la quale si rimanda a tale descrizione per una compiuta disamina.
pagina 8 di 16 ha affermato ripetutamente di non sapere cosa sia veramente successo ma di Controparte_1
avere sentito in giro che si dicono “cose brutte” su di lei.
Ha detto di avere appreso che le è stato addebitato di essere una traditrice ed ha affermato che non è vero.
Ha detto che ha visto messaggi apparentemente spediti da lei, con tanto di sua faccia (ecc.), ma che si tratta di profili non suoi.
Quando ha accennato alla sua precedente relazione, lo ha fatto solamente per affermare che purtroppo portava rispetto per questa persona e che non l'aveva mai tradita, che prima non poteva parlare ma adesso sperava di poterlo fare.
Non ha mai rappresentato, neanche implicitamente e/o allusivamente, il sospetto che a creare i suoi falsi profili e/o ad inviare falsa messaggistica sia stato il suo ex fidanzato.
In altri termini, pur ricorrendo sporadici riferimenti alla sua precedente relazione, CP_1
non ha né fatto il nome di , né ha associato la persona di
[...] Parte_1 Parte_1 all'attività oggetto di interesse nel video (creazione di profili falsi ecc.).
3.3) Avuto riguardo al contenuto del video, non può che ritenersi corretta la valutazione operata dal Tribunale:
- gli scarni e specifici riferimenti alla “cessata relazione” (quindi a ) non hanno Parte_1 alcunché di lesivo dell'onore e della reputazione;
- si è limitata a negare di essere l'autrice della “messaggistica” censurata, ma Controparte_1
dalla visione del video non risulta affatto che essa abbia inteso ascrivere tale attività a Pt_1
.
[...]
In definitiva non sono state attribuite qualità sfavorevoli alla persona offesa o che gettino una luce negativa su quest'ultima.
3.4) È corretta la “lettura” operata dal Tribunale in merito alla deposizione del teste che in Tes_3
risposta al cap. 4 ha affermato “ho visto un video su instagram conosco il e Parte_1
sapevo della sua storia con alti e bassi;
ho visto il video ed ho pensato che parlasse di lui e lo ho informato;
dai commenti sotto si evinceva che si parlasse di lui”.
Il teste ha solo “pensato” che si parlasse di . Parte_1
pagina 9 di 16 Avuto riguardo alla giurisprudenza appena richiamata (Corte di Cassazione, Sez. 6 Pen.,
Sentenza n. 2598 del 06/12/2021), la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto necessaria l'identificabilità nel video della persona di è tutt'altro che inspiegabile. Parte_1
Non vi è adeguata prova (attesa l'unicità e la genericità delle dichiarazioni del teste che Tes_3
sia “identificabile” quale destinatario dei video prodotto in atti. Parte_1
Di certo, al di là di quelli che possono essere stati i “commenti” riportati in calce al video (non prodotti in atti), il riferimento alla cessata relazione, per quanto appena detto, è solo marginale e non offensivo.
In disparte della scarsa rilevanza ai fini della decisione, l'appellante ha operato una lettura
“decontestualizzata” della deposizione del teste . Tes_4
Il teste ha dapprima affermato di avere visto il video, sostenendo che, secondo la sua opinione,
non era “riconoscibile”. Parte_1
La circostanza poi che lo stesso abbia dichiarato di non “leggere” così Tes_4
approfonditamente i video sino a controllare anche i commenti riportati in calce allo stesso, non integra affatto una contraddizione, altro essendo l'esame del video ed altro la lettura dei commenti in calce.
4) Il secondo motivo è manifestamente infondato e si concretizza in una lettura incompleta e parcellizzata delle evidenze istruttorie, pretermettendone alcune e senza operarne una valutazione d'insieme.
4.1) Innanzitutto deve rilevarsi che costituendosi nel primo grado di giudizio, ha Controparte_1
posto a fondamento della domanda riconvenzionale fatti sufficientemente specifici descrivendone anche le ripercussioni sul piano soggettivo/esistenziale.
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti costitutivi della pretesa siano rappresentati da quanto riportato da negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e nella querela dalla stessa a Controparte_1
suo tempo sporta.
pagina 10 di 16 Con la domanda riconvenzionale sono stati in particolare lamentati pedinamenti, appostamenti, ripetuta e consistente messaggistica indesiderata. La descrizione dei fatti, compatibilmente con la ripetitività degli episodi, è stata sufficientemente collocata nel tempo e nello spazio.
4.2) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta,
è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza
n. 569 del 15/01/2015).
Ancora, “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
4.3) Ciò premesso in diritto, corrisponde al vero che in alcune circostanze i testi escussi hanno riferito solamente de relato ex parte. E' peraltro altrettanto vero che i medesimi testi hanno riferito in merito a condotte (poste in essere da ) cui hanno personalmente Parte_1
pagina 11 di 16 assistito, oppure riferite da terzi estranei al giudizio. I medesimi testi hanno infine descritto le ripercussioni esistenziali/relazionali riscontrate sulla persona di . Controparte_1
Da ultimo non possono non considerarsi gli ulteriori elementi di prova, del tutto trascurati dall'appellante, che unitamente valutati consentono di ritenere dimostrati i fatti addebitati.
Si procede quindi ad una sintetica ricostruzione delle prove e/o degli elementi di prova acquisiti, la cui complessiva valutazione consente di ritenere corretta la decisione del Tribunale.
4.4) E' innanzitutto di “interesse” la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 03.09.2019
(doc. 2 convenuta) con cui le parti hanno concordato che:
- (art. 1) fino alla data di venerdì 25/10/2019 il sig. avrebbe potuto mostrare alla sig.ra Pt_1
un cambiamento nel suo comportamento, nei modi di fare e di essere;
CP_1
- (art. 2) il sig. avrebbe dovuto limitare i messaggi con la sig.ra (n. 3 messaggi Pt_1 CP_1
al giorno di n. 5 righe) ed eviterà mail, chiamate o altri modi o metodi di contatto;
- (art. 5) il sig. “rimedierà ai danni provocati alla sig.ra screditandola o Pt_1 CP_1
eludendola da ogni evento con la e Comics Controparte_2 Controparte_3
Carpool, come da lui esplicitamente confermato”;
- (art. 6) a far data dal 26.10.2019, ove i due firmatari non avessero avuto un rapporto di coppia ufficiale, gli stessi avrebbero dovuto mantenere un rapporto di amicizia, “nessun genere di minaccia o di causa legale (da parte del sig. , nessun tipo di gelosia e nessun Pt_1 ex/genitori/amici di mezzo”.
Tale scrittura privata costituisce prova della doglianza di concernente Controparte_1
l'insostenibile invadenza di mediante messaggi e-mail (tanto da avere convenuto Parte_1
non solo il numero massimo di messaggi ma addirittura il numero di righe). Analoghe osservazioni devono essere svolte in relazione alle minacce (anche di intraprendere cause legali) da parte di Pt_1
4.5) Se è indubbio che la querela, in quanto atto di parte, è priva di valore probatorio nel giudizio civile di danno, in questa sede non può trascurarsi la successiva remissione della querela fatta da nel luglio 2020 (doc. 4 convenuta) ed accettata da . Controparte_1 Parte_1
pagina 12 di 16 A specifica domanda, ha dichiarato: “Sono disponibile a rimettere la querela Controparte_1
presentata qualora la controparte resti lontano da me e non cerchi più alcun tipo di contatto con me stessa, non voglio che da parte del ci siano atteggiamenti molesti nei miei Pt_1
confronti”.
Nel medesimo contesto, si è limitato ad accettare la rimessione di querela senza Parte_1
obiettare alcunché in ordine alle molestie addebitate.
E' manifestamente infondata la pretesa di parte appellante trarre un qualche argomento di prova dalla remissione di querela operata da , né si può ragionevolmente sostenere che Controparte_1
con la stessa abbia rinunciato a qualsivoglia pretesa creditoria rispetto ai fatti Controparte_1
indicati in querela.
Piuttosto la remissione di querela, per come operata ed accettata da , è un Parte_1
elemento di prova a fondamento degli addebiti mossi.
4.6) La mamma di in sede di deposizione testimoniale ha confermato svariati Controparte_1
episodi, ad alcuni ha assistito direttamente, altri le sono stati raccontati dalla figlia, altri ancora da terzi non meglio indicati.
In particolare, ha confermato (pur non ricordando esattamente la data) che una notte, di rientro da una cena con amici, aveva seguito la figlia sin sotto casa, cercando di impedirle Parte_1
di salirvi. La donna ha ricordato con precisione l'accaduto riferendo di essere scesa in piena notte per strada, in pigiama.
Il teste ha altresì confermato (per averlo appreso non solo dalla figlia ma anche da terze persone) alcune minacce e insulti proferiti in pubblico da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel giugno 2019 in occasione della partita di beneficenza della a Novi Controparte_3
Ligure.
Quest'ultimo episodio è riscontrato dalla stessa scrittura privata dell'ottobre 2019 nella parte in cui si è impegnato a rimediare ai danni provocati alla avendola Parte_1 CP_1
“screditata”, anche in occasione degli incontri con la . Controparte_3
La donna ha infine confermato, per averne cognizione diretta e personale, che la figlia ha vissuto in uno stato costante di timore e di agitazione, si è fatta spesso accompagnare dal padre al lavoro pagina 13 di 16 per il timore di incontrare , ha cambiato numero di telefono, indirizzo mail ed ha Parte_1
cambiato anche ufficio successivamente al 2019 per non far sapere il luogo di lavoro al . Pt_1
Se è vero che la descrizione degli stati soggettivi è in parte valutativa, è altrettanto indubbio che la teste ha riferito anche su fatti dai quali è agevole desumere la gravità e l'importanza degli stati soggettivi della danneggiata (tanto da avere la cambiato lavoro, numero di telefono ecc.). CP_1
Non vi sono elementi di sorta per ritenere che la testimone sia inattendibile solo perché madre di
Oltre tutto le sue dichiarazioni, come appena illustrato, sono in parte anche Controparte_1
riscontrate dai documenti prodotti in atti.
4.7) Il teste ha riferito che collabora con la società (di Tes_7 Controparte_1 CP_4
cui lo stesso è direttore generale) dal settembre 2020. Ha segnalato che la ragazza, tutte le volte che doveva uscire per motivi di lavoro, soprattutto nei pressi di Sanremo (dove Parte_1
aveva un immobile), chiedeva di essere accompagnata. Ha riferito che la questione ad un certo punto era diventata anche una problematica aziendale e la ragazza aveva manifestato “l'ansia per paura di incontrare questa persona”. Ha infine aggiunto che, pur di mantenere l'anonimato, aveva chiesto che il suo nominativo non risultasse in alcun modo, ragione per la quale era stato necessario “scendere a compromessi”, all'esito dei quali il nome di era stato Controparte_1 inserito “in internet ma senza indicare l'unità operativa presso cui era collocata”.
La deposizione del teste è tutt'altro che irrilevante, avendo lo stesso deposto in merito alle ripercussioni delle condotte attoree sulla vita di , ancora persistenti nel 2020, pur a Parte_1
distanza di tempo dalla cessazione della relazione.
Per quanto in precedenza già illustrato, è inammissibile la doglianza del mancato espletamento della prova contraria, pur ammessa dal Tribunale, atteso che ha chiaramente Parte_1
rinunciato alla stessa.
La prova orale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, valutata unitamente alle produzioni documentali in atti, dà sufficiente contezza non solo delle svariate e reiterate condotte persecutorie ascritte ma anche delle importanti e non marginali ripercussioni che gli illeciti hanno avuto sulla “quotidianità” di , tali da avere ampiamente superato la soglia minima Controparte_1
di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale.
pagina 14 di 16 4.8) Non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale.
Al contrario il Tribunale ha espressamente motivato dando rilievo alla durata dei comportamenti molesti (per oltre un anno) con ciò avendo stimato congruo l'importo di € 10.000,00 corrispondente a circa € 25,00 giornalieri.
Alcuna specifica censura è stata mossa in relazione ai criteri seguiti per la liquidazione del danno.
Le difficoltà economiche di nulla rilevano a fini della quantificazione del danno Parte_1
subito da . Controparte_1
4.9) Sono infine prive di rilievo decisorio eventuali imprecisioni contenute nella sentenza che non afferiscono al percorso decisionale del Tribunale.
5) L'appello deve pertanto stimarsi manifestamente infondato, cosa che giustifica la revoca del patrocinio a spese dello Stato cui è stato provvisoriamente ammesso. Parte_1
La revoca viene disposta con separato decreto.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(rappresentato dalla sommatoria di € 15.000,00 richiesti da a titolo di Parte_1 risarcimento danni e di € 10.000,00 corrispondenti ai danni liquidati in favore di , Controparte_1
importo compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 197/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Alessandria, che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Castiglioni Francesca, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Stella Paolo, Controparte_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 20.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.06.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare, anche con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 16 2) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza impugnata n. 197/2024, emessa dal Tribunale Civile di Alessandria il 15.02.2024 e pubblicata il 16/02/2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente:
“a) in via principale e nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, accertare e dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni in epigrafe riportate fatte dalla CP_1
nel video dalla stessa pubblicato sulla piattaforma Instagram in data 07.08.2020; accertare
[...]
e dichiarare responsabile della diffamazione nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle falsità sopra esposte e, conseguentemente, condannare a risarcire a Controparte_1 Pt_1 per i danni dal medesimo subiti, quantificati nella misura di € 15.000,00 od in quella
[...]
diversa misura, maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: previa remissione della causa sul ruolo ammettere la prova per interrogatorio formale e la prova per testi sulle seguenti circostanze […]”
Il tutto con vittoria di competenze e spese del doppio grado”.
Per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, richiamati qui tutti i precedenti atti difensivi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: in via principale: respingere l'appello e le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, occorrendo, si insiste per l'ammissione delle prove per testimoni, dirette e contrarie, articolate da parte appellata nelle proprie memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3
c.p.c., con i testi ivi indicati”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio al fine di far accertare e dichiarare non Parte_1 Controparte_1 corrispondenti al vero le affermazioni fatte da quest'ultima in un video pubblicato sulla pagina 2 di 16 piattaforma Instagram in data 07.08.2020 con conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni, quantificati nella misura di € 15.000,00.
A fondamento della domanda deduceva che: le parti si erano conosciute nel mondo dello spettacolo ed avevano coltivato una relazione sentimentale dal 2017 proseguita, pur con alcuni momenti di allontanamento, sino al giugno 2020; in data 07.08.2020 aveva Controparte_1 pubblicato sul proprio profilo Instagram un video della durata di 4'20'' dai contenuti gravemente diffamatori nei confronti dell'ex fidanzato;
il video era rimasto in rete sino al 14.08.2020, aveva ottenuto oltre 6.000 visualizzazioni ed era stato pubblicato anche sulle pagine Facebook della stessa;
in data 24.07.2020 era stato pubblicato un altro video sulla piattaforma Tik Tok. CP_1
si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda e chiedendo, in Controparte_1
via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in considerazione delle condotte moleste e persecutorie tenute nei suoi confronti da . Parte_1
Rilevava in particolare che , a partire dal termine della relazione (avvenuto Parte_1 nell'aprile del 2018 e non nel giugno 2020), si era reso responsabile di una serie di atti persecutori e molesti (quali pedinamenti, appostamenti davanti all'abitazione, continue richieste di uscita assieme, minacce ecc.) oggetto dapprima di esplicito riconoscimento da parte dell'attore nella scrittura privata del 3 settembre 2019 e poi, in virtù della loro perduranza, di denuncia- querela per il delitto di stalking ex art. 612-bis c.p. in data 8 giugno 2020.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 197/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024,
- rigettava la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava al risarcimento dei Parte_1
danni in favore di che liquidava in € 10.000,00 oltre interessi;
Controparte_1
- poneva le spese di lite a carico di . Parte_1
Al fine di accertare la sussistenza dell'asserita condotta diffamatoria il Tribunale descriveva analiticamente il contenuto del video.
Nel video in questione, la convenuta aveva condiviso alcune sue osservazioni in ordine alla relazione appena finita ed al suo ex compagno, senza menzionarne il nome. Aveva descritto pagina 3 di 16 quanto occorso durante e dopo la relazione, senza tuttavia pronunciare giudizi negativi sulla persona e senza utilizzare espressioni offensive.
Negava pertanto il contenuto diffamatorio o lesivo del video in oggetto.
Dava poi atto che non era un soggetto noto al pubblico e che neanche i testi Parte_1
avevano chiaramente riconosciuto in la persona di cui si parlava nel video. Parte_1
Specificava che, trattandosi di un soggetto non pubblico, in assenza di dichiarazioni univoche dei testi, in alcun modo era possibile presumere la percezione da parte del pubblico (o meglio di due o più persone) del fatto asseritamente offensivo, anche considerato che parte attrice aveva indicato un solo teste che aveva “pensato” di riconoscere l'attore e che il contenuto era rimasto pubblicato per soli 7 giorni.
Quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva provati i comportamenti molesti e persecutori di di cui alla denuncia-querela sporta in data 8 giugno 2020. Parte_1
In particolare, la teste (madre della convenuta) aveva confermato che Tes_1 Parte_1 in un'occasione aveva seguito fino sotto casa cercando di impedirle di rientrare a Controparte_1 casa e più in generale aveva dato contezza dello stato d'ansia e del timore della figlia per la propria incolumità, tanto da avere cambiato numero di telefono, indirizzo mail e da avere più volte richiesto di essere accompagnata in ufficio.
Il teste (datore di lavoro) aveva riferito della richiesta di di essere Tes_2 Controparte_1
accompagnata da qualcuno ogni volta che per motivi di lavoro doveva recarsi fuori città ed in particolare nella zona di Sanremo dove, per quanto gli era stato riferito, aveva la Pt_1
disponibilità di un immobile.
Sulla scorta di tali testimonianze, il Tribunale riconosceva in capo alla convenuta un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale, considerata l'alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali, nonché l'interferenza sulle sue prestazioni lavorative.
Riteneva quindi congruo l'importo di € 10.000,00, pari a circa € 25,00 al giorno per oltre un anno.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
pagina 4 di 16 Con il primo motivo censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha Parte_1
escluso la portata diffamatoria del video pubblicato sulla piattaforma Instagram in data
07.08.2020.
Ritiene che il Tribunale abbia erroneamente riportato e valutato le dichiarazioni dei testi escussi, con particolare riferimento al teste sostenendo che quest'ultimo avrebbe ben compreso Tes_3
che nel video si stava parlando di Pt_1
Ritiene irrilevante ed inattendibile la deposizione del teste , avendo lo stesso intrattenuto Tes_4
una relazione sentimentale con ed avendo lo stesso dapprima dichiarato che Controparte_1 dalla visione del video non si poteva capire che si stava parlando dell'attore per Parte_1
poi dichiarare di non avere analizzato il video.
Afferma di non comprendere quale rilevanza possa avere il fatto che l'attore non sia un personaggio pubblico (al fine di escludere la diffamazione) e sostiene comunque di essere noto a livello regionale o comunque nell'ambito territoriale in cui operano le emittenti con cui collabora.
Ribadisce l'offensività del video, avendo lasciato intendere senza dubbi di sorta Controparte_1
che il suo ex fidanzato aveva commesso le azioni descritte. A tale scopo riporta uno dei commenti posti in calce al video, poi cancellato dalla , in cui un follower la accusa CP_1
esplicitamente di diffamazione, tale essendo l'addebito di avere creato un profilo falso utilizzando il nome e le fotografie di di essersi impossessato del suo telefono Controparte_1
cellulare per scrivere messaggi volgari e maliziosi ad altri uomini. Ribadisce di non essere stato l'autore di tali condotte.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrati gli atti persecutori.
a) Si duole innanzitutto dell'omessa valutazione dell'incidenza della remissione di querela effettuata da in data 24.07.2020 senza “contropartita risarcitoria”, segno evidente Controparte_1 che la stessa fosse consapevole dell'infondatezza dei fatti addebitati, con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle condotte asseritamente poste in essere tra il 2018 ed il giugno 2020.
b) Leggendo in chiave critica le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado (con particolare riferimento al teste e di ) sostiene che non sia stata acquisita Testimone_5 Tes_6
alcuna prova delle asserite condotte moleste o persecutorie. Deduce in particolare che le pagina 5 di 16 affermazioni rese dai testimoni sono state in parte inattendibili, in parte riferite a periodi successivi rispetto a quelli oggetto di causa e/o a periodi attinti dalla remissione di querela.
Aggiunge che nessun teste ha descritto in modo specifico e dettagliato quali siano state le condotte persecutorie poste in essere dall'appellante, in che termini tali condotte siano state reiterate nel tempo e tali da poter essere ricondotte nel novero delle molestie persecutorie.
c) Si duole altresì dell'omesso espletamento della prova contraria, pur ammessa con provvedimento del Giudice del 19.10.2022, con conseguente lesione del diritto di difesa.
d) Ritiene che la motivazione sia carente in ordine alla quantificazione del danno e della sua sproporzionalità.
Sostiene che il Tribunale non abbia, nemmeno sommariamente, indicato i criteri seguiti per la quantificazione del danno, in violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 1226 c.c. e che la proporzionalità non sia rispettata tenendo conto che è ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
e) Denuncia, infine, la presenza di evidenti vizi ed errori materiali nell'intestazione della sentenza e rileva che quale il difensore di è stato indicato l'Avv. Marozzo, che non Controparte_1
comparirebbe in nessun atto e/o procura del procedimento.
IV) Difese di . Controparte_1
Con riferimento al primo motivo precisa che l'impugnazione ha avuto ad oggetto il solo video di
Instagram del 7 agosto 2020, correttamente esaminato dal Tribunale di Alessandria al fine di escludere qualsiasi offesa all'altrui reputazione.
Ribadisce che il video non ha carattere diffamatorio e sostiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le risultanze della prova orale espletata.
Ritiene irrilevanti le considerazioni circa il ruolo di personaggio pubblico di Pt_1
In ordine al secondo motivo sottolinea i che la remissione di querela comporta unicamente la non procedibilità del reato, senza nulla togliere alla storicità dei fatti così come accaduti o al loro carattere illecito rilevando, peraltro, che nella rimessione del 27 luglio 2020 non era contenuta alcuna rinuncia al risarcimento del danno.
Contesta che vi sia stata un'erronea valutazione delle testimonianze da parte del Tribunale.
Deduce l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate con l'atto di gravame.
pagina 6 di 16 Rileva poi che il Tribunale ha specificatamente indicato i criteri sulla base dei quali ha liquidato il danno ed aggiunge che ai fini di tale quantificazione sono irrilevanti le condizioni economiche del danneggiante e/o la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ripropone quindi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese ed eccezioni svolte in primo grado.
V) Decisione della Corte.
1) E' priva di concreto rilievo decisorio la circostanza che abbia depositato in Parte_1
ritardo le note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c., avendo la parte rassegnato le medesime conclusioni illustrate nell'atto di appello.
2) In sede di gravame ha formulato conclusioni istruttorie riportando i capitoli a Parte_1 prova diretta ed ha insistito anche per l'ammissione della prova contraria rispetto ai capitoli di parte convenuta.
In relazione alla prova diretta si rileva che, con ordinanza resa nel verbale di udienza del
19.10.2022, il Tribunale si è motivatamente pronunciato sulle istanze istruttorie dell'attore stimando ammissibile e rilevante la prova per interrogatorio e testi da dedotta nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. limitatamente ai capp. 4) (esclusa la valutazione
“denigratorio”) e 9). Il Tribunale per contro non ha ammesso i capitoli nn. 1, 2, 5, 6 (in quanto non contestati), n. 3 (pacifico prima parte valutativa la seconda), n. 2 (documentale) e n. 7
(inammissibile in quanto vertente su fatti non tempestivamente allegati estranei al giudizio).
L'appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di gravame rispetto alla motivazione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie, sicché la mera riproposizione in appello delle stesse deve stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c. (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Sempre in sede di ordinanza istruttoria il Tribunale ha ammesso la prova contraria come dedotta.
Alla successiva udienza del 08.03.2023, i testi presenti sono stati escussi solamente a prova diretta (per parte attrice teste non vi è né deduzione né prova della citazione di altri testi) Tes_3 ed all'esito della loro audizione le parti hanno concordemente chiesto che venisse fissata udienza pagina 7 di 16 di precisazione delle conclusioni. Infine, nel precisare le conclusioni, non ha Parte_1 insistito per l'espletamento della prova contraria.
Dal comportamento complessivo dell'attore (che non ha chiesto che il suo teste, pur presente, venisse sentito anche a prova contraria e non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni la specifica istanza di prova contraria sebbene già ammessa) deve ritenersi che la parte abbia rinunciato alla prova contraria, con ciò essendo inammissibile la doglianza proposta con il gravame.
3) Il primo motivo è manifestamente infondato.
In primo grado ha agito in giudizio lamentando la natura diffamatoria di quanto Parte_1
esposto da nei video pubblicati su Instagram, Tick Toc e Facebook. Controparte_1
In sede di appello le censure sono state rivolte precipuamente nei confronti del video pubblicato su Instagram e delle accuse asseritamente diffamatorie ivi mosse (non avendo l'appellante formulato specifiche ed ulteriori censure avverso gli altri video).
3.1) In diritto vale la pena precisare che non viene in rilievo l'esercizio di attività giornalistica, del diritto di critica e/o di cronaca,
A fronte dell'addebito di una condotta diffamatoria è quindi “sufficiente” la comunicazione a più persone tale da ledere l'altrui reputazione (art. 595 c.p.).
In particolare, “è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima” (Corte di
Cassazione, Sez. 5 pen., Sentenza n. 17944 del 07/02/2020) dovendo il destinatario dell'offesa essere “individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali” (Corte di Cassazione, Sez. 6 Pen., Sentenza
n. 2598 del 06/12/2021).
3.2) La descrizione del video operata nella sentenza impugnata rispecchia appieno il contenuto del file prodotto in atti, ragione per la quale si rimanda a tale descrizione per una compiuta disamina.
pagina 8 di 16 ha affermato ripetutamente di non sapere cosa sia veramente successo ma di Controparte_1
avere sentito in giro che si dicono “cose brutte” su di lei.
Ha detto di avere appreso che le è stato addebitato di essere una traditrice ed ha affermato che non è vero.
Ha detto che ha visto messaggi apparentemente spediti da lei, con tanto di sua faccia (ecc.), ma che si tratta di profili non suoi.
Quando ha accennato alla sua precedente relazione, lo ha fatto solamente per affermare che purtroppo portava rispetto per questa persona e che non l'aveva mai tradita, che prima non poteva parlare ma adesso sperava di poterlo fare.
Non ha mai rappresentato, neanche implicitamente e/o allusivamente, il sospetto che a creare i suoi falsi profili e/o ad inviare falsa messaggistica sia stato il suo ex fidanzato.
In altri termini, pur ricorrendo sporadici riferimenti alla sua precedente relazione, CP_1
non ha né fatto il nome di , né ha associato la persona di
[...] Parte_1 Parte_1 all'attività oggetto di interesse nel video (creazione di profili falsi ecc.).
3.3) Avuto riguardo al contenuto del video, non può che ritenersi corretta la valutazione operata dal Tribunale:
- gli scarni e specifici riferimenti alla “cessata relazione” (quindi a ) non hanno Parte_1 alcunché di lesivo dell'onore e della reputazione;
- si è limitata a negare di essere l'autrice della “messaggistica” censurata, ma Controparte_1
dalla visione del video non risulta affatto che essa abbia inteso ascrivere tale attività a Pt_1
.
[...]
In definitiva non sono state attribuite qualità sfavorevoli alla persona offesa o che gettino una luce negativa su quest'ultima.
3.4) È corretta la “lettura” operata dal Tribunale in merito alla deposizione del teste che in Tes_3
risposta al cap. 4 ha affermato “ho visto un video su instagram conosco il e Parte_1
sapevo della sua storia con alti e bassi;
ho visto il video ed ho pensato che parlasse di lui e lo ho informato;
dai commenti sotto si evinceva che si parlasse di lui”.
Il teste ha solo “pensato” che si parlasse di . Parte_1
pagina 9 di 16 Avuto riguardo alla giurisprudenza appena richiamata (Corte di Cassazione, Sez. 6 Pen.,
Sentenza n. 2598 del 06/12/2021), la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto necessaria l'identificabilità nel video della persona di è tutt'altro che inspiegabile. Parte_1
Non vi è adeguata prova (attesa l'unicità e la genericità delle dichiarazioni del teste che Tes_3
sia “identificabile” quale destinatario dei video prodotto in atti. Parte_1
Di certo, al di là di quelli che possono essere stati i “commenti” riportati in calce al video (non prodotti in atti), il riferimento alla cessata relazione, per quanto appena detto, è solo marginale e non offensivo.
In disparte della scarsa rilevanza ai fini della decisione, l'appellante ha operato una lettura
“decontestualizzata” della deposizione del teste . Tes_4
Il teste ha dapprima affermato di avere visto il video, sostenendo che, secondo la sua opinione,
non era “riconoscibile”. Parte_1
La circostanza poi che lo stesso abbia dichiarato di non “leggere” così Tes_4
approfonditamente i video sino a controllare anche i commenti riportati in calce allo stesso, non integra affatto una contraddizione, altro essendo l'esame del video ed altro la lettura dei commenti in calce.
4) Il secondo motivo è manifestamente infondato e si concretizza in una lettura incompleta e parcellizzata delle evidenze istruttorie, pretermettendone alcune e senza operarne una valutazione d'insieme.
4.1) Innanzitutto deve rilevarsi che costituendosi nel primo grado di giudizio, ha Controparte_1
posto a fondamento della domanda riconvenzionale fatti sufficientemente specifici descrivendone anche le ripercussioni sul piano soggettivo/esistenziale.
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti costitutivi della pretesa siano rappresentati da quanto riportato da negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e nella querela dalla stessa a Controparte_1
suo tempo sporta.
pagina 10 di 16 Con la domanda riconvenzionale sono stati in particolare lamentati pedinamenti, appostamenti, ripetuta e consistente messaggistica indesiderata. La descrizione dei fatti, compatibilmente con la ripetitività degli episodi, è stata sufficientemente collocata nel tempo e nello spazio.
4.2) In diritto si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta,
è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza
n. 569 del 15/01/2015).
Ancora, “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
4.3) Ciò premesso in diritto, corrisponde al vero che in alcune circostanze i testi escussi hanno riferito solamente de relato ex parte. E' peraltro altrettanto vero che i medesimi testi hanno riferito in merito a condotte (poste in essere da ) cui hanno personalmente Parte_1
pagina 11 di 16 assistito, oppure riferite da terzi estranei al giudizio. I medesimi testi hanno infine descritto le ripercussioni esistenziali/relazionali riscontrate sulla persona di . Controparte_1
Da ultimo non possono non considerarsi gli ulteriori elementi di prova, del tutto trascurati dall'appellante, che unitamente valutati consentono di ritenere dimostrati i fatti addebitati.
Si procede quindi ad una sintetica ricostruzione delle prove e/o degli elementi di prova acquisiti, la cui complessiva valutazione consente di ritenere corretta la decisione del Tribunale.
4.4) E' innanzitutto di “interesse” la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 03.09.2019
(doc. 2 convenuta) con cui le parti hanno concordato che:
- (art. 1) fino alla data di venerdì 25/10/2019 il sig. avrebbe potuto mostrare alla sig.ra Pt_1
un cambiamento nel suo comportamento, nei modi di fare e di essere;
CP_1
- (art. 2) il sig. avrebbe dovuto limitare i messaggi con la sig.ra (n. 3 messaggi Pt_1 CP_1
al giorno di n. 5 righe) ed eviterà mail, chiamate o altri modi o metodi di contatto;
- (art. 5) il sig. “rimedierà ai danni provocati alla sig.ra screditandola o Pt_1 CP_1
eludendola da ogni evento con la e Comics Controparte_2 Controparte_3
Carpool, come da lui esplicitamente confermato”;
- (art. 6) a far data dal 26.10.2019, ove i due firmatari non avessero avuto un rapporto di coppia ufficiale, gli stessi avrebbero dovuto mantenere un rapporto di amicizia, “nessun genere di minaccia o di causa legale (da parte del sig. , nessun tipo di gelosia e nessun Pt_1 ex/genitori/amici di mezzo”.
Tale scrittura privata costituisce prova della doglianza di concernente Controparte_1
l'insostenibile invadenza di mediante messaggi e-mail (tanto da avere convenuto Parte_1
non solo il numero massimo di messaggi ma addirittura il numero di righe). Analoghe osservazioni devono essere svolte in relazione alle minacce (anche di intraprendere cause legali) da parte di Pt_1
4.5) Se è indubbio che la querela, in quanto atto di parte, è priva di valore probatorio nel giudizio civile di danno, in questa sede non può trascurarsi la successiva remissione della querela fatta da nel luglio 2020 (doc. 4 convenuta) ed accettata da . Controparte_1 Parte_1
pagina 12 di 16 A specifica domanda, ha dichiarato: “Sono disponibile a rimettere la querela Controparte_1
presentata qualora la controparte resti lontano da me e non cerchi più alcun tipo di contatto con me stessa, non voglio che da parte del ci siano atteggiamenti molesti nei miei Pt_1
confronti”.
Nel medesimo contesto, si è limitato ad accettare la rimessione di querela senza Parte_1
obiettare alcunché in ordine alle molestie addebitate.
E' manifestamente infondata la pretesa di parte appellante trarre un qualche argomento di prova dalla remissione di querela operata da , né si può ragionevolmente sostenere che Controparte_1
con la stessa abbia rinunciato a qualsivoglia pretesa creditoria rispetto ai fatti Controparte_1
indicati in querela.
Piuttosto la remissione di querela, per come operata ed accettata da , è un Parte_1
elemento di prova a fondamento degli addebiti mossi.
4.6) La mamma di in sede di deposizione testimoniale ha confermato svariati Controparte_1
episodi, ad alcuni ha assistito direttamente, altri le sono stati raccontati dalla figlia, altri ancora da terzi non meglio indicati.
In particolare, ha confermato (pur non ricordando esattamente la data) che una notte, di rientro da una cena con amici, aveva seguito la figlia sin sotto casa, cercando di impedirle Parte_1
di salirvi. La donna ha ricordato con precisione l'accaduto riferendo di essere scesa in piena notte per strada, in pigiama.
Il teste ha altresì confermato (per averlo appreso non solo dalla figlia ma anche da terze persone) alcune minacce e insulti proferiti in pubblico da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel giugno 2019 in occasione della partita di beneficenza della a Novi Controparte_3
Ligure.
Quest'ultimo episodio è riscontrato dalla stessa scrittura privata dell'ottobre 2019 nella parte in cui si è impegnato a rimediare ai danni provocati alla avendola Parte_1 CP_1
“screditata”, anche in occasione degli incontri con la . Controparte_3
La donna ha infine confermato, per averne cognizione diretta e personale, che la figlia ha vissuto in uno stato costante di timore e di agitazione, si è fatta spesso accompagnare dal padre al lavoro pagina 13 di 16 per il timore di incontrare , ha cambiato numero di telefono, indirizzo mail ed ha Parte_1
cambiato anche ufficio successivamente al 2019 per non far sapere il luogo di lavoro al . Pt_1
Se è vero che la descrizione degli stati soggettivi è in parte valutativa, è altrettanto indubbio che la teste ha riferito anche su fatti dai quali è agevole desumere la gravità e l'importanza degli stati soggettivi della danneggiata (tanto da avere la cambiato lavoro, numero di telefono ecc.). CP_1
Non vi sono elementi di sorta per ritenere che la testimone sia inattendibile solo perché madre di
Oltre tutto le sue dichiarazioni, come appena illustrato, sono in parte anche Controparte_1
riscontrate dai documenti prodotti in atti.
4.7) Il teste ha riferito che collabora con la società (di Tes_7 Controparte_1 CP_4
cui lo stesso è direttore generale) dal settembre 2020. Ha segnalato che la ragazza, tutte le volte che doveva uscire per motivi di lavoro, soprattutto nei pressi di Sanremo (dove Parte_1
aveva un immobile), chiedeva di essere accompagnata. Ha riferito che la questione ad un certo punto era diventata anche una problematica aziendale e la ragazza aveva manifestato “l'ansia per paura di incontrare questa persona”. Ha infine aggiunto che, pur di mantenere l'anonimato, aveva chiesto che il suo nominativo non risultasse in alcun modo, ragione per la quale era stato necessario “scendere a compromessi”, all'esito dei quali il nome di era stato Controparte_1 inserito “in internet ma senza indicare l'unità operativa presso cui era collocata”.
La deposizione del teste è tutt'altro che irrilevante, avendo lo stesso deposto in merito alle ripercussioni delle condotte attoree sulla vita di , ancora persistenti nel 2020, pur a Parte_1
distanza di tempo dalla cessazione della relazione.
Per quanto in precedenza già illustrato, è inammissibile la doglianza del mancato espletamento della prova contraria, pur ammessa dal Tribunale, atteso che ha chiaramente Parte_1
rinunciato alla stessa.
La prova orale, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, valutata unitamente alle produzioni documentali in atti, dà sufficiente contezza non solo delle svariate e reiterate condotte persecutorie ascritte ma anche delle importanti e non marginali ripercussioni che gli illeciti hanno avuto sulla “quotidianità” di , tali da avere ampiamente superato la soglia minima Controparte_1
di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale.
pagina 14 di 16 4.8) Non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale.
Al contrario il Tribunale ha espressamente motivato dando rilievo alla durata dei comportamenti molesti (per oltre un anno) con ciò avendo stimato congruo l'importo di € 10.000,00 corrispondente a circa € 25,00 giornalieri.
Alcuna specifica censura è stata mossa in relazione ai criteri seguiti per la liquidazione del danno.
Le difficoltà economiche di nulla rilevano a fini della quantificazione del danno Parte_1
subito da . Controparte_1
4.9) Sono infine prive di rilievo decisorio eventuali imprecisioni contenute nella sentenza che non afferiscono al percorso decisionale del Tribunale.
5) L'appello deve pertanto stimarsi manifestamente infondato, cosa che giustifica la revoca del patrocinio a spese dello Stato cui è stato provvisoriamente ammesso. Parte_1
La revoca viene disposta con separato decreto.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(rappresentato dalla sommatoria di € 15.000,00 richiesti da a titolo di Parte_1 risarcimento danni e di € 10.000,00 corrispondenti ai danni liquidati in favore di , Controparte_1
importo compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM
n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con
DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 197/2024 pubblicata il 16 febbraio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Alessandria, che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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