Articolo 2158 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2142Articolo 2143 bis
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9 ottobre 2010
Art. 2158. Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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