Art. 15. (Consegna di telegrammi ed espressi). 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione, e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.
2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalita' di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonche' i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.
2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalita' di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonche' i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.