CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Maria Paladino e Saverio Molica appellante
e
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_1
Maria Concetta Crisafi e Andrea Zaccone appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare la sentenza n. 1153/22, emessa dal Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 01.08.22 e non notificata, accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dal Parte_1
, e, quindi, rigettare integralmente ogni domanda formulata da
[...] Controparte_1
, contro il , in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, sia in
[...] Parte_1 ordine all'an debeatur, che relativamente al quantum debeatur, per i motivi esposti nel presente atto
e condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1 giudizio, in favore del e, conseguentemente, disattendere e rigettare tutte le Parte_1 eccezioni ed istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per i Controparte_2 motivi esposti nel presente atto;
nel caso di esecuzione forzata, in forza della sentenza impugnata e, comunque, di pagamento delle somme in favore di e di successivo Controparte_1 accoglimento dell'appello, condannare alla restituzione di tutte le Controparte_1 somme pagate dal a seguito dell'esecuzione della sentenza impugnata, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento alla data della effettiva restituzione;
condannare al pagamento delle spese, e competenze di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio”.
Per l'appellata: “confermare la sentenza impugnata e condannare l'appellante alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti difensori”
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta, Parte_1 verificatasi in data 16.01.13, alle ore 10,00 circa, allorquando nel percorrere a piedi via Schittini in
, superato il civico 22, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale disconnesso, Parte_1 non visibile, né segnalata. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto, ex artt. 2043 e 2051 c.c., al pagamento della complessiva somma di €. 58.659,47, oltre accessori, a titolo di danno.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza della domanda Parte_1 attorea ed in particolare l'esclusiva responsabilità dell'attrice per non avere osservato la dovuta prudenza;
contestava, inoltre, la quantificazione del danno.
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u., veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 1153/22, pubblicata il 01.08.22, il Tribunale di Catanzaro condannava il al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
21.725,47, oltre accessori;
nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo ai Parte_1 motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 25.02.23 la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.04.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 16.04.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale nella causazione dell'evento dannoso.
Invero, l'espletata istruttoria avrebbe dimostrato che la domanda proposta è rimasta del tutto sfornita di prova, non essendo emerso alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di un'insidia o pericolo occulto tale da configurare una qualsiasi responsabilità della pubblica amministrazione, né tantomeno, il nesso di causalità.
L'unico testimone addotto dall'attrice ha, infatti, dichiarato che al momento del sinistro si trovava a circa 20/30 metri di distanza dalla ebbene, se così fosse, le possibili ipotes CP_1 sarebbero le seguenti: o da quella distanza il fondo stradale disconnesso si vedeva e quindi anche l'attrice poteva vederlo ed evitarlo con la comune diligenza richiesta, oppure, se davvero la disconnessione era tale da non poter essere vista, neanche il teste avrebbe potuto vederla e, quindi, riferire la causa della rovinosa caduta.
Il teste ha, inoltre, confermato la circostanza che la era caduta in data 16 novembre CP_1
2013; tale dato contrasterebbe con i certificati medici da cui risulta che quest'ultima si è recata in ospedale in data 16 gennaio 2013, ossia, ben 10 mesi prima.
Il sinistro, peraltro, risulta essersi verificato in pieno giorno, alle ore 10.30 del mattino, e quindi in condizioni di piena ed assoluta visibilità e le foto prodotte da parte attrice non evidenzierebbero alcuna insidia sul tratto di strada, teatro del sinistro.
Né la può affermare che la data del sinistro emerge dai certificati medici. CP_1
Dai predetti certificati emergerebbe, infatti, che si era recata in ospedale il 16 gennaio 2013, ma non che fosse caduta per strada nella medesima data.
Dunque, in difetto di prova, la domanda doveva essere rigettata.
2.- Con un secondo motivo il censura la sentenza per erronea interpretazione dell'art. Pt_1
2051 c.c. poiché la responsabilità per i danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade sussiste soltanto se, e quando, queste ultime presentino per l'utente, una situazione di “pericolo occulto” in relazione al carattere obbiettivo della “non visibilità” ed a quello soggettivo della “non prevedibilità”.
Secondo la giurisprudenza - prosegue l'appellante - la responsabilità dell'ente proprietario della strada può configurarsi soltanto ed esclusivamente nei casi in cui - in ragione del carattere di
“insidia” dell'ostacolo stradale e, dunque, della sua “non prevedibilità” per qualunque utente che impieghi la diligenza, l'attenzione e la prudenza del buon padre di famiglia - non possa individuarsi, in concreto, nell'eziologia dell'evento dannoso, la concorrente colpa del danneggiato. Se tale concorso di colpa sussiste, infatti, per ciò solo vengono a mancare le condizioni per qualificare “l'ostacolo” come “insidia” o “trabocchetto” e, dunque, per ritenere sussistente la responsabilità della pubblica amministrazione.
Sarebbe, infatti, pacifico che, quando la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Il Tribunale non avrebbe affatto tenuto conto del predetto orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità del soggetto danneggiato può sussistere qualora il sinistro si sia verificato su una cosa “inerte”, inidonea quindi di per sé a creare pericolo per l'utente della strada, con la conseguenza che la sentenza è erronea e deve essere riformata anche in punto di regolamento delle spese processuali.
3.- L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia e di riparto dell'onere probatorio.
E' pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c. - l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis,
Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo;
in particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. n. 14228/23, cit.), secondo quello che è
“l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
“suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass.
n. 2376/24).
Pertanto, è alla luce di detti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
Ebbene, in primis, va rilevato che la non ha provato l'evento dannoso, né la sua CP_1 derivazione causale dalla res, presupposti indefettibili della responsabilità di cose in custodia.
Dal compendio probatorio, invero, non appare possibile risalire alla dinamica dell'occorso, non comprendendosi se, e in quale misura, la buca in questione abbia avuto un'efficacia causale nella rovinosa caduta.
Quanto alla prova orale, l'unico teste escusso, , ha riferito quanto segue: Testimone_1
“ricordo che pioveva e ad un certo punto l'ho vista cadere accasciandosi a terra. L'ho raggiunta e ho cercato di soccorrerla… non ho visto segnali di pericolo sul posto. La buca non era molto profonda e c'era dell'acqua piovana …ero a circa 20/30 metri di distanza”; inoltre, ha riconosciuto lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro.
Dalla documentazione fotografica, il luogo in questione appare dissestato e con buche varie di piccole dimensioni;
tuttavia, essa non è idonea, da sola, a comprovare il nesso di causalità, atteso che si appalesa utile, unicamente, a rappresentare l'astratta potenzialità dannosa della res, ma non già
a dimostrare, nella fattispecie concreta, se e come la danneggiata sia entrata in contatto con la stessa.
Invero, l'unica deposizione resa in giudizio appare estremamente generica e poco circostanziata, in ordine alla dinamica dell'occorso.
Il teste, infatti, si è limitato a riferire della caduta a terra della danneggiata, di una buca poco profonda, e che vi era dell'acqua piovana;
ma non ha specificato se la sia inciampata proprio CP_1 in detta buca;
dove fosse posizionata (sulla strada, sul marciapiede) e come sia caduta (indietro, in avanti, lateralmente), nonostante, per sua stessa ammissione, si trovasse “a circa 20/30 metri di distanza”.
Peraltro, il ha dichiarato che la è caduta in data 16.11.13, mentre l'occorso Tes_1 CP_1 si è verificato in data 16.01.23; tale circostanza solleva dubbi sull'attendibilità del teste e sulla sua conoscenza dei fatti di causa.
Ritiene, inoltre, l'appellante che la fattispecie in esame non presenta le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo per poter qualificare lo stato dei luoghi come insidia o trabocchetto e, pertanto, una condotta più attenta della danneggiata avrebbe evitato l'evento lesivo.
Tale assunto è indubbiamente condivisibile, con le precisazioni che seguono.
È opportuno premettere che, secondo pacifica giurisprudenza, i concetti d'insidia e trabocchetto non sono più pertinenti con la responsabilità da cose in custodia, essendo stata essa qualificata come oggettiva, ma sono utilizzati solo per giustificare la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada, ex art 2043 c.c.
Oggetto di valutazione rimane, dunque, la sola condotta della - volendo dare per CP_1 verificata la caduta, nei termini prospettati – che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, deve essere ritenuta come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, senza che rilevino, in alcun modo, i caratteri dell'imprevedibilità o abnormità della stessa.
Infatti, proprio in considerazione del palese dissesto del fondo stradale, caratterizzato dalla presenza di piccole buche e di acqua piovana per le recenti piogge ed atteso, altresì, che l'occorso si sarebbe verificato alle ore 10.30 del mattino, dunque in condizioni di ottima visibilità, appare evidente che qualora la danneggiata avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla ed evitarla. La caduta e le conseguenti lesioni riportate, dunque, non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente dell'appellata, con esclusione di altri fattori causali.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta è rigettata.
Poiché i principi giurisprudenziali richiamati da questa Corte ai fini della decisione, si sono consolidati in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, si stima di giustizia compensare in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo il restante ½ a carico dell'attrice soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000, sulla base dei parametri medi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, per tutte le fasi.
Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello) deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 1153/22, pubblicata il 01.08.22, emessa dal Tribunale di Catanzaro, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta;
- compensa in ragione di ½ le spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del , della restante metà che si liquida in €.
[...] Pt_1 Parte_1
2.538,00 per compensi, per il primo grado, ed €. 191,25 per spese, nonchè, €. 2.904,00 per compensi, quanto all'appello, il tutto, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a.
e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)