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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN AR GE, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3455/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014772313 IVA-ALTRO 2020
- RUOLO n. 250241/2023 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Nominativo_1 ha proposto opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 291 2024 90101036 82 000, notificata a mezzo PEC, in data 28/08/2024, per l'importo complessivo di € 2.638,79, nonche'avverso la cartella di pagamento sottesa e precisamente: 1) cartella di pagamento n. 291 2022 0023665049 000, con cui veniva intimato il pagamento della somma di
€ 2.638,79 per tributi tassa automobilistica, per l'anno 2017 e 2018.
Eccepiva:
- 1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo non inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a
- la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata
- la nullità delle cartelle di pagamento richiamate nell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90.
- La nullità della cartella e dell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all' asserita notifica delle stesse cartelle di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla sentenza a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016.
Integratosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IO ( ADER) depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
IO.
3.È, infine, infondata la doglianza relativa alla presunta nullità dell'intimazione intimata per difetto di notifica degli atti presupposti avendo parte resistente fornito prova dell'avvenuta regolare notifica dei medesimi atti a mezzo PEC in quanto la cartella di pagamento n. 2912022002366504900, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata dalla ricorrente, è stata validamente notificata in data 27.11.2022
a mezzo PEC, giusta avviso di consegna pec allegato al presente atto in originale.
4. E' infondata l'eccezione di prescrizione. Deve, invero, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del
DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
La notifica della cartella presupposta, in quanto eseguita in data 27.11.2022, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 605,00.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI IN AR GE, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3455/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014772313 IVA-ALTRO 2020
- RUOLO n. 250241/2023 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Nominativo_1 ha proposto opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 291 2024 90101036 82 000, notificata a mezzo PEC, in data 28/08/2024, per l'importo complessivo di € 2.638,79, nonche'avverso la cartella di pagamento sottesa e precisamente: 1) cartella di pagamento n. 291 2022 0023665049 000, con cui veniva intimato il pagamento della somma di
€ 2.638,79 per tributi tassa automobilistica, per l'anno 2017 e 2018.
Eccepiva:
- 1) nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento in quanto inviata da un indirizzo non inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a
- la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/
o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata
- la nullità delle cartelle di pagamento richiamate nell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonche' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90.
- La nullità della cartella e dell' intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all' asserita notifica delle stesse cartelle di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla sentenza a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016.
Integratosi il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IO ( ADER) depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
IO.
3.È, infine, infondata la doglianza relativa alla presunta nullità dell'intimazione intimata per difetto di notifica degli atti presupposti avendo parte resistente fornito prova dell'avvenuta regolare notifica dei medesimi atti a mezzo PEC in quanto la cartella di pagamento n. 2912022002366504900, prodromica all'intimazione di pagamento impugnata dalla ricorrente, è stata validamente notificata in data 27.11.2022
a mezzo PEC, giusta avviso di consegna pec allegato al presente atto in originale.
4. E' infondata l'eccezione di prescrizione. Deve, invero, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale di contrasto al contagio da COVID-19. L'art.. 68 del
DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (..) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
La notifica della cartella presupposta, in quanto eseguita in data 27.11.2022, deve ritenersi tempestivamente effettuata, nel rispetto dei termini di prescrizione. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 605,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 605,00.
Agrigento 24.10.2025 Il Presidente
Il componente estensore