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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 29325 dell'anno 2025
TRA
(Avv.to A.Pasciuto) Parte_1
Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
FATTO E DIRITTO
ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Con ricorso depositato il 21/8/2025 premetteva che il giudizio di TP ( RG n° 36667/2024 ) si concludeva con decreto di omologa del 14/4/2025 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla domanda del 28/7/2023; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nell'aprile 2024 ; sino al deposito del ricorso 1'CP non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi 1,CP- al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP
- di costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo che solo nel settembre L'
2025 il ricorrente aveva inviato il mod. AP 70 ; in data 13/09/2025, l'CP_1 ha provveduto alla sua liquidazione con l'elaborazione del TE08 e con il cedolino di novembre 2025 era iniziato il regolare pagamento dell'indennità di accompagnamento;
contestualmente sono stati altresì validati gli arretrati ammontanti ad euro 13.895,10, il cui pagamento è stato disposto con il cedolino di dicembre 2025.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica CP del ricorso. L si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese . La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata atteso che il 14/4/2025 è stato emesso il decreto di omologa notificato il successivo 16/4/2025 come da doc 4 in allegato al ricorso non specificamente CP contestato dall' e il ricorso è stato depositato il 21/8/2025. Deve poi rilevarsi che dall'allegato doc 5 al ricorso, anch'esso non specificamente contestato, si evince che il modello AP70 era stato inviato in data 16/4/2025. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica, del ricorso le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo,debbono porsi a carico dell CP
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali .
Roma, 2/12/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 29325 dell'anno 2025
TRA
(Avv.to A.Pasciuto) Parte_1
Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
FATTO E DIRITTO
ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Con ricorso depositato il 21/8/2025 premetteva che il giudizio di TP ( RG n° 36667/2024 ) si concludeva con decreto di omologa del 14/4/2025 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dalla domanda del 28/7/2023; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nell'aprile 2024 ; sino al deposito del ricorso 1'CP non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi 1,CP- al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP
- di costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo che solo nel settembre L'
2025 il ricorrente aveva inviato il mod. AP 70 ; in data 13/09/2025, l'CP_1 ha provveduto alla sua liquidazione con l'elaborazione del TE08 e con il cedolino di novembre 2025 era iniziato il regolare pagamento dell'indennità di accompagnamento;
contestualmente sono stati altresì validati gli arretrati ammontanti ad euro 13.895,10, il cui pagamento è stato disposto con il cedolino di dicembre 2025.
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica CP del ricorso. L si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese . La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata atteso che il 14/4/2025 è stato emesso il decreto di omologa notificato il successivo 16/4/2025 come da doc 4 in allegato al ricorso non specificamente CP contestato dall' e il ricorso è stato depositato il 21/8/2025. Deve poi rilevarsi che dall'allegato doc 5 al ricorso, anch'esso non specificamente contestato, si evince che il modello AP70 era stato inviato in data 16/4/2025. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica, del ricorso le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo,debbono porsi a carico dell CP
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali .
Roma, 2/12/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli