TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Il Tribunale ordinario di Udine, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 3703/2023, promossa
DA
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Adige n. 23, c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Saveria Aversa del C.F._1
Foro di Venezia, con studio in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 85/A, Fax 041/2682088 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Damiani del Foro di Udine, in
33100 Udine, Via Aquileia n. 17, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato;
attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
sig. , con sede a Firenze, Via Pratese, 48, con gli avv.ti Alessandro LL ed Controparte_2
NA AR LL da Udine, Via Gemona, 58, per mandato in calce alla comparsa e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato;
convenuta in punto: altre ipotesi di responsabilità
pag. 1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro- tempore con sede in Controparte_1
Firenze, Via Pratese n. 48 – C.F./P.I.: in ordine al sinistro accaduto alla Dott.ssa P.IVA_1
in data 29 Settembre 2019, nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come meglio Parte_1
indicato in premessa e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante pro- tempore con sede in Firenze, Via Pratese n. 48 –
C.F./P.I.: al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte dalla P.IVA_1
Dott.ssa per complessivi € 23.246,00, comprensivi del danno biologico e Parte_1
morale, nonché delle spese mediche e delle spese di bicicletta, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo effettivo. - Con vittoria di spese,
competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale, accertata l'assenza di responsabilità in capo all'
[...]
rigettare la domanda di controparte, infondata in fatto e in diritto. 2) Controparte_1
In via subordinata. laddove venga ritenuta fondata, voglia, in ogni caso, ridurre gli importi effettivamente dovuti a controparte nella misura che risulterà dovuta in corso di causa,
considerando anche, per le ragioni esposte in narrativa, il concorso nel fatto colposo, ex art.1227
c.c. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che siano conseguenza delle eventuali eccezioni di parte attrice, nonché, in ogni caso, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e pag. 2 produzione documentale, formulare nuove istanze istruttorie ai sensi dell'art.171 ter cpc. Spese
di causa rifuse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1
rappresentando di aver partecipato, in data 29 settembre Controparte_1
2019, ad una gara di triathlon tenutasi a Lignano Sabbiadoro ed organizzata dalla società
convenuta. Ha quindi dedotto che, durante la gara, quando percorreva in bicicletta Via Arco del
Libeccio, era all'improvviso caduta per terra, imputando la caduta ad un dislivello del terreno causato dal rialzamento dell'asfalto; tale dislivello, secondo la ricostruzione dell'attrice,
dipendeva dalla presenza delle radici di un albero che fuoriuscivano dall'asfalto e non era in alcun modo segnalato.
La sig.ra ha poi rappresentato che, a seguito della caduta, aveva provato dolore a carico Pt_1
della spalla destra e dell'emitorace di sinistra, e pertanto, si era recata al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Dolo, dove era stata sottoposta ad approfondimenti diagnostico-strumentali (rx torace, spalla destra ed emicostato di sinistra) ed era stata successivamente dimessa con la diagnosi di “contusioni ed escoriazioni multiple” e con la prognosi di giorni sette.
L'attrice ha quindi concluso affermando che appare inconfutabile la responsabilità della convenuta, quale organizzatrice della gara, ai sensi della speciale responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e, in ogni caso, dell'art. 2043 c.c.: la sig.ra ha evidenziato che l'organizzatore Pt_1
di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di atleti e spettatori, precisando che, nel caso di specie, tale obbligo era previsto anche dal regolamento tecnico della gara.
Per l'effetto, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nei seguenti termini: danno permanente pari ad € 11.399,00, comprensivo dell'aumento per il danno morale;
danno per pag. 3 invalidità temporanea nella misura di € 5.742,00, comprensivo dell'ulteriore aumento per ex
danno morale, così per un importo totale pari ad € 17.141,00, spese mediche pari all'importo di
€ 1.500,00 e, infine, danni materiali alla bicicletta per un importo pari ad € 4.605,00.
Si è costituita la convenuta deducendo che la presenza di radici e rami sul percorso, in una località caratterizzata dalla presenza di pini quale è Lignano Sabbiadoro, è normale e prevedibile e, pertanto, nel corso di una gara in bicicletta è doveroso prestare maggiore attenzione.
Ha altresì dedotto che nel punto in cui era caduta l'attrice non vi era una radice affiorata, ma semplicemente l'asfalto leggermente rialzato e che, in ogni caso, la sig.ra sarebbe stata Pt_1
l'unica a cadere nel corso di tutta la gara.
Ha quindi concluso affermando che l'unica responsabile della caduta è stata l'attrice medesima,
motivo per cui ha chiesto il rigetto della domanda proposta, rilevando che le poste risarcitorie richieste sono eccessive e non dimostrate. In subordine, in caso di accoglimento della domanda,
ha chiesto di ridurre le somme eventualmente riconosciute a controparte, considerando il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie;
con successiva ordinanza, sono state parzialmente ammesse le prove testimoniali richieste;
alla successiva udienza, sono stati escussi i testimoni e, con successiva ordinanza, è stata disposta CTU medico-legale; depositata la consulenza tecnica,
sostituita l'udienza precedentemente fissata con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la fissazione di udienza per la rimessione della causa in decisione;
con successiva ordinanza, è stata fissata tale udienza, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
II) Preliminarmente, è necessario individuare la norma applicabile al caso di specie, posto che l'attrice ha chiesto la condanna dell'associazione sportiva convenuta al risarcimento dei danni ai pag. 4 sensi dell'art. 2050 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. Chiarire quale disciplina normativa operi nella fattispecie in esame costituisce un passaggio preliminare imprescindibile: infatti,
entrambe le disposizioni rientrano nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, ma prevedono un diverso onere probatorio.
Nel caso della responsabilità ex art. 2043 c.c., l'onere probatorio è più gravoso per il danneggiato richiedendosi a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell' an e nel quantum, la prova del nesso causale nonché la specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa imputabile al danneggiante.
Al contrario, la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. prevede una parziale inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno: il danneggiato è
comunque tenuto a provare il fatto illecito e il nesso causale, mentre incombe sul danneggiante l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La
presunzione iuris tantum riguarda infatti l'elemento psicologico della colpa, che - diversamente da quanto accade nella responsabilità ex art. 2043 c.c.- non deve essere provata dal danneggiato.
Al fine di individuare la norma applicabile, è necessario valutare se, nel caso di specie, sussiste l'elemento specializzante dell'art. 2050 c.c., ossia lo svolgimento di un'attività pericolosa, che escluderebbe quindi l'operatività della generale responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
Ciò posto, nel caso in esame, è incontestato che la caduta della sig.ra sia avvenuta nel Pt_1
corso di una gara agonistica di triathlon e, in particolare, durante la corsa in bicicletta.
Per quanto attiene ai criteri adottabili al fine di compiere il giudizio di pericolosità della situazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale giudizio “ deve essere espresso non sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, ma secondo una prognosi
postuma, che il giudice deve compiere (con il suo giudizio di merito insindacabile in cassazione
se correttamente motivato) sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza, sia in
pag. 5 relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività e
che erano conosciute o conoscibili dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata”
(Cass. civ. Sez. 3, 15/10/2004, n. 20334). In questo senso, si deve valutare se una gara di triathlon possa presentare caratteristiche di intrinseca pericolosità, a prescindere dalla caduta della sig.ra o dalle modalità con cui la gara è stata concretamente esercitata dai Pt_1
partecipanti, modalità che ben potrebbero essere inadeguate e pericolose. In sostanza, si tratta di capire se la gara di triathlon configura “un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche
di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi
danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media” (Cass. civ., sez. 3, ord. n
26860 del 19/09/2023) e ciò a prescindere dai danni eventualmente subiti.
Alla luce dei principi richiamati, si osserva che una gara di triathlon non possa costituire
“esercizio di attività pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c.: una gara che presuppone, nell'ordine, una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa non concretizza rischi di danni alla persona, che possano qualificarsi come “più elevati della media”. Infatti, la competizione di cui ai fatti di causa, oltre alla parte di nuoto svolta in mare, prevedeva che la parte corsa a piedi e in bicicletta venisse svolta su strada. È un fatto noto che le strade di
Lignano Sabbiadoro, località di mare ove si svolgeva la gara, sono pianeggianti e non presentano salite o discese. Semmai, la corsa in bicicletta potrebbe forse integrare attività
pericolosa laddove venga svolta in località caratterizzate da notevoli pendenze, come la disciplina “downhill”, ma non certo quando la corsa in bici si svolga su strada piana.
Pertanto, non rappresentando la corsa in bici un'attività pericolosa, al caso di specie non è
applicabile la disciplina di cui all'art. 2050 c.c., con la conseguenza che potrà essere considerata solo la domanda, comunque proposta dall'attrice, di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
III) Così ricostruiti i principi giuridici applicabili nella fattispecie in esame, è possibile entrare nel merito delle prospettazioni delle parti in causa.
pag. 6 L'attrice ha dedotto di essere caduta durante la parte della gara che prevedeva la corsa in bicicletta, evidenziando che la caduta sarebbe avvenuta a causa di un rialzamento dell'asfalto dovuto alla presenza sotterranea delle radici degli alberi.
Le prospettazioni della sig.ra sono state in parte confermate dall'istruttoria svolta. Pt_1
Infatti, il sig. sentito come testimone all'udienza del 1° ottobre 2024, dopo aver Testimone_1
premesso che il giorno della gara si trovava a circa 50 metri dal punto in cui l'attrice è caduta,
ha riferito di averla vista cadere (“ho visto la caduta della signora assistevo alla gara Pt_1
a circa 50 metri dal punto dove è caduta”, verbale d'udienza del 1° ottobre 2024). Si tratta di un'affermazione verosimile, perché la distanza di 50 metri, in effetti, consente di vedere e percepire gli accadimenti.
Parimenti, la teste , quel giorno compagna di gara dell'attrice, ha confermato il Testimone_2
fatto della caduta;
ha infatti premesso che la sig.ra si trovava in bici dietro di lei, a circa Pt_1
mezzo metro, e ha poi riferito quanto segue: “la signora è caduta, stavamo procedendo Pt_1
in fila indiana, io ero in testa alla nostra squadra formata da quattro componenti e ad un certo
punto ho sentito il rumore di gente che cadeva, sempre pedalando, mi sono girata e ho visto la
signora a terra. Posso rispondere affermativamente alla domanda postami perché, Pt_1
dopo la caduta, l'ho soccorsa”. Si precisa che la teste, in realtà, non ha visto la caduta, ma ha comunque confermato il fatto avendola soccorsa immediatamente dopo e, dunque, avendola vista a terra.
Quanto invece alla causa della caduta, solo il teste ha riferito di essere in grado di Tes_1
individuare il punto in cui l'asfalto era rialzato e, quindi, il punto in cui l'attrice è caduta: “posso
riferire che nel punto della caduta ci sono delle radici sotto l'asfalto e un tombino;
posso dire che le radici e il tombino si trovano nel punto esatto in cui la ha perso il controllo Pt_1
della bici”. In realtà, sulla circostanza, il teste non è del tutto attendibile, dal momento che – per pag. 7 sua stessa ammissione – si trovava ad una distanza di circa 50 metri dai luoghi. Tale distanza consente certo di vedere una caduta, ma non di individuare il preciso punto della stessa.
Il rialzamento dell'asfalto che avrebbe causato l'incidente non può invece essere stato visto dalla teste , che ha dichiarato che percorreva la strada in bicicletta davanti alla sig.ra e, Tes_2 Pt_1
pertanto, non avrebbe mai potuto individuare l'esatto punto della caduta.
In ogni caso, come poi si dirà, la presenza del rialzamento dell'asfalto è una circostanza documentata anche fotograficamente (doc. 8 allegato all'atto di citazione di parte attrice e doc. 5
allegato alla comparsa della convenuta).
Le deposizioni aventi ad oggetto le cadute di altri partecipanti alla gara sono, invece, prive di rilievo: infatti, nessuno dei testi sentiti sulla circostanza ( e è stato in grado di Tes_1 Tes_3
riferire se le cadute fossero avvenute proprio nel punto in cui era caduta l'attrice. A tal proposito, il teste ha detto: “posso riferire che nel proseguo del pomeriggio ho visto, Tes_1
vicino ai luoghi di causa, un altro ragazzo steso a terra che era caduto, ma non so dire se a
causa dell'avvallamento del terreno”; e il teste ha affermato di essere caduto e di Tes_3
poter sostenere di essere caduto nello stesso punto dove si è infortunata la sig.ra : Pt_1
“abbiamo confrontato le tracce GPS che hanno tendenzialmente una che hanno tendenzialmente
una tolleranza di tre metri e anche perché abbiamo confrontato le dinamiche dei nostri sinistri”.
Né le tracce del GPS né il confronto con la sig.ra costituiscono elementi sufficienti per Pt_1
ritenere dimostrato che il punto dell'incidente fosse lo stesso.
Dunque, è provato il fatto della caduta, ma rimane dubbio se questa si sia verificata proprio a causa del rialzamento dell'asfalto rappresentato nel doc. 8 di parte attrice e nel doc. 5 della convenuta.
In ogni caso, è ancora da valutare se il fatto dannoso, così come ricostruito alla luce delle risultanze istruttorie, possa essere ricondotto ad un comportamento, almeno colposo, imputabile all'organizzazione sportiva convenuta.
pag. 8 Ebbene, la colpa, presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c., non è stata dimostrata dall'attrice, su cui incombeva il relativo onere probatorio.
Sul punto, l'attrice sostiene che l' abbia agito colposamente Controparte_1
nell'organizzazione dell'evento sportivo per non aver adottato tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di atleti e spettatori;
in particolare, l'organizzatrice non avrebbe rispettato le generali regole di prudenza e diligenza. A tal fine, la sig.ra ha Pt_1
richiamato anche le regole tecniche della gara. La condotta colposa così descritta avrebbe quindi causato la rovinosa caduta.
In realtà, è proprio dal regolamento tecnico della gara in atti, unitamente alle foto dei luoghi allegate dalle parti, che si evince la non imputabilità dei fatti, a titolo di colpa, alla società
sportiva.
Preliminarmente, si osserva che il regolamento tecnico di gara allegato agli atti (doc. 7 di parte attrice) deve considerarsi applicabile alla gara di cui ai fatti di causa, in quanto lo afferma la stessa attrice, il fatto non è contestato e, in ogni caso, l'operatività dello stesso si evince dal suo contenuto. Si tratta del regolamento tecnico generale realizzato dalla Federazione italiana di triathlon, il cui articolo 50.4, in particolare sulla responsabilità dell'organizzatore, prevede che
“tutte le associazioni, società, comitati e formazioni in genere che organizzano una gara devono
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità, stipulando un Protocollo
d'Intesa tra l'Organizzatore e la che elenca gli obblighi e gli adempimenti a carico CP_3
dell'organizzatore” e che, per ogni aspetto non regolato dal Protocollo,
“valgono tutte le norme Federali del Regolamento Tecnico, Organico e le normedi attuazione d
egli stessi” (art. 50.6). Nel caso di specie le parti non hanno fatto riferimento ad alcun
Protocollo, con la conseguenza che devono ritenersi applicabili, in via residuale, le regole dettate dal regolamento tecnico.
pag. 9 Ciò posto, l'art. 70.9 del regolamento delinea i contorni della responsabilità dell'organizzatore dell'evento nella preparazione del percorso ciclistico - che è ciò che qui interessa - stabilendo che “Eventuali curve pericolose, buche, binari, feritoie poste nel senso di marcia e ogni altra
componente del percorso che possa
costituire un pericolo per i concorrenti deve essere specificatamente segnalato con cartelli ben
visibili posizionati almeno 100 metri prima dell'ostacolo e in prossimità dello stesso...”.
La disposizione - che individua una regola cautelare - impone dunque all'organizzatore dell'evento l'obbligo di segnalare gli eventi descritti e, quindi, curve pericolose, buche, binari e feritoie poste nel senso di marcia: nessuno di tali ostacoli esisteva nel luogo dell'incidente,
tant'è che nemmeno negli atti di causa vengono menzionati pericoli come quelli elencati dalla regola. Infatti, l'attrice, nel descrivere il punto della caduta, fa riferimento alla presenza di un
“rialzamento e conseguente avvallamento del terreno”. Si deve allora valutare se quanto allegato dalla sig.ra possa rientrare nella seconda parte della disposizione, che prevede una Pt_1
clausola aperta, avente ad oggetto l'obbligo dell'organizzatore di segnalare “ogni altra
componente del percorso che possa costituire un pericolo per i concorrenti”.
Anzitutto, si rileva che, sul punto, parte attrice nulla ha dedotto: si è, infatti, limitata ad allegare l'esistenza di un generico pericolo richiamando l'art. 70.9 del regolamento di gara, ma non ha mai specificato perché il rialzamento del terreno avrebbe dovuto rappresentare “una componente
del percorso” che avrebbe potuto costituire “un pericolo per i concorrenti”.
Si tratta, dunque, anche se in mancanza di deduzioni attoree sul punto, di stabilire se un rialzamento dell'asfalto, con conseguenti avvallamenti vicini, possa rappresentare un pericolo per i concorrenti durante la corsa in bicicletta. Come già rilevato, l'attrice non ha mai specificato per quale motivo i luoghi dell'incidente avrebbero dovuto costituire un pericolo per i concorrenti e, per certo, il fatto che anche altre persone siano cadute – secondo la prospettazione dell'attrice
– nello stesso punto non è un fatto rilevante ai fini della pericolosità.
pag. 10 La pericolosità del dislivello va infatti valutata ex ante, a prescindere dalle conseguenze. In
sostanza, il lamentato rialzamento del terreno avrebbe dovuto apparire intrinsecamente pericoloso ancor prima della caduta dell'attrice, perché è solo prima dell'incidente che l'
[...]
avrebbe potuto impedire l'evento. In questo senso, la caduta della sig.ra o CP_1 Pt_1
di altri concorrenti non rileva al fine dell'individuazione di pericoli.
Ciò premesso, si evidenzia che, visionando le foto dei luoghi allegate da entrambe le parti (cfr.
doc. 8 di parte attrice e doc. 5 di parte convenuta), non è possibile individuare elementi di pericolo. Infatti, i documenti mostrano un terreno leggermente rialzato, in misura così minima da non risultare visibile. Solo le foto scattate a livello della strada consentono di percepire un leggero dislivello e anche la lamentata disconnessione dell'asfalto non è così evidente. Per tali ragioni l'”ostacolo” che avrebbe causato la caduta della sig.ra non avrebbe potuto Pt_1
rientrare nell'obbligo di segnalazione dell'art. 70.9 del regolamento: i luoghi dell'incidente, così
come rappresentati e documentati, non possono essere considerati pericolosi.
Si osserva altresì che non è nemmeno possibile pretendere dall'organizzatrice dell'evento un controllo eccedente la normale diligenza. Infatti, se le strade di Lignano Sabbiadoro, a causa della presenza di pini marittimi, presentano spesso lievi disconnessioni dell'asfalto, può
diventare esorbitante una regola cautelare che imponga all'organizzatore dell'evento di segnalare ogni singola crepa o innalzamento del terreno;
non è un caso che il regolamento tecnico di gara - che comunque è di applicazione generale - preveda la segnalazione delle sole componenti del percorso che possano costituire pericolo.
Ne consegue che, in mancanza di componenti pericolose del percorso di gara e in totale assenza di prova dell'attrice sul punto, all' non può essere imputata alcuna colpa per Controparte_1
non aver adottato segnalazioni, con la conseguenza che non potrà essere dichiarata la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 2043 c.c.
pag. 11 È altresì rilevante quanto riferito dalla teste delegata tecnica per la gara in Testimone_4
questione della Federazione italiana di triathlon, di cui parte attrice aveva eccepito l'incapacità a testimoniare. Ora, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°ottobre 2024, si rigetta tale eccezione: la testimonianza resa è infatti ammissibile, in quanto la figura del delegato tecnico, in forza di quanto stabilito dal già menzionato regolamento, non risulta avere alcuna responsabilità in materia di sicurezza della gara. Dal regolamento tecnico emerge invece che la delegata tecnica della Federazione è investita unicamente di poteri di controllo sportivo;
il regolamento prevede infatti che
“Agli effetti civili e penali, la è responsabile unicamente per le gare che organizza dirett CP_3
amente” e, all'art. 55.02, aggiunge che “La Federazione la
facoltà di nominare per ogni gara un proprio Delegato Tecnico con il compito di monitorare lo
svolgimentodella competizione per la verifica, ai fini meramente sportivi, di regolarità della stes
sa”. Ciò posto, la teste, alla luce delle sue conoscenze in materia, ha confermato che –
generalmente – nelle gare di triathlon ad essere segnalati sono i pericoli rappresentati da “grandi
buche dell'asfalto o grandi tagli” (verbale d'udienza del 1° ottobre 2024), affermazione da cui si deduce che il dislivello rappresentato nelle foto dei luoghi dell'incidente non può essere considerato pericoloso, non essendo visibili né buche né grandi tagli ma solo un minimo rialzamento del terreno.
La espletata CTU, richiesta anche da parte attrice, non ha aggiunto nulla in termini di nesso causale, ma si è limitata a valutare i danni subiti dalla sig.ra . Danni che certo ci sono Pt_1
stati, ma che non sono stati causati della condotta dell' , cui non è imputabile Controparte_1
alcuna colpa.
Pertanto, non avendo l'attrice provato la colpa in capo all'organizzatrice dell'evento, come prevede l'art. 2043 c.c., la domanda attorea avanzata dovrà essere rigettata.
pag. 12 Infine, a ulteriore conferma dell'assenza di colpa in capo alla convenuta, non si può neanche trascurare il fatto che la lesione lamentata dall'odierna attrice deve comunque ricondursi all'ambito del concetto di rischio sportivo, che implica un atto di autonomia privata di accettazione dei pericoli derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva e costituisce, dunque, una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità del fatto. Invero, avuto riguardo alla natura dell'attività in concreto svolta dalle parti - gara in bici che presuppone l'alta velocità - deve senz'altro ritenersi imprescindibile un innalzamento della soglia di responsabilità dell'atleta, che
- ponendosi all'interno di un'area di c.d. rischio consentito - consapevolmente partecipa a tale attività, conoscendone le regole e le correlate insidie, con conseguente maggiore probabilità di danno, che viene dalla stessa accettata.
VII) Stante la soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere alla Parte_1
convenuta le spese processuali, liquidate come da Controparte_1
dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
Le spese della CTU espletata in questo giudizio dovranno essere poste a carico dell'attrice soccombente, in base a quanto liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, prima sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta la domanda attorea;
b) pone definitivamente le spese di CTU anticipate a carico della sig.ra ; Parte_1
d) condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese processuali di questo giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre
[...]
pag. 13 rimborso forfetario spese generali del 15 %, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 27/11/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti
pag. 14