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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12584/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12584/2020 R.G. promossa da:
. (C.F. e P.IVA ), in persona del Liquidatore Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Giudiziale , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto Parte_3 introduttivo, dall'avv. Giampiero CASSI, presso il cui studio - in Firenze, Via G. Bovio n. 30 - è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesca DEGL'INNOCENTI, presso il cui studio - in Firenze Piazza dell'Indipendenza 21 - è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«in tesi, condannare la in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro-tempore, Sig. , o chi esso sia, al pagamento, in favore del Dott. Parte_5
, non in proprio, ma nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale e anche di Parte_3
Liquidatore Ordinario Civile, e quindi di legale rappresentante pro-tempore, della
[...]
. , ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con cessione CP_2 Parte_2 dei beni, e, comunque, in favore di detta Società, . , ammessa alla Parte_1 Parte_2 procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro 79.856,00, o della diversa maggiore o minor somma che risulti dovuta in esito all'espletanda istruttoria, a seguito dell'eventuale attualizzazione di tale importo, qualora sia ritenuto necessario procedere alla suddetta attualizzazione, oltre gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, oppure, ove non ritenuti dovuti detti interessi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, secondo comma,
Cod. Civ., da quando la suddetta avrebbe dovuto Parte_4 provvedere a pagare la somma in questione al giorno dell'effettivo pagamento;
in ipotesi, ove venga accolta la domanda formulata in tesi dalla Parte_4 Parte_4
e venga, quindi, dichiarata illegittima e/o inammissibile la cessione del credito di cui
[...] all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda a rogito del Notaio del ER 30 Ottobre 2014 o, comunque, venga dichiarata nulla e/o inefficace e/o annullata la suddetta clausola, dichiarare che la Società, CO.E.STRA. , ammessa alla procedura di Parte_2
Concordato Preventivo con cessione dei beni, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, è l'unica ed esclusiva titolare dei diritti di credito relativi alle trattenute a garanzia operate da Anas S.p.a. sino al SAL 5, nulla spettando alla Società convenuta a tale titolo. Con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ed oltre Cap ed Iva come per legge».
Per parte convenuta:
«Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza respinta,
[... Nel merito In tesi: Respingere tutte le domande spiegate da ( CP_3 CP_4
, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_2 accertare e dichiarare illegittima e/o inammissibile la cessione del credito di cui all'art.
4.5. del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con rogito del notaio in data 30 ER ottobre 2014 fra e e/o accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare, in T_ Pt_4 tutto o in parte, detta clausola, e per l'effetto dichiarare che niente e dovuto a titolo di corrispettivo da a;
Pt_4 T_
In denegata ipotesi:
Nella denegata ipotesi in cui la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con rogito del notaio in data 30 ottobre 2014 fra e ER T_
, fosse ritenuta, in tutto o in parte, ammissibile e/o legittima e/o valida e/o efficace, stante la Pt_4 pendenza e/o mancata verificazione della condizione a cui e sospensivamente subordinato il pagamento del corrispettivo di euro 79.856,00 da parte di , accertare l'inefficacia di tale Pt_4 clausola e, per l'effetto, dichiarare che nulla e dovuto a titolo di corrispettivo da a;
Pt_4 T_
In ulteriore denegata ipotesi:
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con rogito del notaio in data 30 ottobre 2014 fra ER
e , fosse ritenuta, in tutto o in parte, ammissibile e/o legittima e/o valida e/o efficace, T_ Pt_4
e, in corso di giudizio, il credito, relativo alle somme trattenute in garanzia fino al sal n. 5, per qualsiasi ragione, fosse riconosciuto come dovuto da Anas in misura ridotta, ridurre proporzionalmente il corrispettivo dovuto da a in ragione dell'eventuale minore Pt_4 T_ importo del credito riconosciuto.
In ogni caso:
i) respingere tutte le domande spiegate da volte ad ottenere l'attualizzazione del T_ corrispettivo richiesto, il riconoscimento di interessi ex art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, il riconoscimento di interessi legali oltre rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., in quanto inammissibili, infondate e non provate;
ii) respingere la domanda formulata da nell'udienza di comparizione e trattazione del 12 T_ aprile 2021, in quanto inammissibile e infondata con riferimento alla domanda di volta ad Pt_4 ottenere la dichiarazione di inefficacia della clausola, stante la pendenza e/o mancata verificazione della condizione sospensiva a cui e subordinato il pagamento del corrispettivo pari a euro
79.856,00; in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta da in udienza sia T_
a qualsiasi titolo accolta e, per l 'effetto, sia riconosciuta esclusiva titolare del credito di T_ cui e causa, dichiarare che nulla e dovuto da a a titolo di corrispettivo;
Pt_4 T_
iii) dichiarare tardivo e/o inammissibile e/o invalido il deposito dell'istanza presentata da T_ al Giudice delegato, dott.ssa Selvarolo, con ratifica e autorizzazione del giudice - documento n. 13 allegato da con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 dicembre 2021 – T_ in quanto formatosi dopo la scadenza delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. per colpa imputabile alla stessa e senza richiesta e concessione di rimessione in termini;
nella denegata ipotesi in T_ cui tale deposito sia considerato ammissibile, accertare, in ogni caso, l'invalidità e/o inopponibilità a e/o inefficacia dell'autorizzazione del giudice delegato, documento n. 13, a sanare Pt_4 retroattivamente il difetto di legittimazione del liquidatore giudiziale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
i) confermare e accogliere tutte le domande istruttorie formulate da e articolate nei capitoli di Pt_4 prova di cui alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. e alle note di trattazione scritta depositate da
per l'udienza del 13.12.2021, cui espressamente si rinvia, e confermare e accogliere le Pt_4 risultanze delle prove testimoniali acquisite;
ii) confermare e accogliere le richieste di acquisizione delle prove documentali prodotte in giudizio ex art. 153, 2 comma, c.p.c. formulate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.12.2021 (docc. 13 e 14 );
iii) respingere tutte le domande istruttorie formulate da controparte, ivi inclusa la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia dell'atto con il quale e stata convenuta la risoluzione del contratto di appalto concluso il 4 novembre 2010; Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre iva e cap e rimborso spese generali come per legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
. , ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con cessione Parte_1 Parte_2 dei beni, ha citato in giudizio la per ottenere il Controparte_1 pagamento della somma di € 79.856,00, oltre interessi e/o accessori, come pattuito all'art.
4.5 del contratto di cessione di ramo d'azienda del 30.10.2014.
Nello specifico, ha dedotto che: a) il ramo di azienda ceduto era relativo all'attività di lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto stipulato da . con ANAS S.p.A. il 4.11.2010 Parte_1 Pt_2
(doc.to n. 4); b) la somma di € 79.856,00 si riferiva al saldo del corrispettivo della cessione del suddetto ramo d 'azienda con riferimento, in particolare, al corrispettivo per la cessione dei diritti di credito relativi alle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. sino al SAL n. 5; c) la somma in oggetto doveva essere corrisposta dalla o all'atto dello Controparte_1 svincolo delle trattenute da parte della Società ANAS S.p.A., oppure, in alternativa, a prescindere dal suddetto svincolo, non prima di tre mesi dalla data di stipula della cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti e autorizzato dal Giudice Delegato;
d) l'articolo 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda prevedeva che la cedente . potesse esigere il pagamento di detto importo senza Parte_1 Pt_2 attendere lo svincolo delle trattenute da parte di ANAS S.p.A., purché non prima del termine di tre mesi dalla data di stipula della cessione.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, ha Controparte_1 contestato la domanda e, nello specifico, ha dedotto: a) l'inefficacia e/o invalidità della clausola di cessione del credito azionata per assenza di legittimazione negoziale del liquidatore, in quanto avente ad oggetto credito non cedibile, in base alle condizioni di bando e alle altre clausole del contratto di cessione;
b) l'inesigibilità, in ogni caso, della prestazione, in ragione del mancato svincolo delle trattenute in garanzia fino al SAL n. 5 operate dalla società appaltante ANAS S.p.A.;
c) la mancata garanzia dell'esistenza del credito, cui era tenuta parte cedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1266 cod. civ., con la conseguenza che la pretesa ad ottenere la controprestazione è infondata.
Il Giudice, con ordinanza del 21.1.2022, ha accolto le richieste di prova per testi formulate dalla
(limitatamente ai capitoli da 1 a 4), espletate nelle Controparte_1 udienze del 23.5.2022 e del 12.12.2022.
Con provvedimento del 28.3.2023, il Giudice ha accolto la richiesta di acquisizione di documentazione formulata dalla all'udienza del Controparte_1
12.12.2022, in quanto documenti sopravvenuti, rinviando alla fase decisoria ogni valutazione sul contenuto e sulla provenienza;
ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.2.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice assegnatario con provvedimento del
12.11.2024.
******
Il presente giudizio trae origine dal contratto di cessione di ramo d 'azienda (cfr. doc. 3) stipulato tra la società . e la ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'attività di lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società ANAS S.p.A. il 4.11.2010.
Emerge dalla documentazione in atti che . era titolare - in qualità di Parte_1 Parte_2 capogruppo dell'associazione temporanea di imprese composta dalla stessa . Parte_1 [...]
, da e da (poi sostituito dalla Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
- di un ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di Controparte_7 lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società A.N.A.S. S.p.A. in data
4.11.2010 (con atto a rogito del Notaio rep. 63488 – racc. 14826, serie 1T Persona_2 denominato “Variante alla S.S. n. 1 Aurelia (Aurelia Bis) – viabilità di accesso all'hub portuale di
La Spezia – interconnessione tra i caselli della A/12 ed il porto di La Spezia;
lavori di costruzione della SS 1 Aurelia – 3° lotto tra filettino ed il accordo autostradale).
Le imprese associate all'ATI avevano convenuto che la Controparte_7 avrebbe eseguito il 49,5% delle opere appartenenti alla categoria OG3, con una quota di partecipazione pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto; la avrebbe Controparte_5 eseguito il 33,75% delle restanti opere, con una quota di partecipazione pari al 27% dell'importo complessivo dell'appalto; la . avrebbe eseguito il 66,25% delle restanti opere, con Parte_1 Pt_2 una quota di partecipazione pari al 53% dell'importo complessivo dell'appalto.
La . era stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo Parte_1 Pt_2 con decreto del 16.4.2014, omologato con provvedimento del 17.7.2014; il contratto di appalto era stato quindi sospeso dal Tribunale per la durata di giorni 120 ex art. 169 bis Legge Fallimentare con due successivi provvedimenti del 9.4.2014 e 9.6.2014. Medio tempore, il nominato Commissario
Giudiziario aveva pubblicato avviso per la cessione del ramo di azienda, conseguentemente al quale
- in data 4.8.2014 - l'odierna convenuta aveva presentato offerta vincolante di acquisto. All'udienza del 6.8.2014, verificata la completezza della documentazione e ritenuta l'idoneità dell'offerta, il ramo di azienda era stato provvisoriamente assegnato all'odierna convenuta.
Ebbene, con contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con atto a rogito del Notaio
[...] in data 30.10.2014 (Rep. n. 9.227, Racc. n. 7.461, registrato a Firenze 1 in data Per_1
21.11.2014, al n. 18716, Serie 1T), le parti convenivano il prezzo della cessione nella complessiva somma di € 2.341.400,00, come segue: € 310.800,00 per beni strumentali;
€ 2.040.200,00 per avviamento e riserve maturate;
dedotta la somma di € 9.600,00 in ragione dell'assenza di alcune attrezzature di cantiere. All'articolo 4 del contratto di cessione, si conveniva che il residuo corrispettivo della cessione - tenuto conto dell'avvenuta corresponsione di 230.000,00 in data
1.8.2024 - sarebbe stato pagato dalla cessionaria come segue: € 550.467,00 a mezzo di tre assegni circolari emessi in data 30.10.2014 (in relazione ai quali la cedente rilasciava ampia quietanza di pagamento); € 780.467,00 entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione, a mezzo bonifico bancario;
€ 780.467,00 entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione, a mezzo bonifico bancario;
si aggiungeva che “sulle somme dovute per la seconda e la terza rata matureranno interessi in ragione del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti percentuali a far data dalla sottoscrizione del contratto". a fronte del pagamento della seconda e della terza rata, la cedente avrebbe rilasciato ampia e formale quietanza.
All'articolo 4.4 del contratto di cessione si stabiliva che “A garanzia del pagamento della seconda rata e della terza rata, la parte cessionaria consegna alla parte cedente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una fideiussione bancaria a prima richiesta assoluta, con rinunzia alla preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto di credito italiano dell'importo di Euro 1.560.934,00. Detta fideiussione verrà automaticamente svincolata pro quota in ragione del pagamento della seconda rata, ed integralmente svincolata in ragione del pagamento della terza rata”.
Al successivo articolo 4.5 si prevedeva poi: “Le parti convengono che, ad integrazione delle previsioni del Bando, la parte cedente trasferisce alla parte cessionaria i diritti di credito relativi alle trattenute in garanzia operate da ANAS sino al SAL n. 5 per un corrispettivo pari ad Euro
79.865,00. Tale corrispettivo potrà essere pagato a scelta della parte cedente, dalla parte cessionaria alternativamente in uno dei seguenti modi: o all'atto dello svincolo delle trattenute da parte della società ANAS S.p.A.; o non prima di tre mesi dalla data di stipula della presente cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti e autorizzato dal Giudice Delegato”.
Ciò premesso, la controversia deve essere risolta alla luce delle considerazioni che verranno di seguito esposte.
1) Sull'inefficacia e/o invalidità della clausola di cessione del credito azionata per assenza di legittimazione negoziale del liquidatore e in quanto avente ad oggetto credito non cedibile in base alle condizioni di bando e alle altre clausole del contratto di cessione.
Non può accogliersi l'eccezione proposta da parte convenuta con riguardo all'assenza di legittimazione negoziale del liquidatore in quanto, nel corso del giudizio, in allegato alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ., parte attrice ha prodotto: l'istanza di autorizzazione alla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda presentata in data 28.10.2014 al G.D. da parte del Liquidatore Giudiziale, corredata dalla bozza del contratto in questione e dalla comunicazione del Notaio in merito allo stesso;
il parere positivo in ordine a tale cessione del ER
Commissario Giudiziale in data 28.10.2014; l'attestazione di quest'ultimo in data 29.10.2014 in ordine alla tacita autorizzazione da parte del Comitato dei creditori;
il provvedimento di autorizzazione emesso dal G.D. in data 30.10.2014.
Dai suddetti atti si ricava come la pattuizione relativa alla cessione di credito di cui al punto 4.5 del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda (stipulato tra . e Parte_1 Pt_2 CP_1 in data 30.10.2014) fosse già inserita nella bozza di tale contratto sottoposta agli organi della procedura, e, in ordine alla stessa, il Commissario Giudiziale, così come il Comitato dei Creditori, abbia espresso parere favorevole, e come, infine, il G.D. abbia dato la propria autorizzazione. È rimasto, dunque, dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta
[...]
il Liquidatore Giudiziale, Dott. , era pienamente legittimato a CP_1 Parte_3 pattuire (anche) la cessione di credito di cui al punto 4.5 del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda: ciò è confermato anche dall'istanza (depositata il 9.12.2021 dall'attrice in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021), recante la formula “visto, si ratifica e autorizza”, con firma del G.D. datata 18.7.2021 e presentata in data 28.5.2021 dal Commissario
Giudiziale, Dott. per ottenere espressa ratifica da parte del G.D. della cessione Parte_6 di credito attuata con l'art. 4, punto 4.5, del menzionato contratto di cessione di ramo d'azienda.
Tale produzione, seppure avvenuta oltre la scadenza dei termini perentori previsti ex lege, deve ritenersi ammissibile trattandosi di documento venuto ad esistenza in data successiva allo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Deve accogliersi, invece, l'eccezione proposta da parte convenuta con riguardo all'incedibilità del credito consistente nelle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5.
Infatti, la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del menzionato contratto di cessione di ramo d'azienda contrasta con l'art. 6 del contratto di cessione, il quale prevede che “Ai sensi dell'art. 105
L. Fall. si specifica - e, per quanto occorra, le Parti convengono - che è esclusa la responsabilità della PARTE CESSIONARIA per i debiti relativi all'esercizio del Ramo d'Azienda ceduto, sorti prima del trasferimento, e che pertanto i crediti, i debiti, le passività e le sopravvenienze di qualsiasi natura, anche fiscali, relative al Ramo d'Azienda, saranno ad esclusivo carico della
PARTE CEDENTE, con esclusione di ogni accollo, responsabilità e successione della PARTE
CESSIONARIA”. Ancora, l'art. 6 del contratto di cessione prevede poi che “con specifico riferimento ai rapporti con la società Anas S.p.a. le Parti si danno reciprocamente atto che ad oggi la situazione crediti/debiti verso detto ente è quella riportata nel SAL 5” e “che, pertanto, competono alla PARTE CEDENTE tutte le somme pagate in relazione a lavori e prestazioni eseguite fino a detto SAL”.
Dal tenore dell'art. 6 del contratto di cessione discende chiaramente che i debiti e i crediti sorti nei rapporti con ANAS S.p.A. fino al SAL 5 e, quindi, prima dell'aggiudicazione, competono alla parte cedente (ossia l'attuale attrice) ed è escluso ogni subentro della parte cessionaria (ossia l'attuale convenuta).
Pertanto, è evidente che, stante il contrasto fra l'art. 4, punto 4.5, e le clausole di cui all'art. 6 del contratto di cessione disciplinanti la successione nei debiti e crediti della società cessionaria
[...]
la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, debba essere considerata invalida e/o inefficace, CP_1 rappresentando tale soluzione quella più idonea a “mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti”, come previsto testualmente dall'art. 10.4 del contratto di cessione di ramo d'azienda.
2) In merito all'inesigibilità del corrispettivo della cessione del credito (relativo alle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5) a causa del mancato svincolo delle trattenute in garanzia fino al SAL n. 5 operate dalla società appaltante
ANAS S.p.A.
Fermo quanto sopra, deve in ogni caso rilevarsi che la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda è chiaramente strutturata nel senso che la cedente (attuale parte attrice) avrebbe potuto, a sua scelta, pretendere dalla cessionaria (attuale parte convenuta) il pagamento del corrispettivo per la cessione al verificarsi, alternativamente, dei seguenti presupposti:
- o all'atto dello svincolo delle trattenute operate da parte della società ANAS S.p.A.;
- o non prima di tre mesi dalla data di stipula della cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le Parti e autorizzato dal Giudice Delegato.
Dal momento che, per le ragioni che saranno illustrate di seguito, non si è verificata nessuna delle alternative legittimanti il pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione del credito (consistente nelle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5), la cedente (attuale parte attrice) non può pretendere il pagamento di detto corrispettivo.
Infatti, la prima alternativa subordina il pagamento del prezzo all'andamento dell'appalto, visto che le trattenute sono state operate dalla società ANAS S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione dei lavori appaltati a . e sarebbero state svincolate solo dopo la verifica da parte della Parte_1 Pt_2 società ANAS S.p.A. del corretto adempimento di . S.r.l.. Parte_1
Dal certificato di collaudo emesso in data 29.9.2021 (e depositato il 6.12.2021 da parte convenuta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021) e dalla nota tecnica di ANAS S.p.A. (anch'essa depositata il 6.12.2021 da parte convenuta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021) si desume che vengono posti a carico dell'attuale convenuta addebiti relativi a lavori eseguiti non a regola d'arte sulla galleria Felettino III (o anche GN03), lavori che sono stati svolti esclusivamente da . e che si sono conclusi prima del Parte_1 Pt_2 subentro nell'appalto de quo da parte di CP_1
Per quanto concerne l'entità di tale addebiti, da detti documenti (oltre che dalla relazione del
Direttore dei Lavori, allegato B allo Stato Finale, depositato da parte convenuta il 10.6.2021 in allegato alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ.) si ricava che: a) come risulta alle pp.
75-76 del Verbale di Collaudo, è stata operata una detrazione, di cui al punto B, composta da due aliquote, la prima di € 411.013,18 e la seconda di € 947.136,48; b) per quanto concerne la somma di
€ 411.013,18, la quota parte addebitata per la cattiva esecuzione dei lavori sulla galleria Felettino III
o anche GN03 (imputabile esclusivamente a . si ricava dalla nota tecnica di Parte_1 Pt_2
ANAS S.p.A., espressamente richiamata nel certificato di collaudo, dalla quale si evince un valore di € 9.985,00 (cfr. p. 10 nota ANAS S.p.A.) per perdita di prestazione, un valore di € 7.650,77 (cfr. p. 11 nota tecnica di ANAS S.p.A.) per minori volumi di calcestruzzo gettati ed un valore di €
16.776,79 (cfr. p. 13 nota tecnica di ANAS S.p.A.) per incidenza del monitoraggio decennale pari all'8,3 % del totale;
il tutto per un totale di € 34.412,56; c) per quanto riguarda l'importo di €
947.136,48, la quota parte imputabile ai lavori svolti da . si desume dalla Parte_1 Pt_2 relazione del Direttore dei Lavori, allegato B allo Stato Finale, fatta propria dalla Commissione di
Collaudo, dove a p. 11 l'addebito per la galleria risulta quantificato in € 427.140,03. Parte_7
Conclusivamente, in ragione della documentazione allegata e dei richiami ivi specificati, la somma addebitata a er i lavori svolti esclusivamente (e non a regola d'arte) da . CP_1 Parte_1
è costituita da € 34.412,56 che si somma ad € 427.140,03 per un totale di € 461.552,59. Pt_2
Da quanto precede discende che, stante la sussistenza e l'entità di detto addebito, il credito riguardante le trattenute operate fino al SAL n. 5 non è stato riconosciuto alla cessionaria
[...]
(nonché attuale convenuta) da parte di ANAS S.p.A. e, di conseguenza, le somme trattenute CP_1
a garanzia da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5 non sono state liberate e saranno poste in compensazione con l'importo addebitato a CP_1
Pertanto, non essendo avvenuto lo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A.
(svincolo delle trattenute che era uno dei due presupposti che avrebbe legittimato . Parte_1 a pretendere da il pagamento del corrispettivo per la cessione), per effetto del Pt_2 CP_1 mancato riconoscimento del credito a da parte di ANAS S.p.A., l'attuale convenuta CP_1 non è tenuta a corrispondere alcun corrispettivo a . S.r.l.. Parte_1
Deve, ad abundantiam, rilevarsi come il corrispettivo per la cessione del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) sia inesigibile dalla cedente (attuale parte attrice) anche alla luce delle regole codicistiche in tema di cessione del credito a titolo oneroso ed a prescindere dalla specifica previsione pattizia di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda. Più precisamente, in base all'art. 1266 cod. civ., il cedente è sempre tenuto, in caso di atto di trasferimento a titolo oneroso, a garantire l'esistenza del credito ceduto. Dunque, il rischio della mancata venuta ad esistenza del credito (mancata venuta ad esistenza che, nel caso in esame, si è verificata per essere il pagamento del corrispettivo della cessione connesso alle vicende relative all'esecuzione dell'appalto) non può che gravare in capo alla parte cedente (ed attuale attrice)
. Parte_1 Pt_2
Perciò alcun diritto al corrispettivo indicato all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda può essere riconosciuto a . se ANAS S.p.A. non riconosce (come Parte_1 Pt_2 avvenuto nel caso di specie) il credito (riguardante le trattenute in garanzia operate fino al SAL 5) alla società subentrata nell'appalto (ossia . CP_1
3) In merito alla domanda di attualizzazione della somma di € 79.856,00, alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e della rivalutazione monetaria e/o del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ..
Deve osservarsi che non si è verificata neppure la seconda alternativa che avrebbe legittimato la cedente (attuale parte attrice) a pretendere dalla cessionaria (attuale parte convenuta) il pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione del credito.
Infatti, in via alternativa rispetto allo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A., all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda era previsto che il corrispettivo dovesse essere pagato da purché fossero decorsi almeno tre mesi dalla stipula della CP_1 cessione e a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti ed autorizzato dal Giudice Delegato.
Dunque, il pagamento che sarebbe potuto spettare dopo tre mesi dalla stipula della cessione presupponeva almeno tre circostanze, ossia: la possibilità di quantificare il corrispettivo dovuto per la cessione del credito;
l'accordo fra i due contraenti sul tasso di attualizzazione del corrispettivo;
l'autorizzazione del Giudice Delegato. Tuttavia, stante l'inesigibilità, per le ragioni sopra esposte, del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) dedotto nella clausola contrattuale azionata da
. non si vede come si possa procedere all'attualizzazione del corrispettivo preteso Parte_1 Pt_2 da parte attrice per la cessione di detto credito.
A ciò si aggiunga come non si siano verificati gli altri presupposti (ossia l'accordo delle parti sul tasso di attualizzazione e l'autorizzazione del Giudice Delegato) che avrebbero legittimato il pagamento del corrispettivo (dovuto per la cessione del credito) dopo tre mesi dalla stipula della cessione e in alternativa lo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A..
Né potrebbe essere deferito all'attuale giudicante un potere volto a sostituirsi alle parti o al Giudice
Delegato al fine di rendere operativa la clausola in forza della quale il corrispettivo avrebbe dovuto essere pagato da purché fossero decorsi almeno tre mesi dalla stipula della cessione e CP_1 a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti ed autorizzato dal Giudice Delegato.
La non debenza (per inesistenza o inesigibilità del credito) del corrispettivo preteso dalla cedente
(nonché attuale parte attrice) per la cessione del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) determina l'impossibilità di accogliere le domande di parte attrice volte ad ottenere il riconoscimento di interessi ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 oppure il riconoscimento di interessi legali oltre rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ..
Discende, da quanto sopra, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al decisum e al relativo scaglione di riferimento come previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi in ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 12584/2020 R.G. così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
- condanna . , in persona del Liquidatore Giudiziale Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento in favore della convenuta Parte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si
[...] liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12584/2020 R.G. promossa da:
. (C.F. e P.IVA ), in persona del Liquidatore Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Giudiziale , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto Parte_3 introduttivo, dall'avv. Giampiero CASSI, presso il cui studio - in Firenze, Via G. Bovio n. 30 - è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesca DEGL'INNOCENTI, presso il cui studio - in Firenze Piazza dell'Indipendenza 21 - è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«in tesi, condannare la in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro-tempore, Sig. , o chi esso sia, al pagamento, in favore del Dott. Parte_5
, non in proprio, ma nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale e anche di Parte_3
Liquidatore Ordinario Civile, e quindi di legale rappresentante pro-tempore, della
[...]
. , ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con cessione CP_2 Parte_2 dei beni, e, comunque, in favore di detta Società, . , ammessa alla Parte_1 Parte_2 procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro 79.856,00, o della diversa maggiore o minor somma che risulti dovuta in esito all'espletanda istruttoria, a seguito dell'eventuale attualizzazione di tale importo, qualora sia ritenuto necessario procedere alla suddetta attualizzazione, oltre gli interessi ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, oppure, ove non ritenuti dovuti detti interessi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, secondo comma,
Cod. Civ., da quando la suddetta avrebbe dovuto Parte_4 provvedere a pagare la somma in questione al giorno dell'effettivo pagamento;
in ipotesi, ove venga accolta la domanda formulata in tesi dalla Parte_4 Parte_4
e venga, quindi, dichiarata illegittima e/o inammissibile la cessione del credito di cui
[...] all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda a rogito del Notaio del ER 30 Ottobre 2014 o, comunque, venga dichiarata nulla e/o inefficace e/o annullata la suddetta clausola, dichiarare che la Società, CO.E.STRA. , ammessa alla procedura di Parte_2
Concordato Preventivo con cessione dei beni, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, è l'unica ed esclusiva titolare dei diritti di credito relativi alle trattenute a garanzia operate da Anas S.p.a. sino al SAL 5, nulla spettando alla Società convenuta a tale titolo. Con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali ed oltre Cap ed Iva come per legge».
Per parte convenuta:
«Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione o istanza respinta,
[... Nel merito In tesi: Respingere tutte le domande spiegate da ( CP_3 CP_4
, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_2 accertare e dichiarare illegittima e/o inammissibile la cessione del credito di cui all'art.
4.5. del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con rogito del notaio in data 30 ER ottobre 2014 fra e e/o accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare, in T_ Pt_4 tutto o in parte, detta clausola, e per l'effetto dichiarare che niente e dovuto a titolo di corrispettivo da a;
Pt_4 T_
In denegata ipotesi:
Nella denegata ipotesi in cui la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con rogito del notaio in data 30 ottobre 2014 fra e ER T_
, fosse ritenuta, in tutto o in parte, ammissibile e/o legittima e/o valida e/o efficace, stante la Pt_4 pendenza e/o mancata verificazione della condizione a cui e sospensivamente subordinato il pagamento del corrispettivo di euro 79.856,00 da parte di , accertare l'inefficacia di tale Pt_4 clausola e, per l'effetto, dichiarare che nulla e dovuto a titolo di corrispettivo da a;
Pt_4 T_
In ulteriore denegata ipotesi:
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con rogito del notaio in data 30 ottobre 2014 fra ER
e , fosse ritenuta, in tutto o in parte, ammissibile e/o legittima e/o valida e/o efficace, T_ Pt_4
e, in corso di giudizio, il credito, relativo alle somme trattenute in garanzia fino al sal n. 5, per qualsiasi ragione, fosse riconosciuto come dovuto da Anas in misura ridotta, ridurre proporzionalmente il corrispettivo dovuto da a in ragione dell'eventuale minore Pt_4 T_ importo del credito riconosciuto.
In ogni caso:
i) respingere tutte le domande spiegate da volte ad ottenere l'attualizzazione del T_ corrispettivo richiesto, il riconoscimento di interessi ex art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, il riconoscimento di interessi legali oltre rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., in quanto inammissibili, infondate e non provate;
ii) respingere la domanda formulata da nell'udienza di comparizione e trattazione del 12 T_ aprile 2021, in quanto inammissibile e infondata con riferimento alla domanda di volta ad Pt_4 ottenere la dichiarazione di inefficacia della clausola, stante la pendenza e/o mancata verificazione della condizione sospensiva a cui e subordinato il pagamento del corrispettivo pari a euro
79.856,00; in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta da in udienza sia T_
a qualsiasi titolo accolta e, per l 'effetto, sia riconosciuta esclusiva titolare del credito di T_ cui e causa, dichiarare che nulla e dovuto da a a titolo di corrispettivo;
Pt_4 T_
iii) dichiarare tardivo e/o inammissibile e/o invalido il deposito dell'istanza presentata da T_ al Giudice delegato, dott.ssa Selvarolo, con ratifica e autorizzazione del giudice - documento n. 13 allegato da con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13 dicembre 2021 – T_ in quanto formatosi dopo la scadenza delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. per colpa imputabile alla stessa e senza richiesta e concessione di rimessione in termini;
nella denegata ipotesi in T_ cui tale deposito sia considerato ammissibile, accertare, in ogni caso, l'invalidità e/o inopponibilità a e/o inefficacia dell'autorizzazione del giudice delegato, documento n. 13, a sanare Pt_4 retroattivamente il difetto di legittimazione del liquidatore giudiziale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
i) confermare e accogliere tutte le domande istruttorie formulate da e articolate nei capitoli di Pt_4 prova di cui alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. e alle note di trattazione scritta depositate da
per l'udienza del 13.12.2021, cui espressamente si rinvia, e confermare e accogliere le Pt_4 risultanze delle prove testimoniali acquisite;
ii) confermare e accogliere le richieste di acquisizione delle prove documentali prodotte in giudizio ex art. 153, 2 comma, c.p.c. formulate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.12.2021 (docc. 13 e 14 );
iii) respingere tutte le domande istruttorie formulate da controparte, ivi inclusa la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia dell'atto con il quale e stata convenuta la risoluzione del contratto di appalto concluso il 4 novembre 2010; Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre iva e cap e rimborso spese generali come per legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
. , ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con cessione Parte_1 Parte_2 dei beni, ha citato in giudizio la per ottenere il Controparte_1 pagamento della somma di € 79.856,00, oltre interessi e/o accessori, come pattuito all'art.
4.5 del contratto di cessione di ramo d'azienda del 30.10.2014.
Nello specifico, ha dedotto che: a) il ramo di azienda ceduto era relativo all'attività di lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto stipulato da . con ANAS S.p.A. il 4.11.2010 Parte_1 Pt_2
(doc.to n. 4); b) la somma di € 79.856,00 si riferiva al saldo del corrispettivo della cessione del suddetto ramo d 'azienda con riferimento, in particolare, al corrispettivo per la cessione dei diritti di credito relativi alle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. sino al SAL n. 5; c) la somma in oggetto doveva essere corrisposta dalla o all'atto dello Controparte_1 svincolo delle trattenute da parte della Società ANAS S.p.A., oppure, in alternativa, a prescindere dal suddetto svincolo, non prima di tre mesi dalla data di stipula della cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti e autorizzato dal Giudice Delegato;
d) l'articolo 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda prevedeva che la cedente . potesse esigere il pagamento di detto importo senza Parte_1 Pt_2 attendere lo svincolo delle trattenute da parte di ANAS S.p.A., purché non prima del termine di tre mesi dalla data di stipula della cessione.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, ha Controparte_1 contestato la domanda e, nello specifico, ha dedotto: a) l'inefficacia e/o invalidità della clausola di cessione del credito azionata per assenza di legittimazione negoziale del liquidatore, in quanto avente ad oggetto credito non cedibile, in base alle condizioni di bando e alle altre clausole del contratto di cessione;
b) l'inesigibilità, in ogni caso, della prestazione, in ragione del mancato svincolo delle trattenute in garanzia fino al SAL n. 5 operate dalla società appaltante ANAS S.p.A.;
c) la mancata garanzia dell'esistenza del credito, cui era tenuta parte cedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1266 cod. civ., con la conseguenza che la pretesa ad ottenere la controprestazione è infondata.
Il Giudice, con ordinanza del 21.1.2022, ha accolto le richieste di prova per testi formulate dalla
(limitatamente ai capitoli da 1 a 4), espletate nelle Controparte_1 udienze del 23.5.2022 e del 12.12.2022.
Con provvedimento del 28.3.2023, il Giudice ha accolto la richiesta di acquisizione di documentazione formulata dalla all'udienza del Controparte_1
12.12.2022, in quanto documenti sopravvenuti, rinviando alla fase decisoria ogni valutazione sul contenuto e sulla provenienza;
ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.2.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo Giudice assegnatario con provvedimento del
12.11.2024.
******
Il presente giudizio trae origine dal contratto di cessione di ramo d 'azienda (cfr. doc. 3) stipulato tra la società . e la ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1 avente ad oggetto l'attività di lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società ANAS S.p.A. il 4.11.2010.
Emerge dalla documentazione in atti che . era titolare - in qualità di Parte_1 Parte_2 capogruppo dell'associazione temporanea di imprese composta dalla stessa . Parte_1 [...]
, da e da (poi sostituito dalla Parte_2 Controparte_5 Controparte_6
- di un ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di Controparte_7 lavori edili e stradali di cui al contratto di appalto sottoscritto con la società A.N.A.S. S.p.A. in data
4.11.2010 (con atto a rogito del Notaio rep. 63488 – racc. 14826, serie 1T Persona_2 denominato “Variante alla S.S. n. 1 Aurelia (Aurelia Bis) – viabilità di accesso all'hub portuale di
La Spezia – interconnessione tra i caselli della A/12 ed il porto di La Spezia;
lavori di costruzione della SS 1 Aurelia – 3° lotto tra filettino ed il accordo autostradale).
Le imprese associate all'ATI avevano convenuto che la Controparte_7 avrebbe eseguito il 49,5% delle opere appartenenti alla categoria OG3, con una quota di partecipazione pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto; la avrebbe Controparte_5 eseguito il 33,75% delle restanti opere, con una quota di partecipazione pari al 27% dell'importo complessivo dell'appalto; la . avrebbe eseguito il 66,25% delle restanti opere, con Parte_1 Pt_2 una quota di partecipazione pari al 53% dell'importo complessivo dell'appalto.
La . era stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo Parte_1 Pt_2 con decreto del 16.4.2014, omologato con provvedimento del 17.7.2014; il contratto di appalto era stato quindi sospeso dal Tribunale per la durata di giorni 120 ex art. 169 bis Legge Fallimentare con due successivi provvedimenti del 9.4.2014 e 9.6.2014. Medio tempore, il nominato Commissario
Giudiziario aveva pubblicato avviso per la cessione del ramo di azienda, conseguentemente al quale
- in data 4.8.2014 - l'odierna convenuta aveva presentato offerta vincolante di acquisto. All'udienza del 6.8.2014, verificata la completezza della documentazione e ritenuta l'idoneità dell'offerta, il ramo di azienda era stato provvisoriamente assegnato all'odierna convenuta.
Ebbene, con contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato con atto a rogito del Notaio
[...] in data 30.10.2014 (Rep. n. 9.227, Racc. n. 7.461, registrato a Firenze 1 in data Per_1
21.11.2014, al n. 18716, Serie 1T), le parti convenivano il prezzo della cessione nella complessiva somma di € 2.341.400,00, come segue: € 310.800,00 per beni strumentali;
€ 2.040.200,00 per avviamento e riserve maturate;
dedotta la somma di € 9.600,00 in ragione dell'assenza di alcune attrezzature di cantiere. All'articolo 4 del contratto di cessione, si conveniva che il residuo corrispettivo della cessione - tenuto conto dell'avvenuta corresponsione di 230.000,00 in data
1.8.2024 - sarebbe stato pagato dalla cessionaria come segue: € 550.467,00 a mezzo di tre assegni circolari emessi in data 30.10.2014 (in relazione ai quali la cedente rilasciava ampia quietanza di pagamento); € 780.467,00 entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione, a mezzo bonifico bancario;
€ 780.467,00 entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione, a mezzo bonifico bancario;
si aggiungeva che “sulle somme dovute per la seconda e la terza rata matureranno interessi in ragione del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti percentuali a far data dalla sottoscrizione del contratto". a fronte del pagamento della seconda e della terza rata, la cedente avrebbe rilasciato ampia e formale quietanza.
All'articolo 4.4 del contratto di cessione si stabiliva che “A garanzia del pagamento della seconda rata e della terza rata, la parte cessionaria consegna alla parte cedente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una fideiussione bancaria a prima richiesta assoluta, con rinunzia alla preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto di credito italiano dell'importo di Euro 1.560.934,00. Detta fideiussione verrà automaticamente svincolata pro quota in ragione del pagamento della seconda rata, ed integralmente svincolata in ragione del pagamento della terza rata”.
Al successivo articolo 4.5 si prevedeva poi: “Le parti convengono che, ad integrazione delle previsioni del Bando, la parte cedente trasferisce alla parte cessionaria i diritti di credito relativi alle trattenute in garanzia operate da ANAS sino al SAL n. 5 per un corrispettivo pari ad Euro
79.865,00. Tale corrispettivo potrà essere pagato a scelta della parte cedente, dalla parte cessionaria alternativamente in uno dei seguenti modi: o all'atto dello svincolo delle trattenute da parte della società ANAS S.p.A.; o non prima di tre mesi dalla data di stipula della presente cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti e autorizzato dal Giudice Delegato”.
Ciò premesso, la controversia deve essere risolta alla luce delle considerazioni che verranno di seguito esposte.
1) Sull'inefficacia e/o invalidità della clausola di cessione del credito azionata per assenza di legittimazione negoziale del liquidatore e in quanto avente ad oggetto credito non cedibile in base alle condizioni di bando e alle altre clausole del contratto di cessione.
Non può accogliersi l'eccezione proposta da parte convenuta con riguardo all'assenza di legittimazione negoziale del liquidatore in quanto, nel corso del giudizio, in allegato alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ., parte attrice ha prodotto: l'istanza di autorizzazione alla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda presentata in data 28.10.2014 al G.D. da parte del Liquidatore Giudiziale, corredata dalla bozza del contratto in questione e dalla comunicazione del Notaio in merito allo stesso;
il parere positivo in ordine a tale cessione del ER
Commissario Giudiziale in data 28.10.2014; l'attestazione di quest'ultimo in data 29.10.2014 in ordine alla tacita autorizzazione da parte del Comitato dei creditori;
il provvedimento di autorizzazione emesso dal G.D. in data 30.10.2014.
Dai suddetti atti si ricava come la pattuizione relativa alla cessione di credito di cui al punto 4.5 del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda (stipulato tra . e Parte_1 Pt_2 CP_1 in data 30.10.2014) fosse già inserita nella bozza di tale contratto sottoposta agli organi della procedura, e, in ordine alla stessa, il Commissario Giudiziale, così come il Comitato dei Creditori, abbia espresso parere favorevole, e come, infine, il G.D. abbia dato la propria autorizzazione. È rimasto, dunque, dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta
[...]
il Liquidatore Giudiziale, Dott. , era pienamente legittimato a CP_1 Parte_3 pattuire (anche) la cessione di credito di cui al punto 4.5 del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda: ciò è confermato anche dall'istanza (depositata il 9.12.2021 dall'attrice in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021), recante la formula “visto, si ratifica e autorizza”, con firma del G.D. datata 18.7.2021 e presentata in data 28.5.2021 dal Commissario
Giudiziale, Dott. per ottenere espressa ratifica da parte del G.D. della cessione Parte_6 di credito attuata con l'art. 4, punto 4.5, del menzionato contratto di cessione di ramo d'azienda.
Tale produzione, seppure avvenuta oltre la scadenza dei termini perentori previsti ex lege, deve ritenersi ammissibile trattandosi di documento venuto ad esistenza in data successiva allo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Deve accogliersi, invece, l'eccezione proposta da parte convenuta con riguardo all'incedibilità del credito consistente nelle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5.
Infatti, la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del menzionato contratto di cessione di ramo d'azienda contrasta con l'art. 6 del contratto di cessione, il quale prevede che “Ai sensi dell'art. 105
L. Fall. si specifica - e, per quanto occorra, le Parti convengono - che è esclusa la responsabilità della PARTE CESSIONARIA per i debiti relativi all'esercizio del Ramo d'Azienda ceduto, sorti prima del trasferimento, e che pertanto i crediti, i debiti, le passività e le sopravvenienze di qualsiasi natura, anche fiscali, relative al Ramo d'Azienda, saranno ad esclusivo carico della
PARTE CEDENTE, con esclusione di ogni accollo, responsabilità e successione della PARTE
CESSIONARIA”. Ancora, l'art. 6 del contratto di cessione prevede poi che “con specifico riferimento ai rapporti con la società Anas S.p.a. le Parti si danno reciprocamente atto che ad oggi la situazione crediti/debiti verso detto ente è quella riportata nel SAL 5” e “che, pertanto, competono alla PARTE CEDENTE tutte le somme pagate in relazione a lavori e prestazioni eseguite fino a detto SAL”.
Dal tenore dell'art. 6 del contratto di cessione discende chiaramente che i debiti e i crediti sorti nei rapporti con ANAS S.p.A. fino al SAL 5 e, quindi, prima dell'aggiudicazione, competono alla parte cedente (ossia l'attuale attrice) ed è escluso ogni subentro della parte cessionaria (ossia l'attuale convenuta).
Pertanto, è evidente che, stante il contrasto fra l'art. 4, punto 4.5, e le clausole di cui all'art. 6 del contratto di cessione disciplinanti la successione nei debiti e crediti della società cessionaria
[...]
la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, debba essere considerata invalida e/o inefficace, CP_1 rappresentando tale soluzione quella più idonea a “mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti”, come previsto testualmente dall'art. 10.4 del contratto di cessione di ramo d'azienda.
2) In merito all'inesigibilità del corrispettivo della cessione del credito (relativo alle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5) a causa del mancato svincolo delle trattenute in garanzia fino al SAL n. 5 operate dalla società appaltante
ANAS S.p.A.
Fermo quanto sopra, deve in ogni caso rilevarsi che la clausola di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda è chiaramente strutturata nel senso che la cedente (attuale parte attrice) avrebbe potuto, a sua scelta, pretendere dalla cessionaria (attuale parte convenuta) il pagamento del corrispettivo per la cessione al verificarsi, alternativamente, dei seguenti presupposti:
- o all'atto dello svincolo delle trattenute operate da parte della società ANAS S.p.A.;
- o non prima di tre mesi dalla data di stipula della cessione, a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le Parti e autorizzato dal Giudice Delegato.
Dal momento che, per le ragioni che saranno illustrate di seguito, non si è verificata nessuna delle alternative legittimanti il pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione del credito (consistente nelle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. nell'ambito dell'appalto fino al SAL n. 5), la cedente (attuale parte attrice) non può pretendere il pagamento di detto corrispettivo.
Infatti, la prima alternativa subordina il pagamento del prezzo all'andamento dell'appalto, visto che le trattenute sono state operate dalla società ANAS S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione dei lavori appaltati a . e sarebbero state svincolate solo dopo la verifica da parte della Parte_1 Pt_2 società ANAS S.p.A. del corretto adempimento di . S.r.l.. Parte_1
Dal certificato di collaudo emesso in data 29.9.2021 (e depositato il 6.12.2021 da parte convenuta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021) e dalla nota tecnica di ANAS S.p.A. (anch'essa depositata il 6.12.2021 da parte convenuta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2021) si desume che vengono posti a carico dell'attuale convenuta addebiti relativi a lavori eseguiti non a regola d'arte sulla galleria Felettino III (o anche GN03), lavori che sono stati svolti esclusivamente da . e che si sono conclusi prima del Parte_1 Pt_2 subentro nell'appalto de quo da parte di CP_1
Per quanto concerne l'entità di tale addebiti, da detti documenti (oltre che dalla relazione del
Direttore dei Lavori, allegato B allo Stato Finale, depositato da parte convenuta il 10.6.2021 in allegato alla memoria ex art. 183, co.
6 - n. 2, cod. proc. civ.) si ricava che: a) come risulta alle pp.
75-76 del Verbale di Collaudo, è stata operata una detrazione, di cui al punto B, composta da due aliquote, la prima di € 411.013,18 e la seconda di € 947.136,48; b) per quanto concerne la somma di
€ 411.013,18, la quota parte addebitata per la cattiva esecuzione dei lavori sulla galleria Felettino III
o anche GN03 (imputabile esclusivamente a . si ricava dalla nota tecnica di Parte_1 Pt_2
ANAS S.p.A., espressamente richiamata nel certificato di collaudo, dalla quale si evince un valore di € 9.985,00 (cfr. p. 10 nota ANAS S.p.A.) per perdita di prestazione, un valore di € 7.650,77 (cfr. p. 11 nota tecnica di ANAS S.p.A.) per minori volumi di calcestruzzo gettati ed un valore di €
16.776,79 (cfr. p. 13 nota tecnica di ANAS S.p.A.) per incidenza del monitoraggio decennale pari all'8,3 % del totale;
il tutto per un totale di € 34.412,56; c) per quanto riguarda l'importo di €
947.136,48, la quota parte imputabile ai lavori svolti da . si desume dalla Parte_1 Pt_2 relazione del Direttore dei Lavori, allegato B allo Stato Finale, fatta propria dalla Commissione di
Collaudo, dove a p. 11 l'addebito per la galleria risulta quantificato in € 427.140,03. Parte_7
Conclusivamente, in ragione della documentazione allegata e dei richiami ivi specificati, la somma addebitata a er i lavori svolti esclusivamente (e non a regola d'arte) da . CP_1 Parte_1
è costituita da € 34.412,56 che si somma ad € 427.140,03 per un totale di € 461.552,59. Pt_2
Da quanto precede discende che, stante la sussistenza e l'entità di detto addebito, il credito riguardante le trattenute operate fino al SAL n. 5 non è stato riconosciuto alla cessionaria
[...]
(nonché attuale convenuta) da parte di ANAS S.p.A. e, di conseguenza, le somme trattenute CP_1
a garanzia da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5 non sono state liberate e saranno poste in compensazione con l'importo addebitato a CP_1
Pertanto, non essendo avvenuto lo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A.
(svincolo delle trattenute che era uno dei due presupposti che avrebbe legittimato . Parte_1 a pretendere da il pagamento del corrispettivo per la cessione), per effetto del Pt_2 CP_1 mancato riconoscimento del credito a da parte di ANAS S.p.A., l'attuale convenuta CP_1 non è tenuta a corrispondere alcun corrispettivo a . S.r.l.. Parte_1
Deve, ad abundantiam, rilevarsi come il corrispettivo per la cessione del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) sia inesigibile dalla cedente (attuale parte attrice) anche alla luce delle regole codicistiche in tema di cessione del credito a titolo oneroso ed a prescindere dalla specifica previsione pattizia di cui all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda. Più precisamente, in base all'art. 1266 cod. civ., il cedente è sempre tenuto, in caso di atto di trasferimento a titolo oneroso, a garantire l'esistenza del credito ceduto. Dunque, il rischio della mancata venuta ad esistenza del credito (mancata venuta ad esistenza che, nel caso in esame, si è verificata per essere il pagamento del corrispettivo della cessione connesso alle vicende relative all'esecuzione dell'appalto) non può che gravare in capo alla parte cedente (ed attuale attrice)
. Parte_1 Pt_2
Perciò alcun diritto al corrispettivo indicato all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda può essere riconosciuto a . se ANAS S.p.A. non riconosce (come Parte_1 Pt_2 avvenuto nel caso di specie) il credito (riguardante le trattenute in garanzia operate fino al SAL 5) alla società subentrata nell'appalto (ossia . CP_1
3) In merito alla domanda di attualizzazione della somma di € 79.856,00, alla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e della rivalutazione monetaria e/o del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ..
Deve osservarsi che non si è verificata neppure la seconda alternativa che avrebbe legittimato la cedente (attuale parte attrice) a pretendere dalla cessionaria (attuale parte convenuta) il pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione del credito.
Infatti, in via alternativa rispetto allo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A., all'art. 4, punto 4.5, del contratto di cessione di ramo d'azienda era previsto che il corrispettivo dovesse essere pagato da purché fossero decorsi almeno tre mesi dalla stipula della CP_1 cessione e a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti ed autorizzato dal Giudice Delegato.
Dunque, il pagamento che sarebbe potuto spettare dopo tre mesi dalla stipula della cessione presupponeva almeno tre circostanze, ossia: la possibilità di quantificare il corrispettivo dovuto per la cessione del credito;
l'accordo fra i due contraenti sul tasso di attualizzazione del corrispettivo;
l'autorizzazione del Giudice Delegato. Tuttavia, stante l'inesigibilità, per le ragioni sopra esposte, del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) dedotto nella clausola contrattuale azionata da
. non si vede come si possa procedere all'attualizzazione del corrispettivo preteso Parte_1 Pt_2 da parte attrice per la cessione di detto credito.
A ciò si aggiunga come non si siano verificati gli altri presupposti (ossia l'accordo delle parti sul tasso di attualizzazione e l'autorizzazione del Giudice Delegato) che avrebbero legittimato il pagamento del corrispettivo (dovuto per la cessione del credito) dopo tre mesi dalla stipula della cessione e in alternativa lo svincolo delle trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A..
Né potrebbe essere deferito all'attuale giudicante un potere volto a sostituirsi alle parti o al Giudice
Delegato al fine di rendere operativa la clausola in forza della quale il corrispettivo avrebbe dovuto essere pagato da purché fossero decorsi almeno tre mesi dalla stipula della cessione e CP_1 a fronte dell'attualizzazione del corrispettivo ad un tasso concordato in buona fede fra le parti ed autorizzato dal Giudice Delegato.
La non debenza (per inesistenza o inesigibilità del credito) del corrispettivo preteso dalla cedente
(nonché attuale parte attrice) per la cessione del credito (riguardante le trattenute in garanzia operate da ANAS S.p.A. fino al SAL n. 5) determina l'impossibilità di accogliere le domande di parte attrice volte ad ottenere il riconoscimento di interessi ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 oppure il riconoscimento di interessi legali oltre rivalutazione monetaria e/o il maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ..
Discende, da quanto sopra, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al decisum e al relativo scaglione di riferimento come previsto dal D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, nei valori medi in ogni fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 12584/2020 R.G. così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
- condanna . , in persona del Liquidatore Giudiziale Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento in favore della convenuta Parte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si
[...] liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Firenze, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.