Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2023, proposto da
IL IU NA, AN IA UA, UN LA e EN RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Paola Albieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Albaredo D’Adige, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Tozzi e Marco Panato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA TA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del silenzio - assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/03 da IA TA S.p.A. in data 14 marzo 2023 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile da realizzarsi nel Comune di Albaredo d’Adige - Fraz. Michellorie, con potenza per singola antenna maggiore ai 20 Watt;
- di ogni altro atto presupposto e comunque connesso ivi compresi il progetto architettonico, la relazione tecnico descrittiva e fotografica, l’analisi dell’impatto elettromagnetico, tutti allegati all’istanza di autorizzazione suddetta, il parere dell’ARPAV del 17 marzo 2023, il preavviso e denuncia dei lavori con il progetto esecutivo del 15 giugno 2023, nonché la comunicazione di inizio lavori del 16 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albaredo D’Adige e della controinteressata IA TA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.I ricorrenti premettono in fatto che:
- sono proprietari di alcuni immobili siti nel comune di Albaredo d’Adige (VR), Frazione Michellorie, in Via Michellorie - ove risiedono con le proprie famiglie - censiti al Foglio n. 35 mapp. n. 739 (Spennazzato-UA), al Foglio n. 35 mapp. n.365 (LA) e al Foglio n. 35 mapp. n. 448 e n. 361/2 (RI);
- in data 19 giugno 2023 hanno appreso dell’avvio dei lavori di scavo per la realizzazione, sul mappale n. 447 del Foglio n. 35 confinante con le loro proprietà, di una stazione radio base per telefonia mobile (SRB) progettata da IA TA S.p.a. (di seguito, solo “ IA ”), dall’altezza complessiva di 26 metri e potenza superiore ai 20 Watt;
- i lavori sono stati avviati sulla base del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso a seguito dell’istanza presentata da IA il 14 marzo 2023 ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003;
- dopo aver avuto accesso agli atti, essi hanno acquisito l’istanza di autorizzazione suddetta, corredata dal progetto architettonico, dalla relazione tecnica e dal parere favorevole dell’ARPAV del 17 marzo 2023, oltre che la denuncia dei lavori con il progetto esecutivo del 15 giugno 2023 e la comunicazione di inizio lavori del 16 giugno 2023;
- da una perizia commissionata ad un tecnico di fiducia hanno, altresì, appreso che il sito prescelto da IA ricade in zona B residenziale del Piano degli interventi comunale all’interno di un contesto edilizio già edificato, con distanze dalle abitazioni inferiori all’altezza dell’impianto (circa 24 metri); nello specifico, l’impianto dista 18 metri dal fabbricato di NA - UA, 13 metri dal confine con la proprietà LA, 50 metri da quello con la proprietà RI, 65 metri dalla zona A (centro storico) e 70 metri da un parco pubblico;
- la frazione Michellorie risulta già servita da più impianti SRB e, nel raggio di 1 km, l’area è circondata da una zona agricola non residenziale. Sono stati inoltre documentati altri impianti presenti nel comune e nelle frazioni vicine sulla base della stessa mappatura dell’ARPAV;
- a seguito dell’esposto presentato dagli stessi ricorrenti, il Comune ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura, avendo accertato la presenza, nel sedime di cantiere, di una cisterna interrata di proprietà privata, sospensione mantenuta sino al completo svolgimento delle necessarie operazioni di bonifica.
2. Del titolo autorizzativo tacitamente formatosi i ricorrenti chiedono l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell’articolo 44 comma 5 del d.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui prevede che “lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto” e dei principi di trasparenza ambientale della convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 .
Il Comune non ha assolto l’obbligo di pubblicizzare l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, impedendo ai ricorrenti di venire a conoscenza del procedimento e di formulare osservazioni prima della formazione del silenzio-assenso.
2.2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dell’articolo 44 comma 10 del d.lgs. n. 259/2023 per non essersi potuto formare il silenzio assenso in mancanza di “tutte le condizioni, i requisiti e di presupposti richiesti dalla legge” .
I ricorrenti lamentano la collocazione dell’impianto di telefonia all’interno della zona residenziale B già edificata con distanze inferiori all’altezza della struttura, la prossimità ad edifici situati in zona A (centro storico) e ad un parco pubblico, la mancata considerazione dell’esistenza di aree alternative meno impattanti, il possibile deprezzamento degli immobili, peraltro documentato con perizia asseverata prodotta in giudizio e la presenza di altri impianti già sufficienti a coprire il segnale nel territorio. La relazione di impatto elettromagnetico, inoltre, sarebbe erronea o incompleta, poiché, pur evidenziando la presenza di altre SRB entro i 200 metri, non ha valutato l’effetto cumulativo delle onde elettromagnetiche delle SRB già esistenti – quelle presenti sia nella frazione Michellorie sia nel territorio comunale – con quelle del nuovo impianto. L’istanza di IA non era idonea a far decorrere validamente il termine per la formazione del silenzio - assenso, non menzionando la cisterna interrata contenente idrocarburi presente sul mappale n. 447 e l’obbligo di procedere alla previa bonifica e rimozione del manufatto, tant’è che proprio per questa ragione il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori.
3. La società IA e il Comune di Albaredo d’Adige si sono costituti con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria difensiva del 25 ottobre 2025 IA ha contrastato le difese avversarie riportate nella memoria finale, eccependo: A) l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, non avendo controparte dimostrato, al di là della vicinitas , un concreto ed attuale pregiudizio derivante dall’intervento; B) l’infondatezza del ricorso, stante la completezza della documentazione allegato, il parere positivo dell’ARPAV e l’assenza di vincoli paesaggistici, ragion per cui, non avendo il Comune margini per un diniego, il procedimento si è legittimamente concluso con il silenzio-assenso; C) proprio in ragione della natura vincolata del provvedimento medesimo, il vizio della mancata pubblicizzazione dell’istanza sarebbe irrilevante, dovendosi fare applicazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990; D) quanto alla presenza della cisterna interrata e alla successiva bonifica dell’area effettuata dal proprietario dell’area, essi sarebbero parimenti irrilevanti ai fini della legittima formazione del titolo autorizzativo, dal momento che l’ARPAV ha successivamente autorizzato la ripresa dei lavori che si sono conclusi in data 30 aprile 2024.
5. Anche il Comune in data 5 novembre 2025 ha depositato una memoria difensiva e, nell’opporsi alla domanda avversaria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di carenza di interesse. Nel merito – secondo la difesa civica - l’omessa pubblicità non incide sulla validità dell’assenso tacito, trattandosi di irregolarità formale sanabile ex art. 21- octies l. n. 241/1990, poiché l’esito non sarebbe potuto essere diverso in presenza di un parere favorevole di ARPAV. Inoltre, il sito risulta urbanisticamente idoneo, non gravato da vincoli, tenuto conto che l’impianto rientra nelle infrastrutture di urbanizzazione primaria compatibili con la destinazione di zona e nessun limite edilizio risulta violato.
Infine, la necessità di bonifica del sito non ha inciso sulla validità dell’autorizzazione, apparendo comunque “sanata” dai successivi interventi eseguiti dal proprietario dell’area, come dimostrano la ripresa e la conclusione dei lavori.
6. I ricorrenti hanno replicato eccependo la tardività della memoria conclusiva del Comune, perché depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a..
7. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il difensore del Comune ha eccepito, a sua volta, la tardività della memoria di replica dei ricorrenti, essendo stata depositata dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. La causa, quindi, è passata in decisione.
DIRITTO
1. Va innanzitutto disattesa l’eccezione sollevata dai ricorrenti in relazione alla tardività della memoria conclusiva depositata dal Comune in data 5 novembre 2025.
È stato sottolineato dalla giurisprudenza che il codice del processo amministrativo attribuisce alle parti la facoltà di depositare in giudizio memoria e successiva memoria di replica nei termini previsti (ex art. 73, comma 1, c.p.a.) senza subordinare la produzione di quest’ultima al deposito della prima, dal momento che in sede di replica si esercita il diritto al contradittorio avverso le difese presentate dalle altre parti ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2019 n. 2435).
Sulla base di tali premesse è stato affermato che « la parte che non abbia depositato la memoria conclusionale può comunque depositare memoria di replica » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2018 n. 5277).
La memoria depositata dal Comune resistente in data 5 novembre 2025 deve, quindi, qualificarsi come una legittima replica alle deduzioni svolte dai ricorrenti nella loro memoria conclusiva, tempestivamente prodotta nel rispetto del termine di venti giorni liberi dall’udienza di discussione. Con tale memoria, infatti, parte resistente non introduce motivi nuovi, né produce documenti tardivi, ma esercita la naturale funzione dialettica dello scritto difensivo.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere sia dall’eccezione di tardività della memoria di replica dei ricorrenti, sia dalle eccezioni di difetto di legittimazione e carenza di interesse sollevate dalle parti resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito.
3. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano - e la circostanza non è controversa tra le parti - che il Comune non ha dato alcuna pubblicità all’istanza presentata da IA ai sensi dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, privandoli della possibilità di partecipare al procedimento e impedendo così la formazione del silenzio assenso.
La censura è infondata.
Come già chiarito dalla giurisprudenza, «L’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso. Si tratta di adempimento che l’art. 87, comma 4 (ora art. 44, comma 5), d.lgs. 259/2003 assegna allo sportello locale; la sua omissione concorre a qualificare l’inerzia dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge, alla cui consumazione segue la formazione del silenzio assenso» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2025 n. 4926; Id, 31 gennaio 2025, n. 744).
L’onere di pubblicità svolge, dunque, una funzione meramente informativa e la sua omissione non condiziona né paralizza il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso.
4. In ogni caso, non sussiste la denunciata violazione dell’art. 44 comma 5, dovendo trovare applicazione l’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241/1990.
A tale proposito, il Collegio - pur consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale - non rinviene ragioni per discostarsi dai propri precedenti (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 novembre 2024, n. 2715), ove è stato evidenziato nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base che il mancato adempimento degli obblighi informativi non comporta invalidità dell’atto, qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
In particolare, questo Tribunale ha affermato quanto segue: «Non si registra, invece, nella giurisprudenza unanimità di vedute in ordine alle conseguenze dell’inosservanza delle formalità di cui all’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, con particolare riferimento all’applicabilità della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa - posta dall’art. 2-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e invocato da IA nelle proprie difese - con particolare riferimento alla disposizione del secondo periodo del comma 2, ai sensi del quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
2.2. Secondo una prima tesi (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 204 del 10 febbraio 2023), l’omissione delle formalità di cui trattasi è un vizio sanabile in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, e ciò in quanto «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di regole del procedimento, ivi inclusa la pubblicità di atti di avvio del procedimento, intesa a sollecitare la partecipazione di soggetti destinatari dell’atto conclusivo (nella specie, più in generale, tutti i soggetti interessati), se sia palese che anche con l’apporto partecipativo omesso il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia che si tratti di provvedimenti cd. “vincolati”, ma anche a di quelli a contenuto discrezionale».
Secondo la tesi opposta tesi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436), in passato sostenuta anche da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 luglio 2021, n. 961), nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza costituisce «l’adempimento di un obbligo di legge sostanziale, e non meramente formale, preordinato alla conoscibilità del procedimento ed alla possibile partecipazione di cittadini interessati» e non consente deroghe di sorta. In ogni caso, non si potrebbe escludere la rilevanza dell’apporto partecipativo degli interessati nel procedimento stesso.
2.3. A fronte dell’evidenziato contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover fare proprio il primo dei suddetti orientamenti e che - dovendo trovare applicazione nel caso in esame la richiamata disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 - la pur acclarata violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 non possa comunque condurre all’annullamento del titolo formatosi per silentium, e ciò in quanto il Comune di Vicenza ha dimostrato in giudizio, con le proprie difese, che l’apporto dei ricorrenti al procedimento non avrebbe potuto indurre il Comune a rigettare l’istanza presentata da IA….Si rende allora necessario verificare innanzi tutto - ai fini dell’applicazione della regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa - se sia possibile assimilare le forme di pubblicità di cui all’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, alla comunicazione di avvio del procedimento, prevista e disciplinata dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Difatti l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 si riferisce a due distinti tipi di procedimento amministrativo: al procedimento avente ad oggetto un’attività vincolata, considerato nella disposizione del comma 2, primo periodo, e al procedimento avente ad oggetto un’attività discrezionale, considerato nella disposizione del comma 2, secondo periodo. Inoltre la disposizione comma 2, secondo periodo, astrattamente applicabile nel caso in esame, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto un’attività discrezionale: A) è applicabile solo in caso di “mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”; B) è una norma eccezionale, in quanto deroga alla regola generale di cui all’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990 secondo il quale la violazione di legge, ivi compresa le violazione di norme sul procedimento amministrativo, comporta l’annullabilità del provvedimento amministrativo; C) può provare applicazione solo a condizione che “l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, sicché grava sull’amministrazione l’onere di provare che, nonostante la natura discrezionale del potere, comunque la partecipazione degli interessati non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del procedimento; d) ha natura processuale, perché il provvedimento conclusivo del procedimento (espresso o formatosi per silentium, come nel caso in esame), pur essendo illegittimo, non è annullabile se il giudice, all’esito dell’accertamento sulla spettanza del bene della vita, ritiene che la partecipazione degli interessati non avrebbe potuto incidere sull’esito finale del procedimento.
2.6. Poste tali premesse, il Collegio ritiene che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, pur riferendosi testualmente al mancato rispetto della garanzia prevista dall’art. 7 della medesima legge, sia applicabile anche all’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, perché tale norma, speciale, si limita a riaffermare quanto già previsto dalla norma, generale, dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 - a sua volta espressamente richiamato dall’art. 7 della medesima legge n. 241/1990 - in tema di modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. Difatti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.
Dunque, confrontando le due disposizioni, le stesse si pongono in rapporto di genus a species, ma sono entrambe accomunate dall’esigenza di garantire ai soggetti potenzialmente interessati il contraddittorio procedimentale, con le modalità ritenute in concreto più idonee, perché l’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 si limita a riaffermare (con una disposizione che tiene conto della specialità del procedimento previsto per gli impianti di telefonia mobile) quanto già previsto in termini generali dal combinato disposto degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/1990.
Ne consegue che l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, si presta ad essere interpretato nel senso che - proprio in virtù del rinvio operato dall’art. 7 della legge n. 241/1990 all’art. 8, comma 3, della medesima legge - esso si applica anche nel caso in cui il Comune non provveda a pubblicizzare l’istanza, in violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 » (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 2715/2024 cit.)
5. Analogamente alla fattispecie oggetto della sentenza poc’anzi citata, anche nella presente controversia si tratta della possibilità di applicare o meno la regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, avuto riguardo alla circostanza che l’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 pone - come innanzi evidenziato - a carico dell’Amministrazione (ossia a carico del Comune di Albaredo d’Adige) l’onere di provare in giudizio che i ricorrenti, seppure fossero stati posti in condizione di partecipare al procedimento, comunque non avrebbero potuto impedire il rilascio del provvedimento favorevole alla società controinteressata.
Ebbene il Collegio - anche alla luce di quanto si dirà in merito al secondo motivo - ritiene che tale onere sia stato assolto dall’Amministrazione resistente. Difatti, il Comune con la memoria di replica depositata il 5 novembre 2025 ha provato l’assenza di cause ostative alla realizzazione dell’impianto, nel sito prescelto dalla stessa IA, evidenziando non solo che i ricorrenti « non hanno indicato nessun motivo o circostanza per cui, qualora avessero partecipato al procedimento, questo avrebbe potuto avere un esito differente» , ma anche che al progetto presentato dalla controinteressata non ostano né il parere dell’ARPAV (che è favorevole e vincolante), né vincoli urbanistici o paesaggistici (che non esistono), né la necessaria bonifica dello stato dei luoghi (che è stata eseguita), sicché l’istanza non poteva che essere accolta.
6. Passando al secondo motivo, parte ricorrente ha evidenziato - anche in sede di discussione - che l’analisi di impatto elettromagnetico allegata da IA all’istanza risulta inattendibile e contraddittoria, perché in un primo passaggio la relazione afferma che nel raggio di 350 metri non vi sarebbero altre SRB, mentre successivamente la stessa analisi riconosce la presenza di altre stazioni entro i 200 metri; tuttavia, nella cartografia allegata non risulta graficamente riportata alcuna altra SRB, rendendo impossibile verificare l’esatta localizzazione degli impianti esistenti.
A causa delle incoerenze dell’elaborato tecnico di IA, anche il parere ARPAV sarebbe viziato, poiché recepito acriticamente, senza verificare l’esposizione cumulativa né il rispetto dei limiti in un’area residenziale prossima ad un parco pubblico.
Il motivo non coglie nel segno.
Occorre premettere che, per effetto del quadro normativo attualmente vigente, l’ARPAV – quale ente deputato al controllo dei limiti di esposizione – esercita tale funzione a partire dai dati immessi direttamente dai gestori nelle banche dati che poi sottopone ad un’“ analisi modellistica ”.
Diversamente da un altro caso affrontato da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029/), i ricorrenti non contestano come l’Agenzia abbia effettuato i controlli di sua competenza sui dati ricevuti, bensì la bontà, la completezza e la coerenza dei dati forniti a monte nell’analisi di impatto elettromagnetico allegata al progetto dell’operatore.
A fronte di questa critica, IA ha chiarito in udienza che non sussiste alcun difetto istruttorio, avendo l’ iter progettuale seguito un percorso tecnico lineare: dapprima è stato considerato un raggio di 350 metri, all’interno del quale non sono stati rilevati altri impianti censiti; quindi la verifica è stata approfondita restringendo il campo ai 200 metri, dove sono state individuate alcune SRB di altro gestore.
Tale metodologia, ad avviso del Collegio, non è affatto contraddittoria, ma conforme alle prassi tecniche ordinarie, oltre che a logicità e a ragionevolezza, non ridonando negativamente sotto il profilo della coerenza e della completezza istruttoria.
7. Fermo restando quanto precede, le censure mosse dai ricorrenti sono generiche, non risultando supportate da prove documentali tese a dimostrare che la sommatoria delle onde elettromagnetiche emesse da altre SRB, pur considerate da ARPA nell’apprezzabile raggio di 200 metri, superano i livelli massimi di esposizione con conseguenti ricadute sulla salute della popolazione residente.
Lo stesso principio di precauzione, invocato dai ricorrenti, « richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi; rischi nella specie esclusi, anche secondo parametri di minimizzazione improntati al principio di precauzione, dalle verifiche tecniche dell’ARPA » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034).
8. Inoltre, come correttamente annotato dalle parti resistenti, l’impianto è localizzato in un’area urbanisticamente idonea, priva di vincoli paesaggistici, archeologici o ambientali, e quindi pienamente compatibile con la disciplina delle SRB, qualificate pur sempre come opere di urbanizzazione primaria ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891).
Questa circostanza – non contestata in giudizio – è anch’essa decisiva e significa che il Comune non aveva alcuna ragione giuridica e tecnica per negare l’autorizzazione, né era tenuto a ricercare siti alternativi, come invece preteso ex adverso .
D’altronde, non viene invocata alcuna norma di legge, regolamento comunale o disposizione urbanistica che imponga distanze minime tra impianti di telefonia mobile, abitazioni, parchi o altri spazi pubblici; né la presenza di un parco costituisce ragione di incompatibilità, nell’assenza – giova ribadirlo - di vincoli paesaggistico-ambientali o di altro tipo.
Tale conclusione è assecondata da condivisibile giurisprudenza che considera le SRB strutture non assoggettate necessariamente a vincoli edilizi, in quanto l’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria «implica che le medesime non siano avulse dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10298).
Pertanto il Comune non solo non aveva alcun onere di individuare o proporre siti alternativi, ma – come correttamente evidenziato dalle parti resistenti – l’istruttoria ha portato a escludere qualsiasi profilo ostativo, sicché l’unica soluzione possibile era l’accoglimento dell’istanza presentata da IA anche mediante il meccanismo del silenzio-assenso.
9. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che l’istanza di IA fosse carente, poiché non avrebbe tenuto conto della presenza, nel sito, di una cisterna interrata contenente idrocarburi; da ciò deducono che il silenzio assenso non avrebbe potuto formarsi legittimamente.
Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, infondato.
Dalla documentazione in atti – non contestata dalle parti resistenti – emerge infatti che il Comune, una volta accertata la presenza della cisterna, ha sospeso i lavori, ha richiesto le verifiche all’ARPAV, ha fatto eseguire le necessarie operazioni di bonifica e ha autorizzato la ripresa del cantiere solo dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuto ripristino.
La questione è dunque stata integralmente risolta nel corso del giudizio, facendo venir meno l’attualità dell’interesse a coltivare il motivo.
In ogni caso, la bonifica non costituisce un presupposto di validità del titolo, ma riguarda esclusivamente la sicurezza del cantiere e la fase esecutiva dei lavori. Essa non incide sulla formazione del silenzio assenso, che era già validamente intervenuto.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
11. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che la vicenda relativa alla cisterna interrata e alla conseguente bonifica del sito – definita solo dopo il deposito del ricorso – ha oggettivamente contribuito all’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
RE De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | AR OL |
IL SEGRETARIO