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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1658 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. FONTI MASSIMILIANO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. FONTI MASSIMILIANO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025 le parti, premesso che in data 17.02.2003 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Via Mar Rosso n. 61int. 19 palazzina D – 00122 Lido di Ostia (Roma) resterà nel pieno possesso della moglie proprietaria SI.ra , il marito SI. Parte_2 Pt_1
se ne allontanerà entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza portando con se i propri
[...] effetti personali;
3) Per accordo tra i coniugi, la moglie SI.ra contribuirà al parziale sostentamento Parte_2 del marito, fino a questo momento a suo carico, versando la somma pari ad euro 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a decorrere dal primo mese successivo alla pubblicazione della sentenza.”
Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 1658/2025 :
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 17.02.2003;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai fini della annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 00018, parte 1, serie 53);
- Omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi