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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5330/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5330/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), Resistente Controparte_1 P.IVA_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso qualificato “in opposizione al diniego di liquidazione” ai sensi dell'art. 84 e 170 d.p.r.
30/05/2002 n. 115 come modificato dall'art. 15 d.lgs 1.9.2011 n. 150, l'avv. impugna il Parte_1 decreto del Tribunale di Firenze – Prima sezione civile - con il quale è stata respinta la liquidazione delle spese legali, poiché “ il procedimento si è estinto per mancata comparizione della parte senza giustificato motivo, a fronte della quale il legale aveva chiesto rinvio, di tal chè il mandato non si è esaurito, e la parte potrebbe ripresentare la domanda sulla base della medesima ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che non può essere accolta la richiesta di liquidazione”
Parte ricorrente ritiene che il decreto impugnato sia stato emesso in violazione dell'art. 83 n. 2 del
Testo Unico sulle Spese di Giustizia di Giustizia, che prevede” la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto (…)”
Secondo le argomentazioni della ricorrente, l'attività del difensore si è esaurita definitivamente nel procedimento n. r.g. 12252/2024 e per tale motivo, ella ha diritto di ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore della propria assistita, considerata anche la rinuncia al mandato formalizzata dalla medesima. pagina 1 di 4 Per tali motivi, la ricorrente chiede: 1) Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto della liquidazione impugnato, datato 17/04/2025, firmato dalla Dott. ssa Silvia Governatori, disporne l'annullamento; 2) Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv. in qualità di difensore della Sig.ra Parte_1 Parte_2
, per l'attività svolta e conclusa nel giudizio RG 12252/2024, procedere alla liquidazione
[...] degli stessi come indicati nella nota spese allegata;
3) Porre a carico dell'Erario - Controparte_2
, ex art. 4 DPR 115/2002, il pagamento delle somme liquidate;
[...]
All'udienza del 17 luglio 2025 è comparsa la parte ricorrente. Nessuno è comparso per il
[...]
. Il giudice ha rinviato per discussione all'udienza del 16.10.2025. Controparte_1
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
Si richiama a tal proposito l'art. L'art. 83 n. 2 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R.,
30/05/2002 n° 115, che dispone: “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Nel caso in esame, il procedimento si è interrotto per volontà della sig.ra (mancata Parte_2 comparizione all'udienza), ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, dunque, il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi relativi alle fasi svolte, come previsto dalla norma sopra indicata.
Vi è da dire inoltre che l'art 85 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), vieta al difensore di chiedere al proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale, cosicchè la ricorrente, senza la revoca del provvedimento impugnato, non avrebbe la possibilità di ottenere il compenso per l'attività svolta nell'interesse della propria assistita, considerata la sussistenza dei requisiti per il beneficio, in capo a quest'ultima.
Ne consegue pertanto il diritto della ricorrente alla liquidazione dei propri compensi per la fase di studio (€ 851,00) e la fase introduttiva (€ 602,00).
pagina 2 di 4
ritenuto che
l'accoglimento del ricorso comporti che l'Amministrazione sia condannata al rimborso in favore del ricorrente delle spese di questo processo liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerato il valore della causa, in base al decisum,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 13.3.2025 e per l'effetto, liquida all'avv. l'importo di € 726,50 (già ridotto del 50% ex art. 130 dpr 115/02) oltre Parte_1
IVA e CPA e spese generali, per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n.r.g.12252/ 2024
Condanna il al rimborso in favore dell'Avv. delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 332,00 (oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA),
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti
Parte_3
Firenze, 19.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa A. Galano
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5330/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
Ricorrente contro
(C.F. ), Resistente Controparte_1 P.IVA_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso qualificato “in opposizione al diniego di liquidazione” ai sensi dell'art. 84 e 170 d.p.r.
30/05/2002 n. 115 come modificato dall'art. 15 d.lgs 1.9.2011 n. 150, l'avv. impugna il Parte_1 decreto del Tribunale di Firenze – Prima sezione civile - con il quale è stata respinta la liquidazione delle spese legali, poiché “ il procedimento si è estinto per mancata comparizione della parte senza giustificato motivo, a fronte della quale il legale aveva chiesto rinvio, di tal chè il mandato non si è esaurito, e la parte potrebbe ripresentare la domanda sulla base della medesima ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che non può essere accolta la richiesta di liquidazione”
Parte ricorrente ritiene che il decreto impugnato sia stato emesso in violazione dell'art. 83 n. 2 del
Testo Unico sulle Spese di Giustizia di Giustizia, che prevede” la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto (…)”
Secondo le argomentazioni della ricorrente, l'attività del difensore si è esaurita definitivamente nel procedimento n. r.g. 12252/2024 e per tale motivo, ella ha diritto di ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore della propria assistita, considerata anche la rinuncia al mandato formalizzata dalla medesima. pagina 1 di 4 Per tali motivi, la ricorrente chiede: 1) Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto della liquidazione impugnato, datato 17/04/2025, firmato dalla Dott. ssa Silvia Governatori, disporne l'annullamento; 2) Accertata e dichiarata l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv. in qualità di difensore della Sig.ra Parte_1 Parte_2
, per l'attività svolta e conclusa nel giudizio RG 12252/2024, procedere alla liquidazione
[...] degli stessi come indicati nella nota spese allegata;
3) Porre a carico dell'Erario - Controparte_2
, ex art. 4 DPR 115/2002, il pagamento delle somme liquidate;
[...]
All'udienza del 17 luglio 2025 è comparsa la parte ricorrente. Nessuno è comparso per il
[...]
. Il giudice ha rinviato per discussione all'udienza del 16.10.2025. Controparte_1
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
Si richiama a tal proposito l'art. L'art. 83 n. 2 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R.,
30/05/2002 n° 115, che dispone: “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Nel caso in esame, il procedimento si è interrotto per volontà della sig.ra (mancata Parte_2 comparizione all'udienza), ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, dunque, il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi relativi alle fasi svolte, come previsto dalla norma sopra indicata.
Vi è da dire inoltre che l'art 85 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), vieta al difensore di chiedere al proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale, cosicchè la ricorrente, senza la revoca del provvedimento impugnato, non avrebbe la possibilità di ottenere il compenso per l'attività svolta nell'interesse della propria assistita, considerata la sussistenza dei requisiti per il beneficio, in capo a quest'ultima.
Ne consegue pertanto il diritto della ricorrente alla liquidazione dei propri compensi per la fase di studio (€ 851,00) e la fase introduttiva (€ 602,00).
pagina 2 di 4
ritenuto che
l'accoglimento del ricorso comporti che l'Amministrazione sia condannata al rimborso in favore del ricorrente delle spese di questo processo liquidate nella misura indicata in dispositivo, considerato il valore della causa, in base al decisum,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 13.3.2025 e per l'effetto, liquida all'avv. l'importo di € 726,50 (già ridotto del 50% ex art. 130 dpr 115/02) oltre Parte_1
IVA e CPA e spese generali, per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento n.r.g.12252/ 2024
Condanna il al rimborso in favore dell'Avv. delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio liquidate in € 332,00 (oltre il 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA),
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti
Parte_3
Firenze, 19.12.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa A. Galano
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4