Art. 4.
Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10 , 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
Note all'art. 4, primo comma:
- Per l'argomento del R.D.L. n. 1741/1933 v. nella nota all'art. 1, quinto comma.
- Il R.D. n. 1303/1934 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1934.
Nota all' art. 4, secondo comma:
La legge n. 308/1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 7 giugno 1982) reca: "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi". Si trascrivono gli articoli 10, 11 e 14 di detta legge:
"Art. 10. (Incentivi per la produzione combinata di energia e di colore). - e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni sia direttamente sia tramite loro aziende e societa' nonche' alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilita' tecnico - economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista fino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
la potenza della rete di distribuzione del carbone erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t;
la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;
nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.
Commi quarto, quinto e sesto (omissis).
L'ENEL salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovra' includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.
Art. 11 (Progetti dimostrativi). - e' autorizzata la spesa di 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'.
Commi secondo e terzo (omissis).
Art. 14 (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7 , rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.
Commi secondo, terzo, quarto e quinto (omissis)".
Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10 , 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 .
Note all'art. 4, primo comma:
- Per l'argomento del R.D.L. n. 1741/1933 v. nella nota all'art. 1, quinto comma.
- Il R.D. n. 1303/1934 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1934.
Nota all' art. 4, secondo comma:
La legge n. 308/1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 7 giugno 1982) reca: "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi". Si trascrivono gli articoli 10, 11 e 14 di detta legge:
"Art. 10. (Incentivi per la produzione combinata di energia e di colore). - e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni sia direttamente sia tramite loro aziende e societa' nonche' alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilita' tecnico - economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista fino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
la potenza della rete di distribuzione del carbone erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t;
la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;
nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.
Commi quarto, quinto e sesto (omissis).
L'ENEL salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovra' includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.
Art. 11 (Progetti dimostrativi). - e' autorizzata la spesa di 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'.
Commi secondo e terzo (omissis).
Art. 14 (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7 , rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.
Commi secondo, terzo, quarto e quinto (omissis)".