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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30058/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 30058/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antony Lavigna PARTE ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo
PARTE CONVENUTA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Andrea Ferraguto
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti dell' Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la a Pt_2
corrispondere alla a titolo contrattuale ovvero di ingiustificato Pt_1 Parte_1
arricchimento, l'importo di 205.136,40 euro o la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 maturati su tale importo dal
31° giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva di gestire la struttura sanitaria
“Casa ” nel territorio di competenza della ASL Roma Controparte_3
3, autorizzata con le determinazioni regionali nn. 1272 e 1273 del 2006 al funzionamento come Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-
Riabilitativa per complessivi 5 posti e come Struttura Residenziale
Psichiatrica Terapeutico-Riabilitativa per complessivi 20 posti. Parte attrice dichiarava, inoltre, che nelle more dell'accreditamento con il SSR, i pazienti venivano inseriti in struttura mediante l'adozione di delibere della che provvedeva poi alla remunerazione della prestazione erogata.
1.3.Con deliberazione del commissario ad acta della n. 81 CP_2
del 16.3.2016 veniva rilasciato l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, d.lgs. n. 502/02. Parte attrice rappresentava, inoltre, che, pur in assenza di accordi, la proseguiva ad inviare pazienti e a pagare le prestazioni erogate fino alla deliberazione 3 n. 129 Pt_2
del 21.2.2017 con la quale veniva stabilito il livello massimo di finanziamento della struttura mediante l'attribuzione di un budget per il periodo di riferimento 1.10.2016-31.12.2016, poi contrattualizzato in data
7.3.2017 con efficacia retroattiva.
Pag. 2 di 14 1.4.Infatti, solamente con Deliberazione 3 n .129 del 21/02/2017 la Pt_2
aveva stabilito il livello massimo di finanziamento della struttura attribuendole un budget per il periodo 1.10.2016 -21.12.2016 pari a € 219.696, nonostante la casa di cura avesse già erogato un volume di prestazioni superiori al budget riconosciuto a fronte delle quali veniva corrisposto solo l'importo di €
208.857 ancor minore rispetto al pur incapiente budget. Esponeva l'attrice di aver, pertanto, chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di €
10.838,40, pari appunto alla differenza tra quanto corrisposto nel periodo di interesse e l'intero budget riconosciuto, agendo invece nel presente giudizio per l'ulteriore importo di € 41.376, pari alla differenza tra quanto fatturato a fronte delle prestazioni erogate e il budget riconosciuto.
1.5.Quanto al 2017, rappresentava parte attrice che essendo intervenuto con
DCA 389 del 29.08.2017 l'accreditamento definitivo per le attività già accreditate provvisoriamente nel 2016, come da Decreto del Commissario ad acta n. 126/2016 (doc. 9), almeno dalla data delle delibera avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diverso e più alto budget calcolato sul tasso di occupazione al 98%. Invece sia per il 2017 che per il 2018 con Deliberazione n. 927 del
21.11.2017 la stabiliva che il livello massimo di finanziamento CP_2
delle prestazioni psichiatriche fosse pari a € 835.850,40, calcolando dunque un tasso di occupazione della struttura parti all'80%. Solo tale minore importo veniva perciò corrisposto, nonostante fossero state erogate prestazioni per €
999.590,80. Nell'odierno giudizio chiedeva che le venisse dunque riconosciuta la differenza pari a € 163.760,40.
1.6.Si costituiva la ASL Roma 3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando la come unico soggetto CP_2
legittimato. In subordine contestava che i crediti vantati non potevano essere riconosciuti poiché eccedevano il tetto di spesa assegnato, in violazione delle disposizioni regionali di programmazione e controllo della spesa pubblica in
Pag. 3 di 14 materia sanitaria. Relativamente all'azione di ingiustificato arricchimento, la eccepiva il difetto dei necessari presupposti per l'accoglimento, in particolare, la residualità dell'azione ed il riconoscimento dell'utilitas da parte della p.a. Quanto agli interessi di cui al d.lgs. 231/02, parte convenuta eccepiva che tale normativa - dettata per i pagamenti a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali ovvero attività negoziale di diritto privato – non poteva trovare applicazione ad un rapporto, come quello in esame, costituito per effetto di un provvedimento di accreditamento, connotato da profili pubblicistici e avente natura sostanzialmente concessoria, in ogni caso evidenziando come non fosse applicabile ratione temporis.
1.7.All'udienza di prima comparizione, su richiesta di parte attrice formulata a seguito dell'eccezione di parte convenuta, veniva autorizzata la chiamata in causa della alla quale estendeva la propria CP_2 Parte_1
domanda chiedendo che venisse condannata in solido con la
1.8.Si costituiva quindi in giudizio la che rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della Asl Roma 3 per le motivazioni espresse in narrativa;
nel merito e in via principale - accertare e dichiarare non dovute le somme azionate in giudizio perché il credito non è certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somme relative a prestazioni erogate extra budget;
- accertare e dichiarare non dovute le somme azionate a titolo di arricchimento senza causa per le motivazioni espresse;
- rigettare la domanda relativa agli interessi moratori secondo le previsioni del D.lgs. 231/02 in quanto la normativa non è applicabile al rapporto oggetto del presente giudizio;
- in subordine riconoscere esclusivamente gli interessi legali di cui al codice civile sui ritardati pagamenti sino alla data di effettivo soddisfo dalla data di messa in mora, se provata, o dalla data della domanda giudiziale;
- in ogni caso vista la natura querable del credito, riconoscere gli stessi dalla data della messa in mora, ove provata, o dalla data della domanda giudiziale”, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, condivideva in fatto e
Pag. 4 di 14 diritto le difese dell In particolare, sul difetto di legittimazione passiva la CP_2
osservava, nei propri scritti difensivi, di essere estranea al rapporto convenzionale intercorrente tra e struttura accreditata e di esercitare piuttosto funzioni normative di indirizzo e programmazione coerentemente alle previsioni di cui al d.lgs. n. 502/92. Nel merito, la
Regione convenuta deduceva l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese di parte attrice in quanto fondate su prestazioni eccedenti il budget assegnato, accettato dalla struttura attraverso la sottoscrizione di accordi con l'ASL Roma 3”.
1.9.La causa veniva istruita documentalmente.
1.10.All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, parte attrice, riportandosi previamente a tutti i propri atti e insistendo nel contestare l'irritualità del deposito di documenti nella terza memoria 183 comma 6 c.p.c. da parte della Asl Roma 3 e nella richiesta ex art. 210 cpc formulata nella seconda memoria istruttoria, concludeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito condannare la in solido con la o il soggetto che Pt_2 CP_2
sarà riconosciuto obbligato nelle rispettive qualità, a corrispondere alla a Parte_1
titolo contrattuale ovvero o di ingiustificato arricchimento, l'importo di € 205.136,40, o la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 maturati su tale importo dal 31° giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”.
1.11.La ASL Roma 3 e la Regione si riportavano alle conclusioni CP_2
rispettivamente già rassegnate “in atti”.
2.1.Devono preliminarmente vagliarsi le istanze istruttorie che sono state reiterate da parte dell'attrice. Sul punto va osservato che l'istanza ex art. 210
c.p.c. non può essere accolta in quanto è del tutto irrilevante ai fini del decidere la circostanza che in altre strutture convenzionate ci fossero o meno nel periodo di riferimento posti liberi dei quali poteva avvalersi la ASL Roma 3 così come è irrilevante che il documento relativo all'accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs.
Pag. 5 di 14 502/1992 sia stato depositato con la terza memoria istruttoria da parte della
ASL Roma 3 trattandosi del medesimo depositato da parte attrice (doc. 5).
2.2.Ciò premesso devono preliminarmente esaminarsi le sollevate questioni di difetto di legittimazione passiva eccepite dalla ASL Roma 3 e dalla CP_2
. Va innanzitutto osservato che, come rilevato dalla giurisprudenza di
[...]
legittimità, l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente
e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma Pt_3
di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. sez. III, n. 13333/2015, n.
17587/2018).
2.2.In punto di legittimazione va condiviso altresì l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il soggetto legittimato passivamente al pagamento della prestazione autorizzata in favore del soggetto convenzionato o accreditato con il SSN è quale “ente incaricato del pagamento” Parte_4
(inter alia, Cass. sez. I, n. 18448/2007), atteso che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con sono creditori Parte_4
“dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato”, e che “è proprio la "unità
Pag. 6 di 14 sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario” (Cass. civ., sez. III, n. 25159/2018).
2.3.Tuttavia, posto il principio generale, nel caso di specie, la specifica conclusione nel 2017 di un accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992
(doc. 5 di parte attrice) dal 1.01.2016 al 31.12.2016 (art. 6) che prevedeva come tetto massimo non superabile a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5 l'importo complessivo di € 219.696 (art. 7) abbia radicato un preciso obbligo di pagamento in capo alla ASL Roma 3 rispetto all'oggetto del contratto.
2.4.Nel caso di specie, tuttavia, l'importo richiesto in questa sede da parte attrice, ovvero € 41.376 pari alla differenza tra quanto fatturato a fronte delle prestazioni erogate ed il budget riconosciuto, è eccedente il corrispettivo massimo stabilito con efficacia retroattiva in sede di accordo con la ASL Roma
3 – in parte già corrisposto e in parte oggetto di distinto decreto ingiuntivo – con la conseguenza che pur potendosi affermare la legittimazione passiva della
ASL Roma 3 in virtù del contratto concluso per l'ultimo trimestre 2016 la domanda deve essere rigettata.
2.5.La conclusione successiva all'erogazione delle prestazioni di un accordo tra la ASL Roma 3 e parte attrice, infatti, impedisce di ritenere che la possa essere tenuta al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle su cui le parti hanno concordato.
2.6. Anche rispetto alla la domanda deve comunque essere CP_2
rigettata atteso che l'art. 7 dell'accordo prevede “L'importo indicato nel presente accordo/contratto deve intendersi quale limite massimo invalicabile pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR erogate correttamente e coerentemente con la configurazione di accreditamento”, così tacitando ogni ulteriore pretesa ed escludendo che possano essere poste a carico del Controparte_4
Pag. 7 di 14 per le prestazioni erogate da nell'ultimo trimestre 2016 Parte_5 Parte_1
spese ulteriori a quelle ivi determinate.
3. Quanto alla domanda di indebito arricchimento è opportuno svolgere una breve premessa di carattere generale.
3.1.Come è noto i tetti di spesa fissa per le strutture in accreditamento con le
Regioni “devono essere ricondotti alle esplicite previsioni di cui del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
8- quinquies e 8-sexies, entrambi aggiunti nel testo originario da parte del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, con l'evidente obiettivo di fissare all'erogazione della spesa sanitaria un limite di spesa compatibile con le esigenze di bilancio del nostro Paese. L'art.
8-quinquies, comma 2, cit., dispone che le Regioni e le Unità sanitarie locali “definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero- universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”, il cui obiettivo è quello di fissare il volume massimo delle prestazioni che tali strutture si impegnano ad assicurare e il corrispettivo preventivato;
e l'art.
8-sexies, comma 1, cit. stabilisce che le strutture che erogano prestazioni a carico del Se. sanitario nazionale “sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies”. Anche la Corte costituzionale, d'altra parte, ormai non pochi anni fa ebbe a porre in luce come “si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è tempe- rato il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi “accordi contrattuali” tra le
USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili” (cfr. art.
8-quinquies cit.; sentenza n. 200 del 2005).
I limiti di spesa, quindi, sono previsti dalla legge;
non a caso, infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio dell'insuperabilità dei tetti di spesa, trattandosi del rispetto di obblighi ai qua- li la P.A. è vincolata (così, tra le altre, le sentenze
29 ottobre 2019, n. 27608, e 6 luglio 2020, n. 13884, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2019, n. 27997). In tali pronunce si è detto, in piena sintonia con la concorde giurisprudenza
Pag. 8 di 14 del Consiglio di Stato, che: 1) il limite dei tetti di spesa è, appunto, un vincolo ineludibile, tanto che è giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget (in considerazione del vincolo delle risorse disponibili); 2) solo il mancato superamento dei limiti di spesa dà diritto alla struttura accreditata di chiedere la remunerazione integrale delle prestazioni erogate (sentenza n. 27608 del 2019); 3) la struttura privata accreditata non è obbligata all'erogazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa, a differenza di quella pubblica (sentenza n. 27608 del 2019); 4) il fondamento di tale limite sta, come si è detto, nella legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
8- quinquies e 8-sexies),
e la fissazione del tetto è rimessa ad un atto autoritativo e non ad una fase concordata e convenzionale, per cui gli operatori sanitari rimangono liberi di valutare se sia o meno conveniente, per loro, continuare ad operare in regime di accreditamento (sentenza n. 13884 del 2020). Altre pronunce, in coerenza con questo inquadramento, hanno stabilito che il superamento del tetto di spesa rileva come fatto impeditivo dell'obbligo di remunerazione, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice, cioè l (v. le ordinanze 13 febbraio 2018, n. 3403, 2 marzo 2021, n. 5661, e 16 aprile 2021, n. 10182). Le Sezioni
Unite di questa Corte hanno insegnato in più di un'occasione che il regime dell'accreditamento
è di natura concessoria (sentenze 14 gennaio 2015, n. 473, e 18 giugno 2019, n. 16336) e hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le cause aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi eccedenti i limiti di spesa a condizione che sia stato preventivamente annullato in sede giurisdizionale il provvedimento che stabiliva il c.d. tetto (ordinanza 16 ottobre 2019,
n. 26200). Solo dopo l'eliminazione di quel provvedimento, infatti, la causa non involge più
l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. e si fonda sul diritto soggettivo all'esatto adempimento di un'obbligazione” (Corte d'Appello di Torino, sez. I, n. 964/2022).
3.2. In particolare, il tetto di spesa non potrà essere superato nemmeno in sede di accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. proprio perché come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (inter alia, Cass. sez. III, n.
27608/2019) – così mutando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione la sussistenza del
Pag. 9 di 14 vantaggio inteso come rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse - una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, la domanda dovrà essere rigettata solo ove l'accipiens
P.A. dimostri di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. A questi risultati conduce una “lettura dell'istituto dell'arricchimento senza causa più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi (cfr. Cass. Sez. Un., 8 dicembre 2008, n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto)”. Ciò proprio perché “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”. Si è dunque affermato che affinché si abbia “imposizione” è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di "sana gestione delle finanze pubbliche" e lo abbia comunicato agli interessati, proprio in ciò ravvisandosi "inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa" (Cass. sez. III, n. 27608/2019).
4.Ciò premesso devono vagliarsi partitamente le richieste di pagamento avanzate da parte attrice rispetto ai tre periodi, ovvero ultimo trimestre 2016,
2017 e 2018.
Pag. 10 di 14 4.1. Quanto all'ultimo trimestre 2016, essendo stato stipulato un accordo volto a stabilire con efficacia retroattiva l'importo massimo erogabile a fronte delle prestazioni già rese, la domanda di indebito arricchimento non è ammissibile atteso che difetta nel caso di specie del necessario requisito di sussidiarietà.
Come da ultimo precisato dalla Suprema Corte riunita nel suo massimo consesso, infatti, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative
o con l'ordine pubblico” (Sez. Un. n. 33954/2023). Nel caso di specie, invece, non
è emersa alcuna invalidità del titolo.
5.1.Quanto agli importi richiesti relativamente al periodo 2017-2018 durante il quale non risultano conclusivi accordi ed è pertanto unica legittimata passiva la
, va osservato quanto segue. CP_2
5.2.La con Deliberazione n. 927 del 21.11.2017 provvedeva a CP_2
fissare il corrispettivo massimo che poteva essere erogato disponendo che il livello massimo di finanziamento delle prestazioni psichiatriche fosse pari a €
835.850,40 sia per il 2017 che per il 2018 (doc. 12 di parte attrice). Tale
Deliberazione veniva adottata dunque successivamente all'accreditamento definitivo della casa di cura avvenuto con DCA 389 del 29.08.2017 con la conseguenza che ogni contestazione relativa alla mancata applicazione della percentuale massima del 98% prevista per tali casi dal Decreto del Commissario ad acta del 13.09.2017 (doc.11 di parte attrice) doveva, se del caso, essere fatta tempestivamente valere di fronte al Giudice amministrativo.
Pag. 11 di 14 5.3.Come si è già ricordato la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa predeterminato, posto che quest'ultimo costituisce un vincolo ineludibile (Cass. civ., sez. III, n.
27608/2019; ord. n. 26750/2023), dovendo eventuali doglianze relative alla determinazione del tetto di spesa essere fatte valere dinnanzi al Giudice amministrativo.
5.4.Nei limiti di cui si dirà può invece accogliersi la domanda di arricchimento senza causa per le prestazioni erogate tra il 29.08.2017, data di accreditamento definitivo (doc. 10 di parte attrice) ed il 21.11.2017 (doc. 12 di parte attrice), data in cui la casa di cura ha effettivamente conosciuto l'effettiva determinazione del tetto di spesa. In tale periodo, infatti, parte attrice, tenuto conto della richiesta di prestazioni e dell'accreditamento definitivo poteva ragionevolmente confidare che la copertura finanziaria massima sarebbe stata pari al 98% come da Decreto del Commissario ad acta del 20.04.2016, così non potendosi assumere una volontà contraria della PA. Si ritiene, dunque, che per i mesi di settembre (per cui gli importi sono già stati corrisposti), ottobre e novembre 2017, la ASL Roma 3 abbia conseguito un effettivo vantaggio dall'erogazione delle prestazioni che solo a seguito di successiva determinazione si sarebbero rivelate essere in misura eccedente al tetto di spesa fissato in misura pari all'80%.
5.5. Rispetto a tale periodo, sino al limite massimo del 98%, non può dirsi che abbia “imposto” le proprie prestazioni nel senso sopra precisato. Parte_1
Considerato, dunque, che € 835.850,40 costituisce il tetto massimo stabilito per un anno, deve evincersi che per i mesi di settembre, ottobre e novembre potevano essere erogate da prestazioni facendo affidamento che Parte_1
poi venissero effettivamente pagate nella misura del 98%. Per i mesi di settembre, ottobre e novembre c'è stato un indebito arricchimento pari alla
Pag. 12 di 14 differenza tra € 255.979,185 (835.850,40: 80 x 100 = 1.044.813; 1.044.813 x 98
: 100 = 1.023.916,74; calcolando per singolo mese 85.326,395, per 3 mesi
255.979,185) e quanto corrisposto negli stessi mesi pari a € 241.968 (73.143 +
4.795,2+79.206+ 4.568,4 + 76.368 + 3.888) pari a € 14.010,585, importo che dovrà essere corrisposto in accoglimento della domanda di indebito arricchimento relativamente al solo periodo settembre – novembre 2017.
5.6.La deve, pertanto essere condannata alla corresponsione a CP_2
titolo di indebito arricchimento dell'importo di € 14.010,585 per le prestazioni erogate nel periodo settembre-ottobre-novembre 2017.
5.7.Su tale somma non possono essere applicati gli interessi di cui al d.lgs.
231/2002 poiché l'importo viene qui riconosciuto a titolo di indebito arricchimento e non come corrispettivo di una transazione commerciale (cfr. campo di applicazione così come delineato dall'art. 1 del d.lgs. 231/2002).
5.8.Possono, invece, essere riconosciuti sull'importo interessi da liquidarsi al tasso legale e rivalutazione (ciò peraltro senza che vi sia bisogno di specifica prova della svalutazione, cfr. Cass. sez. VI, n. 35480/2024) dal momento dell'erogazione delle prestazioni ovvero dell'indebito arricchimento.
6.Relativamente al 2018 valgono, invece, le considerazioni già svolte in ordine alla circostanza che la previsione di un tetto di spesa rende inesigibile il pagamento di prestazioni erogate per importi eccedenti e che tali somme non sono altrimenti recuperabili in sede di indebito arricchimento considerato che la determinazione dell'importo massimo di copertura finanziaria era in questo caso preventiva e agiva dunque come limite oltre il quale l'erogazione di ulteriori prestazioni doveva intendersi come “imposta” nei termini sopra precisati, elemento come si è visto ostativo all'accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c.
(da ultimo, Cass. civ. sez. I, n.14576/2024).
Pag. 13 di 14 7.Considerata la soccombenza reciproca e l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato le questioni oggetto di decisione si ritiene che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice nei confronti della CP_2
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento di € 14.010,585, oltre
[...]
interessi e rivalutazione in base agli indici Istat dalla data di erogazione delle prestazioni;
rigetta le altre domande nei confronti delle;
CP_2
rigetta le domande nei confronti della ASL Roma 3; spese compensate
Così è deciso in data 17.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 30058/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antony Lavigna PARTE ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Ferrara e Carmen Di Carlo
PARTE CONVENUTA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Andrea Ferraguto
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Pag. 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti dell' Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la a Pt_2
corrispondere alla a titolo contrattuale ovvero di ingiustificato Pt_1 Parte_1
arricchimento, l'importo di 205.136,40 euro o la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 maturati su tale importo dal
31° giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”.
1.2.In particolare, parte attrice esponeva di gestire la struttura sanitaria
“Casa ” nel territorio di competenza della ASL Roma Controparte_3
3, autorizzata con le determinazioni regionali nn. 1272 e 1273 del 2006 al funzionamento come Struttura Residenziale Psichiatrica Socio-
Riabilitativa per complessivi 5 posti e come Struttura Residenziale
Psichiatrica Terapeutico-Riabilitativa per complessivi 20 posti. Parte attrice dichiarava, inoltre, che nelle more dell'accreditamento con il SSR, i pazienti venivano inseriti in struttura mediante l'adozione di delibere della che provvedeva poi alla remunerazione della prestazione erogata.
1.3.Con deliberazione del commissario ad acta della n. 81 CP_2
del 16.3.2016 veniva rilasciato l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, d.lgs. n. 502/02. Parte attrice rappresentava, inoltre, che, pur in assenza di accordi, la proseguiva ad inviare pazienti e a pagare le prestazioni erogate fino alla deliberazione 3 n. 129 Pt_2
del 21.2.2017 con la quale veniva stabilito il livello massimo di finanziamento della struttura mediante l'attribuzione di un budget per il periodo di riferimento 1.10.2016-31.12.2016, poi contrattualizzato in data
7.3.2017 con efficacia retroattiva.
Pag. 2 di 14 1.4.Infatti, solamente con Deliberazione 3 n .129 del 21/02/2017 la Pt_2
aveva stabilito il livello massimo di finanziamento della struttura attribuendole un budget per il periodo 1.10.2016 -21.12.2016 pari a € 219.696, nonostante la casa di cura avesse già erogato un volume di prestazioni superiori al budget riconosciuto a fronte delle quali veniva corrisposto solo l'importo di €
208.857 ancor minore rispetto al pur incapiente budget. Esponeva l'attrice di aver, pertanto, chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di €
10.838,40, pari appunto alla differenza tra quanto corrisposto nel periodo di interesse e l'intero budget riconosciuto, agendo invece nel presente giudizio per l'ulteriore importo di € 41.376, pari alla differenza tra quanto fatturato a fronte delle prestazioni erogate e il budget riconosciuto.
1.5.Quanto al 2017, rappresentava parte attrice che essendo intervenuto con
DCA 389 del 29.08.2017 l'accreditamento definitivo per le attività già accreditate provvisoriamente nel 2016, come da Decreto del Commissario ad acta n. 126/2016 (doc. 9), almeno dalla data delle delibera avrebbe dovuto vedersi riconosciuto il diverso e più alto budget calcolato sul tasso di occupazione al 98%. Invece sia per il 2017 che per il 2018 con Deliberazione n. 927 del
21.11.2017 la stabiliva che il livello massimo di finanziamento CP_2
delle prestazioni psichiatriche fosse pari a € 835.850,40, calcolando dunque un tasso di occupazione della struttura parti all'80%. Solo tale minore importo veniva perciò corrisposto, nonostante fossero state erogate prestazioni per €
999.590,80. Nell'odierno giudizio chiedeva che le venisse dunque riconosciuta la differenza pari a € 163.760,40.
1.6.Si costituiva la ASL Roma 3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando la come unico soggetto CP_2
legittimato. In subordine contestava che i crediti vantati non potevano essere riconosciuti poiché eccedevano il tetto di spesa assegnato, in violazione delle disposizioni regionali di programmazione e controllo della spesa pubblica in
Pag. 3 di 14 materia sanitaria. Relativamente all'azione di ingiustificato arricchimento, la eccepiva il difetto dei necessari presupposti per l'accoglimento, in particolare, la residualità dell'azione ed il riconoscimento dell'utilitas da parte della p.a. Quanto agli interessi di cui al d.lgs. 231/02, parte convenuta eccepiva che tale normativa - dettata per i pagamenti a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali ovvero attività negoziale di diritto privato – non poteva trovare applicazione ad un rapporto, come quello in esame, costituito per effetto di un provvedimento di accreditamento, connotato da profili pubblicistici e avente natura sostanzialmente concessoria, in ogni caso evidenziando come non fosse applicabile ratione temporis.
1.7.All'udienza di prima comparizione, su richiesta di parte attrice formulata a seguito dell'eccezione di parte convenuta, veniva autorizzata la chiamata in causa della alla quale estendeva la propria CP_2 Parte_1
domanda chiedendo che venisse condannata in solido con la
1.8.Si costituiva quindi in giudizio la che rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della Asl Roma 3 per le motivazioni espresse in narrativa;
nel merito e in via principale - accertare e dichiarare non dovute le somme azionate in giudizio perché il credito non è certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somme relative a prestazioni erogate extra budget;
- accertare e dichiarare non dovute le somme azionate a titolo di arricchimento senza causa per le motivazioni espresse;
- rigettare la domanda relativa agli interessi moratori secondo le previsioni del D.lgs. 231/02 in quanto la normativa non è applicabile al rapporto oggetto del presente giudizio;
- in subordine riconoscere esclusivamente gli interessi legali di cui al codice civile sui ritardati pagamenti sino alla data di effettivo soddisfo dalla data di messa in mora, se provata, o dalla data della domanda giudiziale;
- in ogni caso vista la natura querable del credito, riconoscere gli stessi dalla data della messa in mora, ove provata, o dalla data della domanda giudiziale”, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, condivideva in fatto e
Pag. 4 di 14 diritto le difese dell In particolare, sul difetto di legittimazione passiva la CP_2
osservava, nei propri scritti difensivi, di essere estranea al rapporto convenzionale intercorrente tra e struttura accreditata e di esercitare piuttosto funzioni normative di indirizzo e programmazione coerentemente alle previsioni di cui al d.lgs. n. 502/92. Nel merito, la
Regione convenuta deduceva l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese di parte attrice in quanto fondate su prestazioni eccedenti il budget assegnato, accettato dalla struttura attraverso la sottoscrizione di accordi con l'ASL Roma 3”.
1.9.La causa veniva istruita documentalmente.
1.10.All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, parte attrice, riportandosi previamente a tutti i propri atti e insistendo nel contestare l'irritualità del deposito di documenti nella terza memoria 183 comma 6 c.p.c. da parte della Asl Roma 3 e nella richiesta ex art. 210 cpc formulata nella seconda memoria istruttoria, concludeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito condannare la in solido con la o il soggetto che Pt_2 CP_2
sarà riconosciuto obbligato nelle rispettive qualità, a corrispondere alla a Parte_1
titolo contrattuale ovvero o di ingiustificato arricchimento, l'importo di € 205.136,40, o la somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 maturati su tale importo dal 31° giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria”.
1.11.La ASL Roma 3 e la Regione si riportavano alle conclusioni CP_2
rispettivamente già rassegnate “in atti”.
2.1.Devono preliminarmente vagliarsi le istanze istruttorie che sono state reiterate da parte dell'attrice. Sul punto va osservato che l'istanza ex art. 210
c.p.c. non può essere accolta in quanto è del tutto irrilevante ai fini del decidere la circostanza che in altre strutture convenzionate ci fossero o meno nel periodo di riferimento posti liberi dei quali poteva avvalersi la ASL Roma 3 così come è irrilevante che il documento relativo all'accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs.
Pag. 5 di 14 502/1992 sia stato depositato con la terza memoria istruttoria da parte della
ASL Roma 3 trattandosi del medesimo depositato da parte attrice (doc. 5).
2.2.Ciò premesso devono preliminarmente esaminarsi le sollevate questioni di difetto di legittimazione passiva eccepite dalla ASL Roma 3 e dalla CP_2
. Va innanzitutto osservato che, come rilevato dalla giurisprudenza di
[...]
legittimità, l'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423, a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente
e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma Pt_3
di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. sez. III, n. 13333/2015, n.
17587/2018).
2.2.In punto di legittimazione va condiviso altresì l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui il soggetto legittimato passivamente al pagamento della prestazione autorizzata in favore del soggetto convenzionato o accreditato con il SSN è quale “ente incaricato del pagamento” Parte_4
(inter alia, Cass. sez. I, n. 18448/2007), atteso che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con sono creditori Parte_4
“dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato”, e che “è proprio la "unità
Pag. 6 di 14 sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario” (Cass. civ., sez. III, n. 25159/2018).
2.3.Tuttavia, posto il principio generale, nel caso di specie, la specifica conclusione nel 2017 di un accordo ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992
(doc. 5 di parte attrice) dal 1.01.2016 al 31.12.2016 (art. 6) che prevedeva come tetto massimo non superabile a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5 l'importo complessivo di € 219.696 (art. 7) abbia radicato un preciso obbligo di pagamento in capo alla ASL Roma 3 rispetto all'oggetto del contratto.
2.4.Nel caso di specie, tuttavia, l'importo richiesto in questa sede da parte attrice, ovvero € 41.376 pari alla differenza tra quanto fatturato a fronte delle prestazioni erogate ed il budget riconosciuto, è eccedente il corrispettivo massimo stabilito con efficacia retroattiva in sede di accordo con la ASL Roma
3 – in parte già corrisposto e in parte oggetto di distinto decreto ingiuntivo – con la conseguenza che pur potendosi affermare la legittimazione passiva della
ASL Roma 3 in virtù del contratto concluso per l'ultimo trimestre 2016 la domanda deve essere rigettata.
2.5.La conclusione successiva all'erogazione delle prestazioni di un accordo tra la ASL Roma 3 e parte attrice, infatti, impedisce di ritenere che la possa essere tenuta al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle su cui le parti hanno concordato.
2.6. Anche rispetto alla la domanda deve comunque essere CP_2
rigettata atteso che l'art. 7 dell'accordo prevede “L'importo indicato nel presente accordo/contratto deve intendersi quale limite massimo invalicabile pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR erogate correttamente e coerentemente con la configurazione di accreditamento”, così tacitando ogni ulteriore pretesa ed escludendo che possano essere poste a carico del Controparte_4
Pag. 7 di 14 per le prestazioni erogate da nell'ultimo trimestre 2016 Parte_5 Parte_1
spese ulteriori a quelle ivi determinate.
3. Quanto alla domanda di indebito arricchimento è opportuno svolgere una breve premessa di carattere generale.
3.1.Come è noto i tetti di spesa fissa per le strutture in accreditamento con le
Regioni “devono essere ricondotti alle esplicite previsioni di cui del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
8- quinquies e 8-sexies, entrambi aggiunti nel testo originario da parte del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, con l'evidente obiettivo di fissare all'erogazione della spesa sanitaria un limite di spesa compatibile con le esigenze di bilancio del nostro Paese. L'art.
8-quinquies, comma 2, cit., dispone che le Regioni e le Unità sanitarie locali “definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero- universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati”, il cui obiettivo è quello di fissare il volume massimo delle prestazioni che tali strutture si impegnano ad assicurare e il corrispettivo preventivato;
e l'art.
8-sexies, comma 1, cit. stabilisce che le strutture che erogano prestazioni a carico del Se. sanitario nazionale “sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies”. Anche la Corte costituzionale, d'altra parte, ormai non pochi anni fa ebbe a porre in luce come “si sia progressivamente imposto nella legislazione sanitaria il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è tempe- rato il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi “accordi contrattuali” tra le
USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili” (cfr. art.
8-quinquies cit.; sentenza n. 200 del 2005).
I limiti di spesa, quindi, sono previsti dalla legge;
non a caso, infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio dell'insuperabilità dei tetti di spesa, trattandosi del rispetto di obblighi ai qua- li la P.A. è vincolata (così, tra le altre, le sentenze
29 ottobre 2019, n. 27608, e 6 luglio 2020, n. 13884, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2019, n. 27997). In tali pronunce si è detto, in piena sintonia con la concorde giurisprudenza
Pag. 8 di 14 del Consiglio di Stato, che: 1) il limite dei tetti di spesa è, appunto, un vincolo ineludibile, tanto che è giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget (in considerazione del vincolo delle risorse disponibili); 2) solo il mancato superamento dei limiti di spesa dà diritto alla struttura accreditata di chiedere la remunerazione integrale delle prestazioni erogate (sentenza n. 27608 del 2019); 3) la struttura privata accreditata non è obbligata all'erogazione delle prestazioni oltre il tetto di spesa, a differenza di quella pubblica (sentenza n. 27608 del 2019); 4) il fondamento di tale limite sta, come si è detto, nella legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, artt.
8- quinquies e 8-sexies),
e la fissazione del tetto è rimessa ad un atto autoritativo e non ad una fase concordata e convenzionale, per cui gli operatori sanitari rimangono liberi di valutare se sia o meno conveniente, per loro, continuare ad operare in regime di accreditamento (sentenza n. 13884 del 2020). Altre pronunce, in coerenza con questo inquadramento, hanno stabilito che il superamento del tetto di spesa rileva come fatto impeditivo dell'obbligo di remunerazione, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice, cioè l (v. le ordinanze 13 febbraio 2018, n. 3403, 2 marzo 2021, n. 5661, e 16 aprile 2021, n. 10182). Le Sezioni
Unite di questa Corte hanno insegnato in più di un'occasione che il regime dell'accreditamento
è di natura concessoria (sentenze 14 gennaio 2015, n. 473, e 18 giugno 2019, n. 16336) e hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le cause aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi eccedenti i limiti di spesa a condizione che sia stato preventivamente annullato in sede giurisdizionale il provvedimento che stabiliva il c.d. tetto (ordinanza 16 ottobre 2019,
n. 26200). Solo dopo l'eliminazione di quel provvedimento, infatti, la causa non involge più
l'esercizio di un potere autoritativo della P.A. e si fonda sul diritto soggettivo all'esatto adempimento di un'obbligazione” (Corte d'Appello di Torino, sez. I, n. 964/2022).
3.2. In particolare, il tetto di spesa non potrà essere superato nemmeno in sede di accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. proprio perché come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (inter alia, Cass. sez. III, n.
27608/2019) – così mutando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione la sussistenza del
Pag. 9 di 14 vantaggio inteso come rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse - una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, la domanda dovrà essere rigettata solo ove l'accipiens
P.A. dimostri di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole. A questi risultati conduce una “lettura dell'istituto dell'arricchimento senza causa più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi (cfr. Cass. Sez. Un., 8 dicembre 2008, n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto)”. Ciò proprio perché “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (...). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”. Si è dunque affermato che affinché si abbia “imposizione” è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di "sana gestione delle finanze pubbliche" e lo abbia comunicato agli interessati, proprio in ciò ravvisandosi "inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa" (Cass. sez. III, n. 27608/2019).
4.Ciò premesso devono vagliarsi partitamente le richieste di pagamento avanzate da parte attrice rispetto ai tre periodi, ovvero ultimo trimestre 2016,
2017 e 2018.
Pag. 10 di 14 4.1. Quanto all'ultimo trimestre 2016, essendo stato stipulato un accordo volto a stabilire con efficacia retroattiva l'importo massimo erogabile a fronte delle prestazioni già rese, la domanda di indebito arricchimento non è ammissibile atteso che difetta nel caso di specie del necessario requisito di sussidiarietà.
Come da ultimo precisato dalla Suprema Corte riunita nel suo massimo consesso, infatti, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative
o con l'ordine pubblico” (Sez. Un. n. 33954/2023). Nel caso di specie, invece, non
è emersa alcuna invalidità del titolo.
5.1.Quanto agli importi richiesti relativamente al periodo 2017-2018 durante il quale non risultano conclusivi accordi ed è pertanto unica legittimata passiva la
, va osservato quanto segue. CP_2
5.2.La con Deliberazione n. 927 del 21.11.2017 provvedeva a CP_2
fissare il corrispettivo massimo che poteva essere erogato disponendo che il livello massimo di finanziamento delle prestazioni psichiatriche fosse pari a €
835.850,40 sia per il 2017 che per il 2018 (doc. 12 di parte attrice). Tale
Deliberazione veniva adottata dunque successivamente all'accreditamento definitivo della casa di cura avvenuto con DCA 389 del 29.08.2017 con la conseguenza che ogni contestazione relativa alla mancata applicazione della percentuale massima del 98% prevista per tali casi dal Decreto del Commissario ad acta del 13.09.2017 (doc.11 di parte attrice) doveva, se del caso, essere fatta tempestivamente valere di fronte al Giudice amministrativo.
Pag. 11 di 14 5.3.Come si è già ricordato la natura di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa predeterminato, posto che quest'ultimo costituisce un vincolo ineludibile (Cass. civ., sez. III, n.
27608/2019; ord. n. 26750/2023), dovendo eventuali doglianze relative alla determinazione del tetto di spesa essere fatte valere dinnanzi al Giudice amministrativo.
5.4.Nei limiti di cui si dirà può invece accogliersi la domanda di arricchimento senza causa per le prestazioni erogate tra il 29.08.2017, data di accreditamento definitivo (doc. 10 di parte attrice) ed il 21.11.2017 (doc. 12 di parte attrice), data in cui la casa di cura ha effettivamente conosciuto l'effettiva determinazione del tetto di spesa. In tale periodo, infatti, parte attrice, tenuto conto della richiesta di prestazioni e dell'accreditamento definitivo poteva ragionevolmente confidare che la copertura finanziaria massima sarebbe stata pari al 98% come da Decreto del Commissario ad acta del 20.04.2016, così non potendosi assumere una volontà contraria della PA. Si ritiene, dunque, che per i mesi di settembre (per cui gli importi sono già stati corrisposti), ottobre e novembre 2017, la ASL Roma 3 abbia conseguito un effettivo vantaggio dall'erogazione delle prestazioni che solo a seguito di successiva determinazione si sarebbero rivelate essere in misura eccedente al tetto di spesa fissato in misura pari all'80%.
5.5. Rispetto a tale periodo, sino al limite massimo del 98%, non può dirsi che abbia “imposto” le proprie prestazioni nel senso sopra precisato. Parte_1
Considerato, dunque, che € 835.850,40 costituisce il tetto massimo stabilito per un anno, deve evincersi che per i mesi di settembre, ottobre e novembre potevano essere erogate da prestazioni facendo affidamento che Parte_1
poi venissero effettivamente pagate nella misura del 98%. Per i mesi di settembre, ottobre e novembre c'è stato un indebito arricchimento pari alla
Pag. 12 di 14 differenza tra € 255.979,185 (835.850,40: 80 x 100 = 1.044.813; 1.044.813 x 98
: 100 = 1.023.916,74; calcolando per singolo mese 85.326,395, per 3 mesi
255.979,185) e quanto corrisposto negli stessi mesi pari a € 241.968 (73.143 +
4.795,2+79.206+ 4.568,4 + 76.368 + 3.888) pari a € 14.010,585, importo che dovrà essere corrisposto in accoglimento della domanda di indebito arricchimento relativamente al solo periodo settembre – novembre 2017.
5.6.La deve, pertanto essere condannata alla corresponsione a CP_2
titolo di indebito arricchimento dell'importo di € 14.010,585 per le prestazioni erogate nel periodo settembre-ottobre-novembre 2017.
5.7.Su tale somma non possono essere applicati gli interessi di cui al d.lgs.
231/2002 poiché l'importo viene qui riconosciuto a titolo di indebito arricchimento e non come corrispettivo di una transazione commerciale (cfr. campo di applicazione così come delineato dall'art. 1 del d.lgs. 231/2002).
5.8.Possono, invece, essere riconosciuti sull'importo interessi da liquidarsi al tasso legale e rivalutazione (ciò peraltro senza che vi sia bisogno di specifica prova della svalutazione, cfr. Cass. sez. VI, n. 35480/2024) dal momento dell'erogazione delle prestazioni ovvero dell'indebito arricchimento.
6.Relativamente al 2018 valgono, invece, le considerazioni già svolte in ordine alla circostanza che la previsione di un tetto di spesa rende inesigibile il pagamento di prestazioni erogate per importi eccedenti e che tali somme non sono altrimenti recuperabili in sede di indebito arricchimento considerato che la determinazione dell'importo massimo di copertura finanziaria era in questo caso preventiva e agiva dunque come limite oltre il quale l'erogazione di ulteriori prestazioni doveva intendersi come “imposta” nei termini sopra precisati, elemento come si è visto ostativo all'accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c.
(da ultimo, Cass. civ. sez. I, n.14576/2024).
Pag. 13 di 14 7.Considerata la soccombenza reciproca e l'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato le questioni oggetto di decisione si ritiene che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda di parte attrice nei confronti della CP_2
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento di € 14.010,585, oltre
[...]
interessi e rivalutazione in base agli indici Istat dalla data di erogazione delle prestazioni;
rigetta le altre domande nei confronti delle;
CP_2
rigetta le domande nei confronti della ASL Roma 3; spese compensate
Così è deciso in data 17.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
Pag. 14 di 14