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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/01/2024, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 964 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964 / 2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IAMELE SAVERIO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Palestrina, Via Madonna dell'Aquila n. 67 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C. F. , nato il [...] in [...] nel Controparte_1 C.F._3
Lazio (RM), residente in [...]
9, , residente in [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.10.2023.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del fondo sito in Gallicano nel Lazio (RM), via Polledrara n. 13, identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 13, particella 147, classe seminativo 2, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si rileva che risultano depositati in atti una ispezione ipotecaria effettuata nel catasto fabbricati, anziché in quelle terreni (all. 01), e una visura catastale storica del catasto terreni avente ad oggetto il fondo per cui è causa (all. 02). Ciò posto, non sono state allegate al momento della costituzione in giudizio, né nei termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., una relazione notarile ventennale o una ispezione ipotecaria sul bene da cui evincere l'assenza di iscrizioni pregiudizievoli.
Inoltre, il fondo risulta intestato a nato ad [...] il [...]. L'attore ha Controparte_4
citato e , quali eredi, senza tuttavia specificare Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e provare l'esistenza di tale qualità.
Difatti, non è stato allegato il certificato di morte di né un testamento da Controparte_4
cui evincere i soggetti eredi testamentari, ovvero ancora un certificato storico di stato di famiglia da cui eventualmente dedurre il grado di parentela dei convenuti nell'ambito della successione legittima.
Ciò posto, non essendovi la prova della morte dell'intestatario del terreno oggetto di domanda di usucapione, né dell'individuazione degli eredi, la domanda è inammissibile, non essendovi la prova della corretta instaurazione del contraddittorio.
Alla luce di ciò, al Tribunale è precluso vagliare il merito della domanda.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità, restano poste a carico dell'attore, sicché nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda di usucapione;
Pag. 2 a 3 - Nulla sulle spese di lite.
Tivoli, 12/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964 / 2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IAMELE SAVERIO (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Palestrina, Via Madonna dell'Aquila n. 67 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C. F. , nato il [...] in [...] nel Controparte_1 C.F._3
Lazio (RM), residente in [...]
9, , residente in [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 20.10.2023.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del fondo sito in Gallicano nel Lazio (RM), via Polledrara n. 13, identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 13, particella 147, classe seminativo 2, deve essere dichiarata inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si rileva che risultano depositati in atti una ispezione ipotecaria effettuata nel catasto fabbricati, anziché in quelle terreni (all. 01), e una visura catastale storica del catasto terreni avente ad oggetto il fondo per cui è causa (all. 02). Ciò posto, non sono state allegate al momento della costituzione in giudizio, né nei termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., una relazione notarile ventennale o una ispezione ipotecaria sul bene da cui evincere l'assenza di iscrizioni pregiudizievoli.
Inoltre, il fondo risulta intestato a nato ad [...] il [...]. L'attore ha Controparte_4
citato e , quali eredi, senza tuttavia specificare Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e provare l'esistenza di tale qualità.
Difatti, non è stato allegato il certificato di morte di né un testamento da Controparte_4
cui evincere i soggetti eredi testamentari, ovvero ancora un certificato storico di stato di famiglia da cui eventualmente dedurre il grado di parentela dei convenuti nell'ambito della successione legittima.
Ciò posto, non essendovi la prova della morte dell'intestatario del terreno oggetto di domanda di usucapione, né dell'individuazione degli eredi, la domanda è inammissibile, non essendovi la prova della corretta instaurazione del contraddittorio.
Alla luce di ciò, al Tribunale è precluso vagliare il merito della domanda.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità, restano poste a carico dell'attore, sicché nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda di usucapione;
Pag. 2 a 3 - Nulla sulle spese di lite.
Tivoli, 12/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 3 a 3