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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8673 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 120/2023
Oggi 13.11.2025 ad ore 12:08 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. CANUTI RICCARDO, Parte_1
Per , contumace Controparte_1
Per , contumace Controparte_2
Per l'avv. BRUNO NC, oggi sostituito dall'avv. CP_3
MARIACARMELA AZ
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 9.09.2025. Su richiesta di chiarimenti, parte attrice dichiara che ha concluso come da atto di citazione. Parte convenuta nulla eccepisce.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CANUTI RICCARDO
ATTORE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO CP_3 P.IVA_1
NC
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.9.2025, con i chiarimenti oggi resi in udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e rispettivamente conducente, proprietario e compagnia di CP_1 Controparte_2 CP_3 assicurazione del veicolo VW Golf tg. BR871MA, per sentirli condannare in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10.06.2021, alle ore 8:55 circa, allorché percorreva in sella al proprio motociclo tg. EW00393, di proprietà di via CP_4
San MI di NA (SP227), in Rapallo (GE).
pagina 2 di 7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che concludeva per il rigetto della CP_3 domanda attorea, ritenendo satisfattivo l'importo di € 6.847,51 corrisposto ante causam all'attore in data 9.11.2022. All'udienza del 9.04.2024, verificata la ritualità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e di e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. Controparte_1 Controparte_2
183, c. VI, c.p.c. Con ordinanza del 23.07.2024, il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
All'esito della CTU medico – legale, il Giudice, sentite le parti e ritenutane l'opportunità, disponeva l'audizione del CTU affinché lo stesso chiarisse gli aspetti neurologici allegati da parte attrice. All'udienza del 28.05.2025, sentito a chiarimenti il CTU dott. , il Giudice rinviava la Persona_1 causa all'udienza del 9.09.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati per l'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 9.09.2025 e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, verificate in contraddittorio le conclusioni definitive assunte dalle parti, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che in data 10.06.2021, alle ore 8:55 circa, si trovava in Rapallo (GE), allorquando percorreva a bordo del proprio motociclo la via San MI di NA (SP227) e, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, si fermava per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni;
che nella predetta posizione statica veniva tamponato dall'autovettura VW Golf tg. BR871MA, di proprietà del sig. e nell'occasione condotta dalla CP_2 sig.ra , la quale procedeva nella stessa direzione di marcia dell'attore senza riuscire ad CP_1 arrestare in tempo la propria autovettura;
che, a seguito dell'impatto, l'attore cadeva a terra e si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza che trasportava l'attore presso il P.S. dell'Ospedale di Lavagna, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico- legale;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Rapallo, la quale redigeva verbale di intervento e sanzionava la sig.ra ; che, pertanto, sussiste responsabilità esclusiva di CP_1 [...]
per i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore a causa del sinistro. CP_1
La convenuta si costituiva nel presente giudizio contestando esclusivamente il quantum CP_3 debeatur. La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La documentazione acquisita agli atti, in particolare la relazione di incidente stradale redatta in loco dal Corpo di Polizia Municipale (doc. 4 fasc. att.), conferma la dinamica del sinistro appena esposta. La stessa conducente dell'autoveicolo, , infatti, ha dichiarato che: “all'altezza Controparte_1 pagina 3 di 7 dell'attraversamento pedonale nel rettilineo di San MI di NA, una signora attraversava la strada sull'attraversamento pedonale da monte verso ponente. La signora attraversava bruscamente con un passeggino vuoto. Un motociclo che mi precedeva inchiodava bruscamente e io non ho potuto evitare il tamponamento pur frenando.” (cfr. pag.9 relazione incidente stradale). Ebbene, anche alla luce delle dichiarazioni così rese nell'immediatezza dei fatti, l'agente di Polizia Municipale verbalizzante ha potuto ricostruire la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “Secondo quanto riferito dal teste e dalla conducente della Golf accadeva che la Golf tamponava un motociclo che si era fermato per dare precedenza ad un pedone che attraversava la strada su apposito attraversamento pedonale. Per propria ammissione di responsabilità la stessa conducente della Golf riferiva di non aver potuto impedire il tamponamento del motociclo poiché lo stesso arrestava la propria corsa bruscamente. La dinamica viene inoltre confermata dal pedone e supportata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La direzione di marcia della Golf era da Rapallo verso S.M.L. mentre il pedone attraversava la strada da monte verso mare. A seguito dell'urto, il conducente del motociclo e la passeggera venivano trasportati presso l'ospedale di Lavagna con prognosi modesta.” (cfr. pag. 8 doc. 4 fasc. att.). Alla conducente dell'autovettura, inoltre, è stata contestata la violazione dall'art. 141 c. 2 e 4 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non essendo stata in grado di arrestare il proprio veicolo in presenza di un ostacolo prevedibile (cfr. pag. 8 doc. 4 cit.). Giova rilevare, altresì, che la convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro né il CP_3 fatto storico come dedotto in atto di citazione, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al proprio assicurato, bensì limitandosi a contestare esclusivamente il quantum debeatur (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e verbale d'udienza del 9.05.2023). Pertanto, in considerazione di quanto esposto, questo Giudice ritiene acclarata la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto, VW Golf tg. BR871MA, , nella causazione Controparte_1 dell'incidente di cui è causa.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. , avendo quest'ultimo esaustivamente, con metodo Persona_1 corretto e immune da vizi logici e di altra natura al quesito postogli. In particolare, l'attore ha reiterato le proprie doglianze in merito all'esito della CTU medico – legale sino al deposito delle note conclusive. Parte attrice, infatti, si duole di una asserita mancata considerazione e valutazione da parte del medico – legale dei postumi di natura neurologica che avrebbe riportato in conseguenza del sinistro di cui è causa. Ebbene, il CTU ha esaustivamente preso posizione sulle doglianze dell'attore sia nella medesima relazione medico – legale sia nella risposta alle osservazioni presentate dalla parte attrice, sia nell'udienza di chiarimenti del 28.05.2025. Sul punto, il CTU ha dichiarato: “Ho accuratamente esaminato i disturbi neurologici lamentati dal periziando sia in forma clinica che anamnestica e ho ritenuto di escluderli del tutto;
richiamo in particolare l'attenzione su quanto da me esposto a pag. 6 della relazione all'esito della visita clinica effettuata. Aggiungo anche che non posso contestare che i medici legali che hanno visitato il paziente negli anni precedenti abbiano potuto eventualmente accertare disturbi neurologici, ma è certo che alla data della mia visita tali disturbi non sono stati da me riscontrati. Mi riporto altresì al doc. 5 di parte pagina 4 di 7 attrice pag. 6 dal quale si evince che al primo esame radiografico non si rilevano lesioni ossee traumatiche significative recenti. Solamente con la successiva tac del 15.06.2021 risulta “frattura leggermente scomposta”, invece la risonanza fatta il 17.06.2021 parla di “frattura dell'osso sacro a forma di U non scomposta”. Pertanto, questo tipo di lieve frattura esclude la possibile lesione di formazioni nervose che possano poi portare ad una Invalidità permanente quale quella lamentata dall'attore. Nei barème della è previsto un danno biologico dal 3 al 5% e io ho riconosciuto il Pt_2 valore massimo.”(cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025). Pertanto, tenuto conto delle risultanze della CTU medico – legale, dei chiarimenti forniti dal CTU in udienza e della copiosa documentazione medica in atti, questo Giudice ritiene che gli esiti della relazione medico – legale siano corretti, esaustivi e congrui in riferimento alla fattispecie in esame, non ritenendo che sussistano margini per potersene discostare pur in applicazione del principio espresso dal noto brocardo “iudex peritus peritorum”. Ciò premesso, l'esperita consulenza medico – legale ha così accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “media” nei primi giorni al 75% e poi via via a decrescere. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 5% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”, senza necessità di ulteriori terapie e/o presidi protesici o l'ausilio di terzi né di spese mediche future. Orbene, va precisato che, in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano cui fa riferimento parte attrice (Cassazione n. 12408/2011 e numerose successive conformi). Nel caso di specie, in definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età dell'attore (47 anni alla data di fine malattia, 8.9.2021) e dei criteri tabellari per il risarcimento del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, una somma pari ad € 5.888,78; detta somma aumentata a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura di circa il 20% è pari ad € 7.067,00. Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della CTU, stimasi equo liquidare in favore dell'attore la somma, già rivalutata, pari ad € 2.528,10, sempre in applicazione dell'art. 139 cod. ass. Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attore, occorre rilevare quanto segue. L'attore ha chiesto il rimborso delle “spese sostenute” per complessivi € 1.500,00 (cfr. pag. 4 atto di citazione e pag. 5 nota conclusiva); tuttavia, i predetti esborsi sono rimasti privi di riscontro probatorio, non essendo stato prodotto neppure un documento, tra i quattordici allegati da parte attrice, che possa supportare in qualche modo tale richiesta risarcitoria. Sebbene il CTU a pag. 12 della relazione medico
– legale abbia ritenuto le “spese mediche documentate necessarie e congrue”, deve ritenersi che trattarsi di un refuso, non essendone peraltro neppure indicato il quantum. Ed infatti, non risulta versata in atti una fattura, un bonifico o uno scontrino che possa giustificare il preteso ristoro della predetta somma. Altresì la richiesta di ristoro per le spese sostenute “per i viaggi in Italia necessari per sottoporsi alle visite mediche stragiudiziali ed alla CTU” (in quanto l'attore risiede pagina 5 di 7 all'estero) non è stata quantificata nell'ammontare e anch'essa priva di qualsivoglia riscontro probatorio. In particolare, l'allegata carta d'imbarco (all. memoria di replica) se, verosimilmente, possa far ritenere che l'attore abbia effettuato il viaggio, nulla prova circa l'effettivo costo, e dunque esborso, che l'attore abbia sopportato per il predetto viaggio e non prova neppure la correlazione immediata e diretta con il presente giudizio. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tal titolo di danno all'attore.
In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore è pari ad € 9.595,10. È pacifico tra le parti in causa, come emerge altresì dalla documentazione versata in atti, che l'attore ha percepito ante causam da la somma di euro 6.847,51 in data 9.11.2022 (cfr. doc. 14 fasc. CP_3 att.). Quest'ultima somma deve essere scomputata dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, dovendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074; Cass. n. 3747 del 23/02/2005), si ottiene che, alla data della presente sentenza, la somma pagata dalla compagnia a favore di , e da questi trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno, Parte_1 rivalutata all'attualità, è pari ad (arrotondati) euro 7.068,00. Detraendo dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno di euro 9.595,10 liquidato all'attualità, l'acconto, reso omogeneo, di euro 7.068,00, il residuo credito risarcitorio ammonta ad euro 2.527,10. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 2.527,10, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.595,10 dalla data dell'incidente, 10.06.2021, al 9.11.2022 (data dell'acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 2.527,10 dalla data del 9.11.2022 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 2.527,10, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali, per la prima volta proposta con il deposito delle note conclusive, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa oltre ad essere tardiva è comunque priva di supporto probatorio. Sul punto, giova rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve
pagina 6 di 7 avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.” (cfr. Cass. n. 24481/2020). Pertanto, richiamato il predetto principio e tenuto conto di quanto sopra esposto, nulla a tal titolo può essere riconosciuto a parte attrice.
5. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore in misura significativamente inferiore al petitum (rimasto peraltro invariato anche in sede di precisazione delle conclusioni), il Tribunale ritiene di dover compensare le spese per un quarto, ponendo a carico delle parti convenute in via solidale tra loro, soccombenti in via nettamente prevalente, i residui tre quarti, che si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Canuti antistatario. Le spese di CTU sono poste integralmente a carico dei convenuti, in via solidale tra loro, essendo essa risultata giustificata alla luce della corretta quantificazione delle lesioni patite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva della convenuta nella produzione dell'incidente Controparte_1 verificatosi il 10 giugno 2021;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 2.527,10 oltre interessi, come specificati in motivazione;
- pone le spese di CTU integralmente a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore i tre quarti delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 408,75 per esborsi, in euro 1.914,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Canuti antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente quarto. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 13.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 120/2023
Oggi 13.11.2025 ad ore 12:08 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. CANUTI RICCARDO, Parte_1
Per , contumace Controparte_1
Per , contumace Controparte_2
Per l'avv. BRUNO NC, oggi sostituito dall'avv. CP_3
MARIACARMELA AZ
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 9.09.2025. Su richiesta di chiarimenti, parte attrice dichiara che ha concluso come da atto di citazione. Parte convenuta nulla eccepisce.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 120/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato CANUTI RICCARDO
ATTORE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO CP_3 P.IVA_1
NC
CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.9.2025, con i chiarimenti oggi resi in udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e rispettivamente conducente, proprietario e compagnia di CP_1 Controparte_2 CP_3 assicurazione del veicolo VW Golf tg. BR871MA, per sentirli condannare in via tra loro solidale al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 10.06.2021, alle ore 8:55 circa, allorché percorreva in sella al proprio motociclo tg. EW00393, di proprietà di via CP_4
San MI di NA (SP227), in Rapallo (GE).
pagina 2 di 7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che concludeva per il rigetto della CP_3 domanda attorea, ritenendo satisfattivo l'importo di € 6.847,51 corrisposto ante causam all'attore in data 9.11.2022. All'udienza del 9.04.2024, verificata la ritualità della notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di e di e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. Controparte_1 Controparte_2
183, c. VI, c.p.c. Con ordinanza del 23.07.2024, il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
All'esito della CTU medico – legale, il Giudice, sentite le parti e ritenutane l'opportunità, disponeva l'audizione del CTU affinché lo stesso chiarisse gli aspetti neurologici allegati da parte attrice. All'udienza del 28.05.2025, sentito a chiarimenti il CTU dott. , il Giudice rinviava la Persona_1 causa all'udienza del 9.09.2025 per la precisazione delle conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati per l'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 9.09.2025 e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, verificate in contraddittorio le conclusioni definitive assunte dalle parti, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che in data 10.06.2021, alle ore 8:55 circa, si trovava in Rapallo (GE), allorquando percorreva a bordo del proprio motociclo la via San MI di NA (SP227) e, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, si fermava per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni;
che nella predetta posizione statica veniva tamponato dall'autovettura VW Golf tg. BR871MA, di proprietà del sig. e nell'occasione condotta dalla CP_2 sig.ra , la quale procedeva nella stessa direzione di marcia dell'attore senza riuscire ad CP_1 arrestare in tempo la propria autovettura;
che, a seguito dell'impatto, l'attore cadeva a terra e si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza che trasportava l'attore presso il P.S. dell'Ospedale di Lavagna, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico- legale;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Rapallo, la quale redigeva verbale di intervento e sanzionava la sig.ra ; che, pertanto, sussiste responsabilità esclusiva di CP_1 [...]
per i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore a causa del sinistro. CP_1
La convenuta si costituiva nel presente giudizio contestando esclusivamente il quantum CP_3 debeatur. La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La documentazione acquisita agli atti, in particolare la relazione di incidente stradale redatta in loco dal Corpo di Polizia Municipale (doc. 4 fasc. att.), conferma la dinamica del sinistro appena esposta. La stessa conducente dell'autoveicolo, , infatti, ha dichiarato che: “all'altezza Controparte_1 pagina 3 di 7 dell'attraversamento pedonale nel rettilineo di San MI di NA, una signora attraversava la strada sull'attraversamento pedonale da monte verso ponente. La signora attraversava bruscamente con un passeggino vuoto. Un motociclo che mi precedeva inchiodava bruscamente e io non ho potuto evitare il tamponamento pur frenando.” (cfr. pag.9 relazione incidente stradale). Ebbene, anche alla luce delle dichiarazioni così rese nell'immediatezza dei fatti, l'agente di Polizia Municipale verbalizzante ha potuto ricostruire la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “Secondo quanto riferito dal teste e dalla conducente della Golf accadeva che la Golf tamponava un motociclo che si era fermato per dare precedenza ad un pedone che attraversava la strada su apposito attraversamento pedonale. Per propria ammissione di responsabilità la stessa conducente della Golf riferiva di non aver potuto impedire il tamponamento del motociclo poiché lo stesso arrestava la propria corsa bruscamente. La dinamica viene inoltre confermata dal pedone e supportata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La direzione di marcia della Golf era da Rapallo verso S.M.L. mentre il pedone attraversava la strada da monte verso mare. A seguito dell'urto, il conducente del motociclo e la passeggera venivano trasportati presso l'ospedale di Lavagna con prognosi modesta.” (cfr. pag. 8 doc. 4 fasc. att.). Alla conducente dell'autovettura, inoltre, è stata contestata la violazione dall'art. 141 c. 2 e 4 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non essendo stata in grado di arrestare il proprio veicolo in presenza di un ostacolo prevedibile (cfr. pag. 8 doc. 4 cit.). Giova rilevare, altresì, che la convenuta non ha contestato la dinamica del sinistro né il CP_3 fatto storico come dedotto in atto di citazione, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al proprio assicurato, bensì limitandosi a contestare esclusivamente il quantum debeatur (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e verbale d'udienza del 9.05.2023). Pertanto, in considerazione di quanto esposto, questo Giudice ritiene acclarata la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto, VW Golf tg. BR871MA, , nella causazione Controparte_1 dell'incidente di cui è causa.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. , avendo quest'ultimo esaustivamente, con metodo Persona_1 corretto e immune da vizi logici e di altra natura al quesito postogli. In particolare, l'attore ha reiterato le proprie doglianze in merito all'esito della CTU medico – legale sino al deposito delle note conclusive. Parte attrice, infatti, si duole di una asserita mancata considerazione e valutazione da parte del medico – legale dei postumi di natura neurologica che avrebbe riportato in conseguenza del sinistro di cui è causa. Ebbene, il CTU ha esaustivamente preso posizione sulle doglianze dell'attore sia nella medesima relazione medico – legale sia nella risposta alle osservazioni presentate dalla parte attrice, sia nell'udienza di chiarimenti del 28.05.2025. Sul punto, il CTU ha dichiarato: “Ho accuratamente esaminato i disturbi neurologici lamentati dal periziando sia in forma clinica che anamnestica e ho ritenuto di escluderli del tutto;
richiamo in particolare l'attenzione su quanto da me esposto a pag. 6 della relazione all'esito della visita clinica effettuata. Aggiungo anche che non posso contestare che i medici legali che hanno visitato il paziente negli anni precedenti abbiano potuto eventualmente accertare disturbi neurologici, ma è certo che alla data della mia visita tali disturbi non sono stati da me riscontrati. Mi riporto altresì al doc. 5 di parte pagina 4 di 7 attrice pag. 6 dal quale si evince che al primo esame radiografico non si rilevano lesioni ossee traumatiche significative recenti. Solamente con la successiva tac del 15.06.2021 risulta “frattura leggermente scomposta”, invece la risonanza fatta il 17.06.2021 parla di “frattura dell'osso sacro a forma di U non scomposta”. Pertanto, questo tipo di lieve frattura esclude la possibile lesione di formazioni nervose che possano poi portare ad una Invalidità permanente quale quella lamentata dall'attore. Nei barème della è previsto un danno biologico dal 3 al 5% e io ho riconosciuto il Pt_2 valore massimo.”(cfr. verbale d'udienza del 28.05.2025). Pertanto, tenuto conto delle risultanze della CTU medico – legale, dei chiarimenti forniti dal CTU in udienza e della copiosa documentazione medica in atti, questo Giudice ritiene che gli esiti della relazione medico – legale siano corretti, esaustivi e congrui in riferimento alla fattispecie in esame, non ritenendo che sussistano margini per potersene discostare pur in applicazione del principio espresso dal noto brocardo “iudex peritus peritorum”. Ciò premesso, l'esperita consulenza medico – legale ha così accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “media” nei primi giorni al 75% e poi via via a decrescere. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 5% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”, senza necessità di ulteriori terapie e/o presidi protesici o l'ausilio di terzi né di spese mediche future. Orbene, va precisato che, in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano cui fa riferimento parte attrice (Cassazione n. 12408/2011 e numerose successive conformi). Nel caso di specie, in definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età dell'attore (47 anni alla data di fine malattia, 8.9.2021) e dei criteri tabellari per il risarcimento del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, una somma pari ad € 5.888,78; detta somma aumentata a titolo di sofferenza soggettiva interiore nella misura di circa il 20% è pari ad € 7.067,00. Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della CTU, stimasi equo liquidare in favore dell'attore la somma, già rivalutata, pari ad € 2.528,10, sempre in applicazione dell'art. 139 cod. ass. Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attore, occorre rilevare quanto segue. L'attore ha chiesto il rimborso delle “spese sostenute” per complessivi € 1.500,00 (cfr. pag. 4 atto di citazione e pag. 5 nota conclusiva); tuttavia, i predetti esborsi sono rimasti privi di riscontro probatorio, non essendo stato prodotto neppure un documento, tra i quattordici allegati da parte attrice, che possa supportare in qualche modo tale richiesta risarcitoria. Sebbene il CTU a pag. 12 della relazione medico
– legale abbia ritenuto le “spese mediche documentate necessarie e congrue”, deve ritenersi che trattarsi di un refuso, non essendone peraltro neppure indicato il quantum. Ed infatti, non risulta versata in atti una fattura, un bonifico o uno scontrino che possa giustificare il preteso ristoro della predetta somma. Altresì la richiesta di ristoro per le spese sostenute “per i viaggi in Italia necessari per sottoporsi alle visite mediche stragiudiziali ed alla CTU” (in quanto l'attore risiede pagina 5 di 7 all'estero) non è stata quantificata nell'ammontare e anch'essa priva di qualsivoglia riscontro probatorio. In particolare, l'allegata carta d'imbarco (all. memoria di replica) se, verosimilmente, possa far ritenere che l'attore abbia effettuato il viaggio, nulla prova circa l'effettivo costo, e dunque esborso, che l'attore abbia sopportato per il predetto viaggio e non prova neppure la correlazione immediata e diretta con il presente giudizio. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tal titolo di danno all'attore.
In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attore è pari ad € 9.595,10. È pacifico tra le parti in causa, come emerge altresì dalla documentazione versata in atti, che l'attore ha percepito ante causam da la somma di euro 6.847,51 in data 9.11.2022 (cfr. doc. 14 fasc. CP_3 att.). Quest'ultima somma deve essere scomputata dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, dovendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074; Cass. n. 3747 del 23/02/2005), si ottiene che, alla data della presente sentenza, la somma pagata dalla compagnia a favore di , e da questi trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno, Parte_1 rivalutata all'attualità, è pari ad (arrotondati) euro 7.068,00. Detraendo dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno di euro 9.595,10 liquidato all'attualità, l'acconto, reso omogeneo, di euro 7.068,00, il residuo credito risarcitorio ammonta ad euro 2.527,10. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 2.527,10, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.595,10 dalla data dell'incidente, 10.06.2021, al 9.11.2022 (data dell'acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 2.527,10 dalla data del 9.11.2022 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 2.527,10, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali, per la prima volta proposta con il deposito delle note conclusive, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa oltre ad essere tardiva è comunque priva di supporto probatorio. Sul punto, giova rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve
pagina 6 di 7 avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.” (cfr. Cass. n. 24481/2020). Pertanto, richiamato il predetto principio e tenuto conto di quanto sopra esposto, nulla a tal titolo può essere riconosciuto a parte attrice.
5. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore in misura significativamente inferiore al petitum (rimasto peraltro invariato anche in sede di precisazione delle conclusioni), il Tribunale ritiene di dover compensare le spese per un quarto, ponendo a carico delle parti convenute in via solidale tra loro, soccombenti in via nettamente prevalente, i residui tre quarti, che si liquidano come da dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Canuti antistatario. Le spese di CTU sono poste integralmente a carico dei convenuti, in via solidale tra loro, essendo essa risultata giustificata alla luce della corretta quantificazione delle lesioni patite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva della convenuta nella produzione dell'incidente Controparte_1 verificatosi il 10 giugno 2021;
- condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 2.527,10 oltre interessi, come specificati in motivazione;
- pone le spese di CTU integralmente a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore i tre quarti delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 408,75 per esborsi, in euro 1.914,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Canuti antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente quarto. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 13.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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