Sentenza 18 settembre 2023
Inammissibile
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/06/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05108/2025REG.PROV.COLL.
N. 01640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2024, proposto da
EL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IR Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Eduardo de Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EI Towers S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 12405 del 24 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di IR Tv s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Domenico Siciliano, l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli e l’avvocato Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con provvedimento del 17 novembre 2022, preso atto della intervenuta estinzione dell’autorizzazione FMSA, ha comunicato alla EL s.r.l. che il marchio TV Luna non può essere diffuso nell’AT14 Campania e la numerazione LCN 19 associato allo stesso è tornata nella disponibilità del Ministero, ai sensi dell’art. 13, comma 18, dell’allegato A alla delibera AGCom n. 116/21/Cons, a tenore del quale “l’attribuzione delle numerazioni è effettuate per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente”.
Il provvedimento è stato adottato considerato che la Società non ha tempestivamente formulato istanza di rinnovo dell’autorizzazione FMSA, con la conseguenza che, in applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 6 dell’All. A alla delibera AGCom n. 353/11/Cons, l’autorizzazione FMSA si è estinta.
Lo stesso Ministero, con il successivo atto del 21 novembre 2022, ha motivatamente confermato quanto già comunicato con l’atto del 17 novembre 2022.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quarta, con la sentenza n. 12405 del 24 luglio 2023, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, con motivi aggiunti, proposto da EL s.r.l. avverso tali provvedimenti nonché ulteriori provvedimenti lesivi, tra i quali il provvedimento con cui il Ministero ha assegnato ad IR TV la nuova numerazione LCN 19.
Di talché, la soccombente ha proposto il presente appello, articolando doglianze con cui ha contestato la declaratoria di improcedibilità e riproponendo, ex art. 101, comma 2, c.p.a., i plurimi motivi, di violazione di legge ed eccesso di potere, non scrutinati in primo grado.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel reiterare l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento ai sensi dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017, ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
IR TV ha formulato una serie di eccezioni in rito.
In particolare - nel premettere che, nel maggio 2023, prima della sentenza appellata e, quindi, prima della proposizione del presente appello, la Società EL s.r.l. ha ceduto l’autorizzazione per forniture di servizi di media audiovisivi alla società TV Multimidia s.r.l., cui è stato attribuito il LCN 83 – ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto la EL s.r.l. non avrebbe la legittimazione e l’interesse a contestare la decadenza della precedente autorizzazione FSMA, la revoca della numerazione LCN 19 e, tantomeno, l’attribuzione dell’LCN 19 in favore di IR TV, avendo ceduto la propria autorizzazione a trasmettere (FMSA) e la numerazione LCN 83 a terzi. La IR TV ha anche evidenziato che, come emergerebbe dalle visure catastali, la EL s.r.l. sarebbe inattiva da diversi anni e che, sin dal 2 ottobre 2023, avrebbe modificato la propria attività sociale in “Locazione Immobiliare di beni propri o in leasing (Affitto)”. In ogni caso, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, non potendo in alcun caso EL ottenere la numerazione LCN 19 essendo espressamente preclusa, in caso di esito favorevole, l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 1, comma 1037, della legge n. 205 del 2017.
La controinteressata, anche nel merito, ha analiticamente controdedotto, concludendo per la reiezione dell’appello.
EL, che ha tra l’altro sostenuto come non possa essere considerata parte della memoria del Ministero, ed IR Tv hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è inammissibile per carenza delle condizioni soggettive dell’azione.
3. IR TV ha dedotto l’inammissibilità dell’appello in quanto, nel maggio 2023, prima della proposizione del ricorso in appello (notifica del 26 febbraio 2024), ha ceduto l’autorizzazione per forniture di servizi di media audiovisivi ed il canale LCN 83 alla TV Multimidia s.r.l.
EL ha contestato l’eccezione sostenendo di avere ceduto l’attività connessa al titolo abilitativo per cui è causa ad altro soggetto che agisce in continuità, per cui si tratterebbe di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, in conseguenza della quale il processo prosegue tra le parti originarie e la decisione produrrà i propri effetti anche nei confronti del successore (art. 111 c.p.c., applicabile in virtù del richiamo di cui all’art. 39 c.p.a.).
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è fondata.
L’art. 111 c.p.c., comma 1, stabilisce che “ se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ”.
Tuttavia, nel caso di specie, non si è trasferito il diritto controverso, che attiene alla numerazione LCN 19, ma un altro diritto, attinente alla numerazione LCN 83, sicché l’istituto di cui all’art. 111 c.p.c. non può operare.
In altri termini, come correttamente rilevato dalla controinteressata, il presente giudizio riguarda la decadenza della originaria autorizzazione FSMA di EL e l’attribuzione del Canale LCN 19 in favore di ITV.
Successivamente, con provvedimento del 2 febbraio 2023, il Ministero ha rilasciato una nuova autorizzazione FSMA in favore di EL ed, in data 21 marzo 2023, ha rilasciato nuova numerazione LCN 83 che EL ha ceduto alla Società Multimidia.
L’atto di trasferimento da EL a Multimidia, pertanto, ha riguardato autorizzazioni estranee al diritto controverso nel presente giudizio.
In proposito, dal registro imprese emerge che nel maggio 2023 la TV Multimidia s.r.l. ha acquisito le autorizzazioni per fornitori di contenuti dalla società EL e le è stato attribuito LCN 83 e dall’elenco pubblico degli operatori di comunicazione e postali di AGCom emerge che, in data 2 febbraio 2024, è cessata l’attività di EL s.r.l. di fornitore di contenuti, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari.
4. In definitiva, per tutto quanto esposto, l’appello proposto da EL s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse.
5. La peculiarità della vicenda contenziosa induce a disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe (R.G. 1640 del 2024).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO