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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 5149/2018 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede in Salerno, alla via Generale Clark n. Parte_1 P.IVA_1
27, rappresentata e difesa, per procura allegata alla citazione, dall'avvocato
Simone Labonia (c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._1
domicilia in Salerno, alla piazza Francesco Gaeta n. 7
-attrice-
E
(p. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Battipaglia, alla via Vercelli n. 8, e , nato a [...] il 1° Controparte_1
novembre 1973 (c.f. ), rappresentati e difesi, per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Giovanni Ferrentino
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._3
Nocera Inferiore, alla via Amato n. 24
-convenuti-
FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 31 maggio 2018, la evocò in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale di Salerno la e il Controparte_1
socio accomandatario deducendo che gli apparecchi da Controparte_1
divertimento e intrattenimento da essa installati, in virtù di apposito accordo negoziale denominato “Accordo di collaborazione con l'Esercente per la raccolta
delle giocate”, presso l'esercizio commerciale della convenuta nel corso dell'estate dell'anno 2017 erano stati distaccati dalla rete telematica del concessionario
Intralot Italia S.p.A., senza alcun preavviso e con l'intento di rivolgersi ad un altro noleggiatore;
l'attrice ha aggiunto che “il contratto di collaborazione del
24.04.2015” inter partes non consentiva all'esercente il recesso immediato e senza preavviso del rapporto né lo scollegamento degli apparecchi dalla rete telematica e che l'esercente, con la sua condotta arbitraria e illegittima e gravemente inadempienti agli obblighi negoziali, gli aveva causato ingenti danni patrimoniali,
consistenti nel mancato guadagno rapportato all'omesso periodo di preavviso di sei mesi, e non patrimoniali, in termini di pregiudizio all'immagine commerciale ed imprenditoriale. La società attrice, quindi, chiese: “1) accogliere la domanda e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta è gravemente inadempiente
rispetto agli impegni ed ai patti negoziali assunti inter partes, con il Contratto di
collaborazione 24.04.2015; 2) accertare e dichiarare che la condotta posta in
essere dalla convenuta, così come descritta in narrativa e per le causali ivi dedotte,
viola i canoni fondamentali di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1358, 1366
e 1375 c.c. e, comunque, non è conforme ai princìpi di correttezza ed etica nelle
relazioni commerciali;
3) per l'effetto ed in ragione delle descritte causali,
condannare la società , in solido con il socio Controparte_1
accomandatario Sig. , alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali Controparte_1
e non, patiti e patendi dall'attore, a titolo di danno emergente, lucro cessante,
danno morale, etc., comunque riconducibili agli inadempimenti ed alle condotte
sopra descritte e contestate, nella misura pregiudizialmente prospettata ed indicata in premessa, ovvero nella diversa misura (maggiore o minore) che sarà
accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenuta equa
e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di
spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e IVA come per Legge,
con attribuzione”.
Costituendosi con comparsa del 15 ottobre 2018, la
[...]
eccepirono: l'improcedibilità della Controparte_2
domanda, secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132 del 12
settembre 2014, stante il mancato invito rivolto alla convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
la falsità della sottoscrizione della scrittura privata prodotta in copia dall'attrice, disconosciuta ex artt. 214 e 215 c.p.c. e 2716
c.c.; l'insussistenza del lamentato inadempimento contrattuale, in quanto neppure il documento prodotto in atti dall'attrice prevedeva alcun obbligo tra il gestore e l'esercente, bensì solo tra quest'ultimo e il concessionario Intralot Gaming
Machines S.p.A.; l'insussistenza di qualsivoglia dovere risarcitorio nei confronti del gestore;
l'infondatezza dell'avversa quantificazione del danno;
il ritardato pagamento, nel corso del primo semestre dell'anno 2017, da parte del gestore dei compensi dovutile sugli incassi. I convenuti, quindi, chiesero: “- dichiarare la
domanda improcedibile per la violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3
del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014; - nel merito, accertata e dichiarata la
risoluzione per mutuo consenso dell'accordo verbale in essere tra le parti in causa,
rigettare la domanda attorea e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
convenuta alla Con vittoria di spese e compensi della presente Parte_1
procedura”.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e il raccoglimento della ammessa prova orale, la causa venne più volte rinviata per motivi d'ufficio e,
infine, riassegnata a questo giudice, il quale, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 14 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., l'ha trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 3 luglio 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
l'attrice: “1) accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
la società convenuta è gravemente inadempiente rispetto agli impegni ed ai patti
negoziali assunti inter partes, con il Contratto di collaborazione del 13.05.2015; 2)
accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta società,
così come descritta e per le causali dedotte in atti, viola i canoni fondamentali di
correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1358, 1366 e 1375 c.c. e, comunque, non
è conforme ai princìpi di correttezza ed etica nelle relazioni commerciali;
3) per
l'effetto ed in ragione delle descritte causali, condannare la società convenuta, in
solido con il socio accomandatario, alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali e non,
patiti e patendi dall'attore, a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno
morale, etc., comunque riconducibili agli inadempimenti ed alle condotte sopra
descritte e contestate, nella misura pregiudizialmente prospettata in atti, ossia
nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e di giustizia ex artt. 1226
e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
4) in via gradata e sussidiaria,
condannare la convenuta società, in solido con il socio accomandatario, a
corrispondere, in favore dell'attore, un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
per le causali dedotte, nella misura ritenuta di Giustizia”;
i convenuti: “il rigetto delle domande di parte attrice”.
3.- Le domande dell'attrice sono procedibili, avendo la Parte_1
successivamente all'ordinanza del 6 novembre 2018 del giudice istruttore, con messaggio di posta elettronica certificata del 15 novembre 2018 (del suo difensore) invitato i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, invito al quale i destinatari della richiesta non risultano avere dato seguito. 4.- La a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria per Parte_1
inadempimento contrattuale invoca (ancora negli scritti conclusionali) l'“Accordo di
collaborazione con l'Esercente per la raccolta delle giocate” allegato sub 2 della sua produzione (a pagina 1 e 2 della citazione;
a pagina 3 della comparsa conclusionale del 12 giugno 2025).
Il documento indicato come n. 2 della produzione telematica dell'attrice,
intestato “Accordo di collaborazione con l'Esercente per la raccolta delle giocate”,
recante data “13/05/15”, risulta riferito alla “MIVI SAS DI BALZANO VITTORIO”,
società che ha in comune con la società convenuta la partita IVA. La conformità
all'originale della copia prodotta in atti dall'attrice è stata puntualmente disconosciuta dai convenuti, che pure hanno negato l'autenticità della firma di sottoscrizione dell'accordo, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 214 c.p.c.: non ne
è seguita la richiesta di verificazione da parte attrice (che ha sostenuto la superfluità e dilatorietà dell'adempimento processuale, assumendo che il rapporto contrattuale tra le parti sarebbe stato desumibile dalla incontestata installazione degli apparecchi da gioco presso il locale commerciale dell'esercente), sicché il documento non può valere come mezzo di prova. Poco rileva che detto documento risulti tra quelli trasmessi al concessionario (come da PEC del 23 febbraio 2018),
posto che l'operato disconoscimento elide ogni valenza probatoria processuale a quel documento, ancorché comunicato a terzi soggetti.
A norma dell'art. 2697, co. 1, c.c., “chi vuole far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Sul piano probatorio costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità del proprio inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, n. 3996/2020).
Nella specie, parte attrice non ha assolto ai suoi oneri, posto che, non potendosi utilizzare il richiamato documento, non v'è prova dell'esistenza e del contenuto del contratto inter partes, quindi delle specifiche obbligazioni
(identificate puntualmente con quelle di cui agli articoli 4.2 e 5.1. dell'accordo) che l'esercente avrebbe assunto verso il gestore e che essa assume inadempiute.
La prova orale ha comunque confermato l'avvenuta installazione di apparecchi da gioco di proprietà dell'attrice presso l'esercizio commerciale della società
convenuta, avendolo ammesso in risposta all'interpello Controparte_1
deferitogli dalla (v. all'udienza del 14 dicembre 2021, allorquando il Parte_1
legale rappresentante della di confermò il capo 1 CP_1 Controparte_1
dell'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice). Ma, esclusa ogni rilevanza probatoria al documento datato 13 aprile 2015, neppure del “contratto di
collaborazione del 24.04.2015” (invocato a pagina 3 del medesimo atto introduttivo e ancora negli scritti successivi, fino alla precisazione delle conclusioni) v'è traccia agli atti di causa, restandone completamente ignoto il contenuto, in particolare, per quel che interessa, il divieto per l'esercente di distaccare gli apparecchi dalla rete telematica, vieppiù senza preavviso al gestore.
Parimenti, non v'è prova delle conseguenze negoziali di tale azione, quindi della fonte contrattuale dell'inadempimento contestato dall'attrice alla società
convenuta. Tantomeno è dimostrato l'obbligo risarcitorio nei termini indicati in citazione, pari, secondo le invocate norme contrattuali, al “4% sul volume di
incasso prodotto dagli apparecchi” (v. a pagina 4 della citazione), volume d'affari che pure non è stato oggetto di nessuna attività istruttoria.
Generica, come tale non meritevole di accoglimento, è la pretesa dell'attrice di fondare sulla “condotta arbitraria, non corretta, illegittima e non conforme all'etica
delle relazioni commerciali ed intersoggettive” la contestata responsabilità
contrattuale della società convenuta (così a pagina 6 degli scritti conclusionali),
posta la contraddittorietà della prova orale in punto di distacco delle macchine da gioco (evento confermato dai testimoni e ma Testimone_1 Testimone_2
smentito dai testimoni e , senza che dalle Testimone_3 Testimone_4
deposizioni testimoniali o da altro elementi sia possibile inferire l'inattendibilità dei primi o dei secondi), la necessità di parametrare l'eventuale distacco delle macchine (nella tesi dei convenuti, confermata dai testi e da Tes_3 Tes_4
essa addotti, avvenuta solo al momento del ritiro da parte del gestore) a previsioni e obblighi negoziali che, come detto, non sono stati dimostrati e l'exceptio inadempleti non est adimplendum sollevata da parte convenuta (che ha addotto il mancato pagamento delle royalty sulle giocate dovutele dal gestore, eccezione alla quale l'attrice nulla ha replicato, ed ha documentato la comunicazione della richiesta di pagamento, con la “intimazione al ritiro immediato degli apparecchi”,
producendo la raccomandata dell'8 agosto 2017, a firma dell'avvocato Giovanni
Calabrese).
La domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento contrattuale, quindi, non può che essere respinta.
4.- La società attrice deduce, in via residuale, la responsabilità
extracontrattuale dell'esercente, derivante dalla violazione dei canoni e dei doveri fondamentali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost.
Nel caso di specie, parte attrice ha fondato la propria domanda esclusivamente sul menzionato Accordo di collaborazione, la cui sottoscrizione, come detto, è stata disconosciuta dalla società convenuta.
Come noto, chi agisce per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità
extracontrattuale del tipo di quella descritta in funzione della condanna al risarcimento dei pregiudizi sofferti ha l'onere, in applicazione della regola probatoria sancita dall'art. 2697 c.c., di dimostrare: a) l'esistenza di una condotta illecita o antigiuridica del convenuto;
b) l'evento dannoso, che deve in più
connotarsi in termini di ingiustizia, dovendo riguardare la lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; c) il nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, avuto riguardo al particolare modo di atteggiarsi dello stesso quando ricorra la peculiare fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. nei termini innanzi succintamente enunciati (cd. causalità materiale); d) il danno-conseguenza e il nesso di causalità
giuridica che lo avvince all'evento dannoso.
La buona fede si atteggia come un impegno o un obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem
laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare,
l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto,
ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (Cass.
civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3185).
Ed invero, la responsabilità extracontrattuale, oltre ai requisiti soggettivi del dolo o della colpa, richiede anche che l'azione o l'omissione contestata rivesta quel di antigiuridicità che è fonte dell'ingiustizia del danno che ne consegue.
L'antigiuridicità, richiesta dall'art. 2043 c.c., non può riassumersi, sic et sempliciter,
nell'inadempimento contrattuale bensì è il risultato della violazione di norme giuridiche o di regole di prudenza e perizia o, più in generale, del principio del neminen laedere, che obbligano ogni individuo nei confronti di ogni altro, non configurabile, nel caso di specie, non essendoci stata alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, posto che il riferito recesso dal contratto e il preteso “abuso
del diritto” operano sul piano contrattuale, la pretesa risarcitoria extracontrattuale difetta sul piano allegatorio, prima ancora che probatorio, e va pertanto respinta.
5.- La domanda formulata da parte attrice a norma dell'art. 2041 c.c., al punto
4 delle conclusioni modificate con la memoria integrativa del 17 giugno 2019,
autorizzata ex art. 183 c.p.c., è inammissibile in quanto l'azione di indebito arricchimento, di carattere sussidiario, può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento,
ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento dello specifico onere probatorio cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
6.- La soccombenza della ne impone la condanna al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate come in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00
per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
1701,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando così
provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice Parte_1 2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese giudiziali, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi,
IVA e CPA come per legge.
Salerno, 16 luglio 2025.
Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 5149/2018 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14 aprile 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede in Salerno, alla via Generale Clark n. Parte_1 P.IVA_1
27, rappresentata e difesa, per procura allegata alla citazione, dall'avvocato
Simone Labonia (c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._1
domicilia in Salerno, alla piazza Francesco Gaeta n. 7
-attrice-
E
(p. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Battipaglia, alla via Vercelli n. 8, e , nato a [...] il 1° Controparte_1
novembre 1973 (c.f. ), rappresentati e difesi, per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Giovanni Ferrentino
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._3
Nocera Inferiore, alla via Amato n. 24
-convenuti-
FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 31 maggio 2018, la evocò in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale di Salerno la e il Controparte_1
socio accomandatario deducendo che gli apparecchi da Controparte_1
divertimento e intrattenimento da essa installati, in virtù di apposito accordo negoziale denominato “Accordo di collaborazione con l'Esercente per la raccolta
delle giocate”, presso l'esercizio commerciale della convenuta nel corso dell'estate dell'anno 2017 erano stati distaccati dalla rete telematica del concessionario
Intralot Italia S.p.A., senza alcun preavviso e con l'intento di rivolgersi ad un altro noleggiatore;
l'attrice ha aggiunto che “il contratto di collaborazione del
24.04.2015” inter partes non consentiva all'esercente il recesso immediato e senza preavviso del rapporto né lo scollegamento degli apparecchi dalla rete telematica e che l'esercente, con la sua condotta arbitraria e illegittima e gravemente inadempienti agli obblighi negoziali, gli aveva causato ingenti danni patrimoniali,
consistenti nel mancato guadagno rapportato all'omesso periodo di preavviso di sei mesi, e non patrimoniali, in termini di pregiudizio all'immagine commerciale ed imprenditoriale. La società attrice, quindi, chiese: “1) accogliere la domanda e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta è gravemente inadempiente
rispetto agli impegni ed ai patti negoziali assunti inter partes, con il Contratto di
collaborazione 24.04.2015; 2) accertare e dichiarare che la condotta posta in
essere dalla convenuta, così come descritta in narrativa e per le causali ivi dedotte,
viola i canoni fondamentali di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1358, 1366
e 1375 c.c. e, comunque, non è conforme ai princìpi di correttezza ed etica nelle
relazioni commerciali;
3) per l'effetto ed in ragione delle descritte causali,
condannare la società , in solido con il socio Controparte_1
accomandatario Sig. , alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali Controparte_1
e non, patiti e patendi dall'attore, a titolo di danno emergente, lucro cessante,
danno morale, etc., comunque riconducibili agli inadempimenti ed alle condotte
sopra descritte e contestate, nella misura pregiudizialmente prospettata ed indicata in premessa, ovvero nella diversa misura (maggiore o minore) che sarà
accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenuta equa
e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di
spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., CPA e IVA come per Legge,
con attribuzione”.
Costituendosi con comparsa del 15 ottobre 2018, la
[...]
eccepirono: l'improcedibilità della Controparte_2
domanda, secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132 del 12
settembre 2014, stante il mancato invito rivolto alla convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
la falsità della sottoscrizione della scrittura privata prodotta in copia dall'attrice, disconosciuta ex artt. 214 e 215 c.p.c. e 2716
c.c.; l'insussistenza del lamentato inadempimento contrattuale, in quanto neppure il documento prodotto in atti dall'attrice prevedeva alcun obbligo tra il gestore e l'esercente, bensì solo tra quest'ultimo e il concessionario Intralot Gaming
Machines S.p.A.; l'insussistenza di qualsivoglia dovere risarcitorio nei confronti del gestore;
l'infondatezza dell'avversa quantificazione del danno;
il ritardato pagamento, nel corso del primo semestre dell'anno 2017, da parte del gestore dei compensi dovutile sugli incassi. I convenuti, quindi, chiesero: “- dichiarare la
domanda improcedibile per la violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3
del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014; - nel merito, accertata e dichiarata la
risoluzione per mutuo consenso dell'accordo verbale in essere tra le parti in causa,
rigettare la domanda attorea e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
convenuta alla Con vittoria di spese e compensi della presente Parte_1
procedura”.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e il raccoglimento della ammessa prova orale, la causa venne più volte rinviata per motivi d'ufficio e,
infine, riassegnata a questo giudice, il quale, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 14 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., l'ha trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 3 luglio 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
l'attrice: “1) accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
la società convenuta è gravemente inadempiente rispetto agli impegni ed ai patti
negoziali assunti inter partes, con il Contratto di collaborazione del 13.05.2015; 2)
accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta società,
così come descritta e per le causali dedotte in atti, viola i canoni fondamentali di
correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1358, 1366 e 1375 c.c. e, comunque, non
è conforme ai princìpi di correttezza ed etica nelle relazioni commerciali;
3) per
l'effetto ed in ragione delle descritte causali, condannare la società convenuta, in
solido con il socio accomandatario, alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali e non,
patiti e patendi dall'attore, a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno
morale, etc., comunque riconducibili agli inadempimenti ed alle condotte sopra
descritte e contestate, nella misura pregiudizialmente prospettata in atti, ossia
nella diversa misura (maggiore o minore) ritenuta equa e di giustizia ex artt. 1226
e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
4) in via gradata e sussidiaria,
condannare la convenuta società, in solido con il socio accomandatario, a
corrispondere, in favore dell'attore, un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
per le causali dedotte, nella misura ritenuta di Giustizia”;
i convenuti: “il rigetto delle domande di parte attrice”.
3.- Le domande dell'attrice sono procedibili, avendo la Parte_1
successivamente all'ordinanza del 6 novembre 2018 del giudice istruttore, con messaggio di posta elettronica certificata del 15 novembre 2018 (del suo difensore) invitato i convenuti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, invito al quale i destinatari della richiesta non risultano avere dato seguito. 4.- La a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria per Parte_1
inadempimento contrattuale invoca (ancora negli scritti conclusionali) l'“Accordo di
collaborazione con l'Esercente per la raccolta delle giocate” allegato sub 2 della sua produzione (a pagina 1 e 2 della citazione;
a pagina 3 della comparsa conclusionale del 12 giugno 2025).
Il documento indicato come n. 2 della produzione telematica dell'attrice,
intestato “Accordo di collaborazione con l'Esercente per la raccolta delle giocate”,
recante data “13/05/15”, risulta riferito alla “MIVI SAS DI BALZANO VITTORIO”,
società che ha in comune con la società convenuta la partita IVA. La conformità
all'originale della copia prodotta in atti dall'attrice è stata puntualmente disconosciuta dai convenuti, che pure hanno negato l'autenticità della firma di sottoscrizione dell'accordo, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 214 c.p.c.: non ne
è seguita la richiesta di verificazione da parte attrice (che ha sostenuto la superfluità e dilatorietà dell'adempimento processuale, assumendo che il rapporto contrattuale tra le parti sarebbe stato desumibile dalla incontestata installazione degli apparecchi da gioco presso il locale commerciale dell'esercente), sicché il documento non può valere come mezzo di prova. Poco rileva che detto documento risulti tra quelli trasmessi al concessionario (come da PEC del 23 febbraio 2018),
posto che l'operato disconoscimento elide ogni valenza probatoria processuale a quel documento, ancorché comunicato a terzi soggetti.
A norma dell'art. 2697, co. 1, c.c., “chi vuole far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Sul piano probatorio costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità del proprio inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, n. 3996/2020).
Nella specie, parte attrice non ha assolto ai suoi oneri, posto che, non potendosi utilizzare il richiamato documento, non v'è prova dell'esistenza e del contenuto del contratto inter partes, quindi delle specifiche obbligazioni
(identificate puntualmente con quelle di cui agli articoli 4.2 e 5.1. dell'accordo) che l'esercente avrebbe assunto verso il gestore e che essa assume inadempiute.
La prova orale ha comunque confermato l'avvenuta installazione di apparecchi da gioco di proprietà dell'attrice presso l'esercizio commerciale della società
convenuta, avendolo ammesso in risposta all'interpello Controparte_1
deferitogli dalla (v. all'udienza del 14 dicembre 2021, allorquando il Parte_1
legale rappresentante della di confermò il capo 1 CP_1 Controparte_1
dell'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice). Ma, esclusa ogni rilevanza probatoria al documento datato 13 aprile 2015, neppure del “contratto di
collaborazione del 24.04.2015” (invocato a pagina 3 del medesimo atto introduttivo e ancora negli scritti successivi, fino alla precisazione delle conclusioni) v'è traccia agli atti di causa, restandone completamente ignoto il contenuto, in particolare, per quel che interessa, il divieto per l'esercente di distaccare gli apparecchi dalla rete telematica, vieppiù senza preavviso al gestore.
Parimenti, non v'è prova delle conseguenze negoziali di tale azione, quindi della fonte contrattuale dell'inadempimento contestato dall'attrice alla società
convenuta. Tantomeno è dimostrato l'obbligo risarcitorio nei termini indicati in citazione, pari, secondo le invocate norme contrattuali, al “4% sul volume di
incasso prodotto dagli apparecchi” (v. a pagina 4 della citazione), volume d'affari che pure non è stato oggetto di nessuna attività istruttoria.
Generica, come tale non meritevole di accoglimento, è la pretesa dell'attrice di fondare sulla “condotta arbitraria, non corretta, illegittima e non conforme all'etica
delle relazioni commerciali ed intersoggettive” la contestata responsabilità
contrattuale della società convenuta (così a pagina 6 degli scritti conclusionali),
posta la contraddittorietà della prova orale in punto di distacco delle macchine da gioco (evento confermato dai testimoni e ma Testimone_1 Testimone_2
smentito dai testimoni e , senza che dalle Testimone_3 Testimone_4
deposizioni testimoniali o da altro elementi sia possibile inferire l'inattendibilità dei primi o dei secondi), la necessità di parametrare l'eventuale distacco delle macchine (nella tesi dei convenuti, confermata dai testi e da Tes_3 Tes_4
essa addotti, avvenuta solo al momento del ritiro da parte del gestore) a previsioni e obblighi negoziali che, come detto, non sono stati dimostrati e l'exceptio inadempleti non est adimplendum sollevata da parte convenuta (che ha addotto il mancato pagamento delle royalty sulle giocate dovutele dal gestore, eccezione alla quale l'attrice nulla ha replicato, ed ha documentato la comunicazione della richiesta di pagamento, con la “intimazione al ritiro immediato degli apparecchi”,
producendo la raccomandata dell'8 agosto 2017, a firma dell'avvocato Giovanni
Calabrese).
La domanda risarcitoria fondata sull'inadempimento contrattuale, quindi, non può che essere respinta.
4.- La società attrice deduce, in via residuale, la responsabilità
extracontrattuale dell'esercente, derivante dalla violazione dei canoni e dei doveri fondamentali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost.
Nel caso di specie, parte attrice ha fondato la propria domanda esclusivamente sul menzionato Accordo di collaborazione, la cui sottoscrizione, come detto, è stata disconosciuta dalla società convenuta.
Come noto, chi agisce per l'accertamento di una fattispecie di responsabilità
extracontrattuale del tipo di quella descritta in funzione della condanna al risarcimento dei pregiudizi sofferti ha l'onere, in applicazione della regola probatoria sancita dall'art. 2697 c.c., di dimostrare: a) l'esistenza di una condotta illecita o antigiuridica del convenuto;
b) l'evento dannoso, che deve in più
connotarsi in termini di ingiustizia, dovendo riguardare la lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela da parte dell'ordinamento; c) il nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, avuto riguardo al particolare modo di atteggiarsi dello stesso quando ricorra la peculiare fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. nei termini innanzi succintamente enunciati (cd. causalità materiale); d) il danno-conseguenza e il nesso di causalità
giuridica che lo avvince all'evento dannoso.
La buona fede si atteggia come un impegno o un obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, ed a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del neminem
laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare,
l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del contratto deve, pertanto,
ritenersi violato non solo nel caso in cui una parte abbia agito con doloso proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede (Cass.
civ., Sez. II, 04/03/2003, n. 3185).
Ed invero, la responsabilità extracontrattuale, oltre ai requisiti soggettivi del dolo o della colpa, richiede anche che l'azione o l'omissione contestata rivesta quel di antigiuridicità che è fonte dell'ingiustizia del danno che ne consegue.
L'antigiuridicità, richiesta dall'art. 2043 c.c., non può riassumersi, sic et sempliciter,
nell'inadempimento contrattuale bensì è il risultato della violazione di norme giuridiche o di regole di prudenza e perizia o, più in generale, del principio del neminen laedere, che obbligano ogni individuo nei confronti di ogni altro, non configurabile, nel caso di specie, non essendoci stata alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, posto che il riferito recesso dal contratto e il preteso “abuso
del diritto” operano sul piano contrattuale, la pretesa risarcitoria extracontrattuale difetta sul piano allegatorio, prima ancora che probatorio, e va pertanto respinta.
5.- La domanda formulata da parte attrice a norma dell'art. 2041 c.c., al punto
4 delle conclusioni modificate con la memoria integrativa del 17 giugno 2019,
autorizzata ex art. 183 c.p.c., è inammissibile in quanto l'azione di indebito arricchimento, di carattere sussidiario, può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento,
ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento dello specifico onere probatorio cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse.
6.- La soccombenza della ne impone la condanna al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate come in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00
per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
1701,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando così
provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice Parte_1 2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese giudiziali, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi,
IVA e CPA come per legge.
Salerno, 16 luglio 2025.
Il giudice
Andrea Luce