Sentenza 12 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2025REG.PROV.COLL.
N. 05824/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5824 del 2024, proposto da
An Baratta Tour S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Leginio, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Ulpiano n. 1;
contro
Comune di Bassiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CC AN, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00479/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bassiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Di Leginio e Rosella Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante partecipava alla gara di appalto per il servizio comunale di trasporto scolastico ma non risultava aggiudicataria. Dunque chiedeva l’accesso agli atti di gara che le veniva solo parzialmente consentito.
2. A questo punto proponeva ricorso al TAR Lazio sez. Latina che, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame in quanto non notificato ad almeno un controinteressato ossia la aggiudicataria finale del servizio di trasporto (SAC Mobilità s.r.l.) la quale avrebbe potuto coltivare, dal canto suo, un certo interesse ad opporsi alla suddetta ostensione documentale.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello: a) per violazione dell’art. 3 del DPR n. 184 del 2006 nella parte in cui, non avendo l’amministrazione individuato alcun controinteressato nella fase procedimentale, alcun onere di notifica poteva poi sorgere nella successiva fase processuale: b) per violazione dei principi di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990 con ciò insistendo, dunque, sulla fondatezza nel merito della pretesa ostensiva.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso l’appello si rivela fondato, almeno in punto di rito, sulla base di un certo consolidato orientamento (si veda, per tutte: Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2018, n. 2634) secondo cui, in particolare:
“- l'esistenza di un controinteressato è valutata dall'amministrazione cui è richiesto l'accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per cui: "Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.".
- di conseguenza, se, nel procedimento avviato dall'istanza di accesso ai documenti, l'amministrazione individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l'eventuale ricorso proposto dall'istante avverso il rifiuto all'accesso adottato dall'amministrazione (ovvero avverso il silenzio). E, per converso, nel caso in cui l'amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l'istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun controinteressato (così, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 16 marzo 2017 n. 104, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 677; sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062; sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308; 16 maggio 2011, n. 2968).
- qualora l'amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteressato rispetto alla domanda di accesso e, dunque, l'istante non è tenuto a notificare il ricorso ad altri oltre all'amministrazione, il giudice adito può valutare anche d'ufficio l'esistenza di posizione di controinteresse ed imporre la notifica del ricorso di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308)” .
Con ciò si vuole dire che, nonostante sia condivisibile la tesi per cui non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione, da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l’accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l’istanza è stata notificata) non può tuttavia discendere che il giudice adito non sia tenuto (anche ex officio ), ove ravvisi posizioni di controinteresse, ad ottemperare all’obbligo ex art. 116 c. proc. amm. ed imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata (cfr. proprio le conclusioni riportate in Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308, cit.).
Entro questi termini il primo motivo di appello va dunque accolto.
7. Nulla può invece essere statuito in ordine al secondo motivo di appello (riguardante la ritenuta sussistenza dei presupposti onde ottenere l’anelata ostensione documentale) atteso che ciò formerà nuovamente oggetto di trattazione dinanzi al giudice di primo grado una volta che, in tale sede, sarà assicurata la pienezza del contraddittorio processuale.
8. Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r. ex art. 105 c.p.a. attesa la rilevata mancata integrazione del contraddittorio (cfr. sul punto: Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308, cit.). Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in ragione della peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo AN LO Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo AN LO Lotti |
IL SEGRETARIO