Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARROZZA C.F._1
CARLO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOIACONO C.F._2
MARIO EUGENIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 02/01/2025 i coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 957, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio , Per_1
economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 16924/2015 del 23/09/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.- Insussistenza dei presupposti per assegno divorzile I coniugi danno atto della rispettiva autonomia ed indipendenza economica e, pertanto, non prevedono alcun assegno divorzile in favore dell'altro dichiarando espressamente di non vantare alcuna reciproca pretesa patrimoniale ed economica. 2.- Insussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Le Parti danno altresì atto che il figlio , Per_1
2 maggiorenne e di anni 31, ha raggiunto un'autonomia economica con conseguente insussistenza dei presupposti per la previsione di una contribuzione al di lui mantenimento da parte dei genitori. 3.- Dichiarazioni delle Parti. Le Parti dichiarano di avere definito i loro rapporti e non avere nulla a che pretendere e vantare per nessun diritto, ragione e pretesa in merito all'intercorso rapporto di matrimonio, alla precedente separazione e a nessun altro titolo, ragione e/o azione. A tal fine, i ricorrenti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare, I coniugi dichiarano, altresì, di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis 51, 2° comma, c.p.c., impegnandosi comunque a produrli nel caso in cui venga richiesto dal Tribunale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25 gennaio 2025.
All'udienza del 02/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
3 16924/2015 del 23/09/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio contratto nel
Comune di Messina il 28/10/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 957, parte 2, serie A, tra , nato Parte_1
a Messina il 23/10/1964, e , nata a [...] Controparte_1
il 06/02/1963, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
4 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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