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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2822/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. NICOLA OTTAVIANI appellante
E
[...]
[...]
Controparte_1 appellati – non costituiti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
913/2023 pubblicata in data 5/10/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.11.2023, l'appellante in epigrafe interposto tempestivo gravame per la riforma della sentenza impugnata.
2. Le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
3. Con nota depositata telematicamente il 26.3.2024, l'appellante ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio;
all'udienza di prima udienza di comparizione del 4.3.2025 (proveniente da rinvio d'ufficio), tuttavia nessuno è comparso.
4. La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. e del provvedimento di rinvio d'ufficio in via telematica da parte della cancelleria, ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
5. Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
6. L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
7. Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
2 dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
8. Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
9. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2822/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. NICOLA OTTAVIANI appellante
E
[...]
[...]
Controparte_1 appellati – non costituiti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
913/2023 pubblicata in data 5/10/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.11.2023, l'appellante in epigrafe interposto tempestivo gravame per la riforma della sentenza impugnata.
2. Le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
3. Con nota depositata telematicamente il 26.3.2024, l'appellante ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio;
all'udienza di prima udienza di comparizione del 4.3.2025 (proveniente da rinvio d'ufficio), tuttavia nessuno è comparso.
4. La Corte, verificata la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione di udienza ex art. 435 c.p.c. e del provvedimento di rinvio d'ufficio in via telematica da parte della cancelleria, ha trattenuto la causa in decisione, provvedendo come da dispositivo in calce.
5. Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
6. L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
7. Stabilisce la Suprema Corte che “nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
2 dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass.
n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
8. Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione dell'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
9. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-nulla in punto spese;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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