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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
12224 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12224 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_1
(VR) Via Monte Moro, 14 rappresentata e difesa dall'avv. SARTORI BARANA STEFANO
e
nato il [...] a [...], residente a [...]di Progno CP_1
(VR), Via Piave 9, rappresentato e difeso dall'avv. DAL BOSCO VERONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art.
3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1 stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affidarsi in via esclusiva i figli minori alla madre disponendo che siano i Servizi Sociali a determinare i tempi e le modalità della loro presenza con il padre;
c) assegnarsi la casa coniugale, sita in BA CA (VR) Via Monte Moro , alla Sig.ra , in quanto Parte_1 rispondente all'interesse della prole.
d) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e senza intento di liberalità, le parti convengono che il signor si impegni ad attribuire e quindi trasferire, entro 45 CP_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla signora , che accetta, Parte_1 la sua quota di proprietà dell'immobile sito in BA CA (VR) Via Aldo Moro, 14, così catastalmente identificato:
- fabbricato unifamiliare composto da un'abitazione al piano terra di 7 (sette) vani catastali complessivi, con soffitta al primo piano, avente quale pertinenza esclusiva circostante corte scoperta al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 19, particella:
640 sub 3, Via Monte Moro, 22, piano T-1, cat. A/7, classe 2, cons. 7 vani, sup. cat. 177 mq, R.C. euro
460,94.
L'area di sedime del fabbricato in oggetto, nonché la corte scoperta pertinenziale allo stesso, è riportata nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 19, particella 640, ente urbano di are 8 e ca.
44, confinante con le particelle 636, 168, 627, con Via Monte Moro, salvi altri,
Il detto trasferimento verrà eseguito entro 45 giorni, a seconda delle esigenze e della disponibilità del Notaio rogante, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a cura e spese della sig.ra
[...]
, la quale provvederà a pagare personalmente il mutuo dal momento del Parte_1 trasferimento.
e) il trasferimento della quota della proprietà dell'immobile da parte del sig. a CP_1 favore della sig.ra è stato concordato nell'ottica del riassetto degli Parte_1 aspetti patrimoniali tra i coniugi all'interno della famiglia, senza spirito di liberalità;
Si precisa che il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è da ritenersi esente da imposte ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 74/87;
f) il sig. si obbliga entro e non oltre gg. 15 dalla sottoscrizione del presente ricorso CP_1
Cont a contattare per iscritto, personalmente o a mezzo del proprio legale, la per agevolare la rideterminazione del contratto di mutuo pena il pagamento di una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
g) il sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
un assegno di divorzio dell'importo di euro 50,00 mensili, con la Parte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
h) Il Sig. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento in favore di CP_1 ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, per un totale di € 500,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate così come previsto dal protocollo del
Tribunale di Verona;
i) il sig. rinuncia all'assegno unico a favore della sig.ra CP_1 Parte_1
.
[...]
l) le parti concordemente riconoscono che gli arretrati per il mantenimento e le spese accessorie non corrisposte nel periodo 2021/2025 ammontano complessivamente ad € 15.700,00, che il sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla ricorrente entro un congruo termine e, comunque, entro
[...] la conclusione del procedimento penale n. 6706/2023 Rg Gip, precisando che, così come richiesto dal Giudice penale, € 5.000,00 verranno versati entro gennaio 2026.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025 , e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 12/7/2008; che dall'unione erano
[...]
Per_ nati (25/8/2008) e (3/7/14); che aveva lo spettro autistico e soffriva di Per_1 Per_1
Per_ ADHD, certificato;
che anche era certificato per DSA per disturbo di apprendimento;
che il
Tribunale di VERONA, con sentenza n. 303 del 14/02/2023, pubblicata il 16.02.2023, passata in giudicato il 16.09.2023, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi;
che il procedimento di separazione era proseguito per le domande diverse dallo status e, tuttavia, si era concluso con una estinzione ex art. 309 cpc;
– hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter cpc hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con sentenza n. 303 del
16/02/2023, passata in giudicato). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento esclusivo dei figli alla madre, al loro collocamento prevalente presso il domicilio di quest'ultima ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti (nel senso che saranno i Servizi Sociali a determinare i tempi e le modalità della loro presenza con il padre), in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei figli.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di questi ultimi a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...]
[...] CP_1
CI (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 2, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 12224 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_1
(VR) Via Monte Moro, 14 rappresentata e difesa dall'avv. SARTORI BARANA STEFANO
e
nato il [...] a [...], residente a [...]di Progno CP_1
(VR), Via Piave 9, rappresentato e difeso dall'avv. DAL BOSCO VERONICA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art.
3 , n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1 stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) affidarsi in via esclusiva i figli minori alla madre disponendo che siano i Servizi Sociali a determinare i tempi e le modalità della loro presenza con il padre;
c) assegnarsi la casa coniugale, sita in BA CA (VR) Via Monte Moro , alla Sig.ra , in quanto Parte_1 rispondente all'interesse della prole.
d) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e senza intento di liberalità, le parti convengono che il signor si impegni ad attribuire e quindi trasferire, entro 45 CP_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla signora , che accetta, Parte_1 la sua quota di proprietà dell'immobile sito in BA CA (VR) Via Aldo Moro, 14, così catastalmente identificato:
- fabbricato unifamiliare composto da un'abitazione al piano terra di 7 (sette) vani catastali complessivi, con soffitta al primo piano, avente quale pertinenza esclusiva circostante corte scoperta al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 19, particella:
640 sub 3, Via Monte Moro, 22, piano T-1, cat. A/7, classe 2, cons. 7 vani, sup. cat. 177 mq, R.C. euro
460,94.
L'area di sedime del fabbricato in oggetto, nonché la corte scoperta pertinenziale allo stesso, è riportata nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 19, particella 640, ente urbano di are 8 e ca.
44, confinante con le particelle 636, 168, 627, con Via Monte Moro, salvi altri,
Il detto trasferimento verrà eseguito entro 45 giorni, a seconda delle esigenze e della disponibilità del Notaio rogante, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a cura e spese della sig.ra
[...]
, la quale provvederà a pagare personalmente il mutuo dal momento del Parte_1 trasferimento.
e) il trasferimento della quota della proprietà dell'immobile da parte del sig. a CP_1 favore della sig.ra è stato concordato nell'ottica del riassetto degli Parte_1 aspetti patrimoniali tra i coniugi all'interno della famiglia, senza spirito di liberalità;
Si precisa che il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è da ritenersi esente da imposte ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 74/87;
f) il sig. si obbliga entro e non oltre gg. 15 dalla sottoscrizione del presente ricorso CP_1
Cont a contattare per iscritto, personalmente o a mezzo del proprio legale, la per agevolare la rideterminazione del contratto di mutuo pena il pagamento di una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
g) il sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
un assegno di divorzio dell'importo di euro 50,00 mensili, con la Parte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
h) Il Sig. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento in favore di CP_1 ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, per un totale di € 500,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate così come previsto dal protocollo del
Tribunale di Verona;
i) il sig. rinuncia all'assegno unico a favore della sig.ra CP_1 Parte_1
.
[...]
l) le parti concordemente riconoscono che gli arretrati per il mantenimento e le spese accessorie non corrisposte nel periodo 2021/2025 ammontano complessivamente ad € 15.700,00, che il sig. CP_1 si impegna a corrispondere alla ricorrente entro un congruo termine e, comunque, entro
[...] la conclusione del procedimento penale n. 6706/2023 Rg Gip, precisando che, così come richiesto dal Giudice penale, € 5.000,00 verranno versati entro gennaio 2026.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025 , e Parte_1 CP_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 12/7/2008; che dall'unione erano
[...]
Per_ nati (25/8/2008) e (3/7/14); che aveva lo spettro autistico e soffriva di Per_1 Per_1
Per_ ADHD, certificato;
che anche era certificato per DSA per disturbo di apprendimento;
che il
Tribunale di VERONA, con sentenza n. 303 del 14/02/2023, pubblicata il 16.02.2023, passata in giudicato il 16.09.2023, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi;
che il procedimento di separazione era proseguito per le domande diverse dallo status e, tuttavia, si era concluso con una estinzione ex art. 309 cpc;
– hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ritualmente depositate ex art. 127 ter cpc hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con sentenza n. 303 del
16/02/2023, passata in giudicato). Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento esclusivo dei figli alla madre, al loro collocamento prevalente presso il domicilio di quest'ultima ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti (nel senso che saranno i Servizi Sociali a determinare i tempi e le modalità della loro presenza con il padre), in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei figli.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di questi ultimi a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
, nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...]
[...] CP_1
CI (VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 2, parte II, serie A, anno 2008;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra