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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.137/2022 R.G., promossa da cod. fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trigila
Appellante contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Blanco
Appellato
OGGETTO: appello – sanzione disciplinare – restituzione giornate retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 143/2022 del 18/1/2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1
nella contumacia della , datrice di lavoro, dichiarava Controparte_2
illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due, irrogata dalla società convenuta con raccomandata del 26.3.2019; per
1 l'effetto, annullava la sanzione disciplinare comminata;
condannava altresì la società alla restituzione delle somme conseguentemente trattenute, nonché al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale rilevava che al ricorrente, con lettera del 26.2.2019, era stato contestato di avere svolto le proprie mansioni in data 15.2.2019 senza indossare il prescritto DPL, ed in particolare di avere proceduto alla movimentazione di fusti di prodotti chimici con utilizzo di traspallet elettrico senza indossare le scarpe antinfortunistiche di sicurezza (area consegna chimici CT6), di avere altresì continuato a svolgere tale attività sebbene reiteratamente invitato a sospendere le operazioni di carico, portando a termine le operazioni e facendo così trovare i fusti già caricati sul camion all'arrivo del collega al quale aveva chiesto di portargli le scarpe antinfortunistiche.
Rilevava altresì che al lavoratore era stata contestata la “negligente esecuzione della prestazione lavorativa – aggravata dal prosieguo delle operazioni pur a fronte Co di espressa diffida a sospenderle formulata dal personale della presente in loco”, che il ricorrente, presentando giustificazioni scritte, aveva contestato i fatti posti a base del provvedimento disciplinare deducendo che nell'occorso aveva dimenticato le scarpe antinfortunistiche di sicurezza, che, in attesa che un collega, immediatamente contattato, gli portasse tale dispositivo, non aveva proseguito nella movimentazione e nel carico dei fusti, come espressamente richiestogli, e che circa venti minuti dopo aveva ricevuto ed indossato le scarpe antinfortunistiche.
Osservava che la società datrice di lavoro, su cui gravava l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'esercizio del potere disciplinare in applicazione dei criteri di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., non aveva fornito prova dei fatti addebitati, essendo rimasta contumace, e che anche i due testi indicati dal ricorrente avevano confermato la versione dei fatti resa dal lavoratore. Riteneva pertanto illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due comminata al lavoratore e, per l'effetto, la annullava, condannando la società convenuta alla restituzione delle somme conseguentemente trattenute.
2 La società cooperativa interponeva appello avverso la sentenza di Parte_1
primo grado con ricorso depositato il 21.2.2022 articolando quattro motivi di gravame.
Resisteva all'appello il , che, in via preliminare, chiedeva CP_1
dichiararsene l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per inesatta percezione dei fatti di causa da parte del primo giudice e per l'erroneità della motivazione, poiché contraria alle risultanze probatorie in atti.
Sostiene in particolare che il abbia di fatto ammesso i fatti addebitatigli, CP_1
consistiti nello “svolgimento dell'attività lavorativa senza indossare il prescritto DPI”, avendo affermato che, per mera dimenticanza, in data 15.2.2019, nel recarsi al lavoro presso la non aveva portato con sé le scarpe Controparte_4
antinfortunistiche, che, pertanto, non aveva potuto indossare all'inizio della giornata lavorativa - giornata che aveva avuto inizio nel capannone chimici della ditta Femar, presso il quale il lavoratore svolgeva le mansioni di magazziniere/autista -, che si era messo in contatto con il collega per farsele portare, che dopo circa Persona_1
venti minuti le aveva ricevute e le aveva, quindi, indossate. Rileva altresì che lo stesso lavoratore ha ammesso di essere stato richiamato dall'addetto alla sicurezza per la negligente esecuzione della prestazione lavorativa, che ha anche ammesso di avere movimentato quasi tutti i fusti chimici non indossando il prescritto dispositivo di sicurezza, e che, dichiarando di essersi fermato nell'attività di movimentazione dei fusti attendendo di farsi portare le scarpe antinfortunistiche, ha confermato in tal modo la propria negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa richiestagli.
Si duole che il giudice di primo grado non abbia percepito la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore in rapporto all'alta pericolosità del reparto chimico cui
3 era addetto. A tal proposito osserva che l'obbligo di indossare il DPI è previsto dal D.
Lgs. n. 81/2008, il cui art. 20, in combinato disposto con l'art. 75, ne impone l'uso al lavoratore, pena le sanzioni di legge e gli eventuali provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.
Censura infine la sentenza impugnata ritenendo contraddittoria e inconducente la motivazione adottata, che non avrebbe dato il giusto peso alla circostanza che sia stato un dipendente della società committente a far rilevare al l'infrazione posta CP_1
in essere e che il lavoratore abbia anche dovuto interrompere e ritardare il compimento della propria prestazione di lavoro in attesa che un collega gli portasse le scarpe antinfortunistiche necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Con il secondo motivo d'appello deduce l'erroneità della sentenza per averla condannata alla restituzione delle somme asseritamente trattenute senza che sia stata fornita alcuna prova dal lavoratore dell'an e del quantum della pretesa restitutoria.
In proposito afferma di non avere operato alcuna decurtazione sulla retribuzione del proprio dipendente. Precisa che, in ogni caso, non avendo il lavoratore in alcun modo specificato quale fosse l'asserita somma trattenuta per effetto della sanzione disciplinare, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la relativa domanda in quanto generica e sprovvista di supporto probatorio.
3. Con il terzo motivo di appello deduce l'infondatezza delle altre censure mosse dal lavoratore e non esaminate - mancata affissione del codice disciplinare, mancanza di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata, violazione dell'art.32
CCNL di categoria - in quanto assorbite nella pronuncia resa dal Tribunale.
In proposito afferma che il principio della necessaria pubblicità del codice disciplinare non si applica nei casi in cui la sanzione sia irrogata per mancanze che dipendono dalla violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili senza necessità di specifica previsione.
In merito all'eccepita violazione dei principi di gradualità e di proporzionalità, rileva l'assoluta genericità della doglianza e l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione più lieve in rapporto alla gravità del fatto posto in essere,
4 evidenziando altresì l'inammissibilità dell'eccezione, non avendo il lavoratore formulato alcuna specifica domanda volta a consentire la sostituzione della sanzione impugnata con altra meno afflittiva in caso di conferma della responsabilità disciplinare addebitatagli.
Infine, contesta la presunta nullità della sanzione per supposta violazione dell'art. 32 CCNL di categoria, che, a dire dell'appellato, disciplinerebbe altra materia - malattia e infortunio del lavoratore - rilevando che il CCNL riportato dal lavoratore come “CCNL di categoria” non corrisponde a quello effettivamente adottato e applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, e che l'art. 32 del CCNL
Logistica, Trasporto e Spedizione dell'1.8.2013, come rinnovato in data 3.12.2017, all'art. 32 elenca le sanzioni disciplinari, ricomprendendo tra queste, al par. B) lett. d), la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni, prevista nei casi in cui il lavoratore esegua il lavoro affidatogli con “provata negligenza” o “commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda”.
4. Con il quarto motivo di appello deduce l'erroneità della soccombenza ad essa attribuita dal primo giudice rispetto ai fatti e agli elementi presenti in giudizio, poiché non correttamente valutati. Contesta altresì la quantificazione delle spese, operata sulla base di un valore non aderente all'effettivo valore della causa, né conforme alla dichiarazione di valore (€ 400,00) formulata in ricorso dalla controparte. Sul punto rileva che le due giornate di retribuzione oggetto della domanda del lavoratore corrispondono alla somma di € 121,70 (considerata una retribuzione lorda giornaliera di € 60,85), ragion per cui avrebbe dovuto applicarsi quanto meno una riduzione del
20% del compenso in base ai criteri di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
5. In via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame deve essere disattesa, atteso che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
5 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”- Cass.
Sez. U sent. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. U ord. n. 36481 del 13/12/2022.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
6. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato.
In linea generale, in base all'art. 7 L. 300/1970, secondo comma, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
In proposito si osserva che il grado di precisione della contestazione è funzionale alla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa, ed è pertanto necessaria la completa coincidenza fra il capo d'incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 16249 del 19/08/2004)
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, in quanto fondamento in concreto del potere disciplinare esercitato (Cass.
Sez. L, sent. n. 15950 del 16/08/2004).
6.1. Posti i suddetti principi di diritto, nel caso di specie la sanzione disciplinare comminata al si fonda sulla contestazione di addebito del 26.2.2019, con la CP_1
quale la società imputava al lavoratore “di aver proceduto alla movimentazione di fusti di prodotti chimici con utilizzo di traspallet elettrico senza indossare le scarpe antinfortunistica di sicurezza (area consegna chimici CT6)” e di avere altresì
“continuato nella movimentazione dei detti fusti” dopo “reiterati inviti a sospendere le
6 operazioni di carico”, fino a ultimare la movimentazione dei fusti “facendoli trovare tutti caricati sul camion”. Nella contestazione disciplinare si legge altresì: “Tale negligente esecuzione della prestazione lavorativa in violazione delle prescrizioni di legge sulla sicurezza – aggravata dal prosieguo delle operazioni pur a fronte di Co espressa diffida a sospenderle formulata dal personale della presente in loco – costituisce grave infrazione disciplinare passibile di sanzione secondo quanto disposto dall'art. 32 CCNL di settore applicato al vigente rapporto di lavoro”.
A fronte di tale contestazione disciplinare, e all'esito delle giustificazioni rese dal lavoratore, la società con nota del 26.3.2019 comminava al la sanzione CP_1
disciplinare impugnata sul rilievo dell'ammissione da parte dello stesso della condotta contestata – “lo svolgimento dell'attività lavorativa senza indossare le prescritte scarpe antinfortunistica” –, della ritenuta gravità dell'infrazione e della “provata negligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa pericolosa consistente in movimentazione di fusti di prodotti chimici”.
Il giudice di prime cure, a parere dell'appellante, avrebbe dunque errato nell'ammettere la prova testimoniale richiesta dall'originario ricorrente, essendo i fatti contestati già ammessi dal lavoratore senza necessità, dunque, di compiere attività istruttoria.
Invero il , pur avendo ammesso di avere dimenticato di indossare le CP_1
scarpe antinfortunistiche necessarie per le mansioni da svolgere, ha negato di avere continuato a svolgere tale attività ancorché ripreso dall'addetto alla sicurezza Tes_1
ed ha altresì contestato di avere portato a termine il compito affidatogli;
[...]
anzi ha affermato di avere contattato un collega – – per farsi portare Persona_1
le scarpe antinfortunistiche sul posto di lavoro.
La versione dei fatti offerta dal lavoratore trova riscontro nelle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado.
[... I testi e il primo dipendente della cooperativa Persona_1 Tes_2
e collega di lavoro dell'appellato, il secondo dipendente della Pt_1 Controparte_5
presente ai fatti, pur avendo entrambi confermato che il , nella vicenda per CP_1
7 cui è causa, aveva dimenticato di indossare le scarpe antinfortunistiche e che per questo era stato ripreso dall'addetto alla sicurezza della società – tale Controparte_5
– , riferiscono altresì che il lavoratore sospese immediatamente Persona_2
l'attività, chiamò il chiedendogli di portargli le scarpe sul luogo di lavoro - cosa Per_1
che quest'ultimo fece nell'arco di circa un quarto d'ora o mezz'ora – e, dopo avere indossato il prescritto dispositivo, riprese il proprio lavoro (riferisce il “appena Tes_2
sono arrivate le scarpe, il dopo averle indossate, ha effettuato l'intero CP_1
lavoro previsto”; riferisce altresì il “Ribadisco di aver portato al le Per_1 CP_1
scarpe antinfortunistiche nell'arco di circa un quarto d'ora e egli le ha indossate immediatamente ed ha ripreso il lavoro. Tra la sede e la sede della CP_6 [...]
vi è un breve tratto di strada, circa 300 m.”). CP_5
Se dunque è incontestato che il lavoratore abbia dimenticato, all'inizio della propria giornata lavorativa, di indossare le scarpe antinfortunistiche, necessarie per l'attività di movimentazione di fusti contenenti prodotti chimici che era tenuto a svolgere, non vi è prova che abbia proseguito nella suddetta attività anche dopo
“reiterati inviti” a sospendere le operazioni di carico dell'addetto alla sicurezza della società committente dei lavori, né che, nonostante tali inviti, abbia ultimato il proprio lavoro prima che arrivasse il collega con le scarpe antinfortunistiche.
La condotta oggetto di addebito disciplinare non si esauriva - come erroneamente affermato dalla società nell'atto di appello - nell'avere il dimenticato o CP_1
trascurato di fare uso del dispositivo di sicurezza, indispensabile per lo svolgimento del lavoro affidatogli, ma verteva piuttosto sulla presunta prosecuzione delle operazioni “pur a fronte di espressa diffida a sospenderle formulata dal personale della presente in loco”; aggravante questa che giustificherebbe la sanzione CP_3
comminata in base alle norme disciplinari previste dal CCNL di riferimento.
In difetto di prova del fatto sì come contestato, nonché della prosecuzione, in mancanza del prescritto dispositivo, dell'attività lavorativa da parte dell'appellato dopo la contestazione dell'addetto alla sicurezza della committente – prova il cui onere incombeva sulla parte datoriale – correttamente il primo giudice ha annullato la
8 sanzione disciplinare irrogata.
Deve pertanto considerarsi assorbita ogni altra questione sul punto in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare, nonché alla violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione (oltretutto in mancanza di domanda della società di applicazione all'esito del giudizio di una sanzione minore, cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 3896 dell'11/2/2019; Cass. Sez. L. sent. n. 8910 del 13/4/2007).
7. E', di contro, fondato il secondo motivo di gravame, con il quale la società appellante lamenta che il giudice di prime cure l'abbia condannata alla restituzione delle somme trattenute in virtù della sanzione comminata senza che sia stata offerta prova alcuna dell'an e del quantum della presunta trattenuta.
All'esito dell'esercizio dei poteri officiosi del Collegio in merito all'attuazione della sospensione dalla retribuzione irrogata dalla parte datoriale, mediante acquisizione delle buste paga emesse in relazione all'appellato per le mensilità di aprile e maggio 2019 (con ordinanza emessa all'esito dell'udienza dell'8.5.2025) – essendo stato precisato nella lettera di irrogazione del provvedimento disciplinare che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due sarebbe stata attuata nelle giornate del 3 e del 4 aprile 2019 – non risulta operata alcuna trattenuta con causale corrispondente all'applicazione della sanzione irrogata.
Pertanto, non essendo stata offerta alcuna prova della presunta indebita trattenuta, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società cooperativa , ed Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda del di restituzione CP_1
delle somme illegittimamente trattenute deve essere rigettata.
8. Ex art. 92 co. 2 c.p.c, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda proposta da di restituzione delle somme Controparte_1
trattenute.
9 Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Elvira Maltese
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