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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2932/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con l'avv.to Cristina Pelliccia, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio risulta domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE - contumace
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per parte ricorrente (come precisate alla udienza del 9.10.2025): pronuncia di status divorzile e conferma delle ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 10.10.2025, premesso che:
- I coniugi e hanno contratto matrimonio in ALBANIA il Parte_1 CP_1
2.8.1992, non trascritto nei Registri dello Stato Civile in Italia;
- che la coppia ha avuto tre figlie: (1.9.1992), (20.5.1996) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.2.2000), maggiori di età, della quali e affette da handicap;
Per_1 Per_2
- su impulso della odierna ricorrente, dopo la comparizione personale in data 2.12.2021, con sentenza emessa in data 6.10.2023, all'esito del procedimento di separazione giudiziale, svoltosi nella contumacia del marito, il Tribunale di Como ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: addebito della separazione al marito CP_1
collocamento presso la madre delle figlie e maggiorenni ma disabili Per_1 Persona_4
gravi; assegnazione della casa coniugale alla madre;
rigetto della domanda di mantenimento per le figlie, determinazione di un assegno di mantenimento per la moglie di euro Parte_1
200,00 mensili a carico del marito, oltre alla rivalutazione Istat da ottobre 2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2021;
- sin dalla udienza presidenziale i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 23.9.2024, la moglie ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la notifica eseguita a mezzo posta in Albania, regolarmente ritirata dal destinatario.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
pagina 2 di 6 - la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, come precisato dalla parte ricorrente alla udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 9.10.2021;
- Quanto agli aspetti economici della vicenda in esame, ritiene il Collegio, che sussistano i presupposti per disporre a carico del padre, un assegno di mantenimento per le due figlie disabili, equiparate normativamente a prole minore – con conseguente modifica della statuizione precedentemente assunta in sede di separazione;
- il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n.
2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale;
- Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli minori (cui sono equiparati quelli con disabilità, ai sensi dell'art. 337 septies II co. c.c.) deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148,
316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
- Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle pagina 3 di 6 "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
- La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
- Ciò posto, sotto il profilo economico, la parte ricorrente lavora come collaboratrice domestica con orario part-time, compatibile con le gravose necessità di accudimento delle figli disabili, e percepisce circa € 850 mensili. Vive nell'immobile condotto in locazione (con canone mensile di 406 euro circa, oltre spese).
- Il resistente, invece, nulla ha documentato in merito alla propria condizione reddituale, avendo fatto perdere ogni traccia di sé e sottraendosi così, come già emerso nel corso del giudizio di separazione, ai propri obblighi coniugali e verso le figlie disabili, di fatto abbandonate alla sola madre, che da molti anni ne costituisce l'unico riferimento sotto ogni profilo, umano, affettivo, economico;
egli tuttavia è ancora soggetto piuttosto giovane, abile al lavoro e non affetto da patologie invalidanti, il quale, si stima, in quanto corrispondente all'id quom plerumque accidit, possa svolgere attività lavorativa al fine di sopperire alle proprie esigenze di vita;
- Ne consegue che egli, benchè non abbia documentato la propria condizione reddituale- patrimoniale, sottraendosi al giudizio, - comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., è comunque gravate dall'obbligo legale di contribuzione verso le figlie maggiorenni ma disabili, che si stima equo commisurare, in assenza di altre informazioni, alla minimale somma di euro
100 mensili per ciascuna figlia (200 euro complessivi), soggetti a rivalutazione istat annuale, e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso divorzile, oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
- relativamente alle spese processuali, ritiene il Collegio che possa operarsene la compensazione per un terzo, attesa la natura necessaria del giudizio. I residui due terzi delle spese di lite sopportate da parte ricorrente possono invece porsi a carico del resistente, soccombente quanto alle domande in atti, in particolare in punto statuizioni di carattere economico.
pagina 4 di 6 - Le spese di lite sopportate da parte ricorrente -tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/22, della natura della causa, dell'effettiva attività difensiva svolta, della contumacia del resistente e del dimezzamento previsto per il patrocinio a spese dello
Stato- si liquidano nell'importo di € 2.700 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge. Pertanto, l'importo di € 1.800,00, oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge deve essere posto a carico del resistente, con distrazione a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in ALBANIA in data 2.8.1992, non trascritto nei Registri dello Stato Civile in Italia;
[...]
2) PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle figlie disabili e , mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, dell'importo complessivo mensile per le due figlie di € 200 (rivalutabile annualmente con indici Istat), con decorrenza dalla data di deposito del ricorso divorzile, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
3) CONFERMA le ulteriori statuizioni di carattere economico patrimoniale, in merito all'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della ricorrente ed alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2023;
4) COMPENSA le spese di lite nella misura di un terzo, e CONDANNA il resistente al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione a favore dello Stato, della somma di € 1.800,00, a titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in camera di consiglio in Como del 10.10.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2932/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con l'avv.to Cristina Pelliccia, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio risulta domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE - contumace
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Per parte ricorrente (come precisate alla udienza del 9.10.2025): pronuncia di status divorzile e conferma delle ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 10.10.2025, premesso che:
- I coniugi e hanno contratto matrimonio in ALBANIA il Parte_1 CP_1
2.8.1992, non trascritto nei Registri dello Stato Civile in Italia;
- che la coppia ha avuto tre figlie: (1.9.1992), (20.5.1996) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.2.2000), maggiori di età, della quali e affette da handicap;
Per_1 Per_2
- su impulso della odierna ricorrente, dopo la comparizione personale in data 2.12.2021, con sentenza emessa in data 6.10.2023, all'esito del procedimento di separazione giudiziale, svoltosi nella contumacia del marito, il Tribunale di Como ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: addebito della separazione al marito CP_1
collocamento presso la madre delle figlie e maggiorenni ma disabili Per_1 Persona_4
gravi; assegnazione della casa coniugale alla madre;
rigetto della domanda di mantenimento per le figlie, determinazione di un assegno di mantenimento per la moglie di euro Parte_1
200,00 mensili a carico del marito, oltre alla rivalutazione Istat da ottobre 2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2021;
- sin dalla udienza presidenziale i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 23.9.2024, la moglie ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la notifica eseguita a mezzo posta in Albania, regolarmente ritirata dal destinatario.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
pagina 2 di 6 - la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, come precisato dalla parte ricorrente alla udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 9.10.2021;
- Quanto agli aspetti economici della vicenda in esame, ritiene il Collegio, che sussistano i presupposti per disporre a carico del padre, un assegno di mantenimento per le due figlie disabili, equiparate normativamente a prole minore – con conseguente modifica della statuizione precedentemente assunta in sede di separazione;
- il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n.
2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale;
- Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto per i figli minori (cui sono equiparati quelli con disabilità, ai sensi dell'art. 337 septies II co. c.c.) deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148,
316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
- Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle pagina 3 di 6 "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
- La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
- Ciò posto, sotto il profilo economico, la parte ricorrente lavora come collaboratrice domestica con orario part-time, compatibile con le gravose necessità di accudimento delle figli disabili, e percepisce circa € 850 mensili. Vive nell'immobile condotto in locazione (con canone mensile di 406 euro circa, oltre spese).
- Il resistente, invece, nulla ha documentato in merito alla propria condizione reddituale, avendo fatto perdere ogni traccia di sé e sottraendosi così, come già emerso nel corso del giudizio di separazione, ai propri obblighi coniugali e verso le figlie disabili, di fatto abbandonate alla sola madre, che da molti anni ne costituisce l'unico riferimento sotto ogni profilo, umano, affettivo, economico;
egli tuttavia è ancora soggetto piuttosto giovane, abile al lavoro e non affetto da patologie invalidanti, il quale, si stima, in quanto corrispondente all'id quom plerumque accidit, possa svolgere attività lavorativa al fine di sopperire alle proprie esigenze di vita;
- Ne consegue che egli, benchè non abbia documentato la propria condizione reddituale- patrimoniale, sottraendosi al giudizio, - comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., è comunque gravate dall'obbligo legale di contribuzione verso le figlie maggiorenni ma disabili, che si stima equo commisurare, in assenza di altre informazioni, alla minimale somma di euro
100 mensili per ciascuna figlia (200 euro complessivi), soggetti a rivalutazione istat annuale, e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso divorzile, oltre al 50% alle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
- relativamente alle spese processuali, ritiene il Collegio che possa operarsene la compensazione per un terzo, attesa la natura necessaria del giudizio. I residui due terzi delle spese di lite sopportate da parte ricorrente possono invece porsi a carico del resistente, soccombente quanto alle domande in atti, in particolare in punto statuizioni di carattere economico.
pagina 4 di 6 - Le spese di lite sopportate da parte ricorrente -tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/22, della natura della causa, dell'effettiva attività difensiva svolta, della contumacia del resistente e del dimezzamento previsto per il patrocinio a spese dello
Stato- si liquidano nell'importo di € 2.700 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge. Pertanto, l'importo di € 1.800,00, oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge deve essere posto a carico del resistente, con distrazione a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in ALBANIA in data 2.8.1992, non trascritto nei Registri dello Stato Civile in Italia;
[...]
2) PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle figlie disabili e , mediante versamento alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, dell'importo complessivo mensile per le due figlie di € 200 (rivalutabile annualmente con indici Istat), con decorrenza dalla data di deposito del ricorso divorzile, oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
3) CONFERMA le ulteriori statuizioni di carattere economico patrimoniale, in merito all'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della ricorrente ed alla assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di cui alla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Como in data 6.10.2023;
4) COMPENSA le spese di lite nella misura di un terzo, e CONDANNA il resistente al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione a favore dello Stato, della somma di € 1.800,00, a titolo di rimborso dei residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in camera di consiglio in Como del 10.10.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
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