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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1291 /2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Il giudice, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 13.11.25
Il Giudice
IS DE
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
IS DE lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio dall'avv Giuseppe
NO ( ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Palermo, via Sciuti n. 164 attore
CONTRO
Controparte_1
detto in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. ( ed Controparte_3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Tripoli n. 3 giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
dell' Controparte_1 Controparte_1
detto , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'errato trattamento sanitario ricevuto presso la struttura durante il ricovero occorso dal 1/02/18 al 15/03/18.
A tal proposito l'attore ha esposto che:.
- Egli, nel mese di febbraio 2018, presso l'UOC di chirurgia generale di Controparte_1
Palermo, aveva subito un intervento chirurgico di “lisi di aderenze + gastric bypass Roux ed
Y per via laparoscopica”;
- successivamente, in data 4.2.2018, era stato sottoposto d'urgenza ad intervento di
“laparotomia, lavaggio cavità addominale, sutura della perforazione gastrica e realizzazione gastrostomia su stomaco escluso” (diagnosi operatoria: perforazione tasca gastrica in paziente recentemente operato di GBP); in seguito all'intervento era stato, inoltre, necessario procedere a numerose medicazioni per la comparsa di una vasta perdita di sostanza in regione dorso lombare;
- dal giugno 2019, poi, si era manifestato “disturbo di adattamento cronico con sintomi depressivi” che aveva reso necessario l'inizio di relativa terapia medica.
- nel marzo 2021, poi, egli aveva ulteriormente subito, questa volta presso l'
[...]
di Palermo, intervento di “Plastica Controparte_4
della parete addominale con posizionamento di mesh sec. Tecnica IPOM e lisi di aderenza”.
Ciò esposto il rappresentando di essere ad oggi affetto da “stato ansioso-depressivo Pt_1
reattivo in esiti ad intervento lisi di aderenze + gastric bypass Roux ed Y per via laparoscopica con conseguente perorazione della tasca gastrica” con associata sindrome dispeptica ed importanti esiti cicatriziali alla parete addominale e alla regione dorso-lombare”, ha denunciato una condotta negligente dei sanitari della struttura convenuta, che l'avevano avuto in cura nel periodo compreso dal 1/02/18 al 15/03/18,,consistita nel non avere valutato correttamente il caso clinico (paziente obeso con interventi pregressi) ; valutazione che, se correttamente eseguita, avrebbe dovuto indurli a sconsigliare l'intervento poi eseguito, che aveva causato “voluminoso laparocele antero-laterale sinistro”.
3 Parte attrice, quindi, richiamando la relazione di consulenza tecnica medico -legale depositata in atti, redatta a firma del dott ha chiesto il risarcimento dei danni subiti, di cui Persona_1
danno biologico 20% + ITP 30 gg al 75%, ITP 40gg al 50% e 40 gg al 25%, oltre al danno morale ed esistenziale da liquidare equitativamente.
L'attore , quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: condannare la predetta convenuta in persona del suo legale rappresentante, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore così come azionati e sotto tutti i profili risarcibili a seguito dell'evento de quo, per le ragioni, le causali, i titoli esposti in parte motiva, danni che si quantificano nella somma di Euro
82.528,33, o di quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU della quale sin da ora si chiede l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fato al soddisfo”. Con vittoria di spese.
La struttura convenuta, ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza delle domande risarcitorie chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese.
Nel merito, la struttura sanitaria ha dedotto che il paziente aveva scientemente assunto il rischio di complicanze chirurgiche, come emergente dall'allegato consenso informato, sottoscritto dal
La convenuta ha poi contestato gli addebiti di negligenza ed imperizia del personale Pt_1
sanitario, deducendo l'assenza del nesso eziologico fra le prestazioni eseguite e il danno dedotto;
ha eccepito infine l'eccessività della somma pretesa.
Disposta ed espletata CTU, la causa , all'udienza del 13.11.25 . è stata assunta in decisone .
***
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda in quanto preceduta da espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo in allegato alla citazione del 6.10.21).
Nel merito la domanda è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Si premette che la vicenda di specie si colloca in un arco temporale successivo all'introduzione della legge (legge 24 dell'8.3.2017). Come è noto , sensi dell'art 7 della citata Parte_2
normativa, di fatto recettiva degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito di qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera, “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa,
4 risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal
5 senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera
6 dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, difetta del tutto la prova del nesso eziologico tra il comportamento asseritamente colposo dei sanitari ed i danni patiti .
La prospettazione dell'attore, infatti, non ha trovato conferma nella CTU espletata nel corso del giudizio.
Il nominato Collegio di cc.tt.uu., composto dai dott.ri e , è Persona_2 Persona_3
pervenuto, sulla base di criteri medici legali corretti e di un percorso logico immune da vizi, alla condivisibile conclusione della insussistenza del nesso causale tra condotta colposa e danno.
I consulenti del Tribunale hanno premesso che “ Il trattamento chirurgico (la chirurgia bariatrica) costituisce nei casi di «obesità patologica» - quale era affetto il paziente - l'unico rimedio in grado di assicurare un'efficace e duratura riduzione del peso, e di migliorare o risolvere le patologie responsabili del drammatico incremento della correlata mortalità. Le procedure di chirurgia bariatrica vengono suddivise in due categorie: restrittive e malassorbitive. Le prime sono basate sulla riduzione della capacità gastrica e sull'insorgenza di un precoce senso di sazietà, con conseguente riduzione dell'introito calorico;
le procedure malassorbitive assicurano invece un calo ponderale a lungo termine conseguente soprattutto al malassorbimento indotto dal by-pass intestinale. In una categoria a sé stante è il «gastric by-pass» che esplica una complessa azione di tipo ormonale e «metabolico», nella quale peptici ed enterormoni svolgono un ruolo fondamentale.
L''intervento non determina l'asportazione di alcuna parte dell'intestino né dello stomaco ed è da considerarsi assolutamente reversibile. Dopo questo intervento lo stomaco, il duodeno e le vie biliari non sono più esplorabili con le metodiche tradizionali, ma esistono oggi nei centri più attrezzati metodi di indagine alternativi.
Il meccanismo della perdita di peso del bypass gastrico non è completamente noto;
vi influiscono: la riduzione della quantità di cibo introdotto per cui è sufficiente introdurre una piccola quantità di cibo per ottenere il senso di sazietà; l'arrivo di cibo appena masticato in un tratto di intestino che
7 non era abituato a riceverlo in questa forma, determina una riduzione dell'appetito ed una sazietà precoce di grado variabile;
buona parte del cibo resta non digerito e quindi non assorbibile. Il
Lap-BPG è una procedura sicura ed efficace, con morbilità complessiva e mortalità sovrapponibili a quanto descritto per l'analogo intervento open (rispettivamente 10- 16% e 0.2-0.5%). Il Lap-BPG su ansa alla Roux è inoltre una procedura efficace a lungo termine per il trattamento dell'obesità grave: follow-up a 3 anni hanno documentato una perdita stabile del 60-75% del peso in eccesso
Su quale sia la migliore tecnica per realizzare l'anastomosi gastro-digiunale, ad oggi, c'è molto dibattito nella comunità scientifica internazionale;
da una revisione della letteratura che esamina in modo esaustivo le tre tecniche anastomotiche principali, con suturatrice lineare, circolare e cucita a mano, l'anastomosi con suturatrice lineare sarebbe preferibile per i tempi operatori più brevi e i tassi di complicanze più bassi, come la ridotta incidenza di stenosi gastro-digiunale.
Tuttavia, un diametro anastomotico maggiore aumenta il rischio di ulcere marginali a causa della maggiore esposizione della mucosa gastrica alla bile e agli acidi gastrici. L'anastomosi con suturatrice circolare offre un lume uniforme e consistente che può ridurre il rischio di stenosi postoperatoria, ma è associata a una maggiore incidenza di stenosi e ulcere. L'anastomosi cucita a mano, sebbene richieda molto tempo, fornisce un controllo superiore sulle dimensioni e sulla tensione dell'anastomosi, determinando i tassi più bassi di stenosi e perdite anastomotiche, sebbene la sua efficacia dipenda in larga misura dall'esperienza chirurgica. Nel complesso, però, la letteratura attuale manca di studi multicentrici su larga scala che confrontino direttamente queste tecniche.
Sulla base di tali premesse, gli esperti hanno, poi, condivisibilmente concluso che : “il signor ha riportato esiti cicatriziali in addome da laparotomia per perforazione tasca gastrica Pt_1
da intervento chirurgico di lisi di aderenze+ gastric bypass roux en Y per via laparoscopica in soggetto marcatamente obeso e con egresso laparocele iatrogeno, vistoso esito cicatriziale da pregressa piaga da decubito in sede dorso lombare. Come già decritto, trattandosi di un soggetto affetto da grave obesità, la scelta chirurgica adottata dai Chirurghi del nosocomio CP_1
è risultata la più efficace e consona in relazione al grado di obesità del paziente;
la
[...]
condizione di obesità, nota da parecchi anni, che cagiona una ridotta capacità di guarigione e di sintesi delle ferite da parte del paziente lo ha esposto più facilmente alla deiscenza della parete
8 gastrica, alla riformazione del laparocele che in passato era già comparso e trattato chirurgicamente con laparotomia nel 2017, nonchè alla formazione di una vistosa cicatrice da decubito in sede dorso lombare approfondantesi fino ai fasci muscolari;
nonostante quanto esposto, la complicanza della perforazione è stata prontamente diagnosticata e suturata dei la CP_5
piaga comparsa subito dopo il ricovero è stata medicata, infine il paziente si sottoponeva successivamente a plastica dell'addome. La complicanza della perforazione gastrica risultava prevedibile ma non prevenibile e comunque a nostro avviso non attribuibile ad una cattiva gestione del paziente o ad una errata tecnica operatoria da parte dei chirurghi, pertanto non si ravvedono condotte censurabili a carico degli stessi”.(cfr relazione di CTU pag 17).
I CCTTUU hanno chiarito che “come tutti gli interventi, anche per il Bypass gastrico possono verificarsi delle complicanze …occorre sempre tenere presente che in ogni caso il rischio di mortalità e di complicanze aumenta con l'aumentare del peso corporeo e dell'età del paziente…nel caso in esame, la deiscenza della sutura meccanica a livello della tasca gastrica rientra tra le complicanze descritte in letteratura e della quale il pz deve essere informato…c'è da sottolineare come, in casi del genere, il tempestivo riconoscimento della complicanza ed il conseguente trattamento siano fondamentali per evitare ulteriori complicanze o addirittura l'exitus del paziente”. I nominati CCTTUU hanno aggiunto che “…Da questo punto di vista, non si può che giudicare ineccepibile la condotta degli operatori dell'UO di Parte_3
, e il passaggio presso l'UO di terapia Intensiva non può che giudicarsi, in pz fragili quali
[...]
sono da considerarsi gli obesi, una prassi obbligatoria, al fine di monitorare il delicato quadro clinico dei soggetti sottoposti a interventi di tale portata.”.
In relazione all'obesità di cui è affetto il i CCTTUU hanno poi specificato che “…è Pt_1
logico postulare una ritardata guarigione delle ferite nel paziente obeso, ragion per cui si rafforza il concetto di complicanza prevista quando si parla di deiscenza di anastomosi o delle suture in generale… la ridotta capacità di guarigione e di sintesi da parte del paziente si appalesa anche nella mancata chiusura delle ferite cutanee da cui è più volte derivata la dislocazione dei visceri al di fuori della loro sede naturale …Occorre precisare che, nonostante l'intervento di riparazione della perforazione gastrica sia stato eseguito dai sanitari del nosocomio con la Controparte_1
corretta tecnica, la TC addome di controllo eseguita su richiesta di questi CC.TT.UU. mostra già la
9 presenza di un piccolo laparocele recidivo in sede di ferita;
ciò a riprova, ancora una volta, delle difficoltà di guarigione delle ferite che caratterizzano pazienti del genere”.
E' stato accertato, dunque, dagli Ausiliari del Giudice che i sanitari che ebbero in cura il Pt_1
hanno effettuato corrette le scelte terapeutiche.
Non sono idonei a scalfire detta conclusione i rilievi svolti dal CTP di parte attrice secondo il quale:
- ”… i suddetti sanitari avrebbero dovuto valutare più attentamente il caso clinico in quanto si trattava di un paziente gravemente obeso con pregresso intervento di bendaggio gastrico
(open) e laparocele sovraombelicale mediano sottoposto già in data 20/06/2017 alla rimozione del bendaggio gastrico open e alla plastica della parete addominale – dovevano quindi a mio avviso sconsigliare questo tipo di intervento chirurgico che effettivamente ha causato, come riportato in diagnosi dai colleghi del Policlinico Universitario di Palermo un ulteriore e "voluminoso laparocele antero-laterale sinistro configurante un disastro di parete in soggetto sottoposto a by-pass gastrico".
- l'obesità non cagiona una ridotta capacità di guarigione e sintesi delle ferite da parte del paziente in quanto se così fosse nessun soggetto affetto da obesità grave si sottoporrebbe più a questa tipologia di intervento chirurgico e nel caso de quo il sig. Parte_1
già sottoposto a pregressi interventi chirurgici non aveva mai avuto alcuna problematica relativa alla guarigione delle ferite chirurgiche zioni critiche;
- la perforazione della tasca gastrica con successivo intervento chirurgico in laparotomia per effettuare la sutura della stessa ha causato lo shock settico con un quadro di insufficienza renale acuta e di fibrillazione atriale con conseguente trasferimento del periziando nel reparto di Terapia Intensiva. È in questo contesto che le precarie condizioni cliniche del periziando e la condizione di allettamento obbligato contribuiscono all'instaurarsi di una profonda piaga da decubito con gli esiti cicatriziali descritti anche dai consulenti nel proprio elaborato peritale.
Invero, sotto il primo profilo , il CTP si è limitato a riaffermare che l'intervento era sconsigliato, senza considerare che :
- presentava una storia di obesità severa, sottoposto a pregresso Parte_1
10 bendaggio nel 1997 e 2004, quest'ultimo rimosso previo ricovero dal 19 al 23 Giugno 2017 presso il Reparto di Chirurgia Endocrina e dell'Obesità di Palermo con Controparte_4
diagnosi di scarsa compliance e mancato dimagrimento in pz. Già sottoposto a posizionamento open di bendaggio gastrico con comparsa di laparocele con rimozione del bendaggio e plastica della parete addominale;
- dal colloquio psicologico emergeva anche una scarsa compliance del paziente in merito alle prescrizioni con tendenza a compensare le problematiche emotive con il cibo;
- la diagnosi di ingresso era “ di obesità grave inpz. con pregressi interventi addominali;
- l'obesità rappresenta una condizione che non solo compromette la salute metabolica, ma è anche associata a uno stato infiammatorio cronico a bassa intensità. Questo stato infiammatorio gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di numerosi disturbi correlati all'obesità, tra cui diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, disfunzioni metaboliche e persino alcune forme di cancro. Gli adipociti (cellule di grasso) svolgono un ruolo chiave nell'indurre l'infiammazione nell'obesità. In particolare, quando si verifica un accumulo eccessivo di grasso, gli adipociti aumentano di volume e possono subire un processo di
"disfunzione adipocitaria", in cui rilasciano un numero maggiore di citochine infiammatorie, come il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-α), l'interleuchina-6 (IL-6) e la proteina Creattiva (CRP). Queste molecole attivano la risposta infiammatoria sistemica, contribuendo a uno stato di infiammazione cronica;
- il trattamento chirurgico (la chirurgia bariatrica) costituisce nei casi di «obesità patologica» l'unico rimedio in grado di assicurare un'efficace e duratura riduzione del peso, e di migliorare o risolvere le patologie responsabili del drammatico incremento della correlata mortalità ;
- La chirurgia bariatrica è nata per soddisfare le esigenze di pazienti che con i trattamenti non invasivi, comunque non riescono a perdere peso;
sebbene la metodica adottata non è andata a buon fine, il medico deve fornire al paziente ulteriori alternative, principalmente quando ha in cura un soggetto che fa del suo peso un problema che va oltre i kg in eccesso, pervadendo la sfera psicologica, sociale e incide fortemente sull'autostima.
- I tanti trattamenti che sono a disposizione e tutti gli altri ancora in studio, hanno lo scopo
11 - proprio di dare delle alternative a pazienti sui quali, per il loro stato pro-infiammatorio e la scarsa propensione alla guarigione, molto spesso si hanno recrudescenze di malattia o fallimenti del trattamento.
- Il paziente infine era stato edotto sugli eventuali rischi previsti ed era consapevole e memore dei pregressi interventi e di un eventuale fallimento della tecnica e che “essendo l'obeso un soggetto predisposto alla mancata guarigione delle ferite, come dimostrato da più studi scientifici presenti in letteratura e citati in sede di CTU, l'insorgenza di laparoceli è molto frequente e non è legata ad errori nella tecnica chirurgica, ma rappresenta una
COMPLICANZA prevedibile e non prevenibile il più delle volte”.
In ordine al secondo rilievo, secondo cui l'obesità non sarebbe normalmente associata a uno stato infiammatorio cronico a bassa intensità, i CCTTU hanno rilevato che : “ Per rispondere a tale osservazione, basta inserire sulla ricerca avanzata di PubMed le parole chiave “Inflammation” and “obesity” e scorrere i 2429 risultati. Gli studi che correlano l'obesità e uno stato generale pro- infiammatorio, contrario quindi alla guarigione, sono innumerevoli e su questo punto questi
CC.TT. UU.
Infine con riguardo al terzo rilievo i tecnici hanno precisato che “ La perforazione della tasca gastrica, quale complicanza prevedibile ma non prevenibile, ha correttamente indotto i sanitari a ricorrere al necessario intervento chirurgico di laparotomia per effettuare la sutura della stessa;
durante la descrizione del I intervento vengono evidenziate tenaci e multiple aderenze epatogastriche ed omentogastriche correlate ai precedenti interventi chirurgici, lo shock settico conseguente alla perforazione, e l'insufficienza renale acuta e di fibrillazione atriale conseguenze della suddetta complicanza hanno comportato correttamente il trasferimento del periziando nel reparto di Terapia Intensiva con risoluzione del quadro clinico generale.
Riguardo poi alla piaga residuata sul i consulenti hanno precisato che “le precarie Pt_1
condizioni cliniche del periziando e la condizione di allettamento obbligato di un soggetto obeso hanno contribuito all'instaurarsi di una profonda piaga da decubito con gli esiti cicatriziali descritti anche dai consulenti nel proprio elaborato peritale. Per quanto concerne la piaga da decubito del dorso, seppur di grosse dimensioni e profonda fino al piano muscolo-aponeurotico, è stata medicata come da prassi in assenza di infezione della stessa da parte di patogeni
12 nosocomiali;
che la piaga si sia formata a causa del prolungato periodo di stazionamento a letto di un paziente di più di 100 Kg, è fuor di ogni dubbio, ma che la stessa sia in qualche modo imputabile ad una condotta colposamente errata da parte dei sanitari, non è, a parere di questi
CC.TT.UU., in alcun modo dimostrabile”.(cfr risposta alle osservazioni critiche).
Non risultano poi tempestivamente né analiticamente allegati ulteriori profili di colpa connessi non già alla scelta dell'intervento ma alla sua esecuzione.
La consulenza tecnica espletata non ha, dunque, evidenziato responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura il tanto da non quantificare nè danno biologico né inabilità temporanea - Pt_1
cfr risposta alle osservazioni critiche, ultima pagina).
Non può darsi rilievo, per affermare la sussistenza di profili di colpa medica, all' offerta stragiudiziale effettuata dalla Struttura, che non implica affatto alcuna assunzione di responsabilità, potendo essere stata formulata per ragioni connesse alla opportunità di evitare l'alea del giudizio.
Alla luce della relazione, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, va quindi, affermata la correttezza dell'operato dei sanitari della struttura convenuta e, per converso, esclusa qualsiasi tipo di connessione tra la condotta del personale medico e i danni subiti dal Ne consegue il Pt_1
rigetto della domanda , rimanendo assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, nella misura di Euro € 11.282,40 alla luce dei parametri contenuti nel vigente DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, relativi allo scaglione
52.001-260.000 (sul petitum) abbattuti del 20% in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore ( essendo inammissibili in questa sede le doglianze sulla quantificazione del compenso).
Va rigettata la domanda di condanna di arte attrice ex art- 96 c 1 per mancanza di prova del danno
Del pari , non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dalla difesa del resistente, non potendosi ritenere che la medesima abbia agito con dolo o colpa grave.
Ed infatti, che la responsabilità risarcitoria per lite temeraria non può discendere dal mero riscontro del difetto di normale prudenza o diligenza nel valutare il fondamento della domanda o
13 dell'eccezione, perché postula, in alternativa al dolo, la colpa grave, cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa (in tal senso Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1989 n.
1788), ovvero ancora l'abuso del processo;
presupposti questi insussistenti nel caso di specie.
Parimenti vanno poste a carico del soccombente le spese di CTU.
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in Controparte_1
persona del legale rapp.p.t.;
- Rigetta ogni altra domanda
- condanna al pagamento in favore dell' dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 11.282,40 ,per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice .
Palermo il 13.11.25
Il Giudice
IS DE
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS DE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
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