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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2024, discussa nella Camera di ConSIlio del 14 maggio 2025 promossa
DA
Parte_1
Nata a RHO (MI) il 24/02/1989
Residente VIA ALOISETTI, 18 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LAURA SEVERGNINI come da procura in atti;
parte ricorrente
contro
CP_1
Nato a MILANO (MI) il 12/03/1984
Residente VIA MONTESSORI 11 20094 CORSICO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. PAOLO IACOBINO come da procura in atti;
parte convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente precisate all'udienza del 16/04/2025
“Voglia la S. Vs. Ill.ma, così giudicare: nel merito:
- accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto disporre che il SInor rimanga CP_1
lontano dalla casa familiare e dai luoghi di lavoro e di abituale frequentazione della SInora Pt_1
e del piccolo per il tempo massimo di legge (art. 473 bis.70 c.p.c.); Per_1
- disporre l'affido super esclusivo alla madre del minore collocato presso l'abitazione Persona_2
CP_ di proprietà esclusiva della madre, dalla quale il SInor si è già definitivamente allontanato;
- disporre altresì che il padre possa vedere il figlio con modalità protetta in spazio neutro, Per_1
incaricando di ciò i Servizi Sociali del Comune di Rho sino a che il SInor dimostri di CP_1
essere uscito dalla dipendenza dalla droga e sino a che egli non riesca, anche attraverso un percorso di sostegno psicoterapeutico individuale, a modificare i suoi comportamenti disfunzionali, e comunque sino a che egli abbia ripreso un contatto stabile e regolare con il figlio;
- disporre infine che il SInor versi in favore della ricorrente per il contributo al CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, o di altro importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio;
in via istruttoria: si chiede che vanga ordinato al SInor di fornire certificazione del SERT CP_1
attestante la sua disintossicazione da sostanze stupefacenti, nonché di produrre le sue dichiarazioni fiscali e la sua documentazione contabile;
si indicano sin d'ora a testi: residente in [...]
Milano; Via Torino n. 2 Rho;
residente in [...]; con riserva di Tes_2 Testimone_3 altro instare, produrre e dedurre nel termine che sarà all'uopo eventualmente concesso, anche all'esito delle difese di controparte”.
Conclusioni del resistente precisate all'udienza del 16/04/2025
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) Revocare l'ordine di protezione adottato con decreto del 17 dicembre 2024 e confermato all'udienza del 2 gennaio 2025; b) Affidare in via condivisa il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, ove già attualmente risiede, sita in Rho (MI) alla Via
Aloisetti n. 18;
CP_ c) Disporre il diritto del SI. di trattenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana dalle ore 16.00 alle 20.00 nonché alternativamente una settimana il sabato e quella successiva la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 oppure dalle 19.00 alle 10.00 del dì seguente con pernottamento presso
CP_ la propria abitazione. Per quanto concerne le festività natalizie, disporre il diritto del SI. di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e del 1 gennaio. L'anno successivo, e così in CP_ maniera alternata per il prosieguo, disporre il diritto per il SI. di trascorrere con il Per_1
giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre. Quanto alle vacanze pasquali, disporre il diritto del SI.
CP_ di trascorrere con il figlio il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo, e così in maniera alternata CP_ per il prosieguo, disporre il diritto del SI. di trascorrere con la domenica di Pasqua. Per_1
CP_ Con riferimento alle vacanze estive, diritto del SI. di trascorrere con il figlio almeno 15
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
d) Disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della SI.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, dell'importo di euro 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 1 di ciascun mese, in unica soluzione mediante bonifico bancario o altra modalità di pagamento tracciabile nonché la corresponsione da parte del resistente del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di intendendo per tali quelle indicate nell'ultimo Per_1
Protocollo d'Intesa SIlato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e in uso presso il Tribunale di
Milano.
e) Con vittoria di spese e di competenze di lite.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla SI.ra , Parte_1 sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta e indiretta, indicando quale testimone la SI.ra , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso, con ogni e più ampia riserva di meglio dedurre, produrre, articolare e concludere nei termini di rito e di legge nonché a seconda del contegno processuale che sarà tenuto da controparte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 e regolarmente notificato, con contestuale Parte_1
richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.69 e ss c.p.c., nel merito ha chiesto al Tribunale di Milano, di disporre l'allontanamento di dalla casa familiare e dai CP_1
luoghi di lavoro e di abituale frequentazione della ricorrente e del figlio minore nato dalla Per_1
relazione sentimentale con il resistente e riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori. Ha, altresì, chiesto di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore con collocamento Per_1 prevalente presso di sé nell'abitazione di sua proprietà sita a Rho (MI), Via Aloisetti 18 e di disporre una regolamentazione degli incontri padre-figlio, con modalità protetta, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Rho. Ha, infine, domandato di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
a la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa ritualmente depositata in data 30/12/2024, si è costituito il resistente che ha chiesto la revoca dell'ordine di protezione adottato con decreto emesso inaudita altera parte il 17/12/2024.
All'udienza del giorno 02/01/2025 fissata con decreto in atti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 17/12/2024, il Giudice delegato, ha sentito entrambe le parti, comparse personalmente.
All'esito, il Giudice delegato, in assenza di qualsivoglia contestazione sui fatti posti alla base del decreto del 17/12/2024, richiamata integralmente la parte motiva del decreto medesimo, ha confermato l'ordine di protezione reso.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data
16/04/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo e dato atto della costituzione del convenuto, non comparso personalmente, ha sentito la parte ricorrente.
L'avv. Servegnini Laura ha contestato quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta e ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo.
L'avv. Vezzani Marzia si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto un rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione da remoto del convenuto.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 2/1/24 e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che il convenuto non è comparso e che il suo difensore ha riferito essere recluso a san Vittore senza nulla specificare al riguardo;
richiamato il provvedimento ex artt. 473 bis. 69 e ss c.p.c. del 2/1/25 che ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte il 17/12/24; evidenziato che nessun elemento di novità è stato portato all'attenzione del Tribunale;
considerata la gravità dei comportamenti assunti dal convenuto, così come dedotti dalla ricorrente e non contestati dallo stesso nella memoria difensiva del 30/12/24; rilevato che la contestazione di cui alla comparsa di costituzione e risposta è assolutamente generica, essendosi limitato il convenuto, a fronte della dettagliata, circostanziata e documentata ricostruzione di parte ricorrente, a negare di aver posto in essere condotte pregiudizievoli per la ricorrente e per il minore;
ritenuto che
i comportamenti paterni siano indice di assoluta inidoneità genitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art.
337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figliè alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
ritenuto che
, allo stato, vigente l'ordine di protezione, nulla debba essere disposto sulla frequentazione padre-figlio che potrà eventualmente essere riavviata, ove il padre ne faccia richiesta, dai Servizi Sociali del comune di Rho, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di serenità emotiva del minore medesimo, in Spazio Neutro;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle eSIenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità dicembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, via Aloisetti n. 18, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone, allo stato, sulla frequentazione padre-figlio vigente l'ordine di protezione, disponendo che la stessa potrà eventualmente essere riavviata ove il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi Sociali del comune di Rho, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di serenità emotiva del minore medesimo, in
Spazio Neutro;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole”.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 14 maggio 2025. Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore a fronte, invece, di un'assoluta inidoneità genitoriale paterna attesi i gravi comportamenti assunti dal padre, per i quali la ricorrente ha sporto la denuncia-querela del 21/06/2024, posti alla base del provvedimento ex artt. 473 bis 69 e ss c.p.c. reso inaudita altera parte il 17/12/2024 e confermato con provvedimento del 02/01/2025.
Lo stesso è, dunque, risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale anche in considerazione del totale disinteresse manifestato nei confronti del figlio minore non partecipando da tempo alle sue scelte di vita e non provvedendo in maniera adeguata al suo mantenimento.
La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente ( cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09, Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento super esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, 3 comma c.c.
Quanto alla frequentazione paterna, nulla dispone allo stato il Tribunale considerata la vigenza dell'ordine di protezione per la durata di un anno con decorrenza dal 17/12/2024 ed essendo il medesimo recluso presso il carcere di San Vittore, fatto salvo un'eventuale e futuro riavvio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Rho, su richiesta del convenuto e con incontri necessariamente, almeno in una prima fase, in Spazio Neutro, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore medesimo.
Si provvede come in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il resistente non ha avanzato alcuna domanda sul punto.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 16/04/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
La ricorrente ha riferito di lavorare part-time verticale e di percepire Euro 870,00.
Dalla documentazione in atti (730/2024) risulta che nel 2023 la ricorrente ha percepito un reddito mensile netto di Euro 820,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Dalle buste paga relative ai mesi di Agosto 2024, Settembre 2024 ed Ottobre 2024 risulta un reddito mensile netto rispettivamente di Euro 861,00, di Euro 851,00 e di Euro 854,00.
Vive nell'immobile di sua proprietà sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 317,00.
La stessa ha, inoltre, riferito di percepire l'assegno unico nella misura integrale ed una pensione di invalidità del figlio che ammontano rispettivamente ad Euro 330,00 e ad Euro 348,00 al Per_1 mese.
Quanto al resistente, nulle è stato depositato con riferimento alla documentazione economica e reddituale a lui riferita.
All'udienza del 16/04/2025, la ricorrente ha riferito che il resistente avrebbe perso il lavoro e che avrebbe percepito la a seguito del licenziamento. CP_2
Nel corso del giudizio, è emerso che il resistente è attualmente recluso nel carcere di San Vittore.
In assenza di elementi sulla complessiva situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, che non ha depositato la documentazione richiesta dalla legge e nel decreto di fissazione della prima udienza di comparizione personale delle parti, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, tenuto conto delle eSIenze di vita e di formazione del figlio minore e considerato che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto del figlio, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del SInor per il mantenimento del figlio minore nella misura CP_1 omnicomprensiva di Euro 300,00 (considerata la necessità di evitare qualsivoglia contatto tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico dovrà continuare ad essere integralmente percepito dalla madre che da sola provvede alla cura e alla gestione del figlio minore.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso va condannato a pagare alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 4000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva, con compensazione del restante 1/4.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Dispone l'affido del figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, via Aloisetti n. 18, e che eserciterà in via esclusiva, c.d. affido super esclusivo, ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone, allo stato, sulla frequentazione padre-figlio;
3) Pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025);
4) Assegno Unico interamente a favore della madre;
5)Condanna a rifondere alla ricorrente i 3/4 delle spese di lite liquidate CP_1 Parte_1 per tale quota in Euro 4000,00. per compensi, oltre al 15 % spese generali, IVA, CPA, con compensazione del restante quarto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di conSIlio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2024, discussa nella Camera di ConSIlio del 14 maggio 2025 promossa
DA
Parte_1
Nata a RHO (MI) il 24/02/1989
Residente VIA ALOISETTI, 18 20017 RHO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LAURA SEVERGNINI come da procura in atti;
parte ricorrente
contro
CP_1
Nato a MILANO (MI) il 12/03/1984
Residente VIA MONTESSORI 11 20094 CORSICO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. PAOLO IACOBINO come da procura in atti;
parte convenuta
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente precisate all'udienza del 16/04/2025
“Voglia la S. Vs. Ill.ma, così giudicare: nel merito:
- accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto disporre che il SInor rimanga CP_1
lontano dalla casa familiare e dai luoghi di lavoro e di abituale frequentazione della SInora Pt_1
e del piccolo per il tempo massimo di legge (art. 473 bis.70 c.p.c.); Per_1
- disporre l'affido super esclusivo alla madre del minore collocato presso l'abitazione Persona_2
CP_ di proprietà esclusiva della madre, dalla quale il SInor si è già definitivamente allontanato;
- disporre altresì che il padre possa vedere il figlio con modalità protetta in spazio neutro, Per_1
incaricando di ciò i Servizi Sociali del Comune di Rho sino a che il SInor dimostri di CP_1
essere uscito dalla dipendenza dalla droga e sino a che egli non riesca, anche attraverso un percorso di sostegno psicoterapeutico individuale, a modificare i suoi comportamenti disfunzionali, e comunque sino a che egli abbia ripreso un contatto stabile e regolare con il figlio;
- disporre infine che il SInor versi in favore della ricorrente per il contributo al CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, o di altro importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio;
in via istruttoria: si chiede che vanga ordinato al SInor di fornire certificazione del SERT CP_1
attestante la sua disintossicazione da sostanze stupefacenti, nonché di produrre le sue dichiarazioni fiscali e la sua documentazione contabile;
si indicano sin d'ora a testi: residente in [...]
Milano; Via Torino n. 2 Rho;
residente in [...]; con riserva di Tes_2 Testimone_3 altro instare, produrre e dedurre nel termine che sarà all'uopo eventualmente concesso, anche all'esito delle difese di controparte”.
Conclusioni del resistente precisate all'udienza del 16/04/2025
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
a) Revocare l'ordine di protezione adottato con decreto del 17 dicembre 2024 e confermato all'udienza del 2 gennaio 2025; b) Affidare in via condivisa il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, ove già attualmente risiede, sita in Rho (MI) alla Via
Aloisetti n. 18;
CP_ c) Disporre il diritto del SI. di trattenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana dalle ore 16.00 alle 20.00 nonché alternativamente una settimana il sabato e quella successiva la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 oppure dalle 19.00 alle 10.00 del dì seguente con pernottamento presso
CP_ la propria abitazione. Per quanto concerne le festività natalizie, disporre il diritto del SI. di trascorrere con il figlio il giorno del 26 dicembre e del 1 gennaio. L'anno successivo, e così in CP_ maniera alternata per il prosieguo, disporre il diritto per il SI. di trascorrere con il Per_1
giorno del 25 dicembre e del 31 dicembre. Quanto alle vacanze pasquali, disporre il diritto del SI.
CP_ di trascorrere con il figlio il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo, e così in maniera alternata CP_ per il prosieguo, disporre il diritto del SI. di trascorrere con la domenica di Pasqua. Per_1
CP_ Con riferimento alle vacanze estive, diritto del SI. di trascorrere con il figlio almeno 15
(quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare.
d) Disporre la corresponsione da parte del SI. in favore della SI.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, dell'importo di euro 200,00
(duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 1 di ciascun mese, in unica soluzione mediante bonifico bancario o altra modalità di pagamento tracciabile nonché la corresponsione da parte del resistente del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di intendendo per tali quelle indicate nell'ultimo Per_1
Protocollo d'Intesa SIlato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e in uso presso il Tribunale di
Milano.
e) Con vittoria di spese e di competenze di lite.
In via istruttoria:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalla SI.ra , Parte_1 sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova contraria, diretta e indiretta, indicando quale testimone la SI.ra , residente in [...]. Testimone_4
In ogni caso, con ogni e più ampia riserva di meglio dedurre, produrre, articolare e concludere nei termini di rito e di legge nonché a seconda del contegno processuale che sarà tenuto da controparte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 e regolarmente notificato, con contestuale Parte_1
richiesta di emissione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.69 e ss c.p.c., nel merito ha chiesto al Tribunale di Milano, di disporre l'allontanamento di dalla casa familiare e dai CP_1
luoghi di lavoro e di abituale frequentazione della ricorrente e del figlio minore nato dalla Per_1
relazione sentimentale con il resistente e riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori. Ha, altresì, chiesto di disporre l'affidamento super esclusivo a sé del figlio minore con collocamento Per_1 prevalente presso di sé nell'abitazione di sua proprietà sita a Rho (MI), Via Aloisetti 18 e di disporre una regolamentazione degli incontri padre-figlio, con modalità protetta, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Rho. Ha, infine, domandato di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_1
a la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa ritualmente depositata in data 30/12/2024, si è costituito il resistente che ha chiesto la revoca dell'ordine di protezione adottato con decreto emesso inaudita altera parte il 17/12/2024.
All'udienza del giorno 02/01/2025 fissata con decreto in atti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte in data 17/12/2024, il Giudice delegato, ha sentito entrambe le parti, comparse personalmente.
All'esito, il Giudice delegato, in assenza di qualsivoglia contestazione sui fatti posti alla base del decreto del 17/12/2024, richiamata integralmente la parte motiva del decreto medesimo, ha confermato l'ordine di protezione reso.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data
16/04/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo e dato atto della costituzione del convenuto, non comparso personalmente, ha sentito la parte ricorrente.
L'avv. Servegnini Laura ha contestato quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta e ha insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo.
L'avv. Vezzani Marzia si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto un rinvio dell'udienza per consentire la partecipazione da remoto del convenuto.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 2/1/24 e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che il convenuto non è comparso e che il suo difensore ha riferito essere recluso a san Vittore senza nulla specificare al riguardo;
richiamato il provvedimento ex artt. 473 bis. 69 e ss c.p.c. del 2/1/25 che ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte il 17/12/24; evidenziato che nessun elemento di novità è stato portato all'attenzione del Tribunale;
considerata la gravità dei comportamenti assunti dal convenuto, così come dedotti dalla ricorrente e non contestati dallo stesso nella memoria difensiva del 30/12/24; rilevato che la contestazione di cui alla comparsa di costituzione e risposta è assolutamente generica, essendosi limitato il convenuto, a fronte della dettagliata, circostanziata e documentata ricostruzione di parte ricorrente, a negare di aver posto in essere condotte pregiudizievoli per la ricorrente e per il minore;
ritenuto che
i comportamenti paterni siano indice di assoluta inidoneità genitoriale;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art.
337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figliè alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
ritenuto che
, allo stato, vigente l'ordine di protezione, nulla debba essere disposto sulla frequentazione padre-figlio che potrà eventualmente essere riavviata, ove il padre ne faccia richiesta, dai Servizi Sociali del comune di Rho, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di serenità emotiva del minore medesimo, in Spazio Neutro;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle eSIenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità dicembre 2024), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, via Aloisetti n. 18, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone, allo stato, sulla frequentazione padre-figlio vigente l'ordine di protezione, disponendo che la stessa potrà eventualmente essere riavviata ove il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi Sociali del comune di Rho, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di serenità emotiva del minore medesimo, in
Spazio Neutro;
3) PONE a carico della parte convenuta l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole”.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 14 maggio 2025. Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione del figlio minore a fronte, invece, di un'assoluta inidoneità genitoriale paterna attesi i gravi comportamenti assunti dal padre, per i quali la ricorrente ha sporto la denuncia-querela del 21/06/2024, posti alla base del provvedimento ex artt. 473 bis 69 e ss c.p.c. reso inaudita altera parte il 17/12/2024 e confermato con provvedimento del 02/01/2025.
Lo stesso è, dunque, risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale anche in considerazione del totale disinteresse manifestato nei confronti del figlio minore non partecipando da tempo alle sue scelte di vita e non provvedendo in maniera adeguata al suo mantenimento.
La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente ( cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09, Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento super esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super esclusivo o affido rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater, 3 comma c.c.
Quanto alla frequentazione paterna, nulla dispone allo stato il Tribunale considerata la vigenza dell'ordine di protezione per la durata di un anno con decorrenza dal 17/12/2024 ed essendo il medesimo recluso presso il carcere di San Vittore, fatto salvo un'eventuale e futuro riavvio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Rho, su richiesta del convenuto e con incontri necessariamente, almeno in una prima fase, in Spazio Neutro, sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore medesimo.
Si provvede come in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il resistente non ha avanzato alcuna domanda sul punto.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 16/04/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole.
La ricorrente ha riferito di lavorare part-time verticale e di percepire Euro 870,00.
Dalla documentazione in atti (730/2024) risulta che nel 2023 la ricorrente ha percepito un reddito mensile netto di Euro 820,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Dalle buste paga relative ai mesi di Agosto 2024, Settembre 2024 ed Ottobre 2024 risulta un reddito mensile netto rispettivamente di Euro 861,00, di Euro 851,00 e di Euro 854,00.
Vive nell'immobile di sua proprietà sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 317,00.
La stessa ha, inoltre, riferito di percepire l'assegno unico nella misura integrale ed una pensione di invalidità del figlio che ammontano rispettivamente ad Euro 330,00 e ad Euro 348,00 al Per_1 mese.
Quanto al resistente, nulle è stato depositato con riferimento alla documentazione economica e reddituale a lui riferita.
All'udienza del 16/04/2025, la ricorrente ha riferito che il resistente avrebbe perso il lavoro e che avrebbe percepito la a seguito del licenziamento. CP_2
Nel corso del giudizio, è emerso che il resistente è attualmente recluso nel carcere di San Vittore.
In assenza di elementi sulla complessiva situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, che non ha depositato la documentazione richiesta dalla legge e nel decreto di fissazione della prima udienza di comparizione personale delle parti, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, tenuto conto delle eSIenze di vita e di formazione del figlio minore e considerato che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto del figlio, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del SInor per il mantenimento del figlio minore nella misura CP_1 omnicomprensiva di Euro 300,00 (considerata la necessità di evitare qualsivoglia contatto tra le parti), con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico dovrà continuare ad essere integralmente percepito dalla madre che da sola provvede alla cura e alla gestione del figlio minore.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso va condannato a pagare alla ricorrente i tre quarti delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 4000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva, con compensazione del restante 1/4.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Dispone l'affido del figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho, via Aloisetti n. 18, e che eserciterà in via esclusiva, c.d. affido super esclusivo, ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone, allo stato, sulla frequentazione padre-figlio;
3) Pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, la somma omnicomprensiva di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2025);
4) Assegno Unico interamente a favore della madre;
5)Condanna a rifondere alla ricorrente i 3/4 delle spese di lite liquidate CP_1 Parte_1 per tale quota in Euro 4000,00. per compensi, oltre al 15 % spese generali, IVA, CPA, con compensazione del restante quarto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, in camera di conSIlio, in data 14 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato