Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1653
CS
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Natura contrattuale delle penali

    La Corte ritiene che le penali abbiano natura contrattuale, in quanto previste dalla convenzione di concessione e in linea con l'art. 1382 c.c. Le disposizioni di legge e convenzionali che richiamano la colpa, la gravità dell'inadempimento e la proporzionalità sono compatibili con la natura contrattuale della penale. Pertanto, le doglianze relative alla violazione dei principi sulle sanzioni amministrative sono infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità determinazione criteri di quantificazione penali (Determinazione prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021)

    La Corte ritiene che il sistema di quantificazione delle penali, pur non potendo produrre effetti retroattivi per il periodo anteriore alla sua adozione, non sia manifestamente irragionevole. È agganciato a fatti obiettivi (anno, recidiva) che indicano la gravità dell'inadempimento e predetermina l'entità della somma. La logica della penale è la forfettizzazione del danno. La scelta del rapporto 30/70 tra gravità e recidiva è ragionevole, dando maggior peso alla reiterazione dell'illecito.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'inadempimento

    La Corte afferma che, pur non essendo il creditore tenuto a provare il danno (art. 1382 c.c.), deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento. Sarà il debitore a dover provare l'adempimento o una causa di esonero. L'Agenzia ha soddisfatto l'onere di allegazione indicando i disservizi. È onere del concessionario acquisire e conservare i dati rilevanti.

  • Rigettato
    Errata valutazione del livello di servizio relativo all'integrità dei software

    La Corte ritiene che la concessione abbia un oggetto plurimo e complesso, con obblighi specifici riferiti alle diverse reti telematiche. Ogni sistema di gioco VLT è indipendente e la sua certificazione è autonoma. Pertanto, il mancato funzionamento di un sistema non può essere bilanciato dal funzionamento di un altro. La verifica va fatta su ciascun sistema di gioco VLT.

  • Accolto
    Eccessiva entità delle penali irrogate

    La Corte accoglie parzialmente la doglianza, ritenendo che il limite massimo annuale e giornaliero debba essere calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco (AWP e VLT), come previsto dalla Convenzione. Inoltre, ritiene che l'ammontare complessivo delle penali sia manifestamente eccessivo, anche a causa della notevole distanza temporale tra gli inadempimenti e la loro contestazione, e della retroattività dei criteri di quantificazione. Pertanto, dispone la riduzione delle penali al minimo edittale previsto dalla Convenzione e l'applicazione dei limiti separati per AWP e VLT.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1653
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1653
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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