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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa AR LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1380/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. Pappalardo Elena in sostituzione dell'avv. ALESSI
ST per parte ricorrente nonché l'avv. Violante Elisabetta in sostituzione dell'avv.
EL CE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott ssa AR LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1380 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vinci, 37, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv Christian Alessi, per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il
Grande n. 21, C.F rappresentato e difeso dall'avv. Delia CE, per mandato in P.IVA_1
atti.
Resistente
, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_2
in Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
oggetto: opposizione intimazione pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/10/2025 DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
1. Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620180004498846, n.
59620180006148178 e n. 59620180007488388, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n.
n. 29620249012117257/000 notificata il 3.01.2025;
2.- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2
€. 1778,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 10.3.2025, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29620249012117257/000, notificata il 3.01.2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620180004498846 di euro 3.372,38 e n. 59620180006148178, di euro 687,21 aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per l'anno 2018, nonché all'avviso di CP_1
addebito n. 59620180007488388, di euro 2.785,30, avente ad oggetto contributi previdenziali CP_1
I.V.S. per gli anni 2017 e 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta,
a seguito dell'impugnata intimazione.
Pertanto, eccepiva la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3,
co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r.
602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi. CP_3
L' , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si costitutiva, Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento »).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime. Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n. 59620180004498846 in data
11.10.2018, dell'avviso di addebito n. 59620180006148178 in data 04.12.2018 e dell'avviso di addebito n. 59620180007488388 in data 25.12.2018.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ciò detto, va invece accoltal'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 3.1.2025, posto che parte convenuta non ha documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Invero i crediti portati dagli avvisi di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 11.10.2023, 4.12.2023 e 25.12.2023, ma anche tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31
dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) alla data di notifica dell'intimazione impugnata la prescrizione risulta maturata. Va infatti disattesa l'eccezione di non operatività della sospensione covid, dedotta in note conclusive da parte ricorrente per la quale la disciplina della sospensione dei termini non produrrebbe effetti al di là dell'arco temporale previsto dalla normativa , atteso che il computo della prescrizione dal 1°
luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime.
In merito la Corte di cassazione con ordinanza n. 960/2025 ha ritenuto che
“…3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione
si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto
dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato
letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere
generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni
in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da
eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle
stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. (anche Cass. Ordinanza n. 1630/2025)
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620180004498846, n. 59620180006148178 e n. 59620180007488388, sottesi all'intimazione impugnata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_1
della per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, Controparte_2
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 3.10.2025
Il Giudice Onorario
AR LE