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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
MO ND, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 19/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00056 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00056 2017
- sul ricorso n. 34/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00057 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00057 2017
- sul ricorso n. 149/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02DS00055 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02DS00055 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2024 depositato il 07/08/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e la Ricorrente_3 presentano tre separati ricorsi avverso altrettanto avvisi di accertamento e precisamente:
a) Avviso n. T2A01DS00055-2023 intestato alla società di fatto ed ai due soci (Ricorrente_1 e Ricorrente_2) – per l'anno di imposta 2017 - con RG 149/2024;
b) Avviso n. T2A01DS00056-2023 intestato a Ricorrente_1 – per l'anno di imposta 2017 - con RG 33/2024;
c) Avviso 2A01DS00057-2023 intestato a Ricorrente_2 – per l'anno di imposta 2017 - con RG 34/2024.
Con gli avvisi de quibus, l'Agenzia delle Entrate – DPT accertavanei confronti dei soggetti sopra descritti maggiori redditi (per Ricorrente_1 e Ricorrente_2 maggiori redditi di partecipazione), con conseguente maggiore imposte dirette, Iva e contributi previdenziali.
Le violazioni riguardano l'omessa dichiarazione di ricavi a seguito del conseguimento di un reddito (ritenuto dall'Ufficio) di impresa derivante dalla locazione di n. 3 appartamenti ammobiliati siti in Luogo_1 e da assoggettare alle imposte dirette, Irap ed Iva.
I motivi di ricorso si possono riassumere in:
1) In via pregiudiziale la totale illegittimità dell'Atto di accertamento con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, ha sinteticamente determinato un reddito di partecipazione pari al 50% derivante da una “presunta” S.d.F. Secondo parte ricorrente i servizi prestati dai coniugi sarebbero servizi strettamente connessi con la locazione e non servizi aggiuntivi che qualificherebbero un'attività organizzata in forma d'impresa.
2) Illegittima presunzione dell'esistenza di un reddito d'impresa ex art. 55, del Tuir, derivante dalla locazione breve di tre appartamenti detenuti in comproprietà (al 50%) dai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2, posti in Luogo_1.
3) Illegittima presunzione che i canoni di locazione riscossi dai tre appartamenti sopra indicati, in quanto ritenuti attività di natura extra alberghiera, siano da assoggettare ad IVA con aliquota al 10%.
4) Illegittima presunzione dell'esistenza della società di fatto “Ricorrente_3.”
5) Illegittima quantificazione del reddito presuntivamente conseguito e delle modalità di accertamento utilizzato per la sua determinazione.
6) Illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale per l'emissione dell'atto impositivo nei confronti della
Ricorrente_3;
Alla luce di tali considerazioni parte ricorrente chiede l'accoglimento dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) insistendo sul proprio operato. Sebbene la costituzione in giudizio è assai lunga e articolata, si ritiene evidenziare tre punti ed il resto si rimanda al testo integrale dell'Ufficio. In particolare parte resistente mette in luce che:
a) la comproprietà degli immobili è con la moglie Ricorrente_2, indicati a pag. 3 del processo verbale di constatazione ed ubicati nel comune di Luogo_1;
b) le pulizie finali degli appartamenti, se non eseguite dai clienti, vengono effettuate direttamente dai coniugi
Ricorrente_1 e/o appaltate a terzi, dietro addebito al cliente di un corrispettivo.
c) parte ricorrente si avvale dei portali di prenotazione turistica per promuovere la locazione dei propri appartamenti nei diversi periodi dell'anno con indicazione dei relativi costi settimanali, con corredo di immagini dei singoli alloggi e descrizione dei servizi offerti, fra cui deposito sci, asciuga scarponi, deposito biciclette;
ricarica auto elettriche, lavanderia.
Per tali ragioni l'Ufficio chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) ritiene i ricorsi infondati per cui li rigetta.
In considerazione della connessione oggettiva e soggettiva si è proceduto alla loro riunione ex art. 29 del
D.Lgs. n. 546/92.
Preliminarmente va definito quando la gestione di tre appartamenti è da ritenere reddito da fabbricati oppure una attività di impresa. Al riguardo si deve fare riferimento all'art. 2082 del CC che stabilisce “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Gli elementi che costituiscono la figura di imprenditore sono:
a) economicità (ottenere ricavi al fine di coprire i costi ed avere anche un utile di gestione dell'attività);
b) organizzazione (il proprietario/i dispongono di capitale – nel caso di specie gli immobili - e l'organizzazione del lavoro); c) professionalità (l'attività deve essere abituale e non occasionale);
d) finalità (scambio di beni/servizi).
Per definire se l'attività è svolta in forma di impresa devono sussistere due elementi: quello oggettivo e quello soggettivo.
Costituiscono elementi oggettivi:
Attività organizzata anche una minima organizzazione di mezzi è sufficiente. Nel caso di specie e dalla lettura della documentazione prodotta, l'attività svolta ha una effettiva organizzazione ancorché minima.
Infatti, parte ricorrente non offre la semplice locazione, ma fornisce servizi aggiuntivi, quali ad esempio la pulizia, il cambio biancheria, etc.. E' appena il caso di precisare che l'attività organizzata si esplicita, come nel caso in esame, anche attraverso l'ausilio di mezzi di comunicazione (internet e quant'altro). Inoltre,
l'attività è svolta in modo stabile, continuativo e utilizzando più appartamenti (nel caso specifico sono n. 3 appartamenti).
Produzione o scambio di beni/servizi: l'attività deve essere finalizzata a promuovere un servizio offrendo alla clientela non solo l'uso dell'immobile ma anche servizi complementari quali la pulizia, lavaggio della biancheria, fornitura di energia elettrica e/o gas.
Metodo economico: L'attività deve essere svolta in modo tale da garantire la sostenibilità economica.
Si definiscono elementi soggettivi:
Professionalità: L'attività non deve essere sporadica o occasionale, ma abituale, continua e sistematica.
Rientrano in tale fattispecie anche gli affitti stagionali come nel caso qui in esame.
Obbiettivo il lucro: Anche se l'art. 2082 del CC non lo esplicita direttamente, nel caso di specie si intende il
"lucro soggettivo" inteso come il guadagno personale.
Orbene, dalla lettura dei punti sopra descritti si ritiene che sussistano sia gli elementi soggettivi che quelli oggettivi. Merita precisare che, in applicazione dell'art. 55 del Tuir, l'attività de qua è da considerarsi come reddito d'impresa e non reddito da fabbricati, perché è organizzata in forma di impresa. Il fatto che il numero gli appartamenti disponibili siano tre è un elemento importante ma non determinante. In sostanza, l'elemento di discrimine fra le operazioni locative tout court e le prestazioni come sopra citate, deve essere individuato nella presenza o meno di forniture di servizi accessori alla mera locazione. Per questo collegio l'attività di locazione, svolta da parte ricorrente, è da ritenersi a tutti gli effetti una attività di impresa per tutte le considerazioni sopra descritte.
In merito all'imposta indiretta Iva, in considerazione dell'analisi summenzionata, trova applicazione anche il regime Iva. Infatti, l'attività di cui sopra, essendo considerata attività di impresa, sconta l'aliquota Iva del
10%, ai sensi di quanto disposto dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, pare di poter confermare l'assunto di parte resistente anche riguardo la partecipazione attiva dei coniugi (Ricorrente_1 e Ricorrente_2); nel caso in esame ed in considerazione delle attività che si suddividono tra i due coniugi è corretto ritenere la partecipazione agli utili del 50% ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta i ricorsi. Riguardo le spese di giudizio si decide nella loro compensazione vista la non uniformità della giurisprudenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
MO ND, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 19/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 33/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00056 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00056 2017
- sul ricorso n. 34/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00057 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00057 2017
- sul ricorso n. 149/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02DS00055 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02DS00055 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2024 depositato il 07/08/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_2 e la Ricorrente_3 presentano tre separati ricorsi avverso altrettanto avvisi di accertamento e precisamente:
a) Avviso n. T2A01DS00055-2023 intestato alla società di fatto ed ai due soci (Ricorrente_1 e Ricorrente_2) – per l'anno di imposta 2017 - con RG 149/2024;
b) Avviso n. T2A01DS00056-2023 intestato a Ricorrente_1 – per l'anno di imposta 2017 - con RG 33/2024;
c) Avviso 2A01DS00057-2023 intestato a Ricorrente_2 – per l'anno di imposta 2017 - con RG 34/2024.
Con gli avvisi de quibus, l'Agenzia delle Entrate – DPT accertavanei confronti dei soggetti sopra descritti maggiori redditi (per Ricorrente_1 e Ricorrente_2 maggiori redditi di partecipazione), con conseguente maggiore imposte dirette, Iva e contributi previdenziali.
Le violazioni riguardano l'omessa dichiarazione di ricavi a seguito del conseguimento di un reddito (ritenuto dall'Ufficio) di impresa derivante dalla locazione di n. 3 appartamenti ammobiliati siti in Luogo_1 e da assoggettare alle imposte dirette, Irap ed Iva.
I motivi di ricorso si possono riassumere in:
1) In via pregiudiziale la totale illegittimità dell'Atto di accertamento con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73, ha sinteticamente determinato un reddito di partecipazione pari al 50% derivante da una “presunta” S.d.F. Secondo parte ricorrente i servizi prestati dai coniugi sarebbero servizi strettamente connessi con la locazione e non servizi aggiuntivi che qualificherebbero un'attività organizzata in forma d'impresa.
2) Illegittima presunzione dell'esistenza di un reddito d'impresa ex art. 55, del Tuir, derivante dalla locazione breve di tre appartamenti detenuti in comproprietà (al 50%) dai coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2, posti in Luogo_1.
3) Illegittima presunzione che i canoni di locazione riscossi dai tre appartamenti sopra indicati, in quanto ritenuti attività di natura extra alberghiera, siano da assoggettare ad IVA con aliquota al 10%.
4) Illegittima presunzione dell'esistenza della società di fatto “Ricorrente_3.”
5) Illegittima quantificazione del reddito presuntivamente conseguito e delle modalità di accertamento utilizzato per la sua determinazione.
6) Illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale per l'emissione dell'atto impositivo nei confronti della
Ricorrente_3;
Alla luce di tali considerazioni parte ricorrente chiede l'accoglimento dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DPT (anche Ufficio) insistendo sul proprio operato. Sebbene la costituzione in giudizio è assai lunga e articolata, si ritiene evidenziare tre punti ed il resto si rimanda al testo integrale dell'Ufficio. In particolare parte resistente mette in luce che:
a) la comproprietà degli immobili è con la moglie Ricorrente_2, indicati a pag. 3 del processo verbale di constatazione ed ubicati nel comune di Luogo_1;
b) le pulizie finali degli appartamenti, se non eseguite dai clienti, vengono effettuate direttamente dai coniugi
Ricorrente_1 e/o appaltate a terzi, dietro addebito al cliente di un corrispettivo.
c) parte ricorrente si avvale dei portali di prenotazione turistica per promuovere la locazione dei propri appartamenti nei diversi periodi dell'anno con indicazione dei relativi costi settimanali, con corredo di immagini dei singoli alloggi e descrizione dei servizi offerti, fra cui deposito sci, asciuga scarponi, deposito biciclette;
ricarica auto elettriche, lavanderia.
Per tali ragioni l'Ufficio chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) ritiene i ricorsi infondati per cui li rigetta.
In considerazione della connessione oggettiva e soggettiva si è proceduto alla loro riunione ex art. 29 del
D.Lgs. n. 546/92.
Preliminarmente va definito quando la gestione di tre appartamenti è da ritenere reddito da fabbricati oppure una attività di impresa. Al riguardo si deve fare riferimento all'art. 2082 del CC che stabilisce “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Gli elementi che costituiscono la figura di imprenditore sono:
a) economicità (ottenere ricavi al fine di coprire i costi ed avere anche un utile di gestione dell'attività);
b) organizzazione (il proprietario/i dispongono di capitale – nel caso di specie gli immobili - e l'organizzazione del lavoro); c) professionalità (l'attività deve essere abituale e non occasionale);
d) finalità (scambio di beni/servizi).
Per definire se l'attività è svolta in forma di impresa devono sussistere due elementi: quello oggettivo e quello soggettivo.
Costituiscono elementi oggettivi:
Attività organizzata anche una minima organizzazione di mezzi è sufficiente. Nel caso di specie e dalla lettura della documentazione prodotta, l'attività svolta ha una effettiva organizzazione ancorché minima.
Infatti, parte ricorrente non offre la semplice locazione, ma fornisce servizi aggiuntivi, quali ad esempio la pulizia, il cambio biancheria, etc.. E' appena il caso di precisare che l'attività organizzata si esplicita, come nel caso in esame, anche attraverso l'ausilio di mezzi di comunicazione (internet e quant'altro). Inoltre,
l'attività è svolta in modo stabile, continuativo e utilizzando più appartamenti (nel caso specifico sono n. 3 appartamenti).
Produzione o scambio di beni/servizi: l'attività deve essere finalizzata a promuovere un servizio offrendo alla clientela non solo l'uso dell'immobile ma anche servizi complementari quali la pulizia, lavaggio della biancheria, fornitura di energia elettrica e/o gas.
Metodo economico: L'attività deve essere svolta in modo tale da garantire la sostenibilità economica.
Si definiscono elementi soggettivi:
Professionalità: L'attività non deve essere sporadica o occasionale, ma abituale, continua e sistematica.
Rientrano in tale fattispecie anche gli affitti stagionali come nel caso qui in esame.
Obbiettivo il lucro: Anche se l'art. 2082 del CC non lo esplicita direttamente, nel caso di specie si intende il
"lucro soggettivo" inteso come il guadagno personale.
Orbene, dalla lettura dei punti sopra descritti si ritiene che sussistano sia gli elementi soggettivi che quelli oggettivi. Merita precisare che, in applicazione dell'art. 55 del Tuir, l'attività de qua è da considerarsi come reddito d'impresa e non reddito da fabbricati, perché è organizzata in forma di impresa. Il fatto che il numero gli appartamenti disponibili siano tre è un elemento importante ma non determinante. In sostanza, l'elemento di discrimine fra le operazioni locative tout court e le prestazioni come sopra citate, deve essere individuato nella presenza o meno di forniture di servizi accessori alla mera locazione. Per questo collegio l'attività di locazione, svolta da parte ricorrente, è da ritenersi a tutti gli effetti una attività di impresa per tutte le considerazioni sopra descritte.
In merito all'imposta indiretta Iva, in considerazione dell'analisi summenzionata, trova applicazione anche il regime Iva. Infatti, l'attività di cui sopra, essendo considerata attività di impresa, sconta l'aliquota Iva del
10%, ai sensi di quanto disposto dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, pare di poter confermare l'assunto di parte resistente anche riguardo la partecipazione attiva dei coniugi (Ricorrente_1 e Ricorrente_2); nel caso in esame ed in considerazione delle attività che si suddividono tra i due coniugi è corretto ritenere la partecipazione agli utili del 50% ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta i ricorsi. Riguardo le spese di giudizio si decide nella loro compensazione vista la non uniformità della giurisprudenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate