Articolo 60 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 59Articolo 61
Versione
15 luglio 1964
Art. 60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal ruolo ordinario del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141 .
Entrata in vigore il 15 luglio 1964