Art. 60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal ruolo ordinario del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal ruolo ordinario del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141 .