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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51652/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51652/2023 del Ruolo Generale e promossa da
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato nello Sri Lanka il 22.12.1959 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Gigli, del Foro di Roma, ); CodiceFiscale_2
- ricorrente – contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Colombo, 55 Jawatta Road;
- Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
[...]
Roma, Piazza della Farnesina 1;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, Parte_1
ha chiesto di “accertare l'illegittimità del provvedimento di diniego di
[...]
rilascio del visto e di dichiarare il diritto del IG. Parte_1
all'unità familiare, ricorrendo tutti i presupposti di legge, e conseguentemente
[...]
il diritto a ricongiungersi alla moglie IG.ra . Parte_2
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: 1) vive e lavora in Italia sin dal
2009 e a partire dal 2010 è occupato come collaboratore domestico;
2) in data 14/12/2022 ha ottenuto il nulla osta dalla , ricorrendo i presupposti previsti dalla legge di CP_3
reddito e abitativi;
3) ha più volte richiesto e sollecitato un appuntamento per ottenere il visto, per il tramite dell'agenzia di cui il si avvale, la 3) che l' Parte_3 CP_4 CP_5
ha lasciato trascorrere molto tempo prima di concedere un appuntamento per la legalizzazione dei documenti in data 23/06/23, fino a determinare al scadenza del nulla osta;
4) in data 23/08/2023 l' comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell'art CP_1
10 bis L. 241/1990, cui seguiva in data 10/10/2023 il rigetto della domanda di ricongiungimento per scadenza del nulla osta.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 03/03/2025, nella quale ha concluso che il ricorso di parte è infondato e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché
l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, il ricorrente si
è rivolto allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che gli è stato rilasciato in data 14/12/2022. Ha dimostrato di aver provato più volte a presentare la richiesta di legalizzazione dei documenti necessari per il rilascio del visto, come risulta dalla documentazione depositata in atti. Il ricorrente a sostegno ha depositato, infatti, la prova dei tentativi fatti per ottenere un appuntamento mediante sito internet della da cui si evince come in più occasioni non CP_4
risultavano slot di appuntamenti disponibili. D'altra parte, l'appuntamento è stato fissato dalla società in data 23/06/23, CP_4
appena 8 giorni la scadenza del nulla osta (14/06/2023), a dimostrazione ulteriore, in aggiunta alla restante documentazione, di come il ricorrente si debba necessariamente essere attivato tempestivamente.
In effetti, i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto, ente incaricato dalla stessa non CP_1
possono ricadere sul ricorrente;
allo stesso modo, gli uffici consolari, nel momento in cui decidono di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismettono, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza, anche di comportamenti imputabili ai soggetti incaricati di coadiuvare le strutture pubbliche.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, infatti, la difesa del ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari, in specie i certificati di nascita del ricorrente e della moglie, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati;
l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero, ma non esclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per i familiari del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, considerando la validità del nulla osta al momento della domanda.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura di richiesta di visto in favore del coniuge, IG.ra Parte_2 [...] del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente Pt_2
ordinanza;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/03/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51652/2023 del Ruolo Generale e promossa da
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato nello Sri Lanka il 22.12.1959 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Gigli, del Foro di Roma, ); CodiceFiscale_2
- ricorrente – contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
Colombo, 55 Jawatta Road;
- Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
[...]
Roma, Piazza della Farnesina 1;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, Parte_1
ha chiesto di “accertare l'illegittimità del provvedimento di diniego di
[...]
rilascio del visto e di dichiarare il diritto del IG. Parte_1
all'unità familiare, ricorrendo tutti i presupposti di legge, e conseguentemente
[...]
il diritto a ricongiungersi alla moglie IG.ra . Parte_2
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: 1) vive e lavora in Italia sin dal
2009 e a partire dal 2010 è occupato come collaboratore domestico;
2) in data 14/12/2022 ha ottenuto il nulla osta dalla , ricorrendo i presupposti previsti dalla legge di CP_3
reddito e abitativi;
3) ha più volte richiesto e sollecitato un appuntamento per ottenere il visto, per il tramite dell'agenzia di cui il si avvale, la 3) che l' Parte_3 CP_4 CP_5
ha lasciato trascorrere molto tempo prima di concedere un appuntamento per la legalizzazione dei documenti in data 23/06/23, fino a determinare al scadenza del nulla osta;
4) in data 23/08/2023 l' comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell'art CP_1
10 bis L. 241/1990, cui seguiva in data 10/10/2023 il rigetto della domanda di ricongiungimento per scadenza del nulla osta.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 03/03/2025, nella quale ha concluso che il ricorso di parte è infondato e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché
l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, il ricorrente si
è rivolto allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che gli è stato rilasciato in data 14/12/2022. Ha dimostrato di aver provato più volte a presentare la richiesta di legalizzazione dei documenti necessari per il rilascio del visto, come risulta dalla documentazione depositata in atti. Il ricorrente a sostegno ha depositato, infatti, la prova dei tentativi fatti per ottenere un appuntamento mediante sito internet della da cui si evince come in più occasioni non CP_4
risultavano slot di appuntamenti disponibili. D'altra parte, l'appuntamento è stato fissato dalla società in data 23/06/23, CP_4
appena 8 giorni la scadenza del nulla osta (14/06/2023), a dimostrazione ulteriore, in aggiunta alla restante documentazione, di come il ricorrente si debba necessariamente essere attivato tempestivamente.
In effetti, i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto, ente incaricato dalla stessa non CP_1
possono ricadere sul ricorrente;
allo stesso modo, gli uffici consolari, nel momento in cui decidono di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismettono, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza, anche di comportamenti imputabili ai soggetti incaricati di coadiuvare le strutture pubbliche.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, infatti, la difesa del ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari, in specie i certificati di nascita del ricorrente e della moglie, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati;
l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero, ma non esclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per i familiari del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, considerando la validità del nulla osta al momento della domanda.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura di richiesta di visto in favore del coniuge, IG.ra Parte_2 [...] del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente Pt_2
ordinanza;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/03/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli