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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MA ZI in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28368/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
tra
Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Della Corte. ricorrente n persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore Parte_2 resistente contumace
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente della con anzianità e qualifica in atti, si è doluto di non avere Controparte_1 percepito durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, dal momento che la datrice di lavoro non ha ricompreso nella indennità versate per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: a) l'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); b) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del
25/07/2012, istituita per integrare l'indennità perequativa al fine di garantire ai lavoratori il
1 mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); c) indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981. Egli, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto di “A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011
e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa e indennità compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al 30.06.2021, che ammontano ad € 8.208,48 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Con
L' , benché ritualmente citata, è rimasta contumace.
Il Giudicante all'odierna udienza, esaurita la discussione orale, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti, a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa, indennità di turno.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di appartenenza di parte ricorrente, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti
2 con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000,
v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2
(uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 /
2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 Per_ Per_ novembre 2017, , C- 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_5 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_3
15 settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7,
3 paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_6
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le CP_3 ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze OB e altri, punto 58, nonché LT e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto
21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_7 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
4 In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di
Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che risulta intervenuta specificamente in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione a due delle indennità reclamate in giudizio dai ricorrenti, ossia l'indennità Parte_2 perequativa e l'indennità compensativa.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" Persona_6 contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a CP_3 quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_7 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
5 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von SO p. 26, CGUE 28/06/2012 CP_4 caus p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), CP_5 obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal
6 legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
1)Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania Con doc 4, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio
2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Con trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di
7 provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10%CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate,
Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità , Indennità unico, Indennità
DCO, Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria,
Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL
27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
È stato anche di recente ribadito che “La nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente:
a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale) (cfr. Cass. sez. lav., 16/05/2025, n.13044).
Quindi, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
8 - in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore
è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011 e nel relativo accordo di recepimento del 25/07/2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i gg di ferie.
La valorizzazione del parametro della cd. “dissuasività” dal godimento delle ferie, impone di valutare l'incidenza di tali indennità sulla retribuzione feriale per cui occorre esaminare le buste paga prodotte al fine di ricavare elementi atti a comprovare che il loro importo non risulti insignificante sulla retribuzione mensile e la sua decurtazione nel periodo feriale realizzi un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo, avendo comportato un decremento giornaliero rispetto alla retribuzione giornaliera in una misura percentuale di non poco conto.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione, per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto, comprendendo in esso le voci: indennità perequativa e indennità compensativa.
Quanto all'indennità di turno, l'importo è particolarmente esiguo: euro 0,52 per cui è irragionevole correlare alla perdita di tale indennità qualsivoglia effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. A tanto va aggiunta l'ulteriore considerazione che tale indennità così disciplinata dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è dovuta nei soli termini ivi previsti. In
9 particolare, tale accordo espressamente prevede: “…5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
Ebbene, tale indennità serve a compensare la fatica sia fisica che morale di dover lavorare in giorni normalmente dedicati al riposo. Trattasi di emolumenti che non sono, quindi, intrinsecamente connessi con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo piuttosto legate alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, conseguente alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio di TPL. In altri termini, la turnazione non costituisce un elemento connotativo della prestazione di lavoro de qua, ma una sua modalità attuativa che non incide sulla sua portata contenutistica (cfr. conf. sentenza n. 2146/2022, d.ssa ; n. 2430/2022, d.ssa Per_8
). Per completezza va dato atto che la sentenza n. 8160/2025 invocata da parte ricorrente a Per_9 sostegno della debenza nel giorno di ferie di tale indennità, non esamina specificamente la questione, in quanto esulante dai motivi di ricorso (dal momento che ha accertato che tale indennità non era stata richiesta dal lavoratore); né tampoco può ritenersi adeguatamente argomentata l'affermazione della meritevolezza della domanda. Anche, la successiva sentenza della Cassazione
n.13042 del 16.05.2025, non se ne occupa perché su tale indennità si era formato il giudicato interno. Non risulta quindi dovuta per ciascun giorno di ferie richiesto (23 +15) l'indennità di turno di € 052 al giorno.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg in base all'anzianità di servizio. In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che “ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze
CGUe WI e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)” (cfr. Cass sez. lav.,
28/03/2025 n.8200).
10 Quanto al limite massimo i ricorrenti auspicano il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento. In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016 Persona_10
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022 n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg in base all'anzianità di servizio, dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale.
All'esito, il calcolo relativo alle indennità dovute (indennità perequativa e indennità compensativa) e al periodo spettante, giunge all'importo di € 8.074,32, così come quantificati nei conteggi elaborati dal ricorrente ed opportunamente decurtati dell'indennità di turno
All'esito il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va disposta la condanna Con di al pagamento dell'importo di € 8.074,32, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 8.074,32, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
Con condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in €
3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA ZI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa MA ZI in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28368/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
tra
Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Della Corte. ricorrente n persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore Parte_2 resistente contumace
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente della con anzianità e qualifica in atti, si è doluto di non avere Controparte_1 percepito durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, dal momento che la datrice di lavoro non ha ricompreso nella indennità versate per i periodi di fruizione delle ferie annuali, le seguenti spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale: a) l'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 25/07/2012, istituita in sostituzione delle indennità precedentemente godute dai lavoratori e soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); b) indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del
25/07/2012, istituita per integrare l'indennità perequativa al fine di garantire ai lavoratori il
1 mantenimento delle medesime condizioni economiche in godimento in virtù delle indennità soppresse dai predetti Accordi (indennità erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione, in una misura fissa stabilita in ragione del profilo e parametro professionale del lavoratore, con conservazione degli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni remunerati con le previgenti indennità soppresse); c) indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981. Egli, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha chiesto di “A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011
e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominate indennità perequativa e indennità compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 anche per tutte le 30 (o 31 fino al 2015) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al 30.06.2021, che ammontano ad € 8.208,48 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Con
L' , benché ritualmente citata, è rimasta contumace.
Il Giudicante all'odierna udienza, esaurita la discussione orale, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti, a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa, indennità di turno.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di appartenenza di parte ricorrente, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti
2 con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000,
v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2
(uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”.
Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 / 2019 e n. 22401 /
2020).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 Per_ Per_ novembre 2017, , C- 214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_5 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_3
15 settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7,
3 paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_6
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le CP_3 ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze OB e altri, punto 58, nonché LT e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto
21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_7 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
4 In ordine alla questione controversa, la Scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di
Cassazione.
Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che risulta intervenuta specificamente in una controversia nei confronti dell
[...]
in relazione a due delle indennità reclamate in giudizio dai ricorrenti, ossia l'indennità Parte_2 perequativa e l'indennità compensativa.
Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" Persona_6 contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a CP_3 quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_7 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
5 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von SO p. 26, CGUE 28/06/2012 CP_4 caus p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), CP_5 obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella
Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal
6 legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”.
1)Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo
Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania Con doc 4, tra l'associazione Datoriale ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio
2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti.
L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 che contemplassero Con trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”.
Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di
7 provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”.
Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10%CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate,
Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità , Indennità unico, Indennità
DCO, Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria,
Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo, Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”.
In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL
27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
È stato anche di recente ribadito che “La nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente:
a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale) (cfr. Cass. sez. lav., 16/05/2025, n.13044).
Quindi, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
8 - in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore
è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011 e nel relativo accordo di recepimento del 25/07/2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i gg di ferie.
La valorizzazione del parametro della cd. “dissuasività” dal godimento delle ferie, impone di valutare l'incidenza di tali indennità sulla retribuzione feriale per cui occorre esaminare le buste paga prodotte al fine di ricavare elementi atti a comprovare che il loro importo non risulti insignificante sulla retribuzione mensile e la sua decurtazione nel periodo feriale realizzi un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo, avendo comportato un decremento giornaliero rispetto alla retribuzione giornaliera in una misura percentuale di non poco conto.
Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità, parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione, per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto, comprendendo in esso le voci: indennità perequativa e indennità compensativa.
Quanto all'indennità di turno, l'importo è particolarmente esiguo: euro 0,52 per cui è irragionevole correlare alla perdita di tale indennità qualsivoglia effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. A tanto va aggiunta l'ulteriore considerazione che tale indennità così disciplinata dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è dovuta nei soli termini ivi previsti. In
9 particolare, tale accordo espressamente prevede: “…5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
Ebbene, tale indennità serve a compensare la fatica sia fisica che morale di dover lavorare in giorni normalmente dedicati al riposo. Trattasi di emolumenti che non sono, quindi, intrinsecamente connessi con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo piuttosto legate alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, conseguente alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio di TPL. In altri termini, la turnazione non costituisce un elemento connotativo della prestazione di lavoro de qua, ma una sua modalità attuativa che non incide sulla sua portata contenutistica (cfr. conf. sentenza n. 2146/2022, d.ssa ; n. 2430/2022, d.ssa Per_8
). Per completezza va dato atto che la sentenza n. 8160/2025 invocata da parte ricorrente a Per_9 sostegno della debenza nel giorno di ferie di tale indennità, non esamina specificamente la questione, in quanto esulante dai motivi di ricorso (dal momento che ha accertato che tale indennità non era stata richiesta dal lavoratore); né tampoco può ritenersi adeguatamente argomentata l'affermazione della meritevolezza della domanda. Anche, la successiva sentenza della Cassazione
n.13042 del 16.05.2025, non se ne occupa perché su tale indennità si era formato il giudicato interno. Non risulta quindi dovuta per ciascun giorno di ferie richiesto (23 +15) l'indennità di turno di € 052 al giorno.
In ordine ai giorni da considerare, va detto che le ferie annuali di matrice eurocomunitaria risultano essere le ferie minime, ossia 25 o 26 gg in base all'anzianità di servizio. In tale valore vanno considerati eventuali giorni di permesso sostitutivi di eventuali festività soppresse, dal momento che “ai sensi dell'articolo 5 L. 260/49 come sostituito dall'art. 1 L. n. 90/54, e dell'art. 29 dell'accordo nazionale 2015 e dell'accordo collettivo del 26/4/2016, la disciplina delle festività soppresse prevede la retribuzione delle stesse quando esse non possono essere godute nell'anno e prevede la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie, sicché la soluzione è consequenziale alla inclusione delle dette indennità nel trattamento retributivo delle ferie (da operarsi ai sensi di quanto statuito nella sentenza n. 25850 del 2024 di questa Sezione, che ha richiamato la necessaria applicazione della nozione europea di ferie annuali retribuite ed il principio affermato nella giurisprudenza comunitaria di diretta applicazione circa il pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo (v., tra le altre, sentenze
CGUe WI e altri, del 13.12.18, c-155/10, e To.He. del 13.12.2018, c-385/17)” (cfr. Cass sez. lav.,
28/03/2025 n.8200).
10 Quanto al limite massimo i ricorrenti auspicano il loro superamento chiedendo di considerare tutti i giorni di ferie effettivamente goduti nel periodo di riferimento. In proposito, va richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016 Persona_10
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (cfr. Cass. sez. lav., 23/06/2022 n.20216).
I giorni di ferie, a parere del Giudicante, possono superare il limite massimo di 25 o 26 gg in base all'anzianità di servizio, dal momento che anche per i giorni eccedenti laddove fruiti (come nel caso che ne occupa) non vi sono ragioni ostative all'applicazione del medesimo ragionamento, sulla base della stessa indagine fattuale.
All'esito, il calcolo relativo alle indennità dovute (indennità perequativa e indennità compensativa) e al periodo spettante, giunge all'importo di € 8.074,32, così come quantificati nei conteggi elaborati dal ricorrente ed opportunamente decurtati dell'indennità di turno
All'esito il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va disposta la condanna Con di al pagamento dell'importo di € 8.074,32, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Con Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 8.074,32, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
Con condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in €
3.099,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Napoli, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa MA ZI
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