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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8578/2025 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Ylenia Forgione del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino al corso
Novara n. 37 parte appellante
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino alla via Corte d'Appello n. 16 presso l'Avvocatura civica nonché rappresentato e difeso dall'avv. Matteo
AC del Foro di Torino parte appellata
OGGETTO: appello ex art. 6 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2011 nonché ex artt. 433 e seguenti del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace;
spese di lite ex art. 91 del c.p.c..
1 CONCLUSIONI:
Parte appellante e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis:
1. In accoglimento del presente appello, per i motivi di cui in narrativa e di cui al ricorso introduttivo, riformare la sentenza appellata n. 2890/2024, emessa dal Giudice di Pace di Torino nella persona del giudice, Avv. Roberto Accossato, in data 23.10.2024, depositata in data 28/10/2024 in ordine al capo relativo alla soccombenza delle spese legali in quanto emessa in violazione degli art. 91 e 92 cpc,
2. conseguentemente accertare e condannare la al Controparte_2 pagamento delle spese legali relative al giudizio di primo grado nonché accertare e condannare altresì la al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze del presente grado di giudizio;
3. Disporre la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Ylenia Forgione, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria deduzione, eccezione ed istanza, se del caso, anche provvedendo con le modalità di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., respingere l'avversario appello siccome infondato, per l'effetto confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino (dott. Accossato) n. 2890 del 28 ottobre 2024, con adozione di ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% ex art. 2 e oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. IVA e CPA non dovute.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e la sentenza di primo grado.
La vicenda di cui trattasi origina dall'avvenuta contestazione, ad opera del Corpo di Polizia Municipale di Torino, agli appellanti
[...]
e , mediante il verbale n. 45740013/2024/J del 13 Pt_1 Parte_2
2 febbraio 2024, della violazione dell'articolo 116, commi 15 e 17, del
Codice della Strada per aver colto il conducente alla guida del Parte_1
veicolo targato DF949GP “senza essere munito della prescritta patente perché: mai conseguita/revocata/non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti. (D. Lgs. n. 285/92)”.
Avverso detto verbale di contestazione la parte appellante ha proposto ricorso ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 innanzi al Giudice di
Pace di Torino.
Con la sentenza n. 2890/2024 qui impugnata il Giudice di Pace di
Torino ha accolto il ricorso proposto dalla medesima parte appellante e, per l'effetto, ha annullato il cennato verbale di contestazione n.
45740013/2024/J del 13 febbraio 2024.
Tale decisione è stata motivata dal Giudice di Pace nei seguenti termini:
“(…) Premesso che
- nelle controdeduzioni del verbalizzante prodotte dal resistente con la comparsa di costituzione si evince chiaramente che la contestazione mossa al sig. riguardasse la denuncia di smarrimento scaduta (ex art. Pt_1
126 CDS) precisando che il corpo di Polizia Municipale non avesse gli strumenti per la verifica della patente straniera;
- parte resistente non contesta la documentazione prodotta da ricorrente (patenti e denuncia).
- In caso di denuncia di smarrimento/furto/distruzione della patente di guida l'utente deve recarsi presso le Forze dell'Ordine munito di 2 foto formato tessera e un documento di identità valido per poter ottenere il permesso provvisorio di guida avente durata di 90 giorni. Le Forze dell'Ordine verificheranno la duplicabilità della patente e nel caso in cui la patente fosse duplicabilità dall'UCO rilasceranno all'utente un permesso provvisorio di guida senza foto per poter circolare ed invieranno contestualmente all'UCO un permesso provvisorio munito di foto per l'emissione della patente. Si deve rilevare che allo stato dei documenti non sembrerebbe emergere la sussistenza dei requisiti per l'emissione del verbale ai sensi dell'Art. 116 c. 1 e c. 15 del CDS e che gli agenti avrebbero dovuto elevare un verbale ai sensi dell'art 180, co 7, CDS ovvero per conducente non in possesso materiale del documento atto alla guida ovvero la patente,
3 concedendo al contravventore un termine per esibire il documento in corso di validità. Pertanto alla luce di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, si annulla il verbale opposto n. 45740013/2024/J. In merito alle spese di giudizio, rilevato che il ricorrente non ha seguito la corretta procedura prevista per lo smarrimento della patente, omettendo di farsi rilasciare il permesso provvisorio di guida, contribuendo con tale omissione a creare una situazione oggettivamente non verificabile dalla Polizia Municipale, si compensano le spese di giudizio. Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 1/9/2011 n. 150, così provvede:
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla il verbale opposto n. 45740013/2024/J. Spese di giudizio compensate”.
2. I motivi di appello.
Gli appellanti e hanno proposto l'odierno Parte_1 Parte_2
appello censurando la statuizione del giudice di prime cure che ha compensato le spese di lite del primo grado, con asserita errata applicazione delle norme di cui agli articoli 91 e 92 del c.p.c..
Nell'atto di appello la Difesa ha così argomentato la propria istanza di riforma:
“Il Giudice di Pace di Torino, nella sentenza di primo grado, nel decidere di compensare le spese tra le parti così motivava: “In merito alle spese di giudizio, rilevato che il ricorrente non ha seguito la corretta procedura prevista per lo smarrimento della patente, omettendo di farsi rilasciare il permesso provvisorio di guida, contribuendo con tale omissione a creare una situazione oggettivamente non verificabile dalla polizia municipale, si compensano le spese di giudizio”. Dette motivazioni oltre a risultare infondate, risultano carenti per assenza di un adeguato supporto motivazionale. Ed invero il Giudice di primo grado decideva di compensare le spese di giudizio pur annullando il verbale opposto n. 45740013/2024/J con accoglimento totale del ricorso presentato dagli appellanti basando la motivazione di tale decisione esclusivamente su una circostanza valutativa che esula dall'oggetto della causa, utilizzando argomentazioni ultra petita rispetto all'oggetto della causa. Non si può far ricadere in capo agli appellanti la responsabilità da parte della Polizia Municipale di una attenta analisi del caso in esame. Il
4 sig. aveva prontamente esibito la denuncia di smarrimento Parte_1 della patente e nonostante tutto la Polizia Municipale decideva comunque di procedere con redazione di un verbale fondato su violazioni inesistenti. Del resto, la statuizione di compensazione delle spese processuali qui appellata non ha alcun nesso logico con il corpo della motivazione – dalla quale emerge piuttosto che il convincimento del giudice nella direzione dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente è stato determinato dal riconoscimento della non sussistenza dei requisiti per l'emissione del verbale ai sensi dell'Art. 116 c. 1 e c. 15 del CDS. Non emergono quindi dalla motivazione ragioni che possano giustificare una deroga al principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese. Alla luce di ciò e stante la totale soccombenza di parte convenuta, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre a carico di quest'ultima l'integrale onere delle spese del giudizio”.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito dell'odierno appello.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto e ciò per i seguenti dirimenti motivi.
Il Giudice di prime cure ha così motivato la statuizione di compensazione delle spese di giudizio:
“In merito alle spese di giudizio, rilevato che il ricorrente non ha seguito la corretta procedura prevista per lo smarrimento della patente, omettendo di farsi rilasciare il permesso provvisorio di guida, contribuendo con tale omissione a creare una situazione oggettivamente non verificabile dalla Polizia Municipale, si compensano le spese di giudizio”.
Tale motivazione è corretta e va pienamente confermata.
Come è noto, con la sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3 comma 1, 24 comma 1, e 111 comma 1 della
Costituzione – dell'art. 92 comma 2 del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche con legge n.
5 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (enfasi del redattore, ndr) (v.
Corte Cost. sent. n. 77/2018).
E' stato poi chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione che la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 del c.p.c. (v. Cass. 4303/2020
e Cass. 7782/2020).
L'art. 92 comma 2 del c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce dunque una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (v. Cass., Sez. 6-2, ord. n. 7992/2022).
Quanto ai casi di possibile compensazione è stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che in tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale
(Cass., Sez. 3, ord. n. 13294/2025).
6 Nella regolamentazione delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c. deve poi considerarsi il c.d. principio di causalità (sotteso alla ratio del cennato articolo 92 del c.p.c.) secondo cui le spese di lite devono essere poste a carico di chi con il proprio comportamento ha dato colpevolmente corso e causa al processo.
Ritiene questo giudice di appello, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 92 del c.p.c. (v., sul punto, la cennata Corte Costituzionale sent. n. 77 del 2018), che il comportamento assunto dall'opponente integra effettivamente una grave ed Pt_1
eccezionale ragione idonea alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
E invero proprio il comportamento assunto dal ha generato una Pt_1
evidente situazione di incertezza oggettiva che ha cagionato la contestazione posta all'origine del procedimento di primo grado.
L'appellante - infatti - oltre a circolare con una vettura priva di assicurazione era sprovvisto della patente, così come del suo duplicato ex art. 126 comma 8 del D. Lgs. n. 285/1992, limitandosi ad esibire una denuncia di smarrimento priva dei necessari riferimenti idonei a consentire agli operanti di verificare la situazione amministrativa in allora in essere.
Va quindi pienamente condivisa la prospettazione della Difesa comunale che ha evidenziato come gli operanti, trovatisi di fronte ad una denuncia di smarrimento sporta oltre sei mesi prima (sebbene la durata legale della medesima sia di soli 90 giorni) e priva di qualunque riferimento utile a favorire l'identificazione del titolo di guida asseritamente smarrito, non disponevano delle necessarie minime informazioni– la cui puntuale rappresentazione costituiva onere del conducente – utili alla verifica dell'effettiva esistenza e la validità della patente straniera solo enunciata a voce dal trasgressore.
7 Inoltre, il conducente non si era munito del permesso provvisorio di guida, ciò che avrebbe escluso ogni questione sul punto.
Il comportamento colposo dell'opponente ha dunque certamente concorso a cagionare l'emissione del verbale di contestazione poi successivamente impugnato con successo in primo grado.
Proprio l'aver determinato a produrre una situazione di obiettiva incertezza circa la legittima titolarità di un titolo (estero) di guida legittima la decisione del giudice di primo di compensazione integrale ex art. 92 del c.p.c. delle spese di lite ponendo a carico dell'appellante le proprie spese del grado.
Va anche considerato che la fattispecie posta al vaglio del giudice di primo grado è del tutto peculiare e integra una questione fattuale connotata da assoluta novità, non rinvenendosi in giurisprudenza (di merito e di legittimità) precedenti coincidenti, analoghi o simili al caso qui scrutinato.
Tali complessive ragioni unitamente valutate integrano dunque una grave ed eccezionale ragione idonea alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
A ciò consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni indicate in dispositivo.
In particolare, deve essere rigettato l'appello proposto dagli appellanti e . Parte_1 Parte_2
8 Quanto alle spese di lite afferenti al presente grado, ricorrono, anche in questo caso, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Va invero richiamata la giurisprudenza sopra citata e osservato che proprio l'incertezza del diritto vivente in punto di interpretazione della portata applicativa della norma di cui all'articolo 92 del c.p.c. e la obiettiva peculiarità, novità e controvertibilità del presente giudizio di appello giustifica e motiva l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
2) Compensa integralmente fra le parti - ex art. 92 del c.p.c. - le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1- quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 437 del c.p.c..
Torino, 28 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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