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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1074/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1074/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MATILDE CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLA Controparte_1 C.F._2
DI IORIO, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.3.2025 ha agito nei confronti del Parte_1 coniuge separato chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto con il medesimo e proponendo ulteriori domande concernenti i figli.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e proponendo a sua volta domande concernenti i figli.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo state omologate le condizioni di separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara n.3472/2014, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere da detto decreto e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 15.12.1998 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pescara al n. 28, parte II, serie A, anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1074/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
MATILDE CIONINI e dell'avv. LAURA MASTROPASQUA, giusta procura in atti,
PARTE RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLA Controparte_1 C.F._2
DI IORIO, giusta procura in atti,
PARTE RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.3.2025 ha agito nei confronti del Parte_1 coniuge separato chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto con il medesimo e proponendo ulteriori domande concernenti i figli.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e proponendo a sua volta domande concernenti i figli.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo state omologate le condizioni di separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara n.3472/2014, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere da detto decreto e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Pescara il 15.12.1998 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Pescara al n. 28, parte II, serie A, anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
Pescara 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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