Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17003-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 17003/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
Rosaria Titone per Rosalia Francesca AU SE, e l'avv. Maria An-
tonia Sonia Coppola, in sostituzione dell'avv. Ferraro, per Controparte_1
e l'avv. Roberta D'Angelo, in sostituzione dell'avv. Scaffidi
[...]
Abbate, per il . Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Titone chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17003/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avv. Rosaria Titone per Email_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona del suo Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Scaffidi Abbate ( per procu- Email_2
ra allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
e
( ), in persona del suo lega- Controparte_4 P.IVA_1
le rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Fer-
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
raro per procura generale alle liti del 27 aprile Email_3
2017 (repertorio n. 81957 – raccolta n. 38077) autenticata nelle firme dal dott. Notaio in Torino, allegata alla comparsa di costitu- Persona_1
zione e risposta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il Controparte_5
in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in
[...]
favore di della complessiva Parte_1
somma di € 42.404,34, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna il Controparte_5
in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento delle
[...]
spese di lite di parte attrice che si distraggono in favore dell'avv.
Rosaria Titone e si liquidano in complessivi € 4.354,00, di cui €
545,00 per spese, ed € 3.809,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del , Controparte_6
in persona dell'Amministratore pro tempore;
4) accoglie la domanda di manleva formulata dal Controparte_5
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di Palermo nei confronti di Controparte_5 [...]
Controparte_7
5) condanna in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, a tenere indenne il
[...]
da tutte le somme che Controparte_6
quest'ultimo sarà chiamato a pagare (a titolo di sorte capitale, inte-
ressi, spese processuali e di C.T.U.) in favore di parte attrice in conseguenza del presente giudizio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna Parte_1
del , ai sensi Controparte_6
dell'art. 2043 e 2051 c.c., dei danni – quantificati nella complessiva som-
ma di € 48.000,00 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio verifica-
tosi a il giorno 17 febbraio 2021, intorno alle ore 9:00 circa, CP_6
quando l'attrice “mentre si apprestava a scendere i gradini di proprietà del-
lo stabile del , posti su una parte del marcia- Controparte_6
piede condominiale, inciampava in una lastra di marmo spezzata, che fun-
geva da rivestimento esterno dei gradini, privi di corrimano e fasce antisci-
volo, non visibile né tantomeno prevedibile e presegnalata. Nel cadere, sci-
volava lungo gli altri gradini battendo contro una fioriera di cemento”, ripor-
tando lesioni personali.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto – oltre a contestare CP_6
la fondatezza della domanda dell'attrice – ha dedotto di avere provveduto
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a stipulare con la una polizza (n. Controparte_4
15006087357) per responsabilità civile, chiedendo (ed ottenendo)
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che “In tema di respon-
sabilità civile per danni derivanti da difetti di manutenzione stradale, l'ob-
bligo di custodia e manutenzione in capo all'amministrazione comunale
sussiste anche per le strade di proprietà privata aperte al pubblico transito,
a prescindere dalla titolarità pubblica o privata della proprietà. Tale princi-
pio trova fondamento nell'art. 2 comma 1 del Codice della Strada, secondo
cui è rilevante, ai fini della definizione stessa di "strada", la destinazione
della superficie ad uso pubblico e non la natura proprietaria del bene. L'uso
pubblico della strada giustifica, per ragioni di ordine e sicurezza collettiva,
sia la soggezione alle norme del codice della strada sia la legittimazione
passiva del fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo CP_8
del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori. Tale in-
terpretazione è avvalorata dall'art. 2 comma 6 del Codice della Strada che
assimila le strade vicinali (per definizione private ex art. 3 comma 1 n. 52)
alle strade comunali quando sono destinate ad uso pubblico. La responsa-
bilità ex art. 2051 c.c. dell'amministrazione comunale può concorrere con
quella del proprietario privato della strada, essendo entrambi tenuti agli
obblighi di custodia e manutenzione, il primo in ragione dell'uso pubblico
della via e il secondo in quanto titolare del diritto dominicale” (Cass. civ.,
III, Ord. 8/6/2023 n. 16270).
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Risulta pertanto priva di consistenza la difesa formulata dalla terza chiamata secondo cui la legittimazione pas- Controparte_4
siva in ordine alla domanda risarcitoria di Parte_1
spetterebbe unicamente al stante
[...] Controparte_9
l'esistenza di una responsabilità concorrente tra amministrazione comu-
nale e proprietario privato.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
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Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 17 febbraio 2021 e le condizioni (potenzialmente pe-
ricolose) del marciapiede di , a CP_6 CP_6
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E invero, il teste, ha confermato la dinamica Testimone_1
dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che
“L'incidente è avvenuto a metà febbraio del 2021. Come ogni mattina, verso
le 8:15/8:20 stavo andando a lasciare i bambini a scuola. Stavo cammi-
nando in e poco più avanti, a circa un metro di di- Controparte_6
stanza, vi era anche la signora AU SE che conosco perché il suo
bambino frequenta la stessa scuola dei miei. Giunti all'altezza del panificio
ho visto la signora che camminava sul marciapiede, improvvisamente cade-
re. Preciso che all'altezza del panificio ci sono dei gradini e la signora è ca-
duta proprio lì. Quando mi sono avvicinato, per prestarle aiuto, ho visto che
il gradino aveva il marmo spezzato … Non so dire se era già rotto e se si
rotto con la caduta perché era coperto da erbacce … la signora è caduta
mentre camminava sul marciapiede e cadendo è finita sulle piante che sono
poste davanti al panificio … l'incidente è avvenuto dopo aver lasciato i
bambini a scuola” [cfr. verbale di udienza dell'11 giugno 2024].
Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che, esibite al teste, ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto del marciapiede di , a [cfr. CP_6 CP_6
produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e
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quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sul convenuto che in- CP_6
combeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova libera-
toria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifi-
co.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e ade- CP_6
guata manutenzione del marciapiede, esponendo gli utenti ad una situa-
zione insidiosa. Non v'è infatti prova che le anomalie del marciapiede si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte dell'amministrazione condominiale.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“trauma contusivo all'emitorace sinistro con fratture plurime costali (dalla I
alla IX costa) Pnx a sinistra e frattura al processo trasverso di L1-L2; trau-
ma all'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria meta-epifisi-
diafisaria del 1/3 distale del radio de Frattura-Lussazione del gomito (capi-
tello radiale)”) refertate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“G.F. Ingrassia” di [cfr. relazione del C.T.U. dott. , pag. 11]. CP_6 Persona_2
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
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conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (erano 9:00 del mattino) e del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi in un tratto di strada, comunque, a lei noto (accompagnava il figlio a scuola;
cfr. verbale di udienza cit.) e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Controparte_10
in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella
[...]
misura del 20%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
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indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Controparte_5
(quale proprietario della strada teatro del sinistro, circostanza non
[...]
contestata) va condannato a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conse-
guenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80% della loro enti-
tà.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 17 febbraio 2021 hanno provocato a una inabilità tempora- Parte_1
nea assoluta di 68 giorni ed una inabilità temporanea parziale di ulteriori
170 giorni (di cui 20 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 60 giorni al 50% e 90 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 13% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamen-
te motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili
in toto) [relazione cit., pagg. 11].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui
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all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
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scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
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della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 13% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (52 anni), la somma complessiva di €
37.132,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.833,93, da moltiplicare per il grado di invalidità (13) e per il coefficiente
(0,745) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 15.582,50 in valori attuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 52.714,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da
[...]
in conseguenza dell'incidente. Parte_1
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
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Deve essere inoltre accordata a , Parte_1
quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 290,93 per le spese sanitarie documentate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 17 febbraio 2021 [relazione cit.,
pag. 12].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 52.714,50 per il danno non patrimoniale e ad € 290,93 per il danno di natura patrimonia-
le.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 42.171,60 per il danno non patrimoniale e ad € 232,74 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le
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somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
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7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve Parte_1
essere condannato il Controparte_11
– ammonta ad € 42.404,34, oltre interessi, da calcolarsi con le mo-
[...]
dalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Può da ultimo trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal di nei confronti Controparte_3 CP_6
della stante l'esistenza di una valida polizza Controparte_4
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assicurativa per responsabilità civile la cui operatività, nel caso in esame,
non è stata oggetto di contestazione.
La domanda di manleva, pertanto può trovare accoglimento e
[...]
deve essere condannata, in persona del legale rap- Controparte_4
presentante pro tempore, a tenere indenne il Controparte_6
da tutte le somme che quest'ultimo sarà
[...]
chiamato a pagare (a titolo di sorte capitale, interessi, spese processuali e di C.T.U.) in favore di parte attrice in conseguenza del presente giudizio.
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In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., il convenuto di in per- Controparte_6 CP_6
sona dell'amministratore pro tempore, va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
Il compenso professionale ai difensori viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), i parametri minimi in considerazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo
- 18 - Tribunale di Palermo
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di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attrice –
vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_3
di .
[...] CP_6
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Così deciso in Palermo il 16 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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