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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2017 promossa da:
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Michele Del Vecchio ed elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi, Parte_1
n. 109, presso l'Avvocatura Civica dell'Ente, giusta procura conferita a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Bellante (TE), alla Via Molise, n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Melchiorre, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione: 1) accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c. non avendo indicato, nell'avverso ricorso, il rapporto giuridico da cui deriva il preteso diritto che il ricorrente intende far valere;
2) nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso per mancanza di prova del credito vantato essendo, a tal fine, inidonee le fatture e le ricevute fiscali con la dicitura corrispettivo non incassato che tutte (nn. 8/16 del 16.02.16; 13/16 del 29.02.16; 18/16 del
31.03.16; 25/16 del 30.04.16; 34/16 del 31.05.16; 42/16 del 30.06.16; 52/16 del 31.07.16; 58/16 del
31.08.16; 67/16 del 30.09.16; 74/16 del 31.10.16; 79/16 del 30.11.16; 84/16 del 31.12.16 e relativi allegati) si sono, espressamente e formalmente, impugnate e contestate così come si sono impugnati e contestati, altresì, i seguenti documenti riepilogo servizi di ospitalità 1.11.2015, nota
[...] di 30.12.2015, storico fatture, riepilogo crediti anno Parte_2 Parte_1
2016 del 30.06.2016, riepilogo crediti anno 2016 del 04.10.2016, del 24.10.2016, del 16.12.2016 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 532/17 disponendone la revoca, con ogni conseguenza di legge;
3) accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, la necessaria stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, del contratto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso in quanto non esiste un contratto tra l' ed Controparte_1 il e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 532/17 disponendone la revoca, con ogni conseguenza di legge, nulla dovendo pagare contrattualmente il Parte_1
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
[...]
Opposto: “rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1 al pagamento in favore dell' della somma pari ad € Controparte_1
112.316,74#, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rimborso degli interessi passivi;
- in via alternativa e/o gradata: accertato l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 per medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata, condannare lo stesso al pagamento della Parte_1 correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di €
112.316,74#, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compenso di causa”; conclusioni modificate nella Memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., I termine come segue: “Tutto ciò premesso, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, a mente della sentenza della Cassazione Civile,
SS.UU. 26 maggio 2015, n. 10798, si chiede che l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, accertato l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 voglia condannarlo al pagamento della correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di € 112.316,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5.6.2017 il Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale quale titolare
[...] CP_2 dell' formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
532/2017 (R.G. 1215/2017) emesso dal Tribunale di Teramo in data 20.4.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 50.663,42, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo di spese di alloggio in regime di emergenza abitativa a carico del nel periodo dall'anno 2013 fino al novembre 2016, detratti tutti gli acconti Parte_1 versati.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'opponente: - l'omessa produzione in giudizio del “contratto” stabilente i rapporti tra le parti e presupposto indimostrato dell'avversa azione e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso per mancanza di prova del credito vantato essendo, a tal fine, inidonee le fatture e le ricevute fiscali con la dicitura corrispettivo non incassato;
- che nell'avversa memoria di costituzione e risposta non è stata formulata alcuna reconventio recoventionis con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità di ogni avversa “domanda riconvenzionale” per sua tardività, essendo essa preclusa, a pena di decadenza, se non proposta in sede di costituzione del convenuto opposto e la convenuta opposta, nella sua memoria di costituzione e risposta, non l'ha proposta.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha eccepito e dedotto, in sintesi, la fondatezza del credito opposto così come provato dagli atti di causa e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 per la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque
[...] connessa a quella inizialmente formulata, essendosi manifestata la correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di € 112.316,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, ritenuta l'inammissibilità dal precedente Giudicante delle prove orali richieste dalla parte opposta, vertendo le stesse su circostanze documentali, e comunque ininfluenti ai fini della decisione, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, trasmesso il fascicolo all'odierno Giudicante che fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
L'opposizione è fondata e pertanto merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass.
Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Giova osservare altresì che il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v. Cass. 20690/2016; 12549/2016).
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cassazione Sez.Unite n. 9775/2022).
Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570;
Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio è emerso che la convenuta opposta non ha assolto l'onere probatorio in via esclusiva ricadente sulla medesima. L Controparte_1
infatti, non ha prodotto in giudizio la copia del “contratto” stabilente e regolamentante i rapporti
[...] tra le parti. Per tali concordanti rilievi, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'opposta sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, e deve perciò essere rigettata.
In ordine alla subordinata domanda di azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. - di parte opposta – va osservata si la sua ammissibilità posto che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano, sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ne consegue che deve ritenersi ammissibile la domanda iniziale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo, inquadramento al quale ha aderito la sentenza delle Sezioni Unite n. 22404 del 13 settembre 2018 “è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.
A tale proposito, la sentenza delle Sezioni Unite 927/2022, richiamando i dettati di S.U. 20604/2008,
S.U. 19246/2010, S.U. 14475/2015 e S.U. 19596/2020, ha osservato come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non dia assolutamente vita ad un procedimento di impugnazione, ma debba essere considerato un ordinario processo di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione;
la eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo completa il giudizio di primo grado, trattandosi di giudizio di primo grado bifasico, sicchè le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, ed ancora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si può suddividere in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena e che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto. Pertanto, il dictum che ne è emerso è che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o una azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo ma come fosse ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta della causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle qui prospettate ex art. 2041 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale ed astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse dell'originario ricorrente in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale: il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. Tutto questo si pone in sintonia proprio con l'interpretazione di S.U. 12310/2015 per cui, pervenendo al conseguente principio di diritto, deve affermarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Occorre da ultimo precisare se sussiste per l'opposto, la facoltà di inserire domande difensive alternative non nella comparsa di risposta bensì nello sviluppo ulteriore del processo anche nel caso in cui l'opponente non abbia contribuito con alcunché in questo slittamento in avanti, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Ogni domanda è atto difensivo;
pertanto, in un'ottica di parità ed in riferimento al canone della correttezza processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c. chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'ultimo giro offerto dall'art. 183, comma 6, c.p.c.; fino a quest'ultimo, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Tuttavia, la domanda, nel merito, va rigettata, non avendo parte opposta allegato, né tanto meno provato, gli elementi della diminuzione patrimoniale da essa subita, infatti, occorre rilevare, con riguardo alla domanda formulata da parte attrice in via subordinata, ex art 2041 c.c., che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto) anche se, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante e, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto parte opposta provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non
è stata fornita, limitandosi a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita, in elementi ed in valore, rispetto alla propria precedente consistenza, quale, esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali, nonché ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente - direttamente o indirettamente, tramite il ricorso ai parametri di cui si è detto - quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto;
o che è lo stesso dall'esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo (Cass. Sez.
Unite n.23385/2008).
Per tali ragioni, in definitiva, l'opposizione va integralmente accolta, nei termini e per le ragioni indicate, e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il mutato orientamento giurisprudenziale in ordine all'indennizzo da arricchimento senza causa e la peculiarità della questione sostanziale dedotta in giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2026/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 532/2017;
2) Rigetta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2026/2017 promossa da:
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Michele Del Vecchio ed elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi, Parte_1
n. 109, presso l'Avvocatura Civica dell'Ente, giusta procura conferita a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Bellante (TE), alla Via Molise, n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Melchiorre, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di forniture di servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione: 1) accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c. non avendo indicato, nell'avverso ricorso, il rapporto giuridico da cui deriva il preteso diritto che il ricorrente intende far valere;
2) nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso per mancanza di prova del credito vantato essendo, a tal fine, inidonee le fatture e le ricevute fiscali con la dicitura corrispettivo non incassato che tutte (nn. 8/16 del 16.02.16; 13/16 del 29.02.16; 18/16 del
31.03.16; 25/16 del 30.04.16; 34/16 del 31.05.16; 42/16 del 30.06.16; 52/16 del 31.07.16; 58/16 del
31.08.16; 67/16 del 30.09.16; 74/16 del 31.10.16; 79/16 del 30.11.16; 84/16 del 31.12.16 e relativi allegati) si sono, espressamente e formalmente, impugnate e contestate così come si sono impugnati e contestati, altresì, i seguenti documenti riepilogo servizi di ospitalità 1.11.2015, nota
[...] di 30.12.2015, storico fatture, riepilogo crediti anno Parte_2 Parte_1
2016 del 30.06.2016, riepilogo crediti anno 2016 del 04.10.2016, del 24.10.2016, del 16.12.2016 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 532/17 disponendone la revoca, con ogni conseguenza di legge;
3) accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, la necessaria stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, del contratto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso in quanto non esiste un contratto tra l' ed Controparte_1 il e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, Parte_1
l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 532/17 disponendone la revoca, con ogni conseguenza di legge, nulla dovendo pagare contrattualmente il Parte_1
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
[...]
Opposto: “rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_1 al pagamento in favore dell' della somma pari ad € Controparte_1
112.316,74#, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rimborso degli interessi passivi;
- in via alternativa e/o gradata: accertato l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 per medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata, condannare lo stesso al pagamento della Parte_1 correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di €
112.316,74#, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compenso di causa”; conclusioni modificate nella Memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., I termine come segue: “Tutto ciò premesso, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, a mente della sentenza della Cassazione Civile,
SS.UU. 26 maggio 2015, n. 10798, si chiede che l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, accertato l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 voglia condannarlo al pagamento della correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di € 112.316,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 5.6.2017 il Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale quale titolare
[...] CP_2 dell' formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
532/2017 (R.G. 1215/2017) emesso dal Tribunale di Teramo in data 20.4.2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 50.663,42, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo di spese di alloggio in regime di emergenza abitativa a carico del nel periodo dall'anno 2013 fino al novembre 2016, detratti tutti gli acconti Parte_1 versati.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'opponente: - l'omessa produzione in giudizio del “contratto” stabilente i rapporti tra le parti e presupposto indimostrato dell'avversa azione e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso per mancanza di prova del credito vantato essendo, a tal fine, inidonee le fatture e le ricevute fiscali con la dicitura corrispettivo non incassato;
- che nell'avversa memoria di costituzione e risposta non è stata formulata alcuna reconventio recoventionis con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità di ogni avversa “domanda riconvenzionale” per sua tardività, essendo essa preclusa, a pena di decadenza, se non proposta in sede di costituzione del convenuto opposto e la convenuta opposta, nella sua memoria di costituzione e risposta, non l'ha proposta.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha eccepito e dedotto, in sintesi, la fondatezza del credito opposto così come provato dagli atti di causa e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 per la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque
[...] connessa a quella inizialmente formulata, essendosi manifestata la correlativa diminuzione patrimoniale in danno dell'opposta, per la somma complessiva di € 112.316,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, ritenuta l'inammissibilità dal precedente Giudicante delle prove orali richieste dalla parte opposta, vertendo le stesse su circostanze documentali, e comunque ininfluenti ai fini della decisione, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti, trasmesso il fascicolo all'odierno Giudicante che fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
----------
L'opposizione è fondata e pertanto merita l'accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in lite.
In particolare, in ossequio al tradizionale criterio di riparto dell'onere della prova (cfr. per tutte Cass.
Civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), l'opposto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento, pur qualificato, spettando di converso all'opponente dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato o che esso non è causalmente o psicologicamente imputabile allo stesso.
Giova osservare altresì che il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v. Cass. 20690/2016; 12549/2016).
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Cassazione Sez.Unite n. 9775/2022).
Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570;
Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752).
Ebbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio è emerso che la convenuta opposta non ha assolto l'onere probatorio in via esclusiva ricadente sulla medesima. L Controparte_1
infatti, non ha prodotto in giudizio la copia del “contratto” stabilente e regolamentante i rapporti
[...] tra le parti. Per tali concordanti rilievi, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'opposta sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, e deve perciò essere rigettata.
In ordine alla subordinata domanda di azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. - di parte opposta – va osservata si la sua ammissibilità posto che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano, sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e ne consegue che deve ritenersi ammissibile la domanda iniziale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo, inquadramento al quale ha aderito la sentenza delle Sezioni Unite n. 22404 del 13 settembre 2018 “è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.
A tale proposito, la sentenza delle Sezioni Unite 927/2022, richiamando i dettati di S.U. 20604/2008,
S.U. 19246/2010, S.U. 14475/2015 e S.U. 19596/2020, ha osservato come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non dia assolutamente vita ad un procedimento di impugnazione, ma debba essere considerato un ordinario processo di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto di ingiunzione;
la eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo completa il giudizio di primo grado, trattandosi di giudizio di primo grado bifasico, sicchè le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, ed ancora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si può suddividere in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena e che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto. Pertanto, il dictum che ne è emerso è che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o una azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo ma come fosse ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta della causa in esame, da parte dell'opposto, di domande come quelle qui prospettate ex art. 2041 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale ed astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse dell'originario ricorrente in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale: il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. Tutto questo si pone in sintonia proprio con l'interpretazione di S.U. 12310/2015 per cui, pervenendo al conseguente principio di diritto, deve affermarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Occorre da ultimo precisare se sussiste per l'opposto, la facoltà di inserire domande difensive alternative non nella comparsa di risposta bensì nello sviluppo ulteriore del processo anche nel caso in cui l'opponente non abbia contribuito con alcunché in questo slittamento in avanti, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. Ogni domanda è atto difensivo;
pertanto, in un'ottica di parità ed in riferimento al canone della correttezza processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c. chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'ultimo giro offerto dall'art. 183, comma 6, c.p.c.; fino a quest'ultimo, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.
Tuttavia, la domanda, nel merito, va rigettata, non avendo parte opposta allegato, né tanto meno provato, gli elementi della diminuzione patrimoniale da essa subita, infatti, occorre rilevare, con riguardo alla domanda formulata da parte attrice in via subordinata, ex art 2041 c.c., che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto) anche se, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante e, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto parte opposta provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non
è stata fornita, limitandosi a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita, in elementi ed in valore, rispetto alla propria precedente consistenza, quale, esemplificativamente, il profitto di impresa, le spese generali, nonché ogni altra posta rivolta ad assicurare egualmente al richiedente - direttamente o indirettamente, tramite il ricorso ai parametri di cui si è detto - quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto;
o che è lo stesso dall'esecuzione di analoghe attività remunerative nello stesso periodo di tempo (Cass. Sez.
Unite n.23385/2008).
Per tali ragioni, in definitiva, l'opposizione va integralmente accolta, nei termini e per le ragioni indicate, e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il mutato orientamento giurisprudenziale in ordine all'indennizzo da arricchimento senza causa e la peculiarità della questione sostanziale dedotta in giudizio, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2026/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 532/2017;
2) Rigetta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)