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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE - Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3775 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Alfredo Parte_1 C.F._1
Riccardi, giusta procura in atti
Appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difesa dall'avv.to Antonio D'Agostino, giusta procura in atti
Intervenuta nonché
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Appellati contumaci FATTI DI CAUS
1.Con atto di opposizione al precetto, ritualmente notificato, Controparte_2 aveva interposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 17.6.2021 da per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1803, emessa dalla Corte Parte_1 di Appello di Napoli il 22.6.2021 (in particolare, nella parte in cui la stessa condannava
, il e l Controparte_2 Controparte_3 CP_3 al rilascio, in favore di , dei 49 mq. da loro illegittimamente detenuti”). Parte_1
L'opponente aveva dedotto che:
-il precetto era nullo poiché notificato contestualmente all'atto esecutivo, in violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. 30/1997;
-l'atto di precetto, in violazione dell'art. 125 cpc, non indicava l'ufficio giudiziario, impedendo, così, ad essa opponente una facile individuazione del Foro ove notificare l'opposizione;
-il precetto era nullo per violazione dell'art. 480 cpc, sia perché privo dell'invito a raggiungere un accordo di composizione della crisi o a proporre un piano del consumatore, sia perché privo della precisa indicazione del bene per cui si azionava il titolo esecutivo;
-vi era violazione dell'art. 2933 cc, in quanto essa opponente non poteva intervenire sulle opere in contestazione poiché non ne era proprietaria e, in ogni caso, perché le stesse erano indispensabili alla collettività e funzionali all'opera stradale da realizzare.
aveva, quindi, concluso, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare Controparte_2 la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n.
669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000; 2) Accertare e dichiarare
l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 125 c.p.c. per mancata indicazione dell'ufficio giudiziario;
3) Accertare e dichiarare l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. per mancata individuazione del bene “da restiuire”; 4)
Accertare e dichiarare l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. per mancata indicazione dell'invito di cui all'art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015;
5) Accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'intimazione di precetto per illegittima richiesta di un “obbligo di fare”, per le motivazioni analiticamente sopra descritte che qui si abbiano per integralmente trascritte;
6) condannare controparte al pagamento delle spese
e competenze di giudizio, dei compensi, oltre che al rimborso delle spese forfetarie, ivi compresi oneri accessori, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.” 2.Si erano costituiti il , eccependo la Controparte_3 cessata materia del contendere per rinuncia di all'atto di precetto oggetto di causa. Pt_1
3.Si era costituito in giudizio , deducendo: Parte_1
-la cessata materia del contendere per rinuncia al precetto;
-la soccombenza virtuale di per infondatezza dell'opposizione e, Controparte_2 dunque, l'obbligo dell'opponente di rimborsare le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.pc.;
-la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui all'art. 96, co. 3, cpc per lite temeraria e abuso dello strumento processuale, considerato che, nonostante la rinuncia al precetto fosse intervenuta il 9.7.2021(appena tre giorni dopo la notifica), aveva iscritto al ruolo l'opposizione. Controparte_2
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo di: “-accertare e dichiarare la cessata Pt_1 materia del contendere;
-in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale condannare al pagamento delle spese di lite;
-condannare altresì ex art. 96, terzo comma, CP_4 cpc parte opponente/soccombente al pagamento, in favore dell'opposto, di una somma equitativamente determinata.”
4.Con sentenza n. 6856 del 7.7.2022, il tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere. In motivazione, al fine di statuire sulle spese di lite, il tribunale ha evidenziato la fondatezza del primo motivo di opposizione spiegato da rilevando Controparte_2 come fosse desumibile ex actis che la rinuncia al precetto da parte di era Pt_1 intervenuta per consentire il decorso del termine di cui all'art. 14, d.l. 669/96, conv. in l.
30/97. Il tribunale, pertanto, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore dei difensori antistatari Pt_1 dell'opponente, nonché in favore di e del MIT. CP_3
5.Avverso la pronuncia, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 190 cpc. In particolare, l'appellante rileva che il tribunale avrebbe introitato la causa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza prima concedere i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e avrebbe, dunque, pubblicato la sentenza senza attendere il decorso dei detti termini
Con il secondo motivo, censura l'erronea applicazione del principio della Pt_1 soccombenza virtuale. In tal senso, deduce che, ai fini del giudizio prognostico circa l'esito della lite (necessario a stabilire la soccombenza virtuale in caso di cessata materia del contendere), non assumerebbe alcun rilievo il motivo – indicato in sede stragiudiziale (nella specie, a mezzo pec) – dell'opposto all'atto di precetto.
Evidenzia, poi, che non vi sarebbe soccombenza virtuale di esso opposto neanche con riferimento agli altri motivi di opposizione;
a sostegno delle proprie allegazioni, l'appellante reitera, quindi, le difese già spiegate in primo grado avverso l'opposizione e ribadisce la totale soccombenza (virtuale) di . CP_2
Ribadisce, altresì, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, co. 3 cpc.
conclude chiedendo di: “---- in via preliminare e nel rito, previa Parte_1 fissazione di udienza ad hoc (per la quale si formula espressa istanza), sospendere, in accoglimento delle ragioni e dei motivi come esplicitati al capo 3) del presente atto, la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale ---- nel merito: --- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al capo 1) del presente atto la nullità della sentenza appellata;
--- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al capo 2) del presente atto, la illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale in tema di regolamentazione delle spese di lite;
--- per l'effetto: -- condannare la Controparte_5 al pagamento, in favore del sig. , delle spese nel
[...] Parte_1 giudizio di opposizione a precetto incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, identificato col
n.r.g.a.c. 18319/2021 e deciso con sentenza n. 6856 dei 06=07/07/2022; -- compensare interamente le spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti del
[...]
e dell' --- condannare altresì, ex art. 96, terzo Controparte_3 CP_3 comma, c.p.c., la per le ragioni ed i motivi di cui al Controparte_5 capo 4) del presente atto, al pagamento, in favore del sig. , di una Parte_1 somma equitativamente determinata. --- adottare ogni ulteriore provvedimento conseguenziale. Con vittoria di competenze professionali e di spese, anche generali, della presente fase di impugnazione nei confronti di Controparte_5
5.Si è costituita in giudizio , subentrata, nella gestione del Controparte_1 collegamento autostradale A3 in precedenza gestito da . Controparte_2
Impugna l'avverso gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Deduce, altresì, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, co. 3 cpc, non essendovi la soccombenza totale e concreta di essa comparente. La società appellata conclude chiedendo di: “rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia della Sentenza n. 6856, emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa
LI PR in data 6.7.2022 e pubblicata in data 7.7.2022; - rigettare la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.. Con vittoria di diritti, competenze ed onorari.”
6.Benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio , Controparte_2
e . Controparte_3 CP_3
Con ordinanza del 20.12.2022, questa Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e del Controparte_2 Controparte_3
Con riferimento, invece, ad , ne va dichiarata la contumacia in questa sede. CP_3
7.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 21.10.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 24.9.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
8. Con ordinanza del 22.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 02.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 02.12.2025 per il deposito di note scritte.
9. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 02.12.2025, per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 22.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
21.10.2025 e quella del 02.12.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara la contumacia di;
CP_3
B) dichiara estinto il giudizio;
C) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe DE TULLIO - Presidente dott. Massimo SENSALE - Consigliere dott. Luigi MANCINI - Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3775 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra:
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Alfredo Parte_1 C.F._1
Riccardi, giusta procura in atti
Appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difesa dall'avv.to Antonio D'Agostino, giusta procura in atti
Intervenuta nonché
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Appellati contumaci FATTI DI CAUS
1.Con atto di opposizione al precetto, ritualmente notificato, Controparte_2 aveva interposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 17.6.2021 da per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1803, emessa dalla Corte Parte_1 di Appello di Napoli il 22.6.2021 (in particolare, nella parte in cui la stessa condannava
, il e l Controparte_2 Controparte_3 CP_3 al rilascio, in favore di , dei 49 mq. da loro illegittimamente detenuti”). Parte_1
L'opponente aveva dedotto che:
-il precetto era nullo poiché notificato contestualmente all'atto esecutivo, in violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. 30/1997;
-l'atto di precetto, in violazione dell'art. 125 cpc, non indicava l'ufficio giudiziario, impedendo, così, ad essa opponente una facile individuazione del Foro ove notificare l'opposizione;
-il precetto era nullo per violazione dell'art. 480 cpc, sia perché privo dell'invito a raggiungere un accordo di composizione della crisi o a proporre un piano del consumatore, sia perché privo della precisa indicazione del bene per cui si azionava il titolo esecutivo;
-vi era violazione dell'art. 2933 cc, in quanto essa opponente non poteva intervenire sulle opere in contestazione poiché non ne era proprietaria e, in ogni caso, perché le stesse erano indispensabili alla collettività e funzionali all'opera stradale da realizzare.
aveva, quindi, concluso, chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare Controparte_2 la nullità dell'atto di precetto per violazione del disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n.
669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000; 2) Accertare e dichiarare
l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 125 c.p.c. per mancata indicazione dell'ufficio giudiziario;
3) Accertare e dichiarare l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. per mancata individuazione del bene “da restiuire”; 4)
Accertare e dichiarare l'irregolarità formale del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. per mancata indicazione dell'invito di cui all'art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015;
5) Accertare e dichiarare l'irregolarità formale dell'intimazione di precetto per illegittima richiesta di un “obbligo di fare”, per le motivazioni analiticamente sopra descritte che qui si abbiano per integralmente trascritte;
6) condannare controparte al pagamento delle spese
e competenze di giudizio, dei compensi, oltre che al rimborso delle spese forfetarie, ivi compresi oneri accessori, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.” 2.Si erano costituiti il , eccependo la Controparte_3 cessata materia del contendere per rinuncia di all'atto di precetto oggetto di causa. Pt_1
3.Si era costituito in giudizio , deducendo: Parte_1
-la cessata materia del contendere per rinuncia al precetto;
-la soccombenza virtuale di per infondatezza dell'opposizione e, Controparte_2 dunque, l'obbligo dell'opponente di rimborsare le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.pc.;
-la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui all'art. 96, co. 3, cpc per lite temeraria e abuso dello strumento processuale, considerato che, nonostante la rinuncia al precetto fosse intervenuta il 9.7.2021(appena tre giorni dopo la notifica), aveva iscritto al ruolo l'opposizione. Controparte_2
Tanto premesso, aveva concluso chiedendo di: “-accertare e dichiarare la cessata Pt_1 materia del contendere;
-in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale condannare al pagamento delle spese di lite;
-condannare altresì ex art. 96, terzo comma, CP_4 cpc parte opponente/soccombente al pagamento, in favore dell'opposto, di una somma equitativamente determinata.”
4.Con sentenza n. 6856 del 7.7.2022, il tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la materia del contendere. In motivazione, al fine di statuire sulle spese di lite, il tribunale ha evidenziato la fondatezza del primo motivo di opposizione spiegato da rilevando Controparte_2 come fosse desumibile ex actis che la rinuncia al precetto da parte di era Pt_1 intervenuta per consentire il decorso del termine di cui all'art. 14, d.l. 669/96, conv. in l.
30/97. Il tribunale, pertanto, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore dei difensori antistatari Pt_1 dell'opponente, nonché in favore di e del MIT. CP_3
5.Avverso la pronuncia, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 190 cpc. In particolare, l'appellante rileva che il tribunale avrebbe introitato la causa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza prima concedere i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e avrebbe, dunque, pubblicato la sentenza senza attendere il decorso dei detti termini
Con il secondo motivo, censura l'erronea applicazione del principio della Pt_1 soccombenza virtuale. In tal senso, deduce che, ai fini del giudizio prognostico circa l'esito della lite (necessario a stabilire la soccombenza virtuale in caso di cessata materia del contendere), non assumerebbe alcun rilievo il motivo – indicato in sede stragiudiziale (nella specie, a mezzo pec) – dell'opposto all'atto di precetto.
Evidenzia, poi, che non vi sarebbe soccombenza virtuale di esso opposto neanche con riferimento agli altri motivi di opposizione;
a sostegno delle proprie allegazioni, l'appellante reitera, quindi, le difese già spiegate in primo grado avverso l'opposizione e ribadisce la totale soccombenza (virtuale) di . CP_2
Ribadisce, altresì, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, co. 3 cpc.
conclude chiedendo di: “---- in via preliminare e nel rito, previa Parte_1 fissazione di udienza ad hoc (per la quale si formula espressa istanza), sospendere, in accoglimento delle ragioni e dei motivi come esplicitati al capo 3) del presente atto, la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ogni provvedimento conseguenziale ---- nel merito: --- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al capo 1) del presente atto la nullità della sentenza appellata;
--- accertare e dichiarare, per le ragioni ed i motivi di cui al capo 2) del presente atto, la illegittimità della sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale in tema di regolamentazione delle spese di lite;
--- per l'effetto: -- condannare la Controparte_5 al pagamento, in favore del sig. , delle spese nel
[...] Parte_1 giudizio di opposizione a precetto incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, identificato col
n.r.g.a.c. 18319/2021 e deciso con sentenza n. 6856 dei 06=07/07/2022; -- compensare interamente le spese di lite del giudizio di primo grado nei confronti del
[...]
e dell' --- condannare altresì, ex art. 96, terzo Controparte_3 CP_3 comma, c.p.c., la per le ragioni ed i motivi di cui al Controparte_5 capo 4) del presente atto, al pagamento, in favore del sig. , di una Parte_1 somma equitativamente determinata. --- adottare ogni ulteriore provvedimento conseguenziale. Con vittoria di competenze professionali e di spese, anche generali, della presente fase di impugnazione nei confronti di Controparte_5
5.Si è costituita in giudizio , subentrata, nella gestione del Controparte_1 collegamento autostradale A3 in precedenza gestito da . Controparte_2
Impugna l'avverso gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Deduce, altresì, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, co. 3 cpc, non essendovi la soccombenza totale e concreta di essa comparente. La società appellata conclude chiedendo di: “rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia della Sentenza n. 6856, emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa
LI PR in data 6.7.2022 e pubblicata in data 7.7.2022; - rigettare la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.. Con vittoria di diritti, competenze ed onorari.”
6.Benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio , Controparte_2
e . Controparte_3 CP_3
Con ordinanza del 20.12.2022, questa Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e del Controparte_2 Controparte_3
Con riferimento, invece, ad , ne va dichiarata la contumacia in questa sede. CP_3
7.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 21.10.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 24.9.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
8. Con ordinanza del 22.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza del 02.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 02.12.2025 per il deposito di note scritte.
9. Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 02.12.2025, per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 22.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del
21.10.2025 e quella del 02.12.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara la contumacia di;
CP_3
B) dichiara estinto il giudizio;
C) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini