CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Società_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507TA031662024 RITENUTE 2018
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 05/09/2025 proposto da
Società_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I difensori di parte ricorrente insistono per l'accoglimento del ricorso e in subordine, previa nomina di un
CTU.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso e si oppone alla nomina del CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 srl società tra professionisti ha impugnato due diversi avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2018.
Nell'ambito di un avviso di accertamento si contestano alla società maggiori imponibili pari a 217.000 € riferiti a movimenti bancari non giustificati.
Con altro avviso di accertamento, sulla base degli stessi presupposti, si recuperavano a tassazione le ritenute applicabili sugli utili extrabilancio imputati al socio amministratore signor Difensore_1, considerato unico dominus della società.
Nell'ambito dei ricorsi le motivazioni apparivano sostanzialmente sovrapponibili. Si permetteva che la società ricorrente era una società tra professionisti e disciplinata dall'articolo 10 della legge 183/2011, e pertanto prevedeva l'esclusività nell'oggetto, con la ulteriore conseguenza che il reddito prodotto rientrava nell'ambito dell'articolo 53 Tuir come reddito di lavoro autonomo, e non di impresa. La società non poteva fallire, e giurisprudenza pacifica riteneva inapplicabile l'articolo 32 comma 1 n. 2 DPR
600/1973 e la conseguente presunzione per cui dovevano ritenersi ricavi i prelevamenti non giustificati.
In ordine alle indagini finanziarie poste in essere dall'ufficio si affermava che le stesse erano sicuramente illegittime in quanto l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale non sarebbe stata data se le informazioni fossero state date in maniera corretta, non sussistendo gravi indizi di evasione.
Parte ricorrente evidenziava che rilevanti parti dell'avviso di accertamento effettuavano illazioni sulle connessioni delle varie società ritenute riconducibili al Difensore_1 ed alla sua famiglia.
Osservava, piuttosto, come per il Difensore_1 era in corso in un momento di difficoltà finanziaria personale, anche in relazione alla sussistenza di debiti rilevanti nei confronti del fisco, situazione in relazione alla quale era stato di fatto costretto ad utilizzare il conto intestato alla società ricorrente per effettuare dei finanziamenti nei confronti di terzi soggetti, che successivamente erano stati peraltro restituiti.
E infatti si premetteva che il Difensore_1, a causa dei problemi finanziari, non aveva più la possibilità di usufruire di un conto corrente personale, o di carte di pagamento. La costituzione della società tra professionisti aveva concesso allo stesso la possibilità di poter lavorare e far fronte alle necessità della famiglia. Le movimentazioni finanziarie corrispondevano a pagamenti di spese e costi non inerenti all'attività della ricorrente. Al tempo stesso si sosteneva che aveva effettuato operazioni finanziarie imputate al conto “crediti e debiti diversi”.
Ragionando come aveva fatto l'ufficio, si sostiene nel ricorso, si sarebbe tassata sia la movimentazione in uscita del finanziamento, che, nel periodo successivo, quella relativa alla restituzione, in quanto anche la stessa era stata effettuata tramite il medesimo conto.
L'ufficio, poi, non aveva preso in considerazione le cessioni di due autovetture da parte del Difensore_1 alla ricorrente in restituzione di quanto utilizzato per finalità personali, nonostante che il tutto risultasse da atto pubblico.
Prendeva posizione anche sugli altri punti, e, ad esempio, su quello relativo a varie disposizioni di bonifico per complessivi 16.000 € effettuati a favore della società Associazione_1, cui era seguito una cessione del credito della società Associazione_1 (nei confronti del Difensore_1) alla società ricorrente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso.
Sotto il profilo della qualificazione della società e dell'applicabilità del sopracitato articolo 32 si evidenziava che la società ricorrente aveva effettuato, immediatamente dopo la costituzione, due diversi investimenti immobiliari del tutto estranei all'attività professionale regolamentata dal sistema ordinistico.
A prescindere da questo si rilevava che l'articolo 10 comma 3 della legge 183/2011 consente la costituzione di società per gli esercizi di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i normali modelli societari, e dal punto di vista civilistico le società tra professionisti non rappresentano un genere autonomo con causa propria.
Dal punto di vista fiscale era applicabile l'articolo 6 comma 3 del Tuir, che stabilisce che le società in nome collettivo e in accomandita semplice generano redditi di impresa a prescindere dalla fonte reddituale, ed il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali è sempre considerato reddito di impresa.
In ordine alle indagini finanziarie si evidenziavano varie irregolarità che avevano fondato la richiesta di approfondimenti di natura finanziaria.
Dopo aver descritto i rapporti tra alcune società riconducibili alla famiglia Difensore_1 l'ufficio evidenziava la valenza di presunzione relativa rinvenibile nell'articolo 32 primo comma n. 2 del DPR 600/1973, ed evidenziava anche che non era stata data alcuna prova contraria in ordine a una causa di esclusione della valorizzabilità dei singoli movimenti finanziari.
L'ufficio, infatti, sottolineava che era stato utilizzato il conto “crediti e debiti diversi” al fine di spiegare movimentazioni finanziarie di vario tipo e non riferibili all'attività della ricorrente, genericamente descritte come “saldo fattura”, piuttosto che “prelevamento” o altro ancora. Ciò aveva determinato un alto importo a dare (credito), determinando la nascita di posizioni creditorie non identificabili, ciò che l'ufficio non poteva non aver interpretato come fine di costituire una contropartita ad uscite monetarie dei conti correnti societari.
L'ufficio, poi, prendeva posizione in ordine a tutte le operazioni. In modo particolare evidenziava gli 86 bonifici per un importo complessivo di circa 380.000 € effettuati dalla società, riguardo ai quali la parte aveva sostenuto trattarsi di spese imputabili all'amministratore Difensore_1, per lo più crediti confluiti ed in parte restituiti, compensati o stralciati.
Poi evidenziava, con riferimento ai 90.000 € ricondotti alla cessione di due autovetture da parte del Difensore_1 nei confronti della società, che da quanto risultante dalla visura PRA le stesse autovetture avevano un valore estremamente contenuto rispetto ai 45.000 € per ciascuna per le quali erano state valorizzate all'interno della contabilità, e pertanto nel caso di specie non si poteva non concludere se non nel senso che il Difensore_1 aveva effettuato la cessione delle autovetture non supportate da alcun documento contabile al fine di ridurre l'esposizione debitoria dello stesso nei confronti della società professionale. Si prendeva, poi, posizione con riferimento anche ad ulteriori gruppi di bonifici che avevano le stesse caratteristiche.
Con memoria successiva si evidenziava, da parte del ricorrente, che l'accertamento era stato effettuato oltre i termini previsti dalla legge.
All'udienza del 6 Febbraio 2026 vi ricorsi venivano uniti, discussi, e decisi. Il sede di discussione parte ricorrente formulava richiesta di nomina di perito contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati.
Si deve, innanzitutto, evidenziare come la natura di società di capitali della ricorrente comporta la applicazione dell'articolo 32 del DPR 600/1973.
E infatti nella disciplina contenuta nell'ambito della legge 183/2011 non è dato di intravedere alcun principio tale da derogare a quelli di natura generale, in relazione ai quali le società di capitali e degli enti commerciali sono sempre considerati reddito di impresa. Detto principio vale per tutte le società. In relazione alle società di persone vale l'articolo 6 comma 3 del Tuir. In relazione alle società di capitali ed agli enti commerciali indicati nella lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir si applica il principio di cui all'articolo 81 comma 1 dello stesso testo normativo.
Per questi motivi
, pertanto, si deve confermare l'applicabilità del principio di cui all'articolo 32 sopra già citato.
Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, si deve evidenziare che il principio nell'ambito della stessa stabilito vale nell'ipotesi in cui un soggetto lavori come professionista non inquadrato nell'ambito di una società di capitali, come si evince anche dalla lettura della medesima decisione. L'art. 32 dpr 600/1973, al comma 1 n. 2 (lo stesso principio è previsto, ai fini Iva, dall'articolo 51 primo comma numero 2 del DPR 633/1972), prevede l'esistenza di una presunzione di natura relativa legata alle movimentazioni di conto corrente, inerenti sia ai versamenti che ai prelievi, che non appaiono connesse con l'attività del contribuente.
Si deve, inoltre, rilevare che nell'ambito degli atti impugnati (in quello relativo alla contestazione principale a partire da pagina 17) si evidenzia l'anomala modalità di utilizzo del conto “crediti e debiti diversi” adottato dalla società al fine di giustificare contabilmente una serie di uscite monetarie prive di un supporto documentale coerente con la finalità della stessa società. Nell'ambito dello stesso conto compaiono indicazioni generiche quali “saldo fattura”, “prelevamento”, e saldo emolumenti, che nulla dicono in ordine alle finalità dei prelievi, ed appaiono, pertanto, valorizzabili nell'ambito dell'istituto di cui all'articolo 32 dpr
600/1973. Lo stesso conto ha evidenziato a fine anno un saldo in credito di circa 744 mila euro inerente a posizioni creditorie che non sono facilmente identificabili su base documentale.
In modo particolare, si evidenziava l'assenza di giustificazioni per quanto riguarda 86 disposizioni bonifico effettuate dalla società e contabilizzate con contropartita sul già richiamato conto “crediti e debiti diversi”.
L'analisi delle singole movimentazioni non consente di evidenziare alcun elemento riconducibile a spese inerenti all'attività di impresa, e del resto la parte ha ammesso trattarsi di spese imputabili all'amministratore Difensore_1. Secondo il ricorrente si tratta, infatti, di finanziamenti effettuati, ed in parte restituiti o compensati. Si deve, tuttavia, evidenziare che nè l'ufficio, né questa Corte di Giustizia, si possono basare su mere affermazioni da parte della società ricorrente in presenza di una documentazione che non depone in maniera univoca per la riconducibilità delle movimentazioni all'attività della medesima, né pare chiaro dalla documentazione che le sopracitate movimentazioni siano sicuramente riconducibili a prestiti o pagamenti personali fatti nell'interesse della persona fisica Difensore_1. In questo contesto si deve anche evidenziare come l'importo complessivo delle movimentazioni finanziarie prese in considerazione ammonta a circa 380.000 €, ed in questo contesto l'ufficio, a seguito delle delucidazioni della controparte, abbia comunque ridotto in maniera sensibile gli importi che ritiene non giustificati.
D'altra parte, non si può neanche accogliere l'istanza del ricorrente che in sede di udienza mostra ulteriore abbondante documentazione, e chiede la nomina di un perito contabile. Si deve, infatti, evidenziare come il contribuente debba gestire la contabilità e la connessa documentazione in maniera tale da rendere possibile una forma di controllo da parte dell'ufficio accertatore, e non mettere questo ultimo nella condizione di dover fare uno sforzo insostenibile per ricostruire una contabilità gestita con modalità caratterizzate da una assoluta incoerenza.
Si deve, poi, evidenziare che le movimentazioni relative alla presunta cessione di due autovetture da parte del Difensore_1 nei confronti della società non appaiono caratterizzate da affidabilità, in quanto, dalla visura del Pubblico Registro Automobilistico, il valore delle stesse appare rispettivamente di euro 868 e di euro 627, cifre estremamente distanti da quanto risulta dalla annotazione contabile, indicante 45.000 € per ciascuna delle cessioni. Appare, pertanto, fondato che le cessioni delle due autovetture, prive di documenti contabili affidabili, siano riconducibili al tentativo di ridurre parzialmente l'esposizione debitoria del Difensore_1 nei confronti della società contribuente.
Per i motivi sopra illustrati appare corretta anche l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, ai fini Iva, è stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura o con fattura infedele. Infatti, nel caso di movimentazione in uscita, sia l'acquisto di un bene che il pagamento di un servizio deve essere documentato obbligatoriamente, e pertanto, in caso di mancanza di fattura, si ha l'obbligo di emettere una autofattura, con la conseguenza che in caso di inadempimento trova applicazione l'articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.
Appare infondato anche il motivo di ricorso inerente alla tardività della notifica dell'avviso di accertamento formulato con memoria. Ma lo stesso non può comunque essere preso in considerazione in quanto formulato per la prima volta, appunto, con la memoria illustrativa, e non in sede di ricorso, nonchè in mancanza dei presupposti e delle forme previste dalle norme di rito per la presentazione di motivi aggiunti.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che nel caso di specie possono essere quantificate complessivamente in euro 4670, oltre ad accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • rigetta i ricorsi riuniti;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.670,00, oltre accessori di legge. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore
Il Presidente
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Società_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507TA031662024 RITENUTE 2018
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 05/09/2025 proposto da
Società_1 Srl Stp - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503TA030962024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
I difensori di parte ricorrente insistono per l'accoglimento del ricorso e in subordine, previa nomina di un
CTU.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso e si oppone alla nomina del CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 srl società tra professionisti ha impugnato due diversi avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2018.
Nell'ambito di un avviso di accertamento si contestano alla società maggiori imponibili pari a 217.000 € riferiti a movimenti bancari non giustificati.
Con altro avviso di accertamento, sulla base degli stessi presupposti, si recuperavano a tassazione le ritenute applicabili sugli utili extrabilancio imputati al socio amministratore signor Difensore_1, considerato unico dominus della società.
Nell'ambito dei ricorsi le motivazioni apparivano sostanzialmente sovrapponibili. Si permetteva che la società ricorrente era una società tra professionisti e disciplinata dall'articolo 10 della legge 183/2011, e pertanto prevedeva l'esclusività nell'oggetto, con la ulteriore conseguenza che il reddito prodotto rientrava nell'ambito dell'articolo 53 Tuir come reddito di lavoro autonomo, e non di impresa. La società non poteva fallire, e giurisprudenza pacifica riteneva inapplicabile l'articolo 32 comma 1 n. 2 DPR
600/1973 e la conseguente presunzione per cui dovevano ritenersi ricavi i prelevamenti non giustificati.
In ordine alle indagini finanziarie poste in essere dall'ufficio si affermava che le stesse erano sicuramente illegittime in quanto l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale non sarebbe stata data se le informazioni fossero state date in maniera corretta, non sussistendo gravi indizi di evasione.
Parte ricorrente evidenziava che rilevanti parti dell'avviso di accertamento effettuavano illazioni sulle connessioni delle varie società ritenute riconducibili al Difensore_1 ed alla sua famiglia.
Osservava, piuttosto, come per il Difensore_1 era in corso in un momento di difficoltà finanziaria personale, anche in relazione alla sussistenza di debiti rilevanti nei confronti del fisco, situazione in relazione alla quale era stato di fatto costretto ad utilizzare il conto intestato alla società ricorrente per effettuare dei finanziamenti nei confronti di terzi soggetti, che successivamente erano stati peraltro restituiti.
E infatti si premetteva che il Difensore_1, a causa dei problemi finanziari, non aveva più la possibilità di usufruire di un conto corrente personale, o di carte di pagamento. La costituzione della società tra professionisti aveva concesso allo stesso la possibilità di poter lavorare e far fronte alle necessità della famiglia. Le movimentazioni finanziarie corrispondevano a pagamenti di spese e costi non inerenti all'attività della ricorrente. Al tempo stesso si sosteneva che aveva effettuato operazioni finanziarie imputate al conto “crediti e debiti diversi”.
Ragionando come aveva fatto l'ufficio, si sostiene nel ricorso, si sarebbe tassata sia la movimentazione in uscita del finanziamento, che, nel periodo successivo, quella relativa alla restituzione, in quanto anche la stessa era stata effettuata tramite il medesimo conto.
L'ufficio, poi, non aveva preso in considerazione le cessioni di due autovetture da parte del Difensore_1 alla ricorrente in restituzione di quanto utilizzato per finalità personali, nonostante che il tutto risultasse da atto pubblico.
Prendeva posizione anche sugli altri punti, e, ad esempio, su quello relativo a varie disposizioni di bonifico per complessivi 16.000 € effettuati a favore della società Associazione_1, cui era seguito una cessione del credito della società Associazione_1 (nei confronti del Difensore_1) alla società ricorrente.
Si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso.
Sotto il profilo della qualificazione della società e dell'applicabilità del sopracitato articolo 32 si evidenziava che la società ricorrente aveva effettuato, immediatamente dopo la costituzione, due diversi investimenti immobiliari del tutto estranei all'attività professionale regolamentata dal sistema ordinistico.
A prescindere da questo si rilevava che l'articolo 10 comma 3 della legge 183/2011 consente la costituzione di società per gli esercizi di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i normali modelli societari, e dal punto di vista civilistico le società tra professionisti non rappresentano un genere autonomo con causa propria.
Dal punto di vista fiscale era applicabile l'articolo 6 comma 3 del Tuir, che stabilisce che le società in nome collettivo e in accomandita semplice generano redditi di impresa a prescindere dalla fonte reddituale, ed il reddito complessivo delle società di capitali e degli enti commerciali è sempre considerato reddito di impresa.
In ordine alle indagini finanziarie si evidenziavano varie irregolarità che avevano fondato la richiesta di approfondimenti di natura finanziaria.
Dopo aver descritto i rapporti tra alcune società riconducibili alla famiglia Difensore_1 l'ufficio evidenziava la valenza di presunzione relativa rinvenibile nell'articolo 32 primo comma n. 2 del DPR 600/1973, ed evidenziava anche che non era stata data alcuna prova contraria in ordine a una causa di esclusione della valorizzabilità dei singoli movimenti finanziari.
L'ufficio, infatti, sottolineava che era stato utilizzato il conto “crediti e debiti diversi” al fine di spiegare movimentazioni finanziarie di vario tipo e non riferibili all'attività della ricorrente, genericamente descritte come “saldo fattura”, piuttosto che “prelevamento” o altro ancora. Ciò aveva determinato un alto importo a dare (credito), determinando la nascita di posizioni creditorie non identificabili, ciò che l'ufficio non poteva non aver interpretato come fine di costituire una contropartita ad uscite monetarie dei conti correnti societari.
L'ufficio, poi, prendeva posizione in ordine a tutte le operazioni. In modo particolare evidenziava gli 86 bonifici per un importo complessivo di circa 380.000 € effettuati dalla società, riguardo ai quali la parte aveva sostenuto trattarsi di spese imputabili all'amministratore Difensore_1, per lo più crediti confluiti ed in parte restituiti, compensati o stralciati.
Poi evidenziava, con riferimento ai 90.000 € ricondotti alla cessione di due autovetture da parte del Difensore_1 nei confronti della società, che da quanto risultante dalla visura PRA le stesse autovetture avevano un valore estremamente contenuto rispetto ai 45.000 € per ciascuna per le quali erano state valorizzate all'interno della contabilità, e pertanto nel caso di specie non si poteva non concludere se non nel senso che il Difensore_1 aveva effettuato la cessione delle autovetture non supportate da alcun documento contabile al fine di ridurre l'esposizione debitoria dello stesso nei confronti della società professionale. Si prendeva, poi, posizione con riferimento anche ad ulteriori gruppi di bonifici che avevano le stesse caratteristiche.
Con memoria successiva si evidenziava, da parte del ricorrente, che l'accertamento era stato effettuato oltre i termini previsti dalla legge.
All'udienza del 6 Febbraio 2026 vi ricorsi venivano uniti, discussi, e decisi. Il sede di discussione parte ricorrente formulava richiesta di nomina di perito contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati.
Si deve, innanzitutto, evidenziare come la natura di società di capitali della ricorrente comporta la applicazione dell'articolo 32 del DPR 600/1973.
E infatti nella disciplina contenuta nell'ambito della legge 183/2011 non è dato di intravedere alcun principio tale da derogare a quelli di natura generale, in relazione ai quali le società di capitali e degli enti commerciali sono sempre considerati reddito di impresa. Detto principio vale per tutte le società. In relazione alle società di persone vale l'articolo 6 comma 3 del Tuir. In relazione alle società di capitali ed agli enti commerciali indicati nella lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir si applica il principio di cui all'articolo 81 comma 1 dello stesso testo normativo.
Per questi motivi
, pertanto, si deve confermare l'applicabilità del principio di cui all'articolo 32 sopra già citato.
Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, si deve evidenziare che il principio nell'ambito della stessa stabilito vale nell'ipotesi in cui un soggetto lavori come professionista non inquadrato nell'ambito di una società di capitali, come si evince anche dalla lettura della medesima decisione. L'art. 32 dpr 600/1973, al comma 1 n. 2 (lo stesso principio è previsto, ai fini Iva, dall'articolo 51 primo comma numero 2 del DPR 633/1972), prevede l'esistenza di una presunzione di natura relativa legata alle movimentazioni di conto corrente, inerenti sia ai versamenti che ai prelievi, che non appaiono connesse con l'attività del contribuente.
Si deve, inoltre, rilevare che nell'ambito degli atti impugnati (in quello relativo alla contestazione principale a partire da pagina 17) si evidenzia l'anomala modalità di utilizzo del conto “crediti e debiti diversi” adottato dalla società al fine di giustificare contabilmente una serie di uscite monetarie prive di un supporto documentale coerente con la finalità della stessa società. Nell'ambito dello stesso conto compaiono indicazioni generiche quali “saldo fattura”, “prelevamento”, e saldo emolumenti, che nulla dicono in ordine alle finalità dei prelievi, ed appaiono, pertanto, valorizzabili nell'ambito dell'istituto di cui all'articolo 32 dpr
600/1973. Lo stesso conto ha evidenziato a fine anno un saldo in credito di circa 744 mila euro inerente a posizioni creditorie che non sono facilmente identificabili su base documentale.
In modo particolare, si evidenziava l'assenza di giustificazioni per quanto riguarda 86 disposizioni bonifico effettuate dalla società e contabilizzate con contropartita sul già richiamato conto “crediti e debiti diversi”.
L'analisi delle singole movimentazioni non consente di evidenziare alcun elemento riconducibile a spese inerenti all'attività di impresa, e del resto la parte ha ammesso trattarsi di spese imputabili all'amministratore Difensore_1. Secondo il ricorrente si tratta, infatti, di finanziamenti effettuati, ed in parte restituiti o compensati. Si deve, tuttavia, evidenziare che nè l'ufficio, né questa Corte di Giustizia, si possono basare su mere affermazioni da parte della società ricorrente in presenza di una documentazione che non depone in maniera univoca per la riconducibilità delle movimentazioni all'attività della medesima, né pare chiaro dalla documentazione che le sopracitate movimentazioni siano sicuramente riconducibili a prestiti o pagamenti personali fatti nell'interesse della persona fisica Difensore_1. In questo contesto si deve anche evidenziare come l'importo complessivo delle movimentazioni finanziarie prese in considerazione ammonta a circa 380.000 €, ed in questo contesto l'ufficio, a seguito delle delucidazioni della controparte, abbia comunque ridotto in maniera sensibile gli importi che ritiene non giustificati.
D'altra parte, non si può neanche accogliere l'istanza del ricorrente che in sede di udienza mostra ulteriore abbondante documentazione, e chiede la nomina di un perito contabile. Si deve, infatti, evidenziare come il contribuente debba gestire la contabilità e la connessa documentazione in maniera tale da rendere possibile una forma di controllo da parte dell'ufficio accertatore, e non mettere questo ultimo nella condizione di dover fare uno sforzo insostenibile per ricostruire una contabilità gestita con modalità caratterizzate da una assoluta incoerenza.
Si deve, poi, evidenziare che le movimentazioni relative alla presunta cessione di due autovetture da parte del Difensore_1 nei confronti della società non appaiono caratterizzate da affidabilità, in quanto, dalla visura del Pubblico Registro Automobilistico, il valore delle stesse appare rispettivamente di euro 868 e di euro 627, cifre estremamente distanti da quanto risulta dalla annotazione contabile, indicante 45.000 € per ciascuna delle cessioni. Appare, pertanto, fondato che le cessioni delle due autovetture, prive di documenti contabili affidabili, siano riconducibili al tentativo di ridurre parzialmente l'esposizione debitoria del Difensore_1 nei confronti della società contribuente.
Per i motivi sopra illustrati appare corretta anche l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, ai fini Iva, è stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura o con fattura infedele. Infatti, nel caso di movimentazione in uscita, sia l'acquisto di un bene che il pagamento di un servizio deve essere documentato obbligatoriamente, e pertanto, in caso di mancanza di fattura, si ha l'obbligo di emettere una autofattura, con la conseguenza che in caso di inadempimento trova applicazione l'articolo 6 del decreto legislativo 471/1997.
Appare infondato anche il motivo di ricorso inerente alla tardività della notifica dell'avviso di accertamento formulato con memoria. Ma lo stesso non può comunque essere preso in considerazione in quanto formulato per la prima volta, appunto, con la memoria illustrativa, e non in sede di ricorso, nonchè in mancanza dei presupposti e delle forme previste dalle norme di rito per la presentazione di motivi aggiunti.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che nel caso di specie possono essere quantificate complessivamente in euro 4670, oltre ad accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • rigetta i ricorsi riuniti;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.670,00, oltre accessori di legge. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore
Il Presidente