Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 92
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione avviso di accertamento

    La Corte ritiene applicabile l'art. 32 del DPR 600/1973 alle società di capitali, confermando la presunzione relativa sui movimenti bancari non connessi all'attività d'impresa. La gestione contabile incoerente e la mancanza di giustificazioni documentali rendono fondata la presunzione.

  • Inammissibile
    Tardività notifica avviso di accertamento

    La Corte dichiara infondato il motivo in quanto formulato per la prima volta con memoria successiva e non in sede di ricorso, e in assenza dei presupposti per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Impugnazione avvisi di accertamento

    La Corte ritiene applicabile l'art. 32 del DPR 600/1973 alle società di capitali, confermando la presunzione relativa sui movimenti bancari non connessi all'attività d'impresa. La gestione contabile incoerente e la mancanza di giustificazioni documentali rendono fondata la presunzione. La presunta cessione di autovetture è ritenuta inaffidabile per la sproporzione tra il valore contabile e quello di mercato, configurando un tentativo di ridurre l'esposizione debitoria del socio.

  • Rigettato
    Richiesta nomina CTU

    La Corte rigetta la richiesta in quanto il contribuente deve gestire la contabilità in modo da consentire il controllo da parte dell'ufficio accertatore, senza imporre uno sforzo insostenibile per la ricostruzione di una contabilità gestita con incoerenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 92
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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