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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 104/2025 RGA avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 426/2019, pubblicata in data
21/08/2024 non notificata;
avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv.
ER AT e dall'Avv. Luca Gavioli, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bologna in via Santo Stefano n. 57, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
(C.F.: Controparte_1
, in persona della Direttrice Generale in carica, dottoressa P.IVA_1 CP_2
pag. 1 di 31 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli CP_3 avvocati Alessandro Miglioli, Giovanni Bertola e Manola Gruppi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , piazza Cavalli 68, giusta procura CP_1
alle liti in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – dirigente medico cardiologo, in servizio a tempo Pt_1
indeterminato presso l , assegnato presso Controparte_1
l'U.O. di Cardiologia di Fiorenzuola d'Arda – agiva in I grado nei confronti dell' chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare Controparte_4
conservativa – comunicatagli il 04.03.2019 e irrogatagli per sei mesi, dal
01.04.2019 al 30.09.2019 – della sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dall'attività in libera professione intramoenia, oltre che per l'accertamento della condotta di mobbing perpetrata in suo danno e per il riconoscimento dell'incarico professionale C2 dal febbraio 2011, con le rispettive richieste risarcitorie.
In particolare, chiedeva di: “1. accertare e dichiarare l'invalidità e/o illiceità
e/o l'illegittimità e/o inefficacia, per tutti i motivi di cui al presente atto, del provvedimento disciplinare prot. n. 2019/0022398 del 4 marzo 2019 irrogato dall' convenuta nei confronti del ricorrente (doc. 1), per l'effetto, CP_1
2. ordinare alla , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, l'immediata riammissione in servizio del Dott. , nonché Pt_1
pag. 2 di 31 3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, alla corresponsione della retribuzione medio tempore non corrisposta, nonché della somma di euro 42.547,05, o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per il mancato espletamento dell'attività in libera professione intramoenia (doc. 30);
4. in assoluto subordine, disporre la conversione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del Dott. nella più lieve sanzione del rimprovero Pt_1 verbale o scritto o in qualsivoglia più lieve sanzione;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illiceità e/o l'illegittimità, per tutti i motivi di cui al presente atto, della condotta posta in essere dalla CP_4
nei confronti del Dott. , a far data da luglio 2015 (o dalla
[...] Pt_1
diversa data che sarà ritenuta di giustizia) ed ancora oggi in atto, anche in quanto vessatoria, demansionante e/o comportante uno svuotamento dell'attività lavorativa del ricorrente e/o integrante gli estremi del mobbing e/o dello straining e comunque lesiva della salute e dell'immagine del ricorrente, per l'effetto,
6. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno esistenziale Pt_1
conseguente alle condotte di cui al punto precedente, stimabile nella percentuale del 30% della retribuzione globale di fatto mensile pari ad euro 5.830,27
(5.381,79: 12 x 13, v. doc. 30) moltiplicata per i mesi di durata dell'illegittimo comportamento assunto dalla convenuta almeno a far data da luglio 2015 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) sino alla cessazione delle illegittime condotte che hanno determinato lo svuotamento della professionalità del ricorrente, o ad altra maggiore o minore percentuale o somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
pag. 3 di 31 7. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno biologico, Pt_1
stimabile nella misura di euro 50.000,00, o in altri maggiori o minori importi o percentuali che saranno ritenuti di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
8. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno alla Pt_1 professionalità, stimabile nella somma di euro 34.981,62, o ad altra maggiore o minore percentuale o somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
9. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore al risarcimento a favore del Dott. del danno all'immagine Pt_1
stimabile, per tutte le circostanze di cui al presente atto, in euro 50.000,00, o ad altra maggiore o minore somma o percentuale che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
10. accertare e dichiarare che il Dott. è stato ingiustamente privato Pt_1 dell'incarico professionale C2 a far data da febbraio 2011 e conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al pagamento a favore del Dott. dell'importo mensile Pt_1
dell'indennità di incarico pari ad euro 503,12, moltiplicato per un numero di mensilità decorrenti a far data da febbraio 2011.
11. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e il contributo unificato pari ad euro 259,00.”.
A fondamento delle sue domande il ricorrente deduceva – come con apprezzabile sintesi riportato nella sentenza di primo grado – “(…) di aver pag. 4 di 31 rinvenuto, in una busta recapitatagli da anonimi, del materiale – stampe di e- mail aziendali, che attestavano “un comportamento gravemente denigratorio della dignità personale e professionale del ricorrente posto in essere principalmente dalla Dott.ssa e di cui l'Azienda era perfettamente al Per_1 corrente”. In particolare, tale documentazione consisteva in diverse e - mail scritte della dott.ssa – Responsabile di reparto, indirizzate al dott. Per_1
, o ad altri colleghi di reparto con cui veniva denigrato Persona_2
l'operato e il lavoro del ricorrente e venivano mosse delle accuse nei suoi confronti come quella di “creare terrore nelle diagnosi” o di avere “una gestione discutibile dei pazienti”.
Così il ricorrente effettuava diversi accessi ai fascicoli (DSE) dei pazienti menzionati nelle e - mail e predisponeva una relazione (cd. dossier), in sei copie, con relativi allegati (doc. 17 ric.) che trasmetteva, in data 14.08.2018, a cinque dirigenti dell' ovvero il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, Il CP_1
Direttore delle Risorse Umane, il Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Il
Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. Lo stesso dossier veniva inoltrato anche al presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Controparte_5
In sintesi, il dott. denunciava condotte discriminatorie e volte ad Pt_1 escluderlo dall'attività di reparto, ad isolarlo per tempi prolungati con svolgimento di attività che ostacolavano il contatto con il restante ambiente aziendale (cfr. doc. 17, all.ti B, C, D, I, N, OU, Z, T, V); condotte di penalizzazione professionale (doc. 17, all.ti F e G); esclusione dalla progressione di carriera (doc. 17, all.ti F, G, Q); riferiva circa la sussistenza di un clima intimidatorio e di sospetto ingiustamente generatosi nei suoi confronti;
lamentava di aver ricevuto diniego non motivato delle ferie estive da parte della
Dott.ssa (doc. 17, all. A) come di aver subito limitazioni dalla stessa Per_1
nell'esercizio del diritto alla formazione ed allo studio (doc. 17, all.ti H, E)”.
La ragione delle vessazioni subite era da rinvenire - secondo quanto dedotto dal ricorrente - nella circostanza che egli era visto come un “dipendente scomodo” per aver messo in evidenza e denunciato una serie di irregolarità e di pag. 5 di 31 comportamenti scorretti posti in essere da alcuni colleghi e/o dall'Azienda stessa, tanto che lo stesso deduceva che la dott.ssa avesse maturato la Per_1
convinzione che a denunciare all'autorità giudiziaria determinate condotte – cui seguiva un procedimento penale che vedeva coinvolti sia lei che un altro medico1– fosse stato proprio e che la stessa si fosse determinata a Pt_1
utilizzare la commissione disciplinare a scopo punitivo nei suoi confronti.
Deduceva, inoltre, che l'azienda, ricevuti i documenti da , non solo Pt_1
non approfondiva le circostanze da questo denunciate, ma procedeva ad irrogargli la sanzione disciplinare già menzionata, di cui il ricorrente denunciava la genericità, l'infondatezza, l'intempestività e la riconducibilità della stessa a un più generico progetto mobbizzante nei suoi confronti.
L' si costituiva ritualmente contestando recisamente ogni questione CP_4
di fatto e diritto e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
2. In primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti e dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione, istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, il Giudice nel frattempo divenuto assegnatario della causa, definiva il giudizio all'udienza del 21.03.2024 respingendo integralmente le domande di parte ricorrente e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il giudicante avallava la ricostruzione proposta dalla azienda sanitaria resistente che riferiva come la Direzione Sanitaria, a seguito della ricezione del c.d. dossier redatto da , avesse svolto un'istruttoria interna all'esito della Pt_1
quale aveva ritenuto insussistenti le condotte vessatorie denunciate dal cardiologo, reputandole riconducibili ad ordinari confronti tra professionisti.
Inoltre, la Direzione conferì incarico all'U.O. Servizi Informatici al fine di predisporre una verifica circa il corretto utilizzo dei sistemi aziendali e la possibile violazione del sistema di protezione dei dati personali;
dunque, in base pag. 6 di 31 alla relazione tecnica che ne scaturì e dopo l'assunzione delle testimonianze dei soggetti coinvolti, l'Ufficio procedette con una Controparte_6
contestazione disciplinare nei confronti di , datata 29.11.2018, con la Pt_1
quale si rimproverò al dirigente, testualmente:
“- Di esser[si] procurato in maniera illecita mail scambiate tra indirizzi di posta elettronica aziendale diversi dal suo, accedendo ad un account aziendale di un altro utente ( ); Parte_2
- Di avere predisposto in orario di lavoro e utilizzando a scopi personali strumentazione aziendale a Lei consegnata per ragioni di lavoro, un dossier poi inoltrato a cinque dirigenti o Direttori dell'Azienda e a un'OO.SS.;
- Di avere estratto dal sistema informativo aziendale e allegato al dossier la documentazione sanitaria riferita a 5 pazienti, la quale non poteva essere trattata per finalità diverse da quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del paziente;
- Di avere fatto 17 accessi in data 27.03.2018 dalle ore 20.22 alle ore 20.43 al
DSE del paziente I.F., utilizzando il suo account aziendale mentre si trovava al lavoro in un turno di guardia notturno, non per ragioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione del paziente ma per ragioni squisitamente personali;
di avere stampato alle 20.42 dello stesso giorno un referto di consulenza cardiologica del paziente I.F. e di averlo allegato al dossier tra i documenti contrassegnati dalla lettera “c”;
- Di avere sistematicamente agito con le modalità di cui sopra, entrando nel DSE di molteplici pazienti non per ragioni di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione, come risulta dal fatto che da un controllo riferito al periodo
01.03.2018 – 31.08.2018, in almeno 317 occasioni l'accesso effettuato non riguardava pazienti in carico ad uno del P.S. aziendali;
ricoverati in degenza presso strutture ospedaliere dell'Azienda oppure presenti nelle liste ambulatoriali nella data di accesso alla posizione o nei tre giorni immediatamente precedenti ad essa;
pag. 7 di 31 - Di avere inoltrato i dossier in questione a cinque dirigenti o Direttori dell'Azienda e a un'OO.SS., senza neppure preoccuparsi di rendere illeggibili i dati personali e sanitari dei pazienti, dati che sono stati maldestramente coperti con un pennarello, rimanendo però perfettamente leggibili, consentendo in questo modo ai destinatari di prendere visione con facilità di tali informazioni
(es. nominativo, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, diagnosi, esiti di esami strumentali, valutazioni cliniche, terapie, ecc.) e determinando in questo modo un data breach ai sensi della normativa sulla privacy. Si evidenzia che, fatta salva l'oggettiva illiceità di trattare dati sanitari per ragioni non consentite, sarebbe stato estremamente semplice rendere perlomeno anonimi i pazienti coinvolti, cancellando con cura i loro nominativi, precauzione che invece non è stata presa. In un caso i dati personali di un paziente non sono stati neppure cancellati, sia pure maldestramente, ma sono rimasti completamente visibili;
- La S.V. poteva ovviamente segnalare comportamenti ritenuti non corretti tenuti nei suoi confronti da altri dipendenti dell' , non vi era però alcuna CP_1 ragione di corredare tale segnalazione con documentazione sanitaria, a maggior ragione senza averla neppure resa anonima, con l'aggravante di avere inoltrato questa documentazione non solo a Dirigenti / Direttori dell' ma CP_1 addirittura ad un OO.SS. ( , tra l'altro di un'altra Azienda Persona_3
Sanitaria (…)”. Contr
All'esito del procedimento disciplinare così instaurato, l' ritenne provate tutte le condotte, ad eccezione della prima, giungendo a comminare la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dall'attività in libera professione intramoenia, in questo giudizio impugnata, comunicatagli il 04.03.2019 e irrogatagli per sei mesi, dal 01.04.2019 al 30.09.2019.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure riteneva infondate le censure avanzate dal ricorrente al provvedimento disciplinare.
Nello specifico, riteneva insussistente la lamentata genericità degli addebiti posto che dalla stessa documentazione prodotta da già in sede Pt_1
pag. 8 di 31 di audizione disciplinare, era emerso che aveva ben compreso quali fossero gli addebiti avendo avuto modo di approntare le proprie difese.
Inoltre, quanto alla lamentata carenza di specificità della contestazione, il
Giudice di primo grado, precisando che tale aspetto deve valutarsi in relazione ai fatti (dunque le condotte contestate) e non alle norme violate, rigettava la censura rilevando l'analitica indicazione, nel provvedimento disciplinare, delle condotte incriminate.
Inoltre, quanto alla lamentata intempestività dell'azione disciplinare, dopo aver richiamato il consolidato orientamento secondo cui i termini di cui all'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001 decorrono dalla conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, li riteneva rispettati posto che il Direttore Amministrativo aveva ricevuto la relazione dal responsabile informatico in data 02.10.2018 e aveva Contr inviato la segnalazione all il 10 ottobre 2018; tuttavia, posto che tale segnalazione non conteneva ancora tutti gli elementi necessari alla contestazione, Contr l' dovette svolgere altri accertamenti - che si sostanziarono nell'istruttoria orale del 5 novembre 2018 - per poi inviare la contestazione disciplinare in data
29 novembre 2018.
Quanto alla dedotta infondatezza della contestazione disciplinare, il
Giudice di prime cure riteneva che non avesse offerto smentita circa la Pt_1
commissione dei fatti a lui addebitati, essendosi limitato solo a correggere una data e a dedurre, a fondamento del suo operato, una finalità lavorativa e non personale. Il giudicante riteneva, invece, che la predisposizione del dossier e la stampa degli allegati in orario di lavoro e con strumenti messi a disposizione dall' non potesse essere stata funzionale all'attività lavorativa;
reputava CP_1 piuttosto che la visione dei referti fosse prodromica a rivedere i referti stessi per poter tutelare la propria posizione rispetto alle critiche ricevute.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva accertata la divulgazione dei dati personali e sanitari dei pazienti (c.d. data breach), essendo stati questi oscurati in modo grossolano ed essendo stati inviati a destinatari (Sindacato e Dirigenza
pag. 9 di 31 dell' stessa) che non avrebbero – diversamente – potuto accedere a quei CP_1 dati.
Il Giudice metteva altresì in rilievo che il medico avrebbe potuto agire in sua tutela nei confronti del datore di lavoro senza trasmettere i DSE o parti di questi ai dirigenti dell'Azienda e a soggetti terzi quali il Sindacato.
Perciò giungeva a ritenere legittima e proporzionata la sanzione applicata, così rigettando sia la domanda principale di annullamento sia la domanda subordinata di rideterminazione della sanzione, evidenziando - con riguardo a tale ultima istanza - come il ricorrente non avesse dedotto il difetto di proporzionalità, deduzione ritenuta indefettibile, come da richiamata costante giurisprudenza di legittimità.
Quanto alle condotte mobbizzanti, il Giudice di prime cure riteneva che il ricorrente, nonostante la copiosa documentazione prodotta, non avesse assolto il proprio onere probatorio rispetto agli elementi costitutivi del mobbing e che neppure le prove assunte consentissero di ritenere sussistenti tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie e, rigettando la domanda, riteneva assorbite le conseguenti pretese risarcitorie del ricorrente.
Quanto alla richiesta indennità per l'incarico C2, il Giudice di prime cure riteneva che questa - corrispostagli durante la copertura dell'incarico dirigenziale nominato “osservazione breve ed intensiva” nell'unità di Pronto soccorso - non gli spettasse in ragione del passaggio all'U.O. di cardiologia, avvenuto su richiesta dello stesso , con domanda presentata il 24.11.2010 e accolta il Pt_1
27.01.2011.
3. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva Pt_1
appello avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendone l'integrale riforma, formulando i seguenti motivi di appello:
I. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto fondati i fatti posti alla base del provvedimento disciplinare: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere pag. 10 di 31 e/o vizio di motivazione»: deduceva errori del Giudice di prime cure consistenti: i. nel ritenere che non avesse contestato i Pt_1
comportamenti a lui addebitati, posto che - al contrario - egli aveva contestato le illazioni relative alla provenienza della documentazione del dossier e la predisposizione durante l'orario di lavoro;
ii. nel ritenere che il provvedimento disciplinare non fosse ritorsivo, mentre invece i testi avevano riferito su una simile volontà della dott.ssa
; iii. nel ritenere che il dottore avesse predisposto il dossier Per_1 in orario lavorativo e avesse fatto 5 accessi illegittimi al DSE, deducendo che - al contrario – erano state rispettate le prescrizioni contenute nelle “Linee guida” in materia di dossier sanitario, posto che non esiste un termine temporale per accedere ai fascicoli sanitari dei pazienti e che egli aveva compiuto l'accesso al fine di accertarsi di non aver commesso gli errori che gli venivano attribuiti;
iv. nel ritenere che il dottore avesse fatto 317 accessi illegittimi al DSE, che invece si potevano giustificare su finalità diverse da quella canoniche, motivo per cui lo stesso Regolamento prevede una modalità di accesso forzato;
v. nel ritenere sussistente la violazione della privacy dei pazienti, mentre deduceva di aver trattato i dati dei pazienti Pt_1
perseguendo un suo legittimo interesse ex art. 6 lett. F GDPR e che il
“data breach” era ascrivibile, piuttosto, alla prassi aziendale che permette la diffusione dei dati dei pazienti;
vi. nel rigettare la richiesta conversione della sanzione disciplinare in sanzione più lieve, avendo lamentato – a dispetto di quanto scritto dal Giudice di primo grado - il difetto di proporzionalità della stessa;
II. «erroneità della sentenza impugnata per [aver] ritenuto insussistenti i vizi procedurali del procedimento disciplinare: erronea applicazione della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale in materia»: deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la contestazione disciplinare: i. difettava del carattere della pag. 11 di 31 specificità in quanto il generico richiamo dell'amministrazione a interi provvedimenti normativi non avrebbe permesso ad di Pt_1
comprendere la rilevanza disciplinare dei comportamenti contestatigli;
ii. era tardiva rispetto al termine di 10 giorni per la segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare (deducendo che i Direttori destinatari del dossier di avevano avuto notizia del fatto il Pt_1
16.08.2018, ma avevano segnalato ai sensi dell'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001 in data 11.10.2018) e di 30 giorni per la contestazione dell'addebito (deducendo che la segnalazione era datata 11 ottobre
2018 mentre la contestazione era del 29 novembre 2018 e rilevando che tale violazione comporta la decadenza dell'azione disciplinare);
III. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto insussistenti le condotte mobbizzanti: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere e/o motivazione contraddittoria»: deduceva che, a dispetto di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, il ricorrente aveva fornito prova sia delle condotte mobbizzanti (documentalmente e per testi) sia delle conseguenti ripercussioni sulla salute psico-fisica del ricorrente;
IV. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure non statuito in merito alla subordinata domanda di straining: omessa pronuncia»;
V. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto insussistente il diritto all'incarico professionale c2: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere»: deduceva che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la cessazione della posizione C2 (verificatasi dal febbraio 2011) conseguiva all'inquadramento del Dott. come dirigente Pt_1 medico assegnato all'U.O. Cardiologia (verificatasi a far data dal pag. 12 di 31 febbraio 2012), così erroneamente ritenendo correlati due eventi che cronologicamente non lo sono.
4. Si costituiva l'appellata – datrice di lavoro, come indicata in CP_4
epigrafe – che contestava ogni profilo sostanziale e formale, in fatto e diritto, reiterando le deduzioni già svolte in I grado, con articolata memoria difensiva (e comodi richiami ipertestuali), opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante e instando per il rigetto dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
5. Tanto quanto allo svolgimento processuale, la Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto di ogni istanza istruttoria da ritenersi del tutto superflua – che l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame.
6. Quanto al I motivo di gravame - articolato in realtà (cfr. sopra, pag. 10-11) in più censure mosse alla sentenza di I grado quanto alla ritenuta sussistenza dell'addebito - questa Corte ritiene che, come condivisibilmente esposto dal
Tribunale - IT non abbia negato di aver tenuto le condotte contestategli, dovendosi perciò avallare pienamente le considerazioni svolte sul punto specifico dal giudice di prime cure laddove afferma: “(…) non può essere condiviso l'ulteriore motivo di impugnazione, ovvero quello relativo all'infondatezza dei fatti posti alla base del provvedimento, dal momento che il dott. mai ha Pt_1 contestato – se non in modo privo di rilievo in relazione alla correttezza di una data erroneamente indicata nella contestazione – 27.03 in luogo del corretto
27.07 e in relazione allo scopo – lavorativo e non personale, per il quale avrebbe predisposto il dossier, di aver posto in essere i comportamenti addebitategli. A ciò consegue l'irrilevanza della circostanza, seppur confermata in sede di istruttoria , che la dott.ssa fosse solita lasciare ad altri medici del Per_1
reparto le proprie credenziali per accedere ai diari sanitari dei pazienti. Il ricorrente ha diversamente tentato di confutare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, sostenendo che la risposta sanzionatoria dell'azienda era pag. 13 di 31 stata in realtà null'atro che “l'apice di una serie di condotte vessatorie poste in essere nei confronti del ricorrente”. (pag. 7 della sentenza di I grado).
, infatti - come peraltro emergente già dalle dichiarazioni rese dal Pt_1
medesimo in sede di audizione disciplinare - sostanzialmente ammetteva gli addebiti (cfr. doc. 26 allegato al ricorso di I grado), tentando di giustificarli.
Deduceva, nello specifico, che a fondamento del suo agire vi era una finalità diversa da quella indicata dall' in tal senso significativo è quanto emerge CP_4
dal ricorso introduttivo del I grado laddove lo stesso esponeva: “La Pt_1 documentazione allegata alla lettera del ricorrente era presente, tranne un'unica eccezione, nella busta rinvenuta dal Dott. (la stampa risale al momento Pt_1
in cui sono effettuate le consulenze, come si vede da data ed ora ivi riportati).
Poiché nella documentazione lasciata al Dott. erano riportate Pt_1
affermazioni di forte critica in relazione al suo operato (specie in riferimento ad asseriti errori grossolani nell'inquadramento clinico e nella gestione dei pazienti), il ricorrente, al fine di tutelare la propria professionalità e verificare se effettivamente vi erano stati errori nelle diagnosi (a salvaguardia della cura del paziente), ha ritenuto doveroso verificare la fondatezza o meno di quanto affermato dai colleghi. Pertanto, gli accessi sono peraltro giustificati dalla necessità di rivalutazione e verifica del caso trattato come è previsto nello stesso
“Regolamento aziendale per la corretta gestione del Dossier Sanitario
Elettronico del Paziente” alla voce “Altre modalità di accesso ai dati” (doc. 33, pag. 4).”
Quanto alla dedotta ritorsività del provvedimento disciplinare, si rileva che la patente acrimonia della dott.ssa nei confronti di pur Per_1 Pt_1 pacificamente emersa dalle testimonianze assunte, non assume rilievo laddove si consideri che il provvedimento disciplinare è stato irrogato da un soggetto Contr distinto, ossia dall' , previo espletamento di specifico e non contestato iter.
Per quel che attiene alla predisposizione del dossier in orario lavorativo, occorre rilevare che i riferimenti contenuti nell'appello alle dichiarazioni dei testi che negavano di aver visto predisporre il dossier in orario di lavoro, non Pt_1
pag. 14 di 31 sono invero idonee ad integrare valida contestazione dell'addebito, dovendosi osservare che unico soggetto interessato alla predisposizione del dossier non poteva che essere , il quale tentava di dare giustificazione al suo operato Pt_1
affermando: “Poiché nella documentazione lasciata al Dott. erano Pt_1 riportate affermazioni di forte critica in relazione al suo operato (specie in riferimento ad asseriti errori grossolani nell'inquadramento clinico e nella gestione dei pazienti), il ricorrente, al fine di tutelare la propria professionalità e verificare se effettivamente vi erano stati errori nelle diagnosi (a salvaguardia della cura del paziente), ha ritenuto doveroso verificare la fondatezza o meno di quanto affermato dai colleghi. Pertanto, gli accessi sono peraltro giustificati dalla necessità di rivalutazione e verifica del caso trattato come è previsto nello stesso “Regolamento aziendale per la corretta gestione del Dossier Sanitario
Elettronico del Paziente” alla voce “Altre modalità di accesso ai dati” (doc. 33, pag. 4).» (pagg. 18-19 del ricorso introduttivo del I grado di giudizio) e “il Dott.
, sensibilmente provato rispetto a quanto appreso dalla documentazione Pt_1 rinvenuta, aveva la necessità di verificare il fascicolo del paziente per controllare/accertarsi di non aver commesso effettivamente gli errori che gli venivano attribuiti. Il Dott. non nega quindi di aver effettuato più Pt_1 accessi, anzi, tale circostanza non fa altro che confermare il clima di forte ansia e stress lavorativo in cui il Dott. era costretto a prestare la propria Pt_1 attività. È in ogni caso fuori dubbio che il predetto comportamento non abbia avuto alcun profilo di illiceità né rilevanza disciplinare posto che è stato effettuato allo scopo di verificare la commissione di un eventuale errore clinico, quindi per una finalità di cura e nell'interesse del paziente e/o della collettività.
Sono comunque state rispettate le prescrizioni contenute nelle Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4.6.2015, che consente l'accesso al Dossier sanitario nel processo di cura del paziente. Le linee guida stesse precisano infatti che “deve essere consentito l'accesso a tutto il personale che a vario titolo interviene nel processo di cura, come ad esempio quello operante nel reparto in cui è ricoverato il paziente, o che è stato coinvolto nella richiesta di una pag. 15 di 31 consulenza o nell'ambito delle procedure di un trapianto”. Inoltre è previsto che: “l'accesso al dossier deve essere limitato, poi, al tempo in cui si articola il processo di cura, ferma restando la possibilità di accedere nuovamente al dossier qualora ciò si renda necessario in merito al tipo di trattamento medico da prestare all'interessato”. Ed ancora, vengono fatte rientrare, ad esempio, nella casistica delle ipotesi in relazione alle quali i professionisti generalmente accedono ai dossier: trapianti, richiesta di consulenza, guardia medica, richiesta di chiarimenti terapeutici da parte dell'interessato.” (pagg. 19-20 del ricorso in I grado).
È doveroso, peraltro, porre in rilievo che - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ora appellante - gli accessi ai DSE pacificamente effettuati da
, devono ritenersi illegittimi in quanto non rientranti in nessuna delle Pt_1
finalità di cui al regolamento aziendale laddove consente tale attività (doc. 33 allegato all'atto d'appello; doc. 51 allegato alla memoria costituiva in appello).
In tal senso condivisibile è la difesa dell'appellata (cfr. memoria costituiva in appello, pagg. 8 e 9) laddove si afferma (con enfasi di chi scrive): “Il regolamento aziendale per la gestione dei DSE dei pazienti (doc. 51) prevede infatti, a pagina 3, che l'accesso ai dati sanitari è consentito per finalità di
“prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione”, vale a dire, l'accesso per i pazienti in carico ai Pronto Soccorso, per quelli ricoverati o per quelli nelle liste ambulatoriali.”; ora, è pur vero che – sempre riprendendo la difesa di parte appellata – che il regolamento stesso, nel prosieguo (pag. 4) chiarisce “che, per quanto precisa possa essere la previsione, “non è possibile prevedere tutte le fattispecie nelle quali i professionisti possano avere necessità” di accedere ai
DSE ma chiarisce, senza tema di smentita, che tali accessi “alle informazioni cliniche dei pazienti” possono avvenire solo “per fini di cura”. Emerge quindi, dalla lettura del regolamento che esso stesso prevede una modalità di accesso
“forzata” da parte dei medici e dei soggetti autorizzati, ma solo laddove sia necessario per finalità di cura;
da condividere è, pertanto, anche la parte della Parte comparsa di costituzione in appello di laddove si legge: “È quindi vero e pag. 16 di 31 ovvio che, dal punto di vista tecnico, un medico può accedere ai fascicoli sanitari di qualunque paziente: potrebbe infatti essere necessario ed urgente anche per salvargli la vita. Ciò non significa però che un medico possa accedere a tali fascicoli quando vuole e per qualunque ragione, …o senza alcuna ragione.”.
Corretta deve ritenersi, altresì, la statuizione del giudicante di primo grado
- quanto alla ritenuta sussistenza della violazione della privacy dei pazienti, in quanto il tentativo di cancellare i nomi dei pazienti non si è rivelato idoneo a raggiungere lo scopo, dato il carattere grossolano dell'operazione (cfr. la copia del dossier allegata alla memoria di costituzione dell'appellato, che sul punto si considera più attendibile perché non proveniente dalla parte interessata ad effettuare la cancellazione dei dati, agli allegati B, C, N2, dove nonostante la cancellazione, sono ben leggibili i dati dei pazienti a cui i referti si riferiscono), dovendosi ancora una volta avallare le incontrovertibili valutazioni svolte dal giudicante di I grado laddove si determina come segue: “In ultimo, anche la divulgazione dei dati personali e sanitari dei pazienti è circostanza documentale e prive di rilievo sono le difese svolte da parte ricorrente. Irrilevante è infatti che siano stati trasmessi in allegato al dossier solo alcuni referti – singoli episodi di cura e non interi DSE, dal momento che i dati personali e sanitari erano comunque oscurati in modo incompleto e grossolano, addirittura nella copia indirizzata al Direttore Generale in parte perfettamente visibili, e quindi la loro trasmissione ha generato il “data breach” lamentato da parte dell' , con CP_1
le relative conseguenze. Anche la circostanza che i destinatari dei dossier fossero tenuti al segreto professionale non può essere considerata circostanza idonea ad escludere la rilevanza disciplinare di quanto addebitato in ragione del fatto che nessuno dei destinatari avrebbe avuto titolo per accedere ai dati e quindi avrebbe potuto accedere a dette informazioni con conseguente compromissione del diritto alla riservatezza dei pazienti.” (pagg.
8-9 della sentenza di I grado).
Alla luce di quanto esposto, ritenuta la sussistenza degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare come sopra richiamata, deve ritenersi pag. 17 di 31 proporzionata la sanzione inflitta ad – con assorbimento di ogni altra Pt_1 questione sul punto, da ritenersi ultronea – dovendosi richiamare, sul punto specifico, l'art. 8 del CCNL – “
[...]
Controparte_7
(allegato alla comparsa di costituzione di parte appellata quale doc
[...]
21) – che espressamente prevede quanto segue: “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica per:
(…)
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
(…)
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7”.
Tanto premesso, si ritiene che la volontaria condotta certamente riferibile all' – di fatto consistita nella reiterata violazione della riservatezza dei Pt_1 pazienti e della sicurezza dei dati dell' per il perseguimento di finalità CP_4
personali - sia riconducibile, quantomeno, all'ipotesi di cui al punto i); condotta di gravità tale da aver giustificato la più pesante tra le sanzioni disciplinari comunque di tipo conservativo, considerazione conclusiva che non residua spazio per la valutazione di una sanzione leviore.
Alla luce di quanto esposto, deve pervenirsi alla declaratoria di infondatezza del I motivo di gravame.
7. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame, così confermandosi le statuizioni del Giudice di I grado in punto di specificità e di tempestività della contestazione disciplinare.
In proposito, il carattere della specificità emerge in modo patente dalla mera lettura del provvedimento di contestazione, da cui si trae l'elenco analitico delle condotte addebitate ad , Pt_1
rappresentazione sufficiente a rendere concreta la difesa del lavoratore.
pag. 18 di 31 Tale valutazione – già espressa dal giudice di prime cure laddove afferma:
“Il ricorrente ha impugnato la sanzione lamentando in primo luogo la genericità degli addebiti e di conseguenza l'impossibilità di comprendere quali fossero le norme violate e di approntare quindi le proprie difese. L'assunto non può essere condiviso dal momento che, anche solo la copiosa documentazione prodotta in sede di audizione dal ricorrente dimostra come egli avesse compiutamente compreso gli addebiti mossi a suo carico e che, allo stesso modo, non sia stato limitato il diritto di difesa. Inoltre, la specificità della contestazione, da valutarsi in relazione ai fatti – comportamenti e condotte e non alle norme violate (cfr.
Cass. 4073/1987 e succ. conf.) comunque tutte elencate in calce al provvedimento, non può che rilevarsi dal tenore dell'analitico elenco delle condotte ascritte e dal richiamo espresso alle fonti – esiti dell'indagine interna, contenuto nella parte introduttiva e poi allegati alla contestazione stessa.” (da pagg.
6-7 della sentenza di I grado) - si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità laddove afferma che (con enfasi di chi scrive): “In tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (ex plurimis Cass. n. 10662/2014).” (Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1998).
È peraltro da porre in rilievo – al fine di evidenziare come abbia Pt_1
avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa in conseguenza della chiara esposizione dei fatti al medesimo addebitati - che già nella memoria depositata a mani in sede di audizione disciplinare (cfr. doc. 11 allegato alla memoria di Parte costituzione dell' in I grado), il cardiologo aveva approntato le difese poi, sostanzialmente, riproposte in giudizio.
Inoltre, la contestazione deve dirsi tempestiva, perché rispettosa dei termini di cui all'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001.
pag. 19 di 31 Giova sul punto premettere che – come correttamente ricordato dal Giudice di prime cure - “Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui i termini di cui al co.4 dell'art. 55 bis D. Lgs 165/2001 decorrono dalla conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, come anche che, “Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4,
d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” Cass. 14896/2024.” (da pag. 7 della sentenza di I grado); se ne inferisce che, secondo l'interpretazione costante della Cassazione sul tema, i predetti termini decorrono dal momento in cui la P.A. raggiunge la piena conoscenza dei fatti rilevanti, anche a seguito dell'eventuale attività istruttoria che dovesse rendersi necessaria, dovendosi richiamare sul punto – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. - la recente pronuncia della Cassazione, sez. lav.,
21/05/2025, n.13620, secondo cui: “È altresì consolidato l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia "qualificata" e idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18362/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (cfr. Cass. n.
35061/2023 ed i richiami ivi contenuti). Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto " è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad pag. 20 di 31 un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità" (Cass. n. 33236/2022).”
Calando l'insegnamento della Suprema Corte nel fatto che qui interessa, documentalmente emerge come il Direttore Sanitario Dott. in data CP_8
01.09.2018, avesse chiesto l'attivazione dell'istruttoria interna per indagare circa la possibile violazione, da parte di , della disciplina in materia di utilizzo Pt_1
degli strumenti aziendali (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione Parte dell' in I grado); tale richiesta veniva riscontrata in data 02.10.2018, quando il Direttore dell' inviava al primo una sua Parte_5 Per_4
Parte relazione (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' in I grado).
In seguito, il Direttore sanitario, venuto a conoscenza delle condotte realizzate da Contr
, inviava la segnalazione all' l'11 ottobre 2018 (cfr. doc. 5 allegato Pt_1
Parte alla memoria di costituzione dell' in I grado).
Emerge, dunque, incontrovertibilmente come il termine di 10 giorni - entro il quale il responsabile della struttura deve segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza - sia stato rispettato.
Quanto al secondo temine fissato dalla norma sopra richiamata, occorre rilevare come la segnalazione del direttore sanitario non contenesse tutti gli Contr elementi necessari alla contestazione;
ciò aveva determinato l' a svolgere approfondimenti quale l'istruttoria orale del 05.11.2018 (cfr. doc. 7 allegato alla Parte memoria di costituzione dell in I grado).
Ne seguiva l'invio – in data 29.11.2018 - della contestazione disciplinare: Part emerge quindi, che tra la completa conoscenza dei fatti da parte dell' e la contestazione è trascorso un periodo di tempo rispettoso dei termini di legge.
Alla luce di tutto quanto esposto si perviene al rigetto anche del motivo di gravame trattato.
8. Quanto al terzo motivo di gravame - relativo alla dedotta sussistenza di condotte mobbizzanti – doveroso è il preliminare richiamo alla consolidata pag. 21 di 31 giurisprudenza secondo cui l'onere della prova degli elementi costitutivi del mobbing gravano sul lavoratore [cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/11/2024 - ud.
24/10/2024, dep. 14/11/2024 - n. 29400: “(…) il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve non solo allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma, in aggiunta a ciò, è tenuto a dimostrare anche il menzionato intento persecutorio
(Cass., Sez. L., n. 10992 del 9 giugno 2020).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing grava, per le ragioni esposte, sul lavoratore e non sulla P.A.”].
Ebbene, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi sopra esposti, condividendosi perciò le conclusioni cui è pervenuto secondo cui: “(…) nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie azionata è stato allegato e provato in modo esauriente. La genericità delle allegazioni di cui al ricorso, che in pratica rinvia a numerosi documenti – indicati anche nella presente sentenza, relativi a scambi epistolari tra colleghi e tra il dirigente di reparto dott.ssa e il ricorrente, non consente di comprendere in cosa Per_1 sia effettivamente consistita la molteplicità di comportamenti mobbizzanti. In altri termini e facendo riferimento alle condotte più gravi tra quelle denunciate, dalla narrativa del ricorso non è dato comprendere in che termini e quando vi sarebbe stata la discriminazione ed esclusione dall'attività di reparto con l'isolamento dallo svolgimento delle attività proprie del dirigente medico, quale tipo di penalizzazione professionale abbia subito e quale progressione di carriera sia stata ostacolata. Nulla quindi può dirsi provato dalla copiosa documentazione versata in atti della quale solo parte resistente – essendo per ovvie ragioni a conoscenza dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, è stata in grado di fornire una spiegazione dalla quale comunque non si evince, a parere di questo giudice, nulla riconducibile a condotte di vessazione e penalizzazione in danno del dott. .” (da pagg. 11-12 della sentenza di I grado). Pt_1
pag. 22 di 31 Risulta, peraltro, sul tema specifico, condivisa da questa Corte la disamina delle allegazioni di offerta da parte appellata nella memoria di Pt_1
costituzione per il presente grado, in cui l' elenca Controparte_1
analiticamente – enunciandone il contenuto e smentendo le allegazioni del cardiologo – i documenti che secondo la prospettazione del medico dimostrerebbero il mobbing da questo subito. Si legge infatti nella memoria
(pagg. 16-19)2: «Le circostanze che seguono sono quelle richiamate alle pagine
10 e 11 della sentenza e riportate a pagina 32 del ricorso in appello.
3.1.1. Asserita discriminazione ed esclusione dall'attività di reparto.
L'asserita discriminazione sarebbe documentata dagli allegati B, C, D, I, N,
O, U, V, T e Z al solito dossier (doc. 1).
Gli allegati B (doc. 16), C (doc. 15) e D (doc. 17) sono mail con le quali la dottoressa , superiore diretta del ricorrente, si lamenta con alcuni Per_1 colleghi dei comportamenti del dottor . Pt_1
Al di là della possibile fondatezza delle lamentele, nelle mail la dottoressa espone, senza eccessi, circostanze realmente accadute. Esse non Per_1
documentano pertanto alcuna discriminazione.
L'allegato I (doc. 22) è una mail con la quale è lo stesso a Pt_1 lamentarsi di una altra collega con i superiori.
L'allegato N (docc. 18-20), è la mail con la quale il dottor Persona_5 trasmise alla dottoressa i documenti relativi a due 'incident report' Per_1
compilati dalla dottoressa Sono documenti relativi a ipotetici errori Per_6 nella gestione di due pazienti che, secondo la dottoressa avevano Per_6
determinato rischi per i pazienti stessi e per l'azienda. Uno dei medici coinvolti pag. 23 di 31 era il ricorrente, ma, anche in questo caso, si tratta di fatti veri esposti in modo asettico.
Gli allegati O (doc. 23) e U (doc. 24), sono uno scambio di mail circa le modalità di prescrizione dei farmaci dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso.
All'esito di quelle mail i superiori del ricorrente riconobbero la correttezza delle sue osservazioni.
L'allegato T (doc. 25) è uno scambio di mail tra e i suoi colleghi e Pt_1
superiori riguardo le modalità di prescrizione di un particolare tipo di farmaci, i c.d. NAO. Dalle mail si evidenziano divergenze di opinioni, ma nessuno aggredisce o discrimina nessun'altro.
L'allegato V (doc. 26) è la mail con la quale la dottoressa Per_1 trasmetteva alla dottoressa i turni del reparto cardiologia, rilevando Parte_7
le difficoltà dell'intero reparto.
L'allegato Z (doc. 27) è infine la risposta polemica di a una mail Pt_1
'organizzativa' inviata a diversi colleghi, lui compreso, dalla dottoressa nel 2014. Per_1
Come rilevato dalla giudice di primo grado (sentenza p. 12), nessuno dei documenti richiamati prova discriminazioni o esclusioni del ricorrente.
3.1.2. Asserita penalizzazione professionale.
Secondo l'appellante la sua ipotetica penalizzazione professionale sarebbe provata dagli allegati F e G (docc. 28 e 29) al 'solito' dossier.
Dall'allegato F emerge che la dottoressa , nel 2017, chiese al Per_1 dottor di considerare le difficoltà di relazione con il dottor e con Per_2 Pt_1
altri due medici al momento delle valutazioni annuali.
Dall'allegato G emerge che la richiesta della dottoressa non Per_1 portò a nulla.
3.1.3. Ipotetica esclusione dalla progressione di carriera.
L'esclusione dalla progressione di carriera sarebbe documentata dagli allegati F, G e Q al dossier (docc. 28-30).
pag. 24 di 31 Gli allegati F e G sono quelli esaminati qui sopra e non hanno nulla a che fare con le progressioni di carriera.
L'allegato Q riguarda invece la richiesta del ricorrente del mantenimento del compenso per incarico professionale di alta specializzazione C2, sulla quale si tornerà più avanti (infra, cap. 4).
Nessuno dei documenti richiamati evidenzia però vessazioni nei confronti del dottor . Pt_1
3.1.4. Il lamentato clima intimidatorio.
Il dottor continua anche in appello a lamentare un ipotetico clima Pt_1
intimidatorio, ma non deduce alcuna circostanza specifica. Dall'insieme dei documenti e delle circostanze emerse anche dalle prove testimoniali, come rilevato dalla giudice di prime cure, emerge una certa difficoltà dei rapporti tra lui e la dottoressa , ma nulla che vada al di là della conflittualità Per_1 fisiologica che può talvolta manifestarsi negli ambienti di lavoro.
3.1.5. Ipotetico diniego immotivato delle ferie.
Il ricorrente sostiene che gli sarebbero state negate le ferie senza motivo e richiama uno scambio di mail (allegato A al dossier, doc. 31) con la dottoressa riguardanti 3 giorni di ferie ad agosto 2018, dove si Per_1 evidenzia la volontà di concordare insieme il modo per 'accontentare' tutti, pur dovendo coprire anche i turni più scomodi.
Dall'indagine condotta dall' (doc. 2) a seguito della ricezione del CP_4
dossier, fu confermata l'assenza di disparità tra le ferie del dottor e Pt_1 quelle degli altri medici della cardiologia di Fiorenzuola e la circostanza è pure confermata dalla testimonianza della dottoressa richiamata da Tes_1 controparte nell'appello (appello, p. 36).
3.1.6. Diritto alla formazione e allo studio.
Il dottor sostiene anche che, come risulterebbe dall'allegato E al Pt_1 dossier (doc. 32), l' avrebbe ostacolato il suo diritto alla formazione e allo CP_4
studio. Ma il documento richiamato è una mail della dottoressa al Per_1
pag. 25 di 31 dottor con la quale ella si lamenta dei rapporti difficili con il ricorrente. Per_2
Rispetto al tema essa è quindi irrilevante.
Il secondo documento col quale l'appellante pretenderebbe di sostenere la sua doglianza (l'allegato H al dossier, doc. 33) è un'altra mail con la quale il dottor conferma alla dottoressa che, se è iscritto a Per_2 Per_1 Pt_1
un master, ma non lo ha comunicato all'azienda, non può pretendere permessi di studio.
La conclusione è ineccepibile.
3.1.7. Altri ipotetici comportamenti vessatori.
Come già aveva fatto in primo grado, il dottor richiama poi come Pt_1
condotte in ipotesi mobbizzanti o 'strainizzanti', altre disorganiche circostanze
(appello, pp. 33-37) riconducibili al presunto tentativo di ostacolare la sua attività libero-professionale; all'esclusione dal reparto;
all'esclusione dalla formazione aziendale;
all'atteggiamento sprezzante di derisione;
all'organizzazione del lavoro che avrebbe portato a periodi di sovraccarico alternati a periodi con orari ridotti;
all'inserimento in turni con più attività contemporanee da svolgere oppure con una programmazione che eccedeva i posti previsti;
al rifiuto del cambio turno dopo la notte;
all'impedimento a partecipare agli obiettivi di budget;
all'abbassamento del voto nella scheda di valutazione ancorché successivamente modificato.
Come giustamente rilevato dal giudice del lavoro di , esse sono tutte CP_1
inconsistenti, come risulta dall'esame dei documenti avversari che dovrebbero confermarle e dalle stesse prove testimoniali trascritte nell'atto di appello.
Così la mail prodotta come documento 10 dal ricorrente conferma le difficoltà organizzative del reparto e la limitatezza degli strumenti a disposizione. Essa documenta la necessità di fissare turni per tutti i medici, in particolare, per lo svolgimento di attività libero professionale intra-moenia. E che il problema riguardasse tutti i medici è stato confermato anche dalle prove testimoniali chieste da controparte, come rilevato con puntualità dalla giudice di primo grado (sentenza, p. 12).
pag. 26 di 31 Allo stesso modo, il documento 12 avversario (corrispondente all'allegato H già richiamato, doc. 33), non dimostra, come vorrebbe controparte, la sua esclusione dalla formazione aziendale, ma documenta i tentativi di organizzare la partecipazione di tutti i medici alla formazione, garantendo al contempo la copertura dei turni di servizio. E pure i documenti 13 (lamentele sui turni assegnati e risposta del dottor e 14 (mail tra il ricorrente e la dottoressa Per_2
, riguardanti l'organizzazione dei turni) confermano di nuovo, così Per_1
come le testimonianze trascritte dall'appellante (appello, pp. 34-36), le difficoltà che la responsabile del servizio aveva ad organizzare i turni e che riguardavano tutti i medici.”.
Ebbene, le allegazioni di fanno riferimento a documenti da cui Pt_1 emerge un rapporto certamente non disteso tra lo stesso e i suoi colleghi - in particolare con la sua superiore dott.ssa - ma non si può per ciò solo Per_1 ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante in capo all'appellante, già ricorrente, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing di cui il medesimo assume di essere stato vittima.
Né valgono, a sconfessare questo convincimento, i richiami effettuati dall'appellante alle dichiarazioni testimoniali.
Quanto – nello specifico - al riferimento effettuato a pag. 33 dell'appello alle dichiarazioni della teste circa la ritenuta volontà della dott.ssa Tes_1
di ostacolare l'attività di libera professione del ricorrente attraverso Per_1
l'imposizione di un limite orario e la limitazione della refertazione degli holter
ECG in libera professione, emerge come questa non fosse una misura presa ad hoc per l'appellante; si trattava, piuttosto, di una misura organizzativa del lavoro che coinvolgeva tutti i medici dell'u.o., come emerge dalle dichiarazioni della teste (con enfasi di chi scrive): “Il teste risponde: “è vero, confermo la Tes_1
circostanza. Preciso che nel 2017 la dott.ssa aveva limitato l'orario Per_1 di utilizzo degli holter, mentre successivamente, mi sembra nel 2018, aveva limitato l'orario di utilizzo dell'ecocardio, predisponendo precise fasce orarie.
Se non ricordo male, la dott.ssa aveva sospeso l'utilizzo degli holter Per_1
pag. 27 di 31 per la libera professione. La limitazione era per tutti i medici, ma in pratica penalizzava solamente alcuni e, in particolare, quelli che facevano più attività libero-professionale. La limitazione riguardava gli orari pomeridiani”3.
Ed ancora, quanto alla programmazione dell'orario lavorativo denunciata dall'appellante come illegittima (cfr. pag. 34 dell'appello in cui si legge che la teste riferiva: “In merito ai turni, lo stesso dott. mi aveva Tes_1 Pt_1 mostrato gli orari dei turni. Vi erano delle settimane in cui lo stesso aveva turni di 25 ore e altre settimane di 57 ore. Ho fatto io i conti per verificare”4) le deduzioni dell'appellante trovano ferma smentita nella mail del dott. Per_2
(doc. 13 dell'appellante), in cui quest'ultimo spiegava al dott. come la Pt_1
distribuzione dei suoi orari lavorativi non superasse il limite massimo delle 48 ore settimanali su una media calcolata su quattro mesi.
Altresì destituita di fondamento è la censura circa la natura immotivata del diniego alle ferie (a cui si fa riferimento a pag. 36 dell'appello), come emerge
(ancora una volta) dalle dichiarazioni rese della teste che - alla domanda: Tes_1
“Vero è che già dal 2015 il Dott. ha riscontrato difficoltà nella Pt_1
concessione delle ferie estive” – rispondeva, pur confermando la circostanza (in quanto riferitale dallo stesso dott. e comunque per avere “sentito una Pt_1 conversazione tra la dott.ssa e la dott.ssa – evidenziando: “… Per_1 Per_7
che era l'anno 2018 e il dott. aveva già usufruito di due settimane di Pt_1 assenza per congedo matrimoniale in luglio e, pertanto, in agosto non avrebbe fatto altre ferie”5.
9. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame.
Segnatamente questa Corte ritiene che, in merito alla domanda di straining
[con cui, testualmente, il ricorrente chiedeva di “(…) accertare […] l'illiceità e/o l'illegittimità […] della condotta posta in essere dalla nei Controparte_4
confronti del Dott. , a far data da luglio 2015 […] ed ancora oggi in atto, Pt_1 anche in quanto vessatoria, demansionante e/o comportante uno svuotamento pag. 28 di 31 dell'attività lavorativa del ricorrente e/o integrante gli estremi del mobbing e/o dello straining e comunque lesiva della salute e dell'immagine del ricorrente
(…)”] il Giudice di prime cure si sia pronunciato - ancorché implicitamente - rigettando la domanda, avendo inteso carente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, così come parimenti ritenuto in punto di mobbing: tale valutazione – così come ora esplicitata, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata sul punto specifico – vale a confutazione della ragione di appello esaminata.
10. Quanto al quinto motivo di gravame, si avallano – parimenti - le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, laddove ha confermato la ricostruzione offerta dall'odierna parte appellata, secondo cui la corresponsione dell'indennità di euro 503,12 mensili - che emerge documentalmente rispetto al mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 17-bis allegato al ricorso di I grado, dov'è presente la busta paga del predetto mese) e che, secondo le allegazioni di entrambe le parti, era stata corrisposta ad a partire da gennaio 2010 - dipendeva Pt_1 dallo svolgimento dell'incarico di alta specializzazione C2, denominato
“osservazione breve intensiva” presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso
(protrattosi da gennaio 2010 al 7 febbraio 2011); fu quindi correttamente revocata nel momento in cui il dottor cessò di lavorare in essa perché assegnatario Pt_1
di un incarico base presso l'U.O. di cardiologia, su richiesta avanzata dallo stesso in data 24.11.2010, accolta in data 27.01.2011 e divenuta operativa a partire dal
07.02.2011.
Dalla stessa produzione documentale di in primo grado emerge, tra Pt_1
l'altro, l'interlocuzione via mail (cfr. doc. 17-bis allegato al ricorso di I grado) tra e l'ufficio “Stipendi” dell' , che spiegava al primo che Pt_1 Controparte_1 già in data 31.07.2018 che l'indennità non gli era più dovuta perché lui stesso aveva chiesto di passare a ricoprire un incarico base presso l'unità operativa di cardiologia.
A nulla rileva il richiamo – per vero contenuto anche nella sentenza di I grado, ma (si ritiene) ad abundatiam – all'incarico dirigenziale svolto nell'unità
pag. 29 di 31 operativa cardiologica a partire dal 2012; invero, ciò che rileva - in via tranciante ed assorbente – è che l'indennità richiesta fosse legata ad attività svolta nel
Pronto Soccorso e che fosse venuta meno nel momento in cui il medico aveva cessato di prestare la sua attività in quello specifico reparto (il Giudice di prime cure scriveva, infatti, a pag. 13 della gravata sentenza, che: “Come si evince dalla compiuta ricostruzione di parte resistente, il dott. , nel corso dell'attività Pt_1 professionale alle dipendenze dell' aveva ricoperto, con decorrenza Parte_8
dal 1.01.2010 e su richiesta, un incarico dirigenziale professionale livello C2 denominato “osservazione breve ed intensiva” con correlato riconoscimento dell'indennità di funzione. Poi, su domanda presentata il 24.11.2010 e accolta il
27.01.2011, il ricorrente veniva assegnato alla UO di cardiologia e successivamente, sempre su domanda, nel febbraio 2012, inquadrato nella posizione di dirigente medico della cardiologia (incarico formalizzato con determina n. 105 del 2012) cui non accede l'indennità oggetto dell'istanza.
Consegue che l'indennità non è più dovuta dal momento del passaggio ad altra
UO oltre che ad altra funzione.”.
Infondata è, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante.
11. Alla luce di quanto esposto - assorbito ogni altro aspetto, questione, eccezione o deduzione non espressamente trattata - si perviene al rigetto dell'appello.
12. Cionondimeno, si ritiene di poter pervenire all'integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio, ritenendo che il contesto di forte ed incontestata tensione in cui sono maturati i fatti sia valorizzabile ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
13. Infine, si rileva che, in ragione del rigetto del gravame, la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
pag. 30 di 31
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 21/08/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado di appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto, per ragioni di completezza, che nel corso della discussione svoltasi nell'ultima udienza, il difensore dell'appellante ha rappresentato al Collegio, come si legge nel verbale d'udienza, che «(…) consta, per notizie giornalistiche, che dalla premessa dei fatti che hanno portato al procedimento disciplinare per cui è causa è scaturito un procedimento penale che ha condotto alla condanna della dott.ssa ad un anno e dieci mesi di reclusione per peculato, (…)». Tale circostanza, tuttavia, Per_1 non assume alcun rilievo ai fini decisori in questa sede. 2 Quanto alle legittimità della tecnica motivazionale di rinvio agli atti di parte, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti” (conformi Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). 3 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado. 4 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado. 5 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 104/2025 RGA avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 426/2019, pubblicata in data
21/08/2024 non notificata;
avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dal Prof. Avv.
ER AT e dall'Avv. Luca Gavioli, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bologna in via Santo Stefano n. 57, giusta procura alle liti in atti;
- appellante contro
(C.F.: Controparte_1
, in persona della Direttrice Generale in carica, dottoressa P.IVA_1 CP_2
pag. 1 di 31 rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli CP_3 avvocati Alessandro Miglioli, Giovanni Bertola e Manola Gruppi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in , piazza Cavalli 68, giusta procura CP_1
alle liti in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – dirigente medico cardiologo, in servizio a tempo Pt_1
indeterminato presso l , assegnato presso Controparte_1
l'U.O. di Cardiologia di Fiorenzuola d'Arda – agiva in I grado nei confronti dell' chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare Controparte_4
conservativa – comunicatagli il 04.03.2019 e irrogatagli per sei mesi, dal
01.04.2019 al 30.09.2019 – della sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dall'attività in libera professione intramoenia, oltre che per l'accertamento della condotta di mobbing perpetrata in suo danno e per il riconoscimento dell'incarico professionale C2 dal febbraio 2011, con le rispettive richieste risarcitorie.
In particolare, chiedeva di: “1. accertare e dichiarare l'invalidità e/o illiceità
e/o l'illegittimità e/o inefficacia, per tutti i motivi di cui al presente atto, del provvedimento disciplinare prot. n. 2019/0022398 del 4 marzo 2019 irrogato dall' convenuta nei confronti del ricorrente (doc. 1), per l'effetto, CP_1
2. ordinare alla , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, l'immediata riammissione in servizio del Dott. , nonché Pt_1
pag. 2 di 31 3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, alla corresponsione della retribuzione medio tempore non corrisposta, nonché della somma di euro 42.547,05, o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per il mancato espletamento dell'attività in libera professione intramoenia (doc. 30);
4. in assoluto subordine, disporre la conversione della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del Dott. nella più lieve sanzione del rimprovero Pt_1 verbale o scritto o in qualsivoglia più lieve sanzione;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illiceità e/o l'illegittimità, per tutti i motivi di cui al presente atto, della condotta posta in essere dalla CP_4
nei confronti del Dott. , a far data da luglio 2015 (o dalla
[...] Pt_1
diversa data che sarà ritenuta di giustizia) ed ancora oggi in atto, anche in quanto vessatoria, demansionante e/o comportante uno svuotamento dell'attività lavorativa del ricorrente e/o integrante gli estremi del mobbing e/o dello straining e comunque lesiva della salute e dell'immagine del ricorrente, per l'effetto,
6. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno esistenziale Pt_1
conseguente alle condotte di cui al punto precedente, stimabile nella percentuale del 30% della retribuzione globale di fatto mensile pari ad euro 5.830,27
(5.381,79: 12 x 13, v. doc. 30) moltiplicata per i mesi di durata dell'illegittimo comportamento assunto dalla convenuta almeno a far data da luglio 2015 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) sino alla cessazione delle illegittime condotte che hanno determinato lo svuotamento della professionalità del ricorrente, o ad altra maggiore o minore percentuale o somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
pag. 3 di 31 7. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno biologico, Pt_1
stimabile nella misura di euro 50.000,00, o in altri maggiori o minori importi o percentuali che saranno ritenuti di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
8. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro-tempore, al risarcimento a favore del Dott. del danno alla Pt_1 professionalità, stimabile nella somma di euro 34.981,62, o ad altra maggiore o minore percentuale o somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
9. nonché condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore al risarcimento a favore del Dott. del danno all'immagine Pt_1
stimabile, per tutte le circostanze di cui al presente atto, in euro 50.000,00, o ad altra maggiore o minore somma o percentuale che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli ulteriori danni, rivalutazione ed interessi medio-tempore maturati ed interessi anatocistici dal giorno della domanda;
10. accertare e dichiarare che il Dott. è stato ingiustamente privato Pt_1 dell'incarico professionale C2 a far data da febbraio 2011 e conseguentemente, condannare la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, al pagamento a favore del Dott. dell'importo mensile Pt_1
dell'indennità di incarico pari ad euro 503,12, moltiplicato per un numero di mensilità decorrenti a far data da febbraio 2011.
11. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e il contributo unificato pari ad euro 259,00.”.
A fondamento delle sue domande il ricorrente deduceva – come con apprezzabile sintesi riportato nella sentenza di primo grado – “(…) di aver pag. 4 di 31 rinvenuto, in una busta recapitatagli da anonimi, del materiale – stampe di e- mail aziendali, che attestavano “un comportamento gravemente denigratorio della dignità personale e professionale del ricorrente posto in essere principalmente dalla Dott.ssa e di cui l'Azienda era perfettamente al Per_1 corrente”. In particolare, tale documentazione consisteva in diverse e - mail scritte della dott.ssa – Responsabile di reparto, indirizzate al dott. Per_1
, o ad altri colleghi di reparto con cui veniva denigrato Persona_2
l'operato e il lavoro del ricorrente e venivano mosse delle accuse nei suoi confronti come quella di “creare terrore nelle diagnosi” o di avere “una gestione discutibile dei pazienti”.
Così il ricorrente effettuava diversi accessi ai fascicoli (DSE) dei pazienti menzionati nelle e - mail e predisponeva una relazione (cd. dossier), in sei copie, con relativi allegati (doc. 17 ric.) che trasmetteva, in data 14.08.2018, a cinque dirigenti dell' ovvero il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, Il CP_1
Direttore delle Risorse Umane, il Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Il
Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. Lo stesso dossier veniva inoltrato anche al presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. Controparte_5
In sintesi, il dott. denunciava condotte discriminatorie e volte ad Pt_1 escluderlo dall'attività di reparto, ad isolarlo per tempi prolungati con svolgimento di attività che ostacolavano il contatto con il restante ambiente aziendale (cfr. doc. 17, all.ti B, C, D, I, N, OU, Z, T, V); condotte di penalizzazione professionale (doc. 17, all.ti F e G); esclusione dalla progressione di carriera (doc. 17, all.ti F, G, Q); riferiva circa la sussistenza di un clima intimidatorio e di sospetto ingiustamente generatosi nei suoi confronti;
lamentava di aver ricevuto diniego non motivato delle ferie estive da parte della
Dott.ssa (doc. 17, all. A) come di aver subito limitazioni dalla stessa Per_1
nell'esercizio del diritto alla formazione ed allo studio (doc. 17, all.ti H, E)”.
La ragione delle vessazioni subite era da rinvenire - secondo quanto dedotto dal ricorrente - nella circostanza che egli era visto come un “dipendente scomodo” per aver messo in evidenza e denunciato una serie di irregolarità e di pag. 5 di 31 comportamenti scorretti posti in essere da alcuni colleghi e/o dall'Azienda stessa, tanto che lo stesso deduceva che la dott.ssa avesse maturato la Per_1
convinzione che a denunciare all'autorità giudiziaria determinate condotte – cui seguiva un procedimento penale che vedeva coinvolti sia lei che un altro medico1– fosse stato proprio e che la stessa si fosse determinata a Pt_1
utilizzare la commissione disciplinare a scopo punitivo nei suoi confronti.
Deduceva, inoltre, che l'azienda, ricevuti i documenti da , non solo Pt_1
non approfondiva le circostanze da questo denunciate, ma procedeva ad irrogargli la sanzione disciplinare già menzionata, di cui il ricorrente denunciava la genericità, l'infondatezza, l'intempestività e la riconducibilità della stessa a un più generico progetto mobbizzante nei suoi confronti.
L' si costituiva ritualmente contestando recisamente ogni questione CP_4
di fatto e diritto e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
2. In primo grado, dato atto della rituale costituzione delle parti e dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione, istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, il Giudice nel frattempo divenuto assegnatario della causa, definiva il giudizio all'udienza del 21.03.2024 respingendo integralmente le domande di parte ricorrente e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il giudicante avallava la ricostruzione proposta dalla azienda sanitaria resistente che riferiva come la Direzione Sanitaria, a seguito della ricezione del c.d. dossier redatto da , avesse svolto un'istruttoria interna all'esito della Pt_1
quale aveva ritenuto insussistenti le condotte vessatorie denunciate dal cardiologo, reputandole riconducibili ad ordinari confronti tra professionisti.
Inoltre, la Direzione conferì incarico all'U.O. Servizi Informatici al fine di predisporre una verifica circa il corretto utilizzo dei sistemi aziendali e la possibile violazione del sistema di protezione dei dati personali;
dunque, in base pag. 6 di 31 alla relazione tecnica che ne scaturì e dopo l'assunzione delle testimonianze dei soggetti coinvolti, l'Ufficio procedette con una Controparte_6
contestazione disciplinare nei confronti di , datata 29.11.2018, con la Pt_1
quale si rimproverò al dirigente, testualmente:
“- Di esser[si] procurato in maniera illecita mail scambiate tra indirizzi di posta elettronica aziendale diversi dal suo, accedendo ad un account aziendale di un altro utente ( ); Parte_2
- Di avere predisposto in orario di lavoro e utilizzando a scopi personali strumentazione aziendale a Lei consegnata per ragioni di lavoro, un dossier poi inoltrato a cinque dirigenti o Direttori dell'Azienda e a un'OO.SS.;
- Di avere estratto dal sistema informativo aziendale e allegato al dossier la documentazione sanitaria riferita a 5 pazienti, la quale non poteva essere trattata per finalità diverse da quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del paziente;
- Di avere fatto 17 accessi in data 27.03.2018 dalle ore 20.22 alle ore 20.43 al
DSE del paziente I.F., utilizzando il suo account aziendale mentre si trovava al lavoro in un turno di guardia notturno, non per ragioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione del paziente ma per ragioni squisitamente personali;
di avere stampato alle 20.42 dello stesso giorno un referto di consulenza cardiologica del paziente I.F. e di averlo allegato al dossier tra i documenti contrassegnati dalla lettera “c”;
- Di avere sistematicamente agito con le modalità di cui sopra, entrando nel DSE di molteplici pazienti non per ragioni di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione, come risulta dal fatto che da un controllo riferito al periodo
01.03.2018 – 31.08.2018, in almeno 317 occasioni l'accesso effettuato non riguardava pazienti in carico ad uno del P.S. aziendali;
ricoverati in degenza presso strutture ospedaliere dell'Azienda oppure presenti nelle liste ambulatoriali nella data di accesso alla posizione o nei tre giorni immediatamente precedenti ad essa;
pag. 7 di 31 - Di avere inoltrato i dossier in questione a cinque dirigenti o Direttori dell'Azienda e a un'OO.SS., senza neppure preoccuparsi di rendere illeggibili i dati personali e sanitari dei pazienti, dati che sono stati maldestramente coperti con un pennarello, rimanendo però perfettamente leggibili, consentendo in questo modo ai destinatari di prendere visione con facilità di tali informazioni
(es. nominativo, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, diagnosi, esiti di esami strumentali, valutazioni cliniche, terapie, ecc.) e determinando in questo modo un data breach ai sensi della normativa sulla privacy. Si evidenzia che, fatta salva l'oggettiva illiceità di trattare dati sanitari per ragioni non consentite, sarebbe stato estremamente semplice rendere perlomeno anonimi i pazienti coinvolti, cancellando con cura i loro nominativi, precauzione che invece non è stata presa. In un caso i dati personali di un paziente non sono stati neppure cancellati, sia pure maldestramente, ma sono rimasti completamente visibili;
- La S.V. poteva ovviamente segnalare comportamenti ritenuti non corretti tenuti nei suoi confronti da altri dipendenti dell' , non vi era però alcuna CP_1 ragione di corredare tale segnalazione con documentazione sanitaria, a maggior ragione senza averla neppure resa anonima, con l'aggravante di avere inoltrato questa documentazione non solo a Dirigenti / Direttori dell' ma CP_1 addirittura ad un OO.SS. ( , tra l'altro di un'altra Azienda Persona_3
Sanitaria (…)”. Contr
All'esito del procedimento disciplinare così instaurato, l' ritenne provate tutte le condotte, ad eccezione della prima, giungendo a comminare la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dall'attività in libera professione intramoenia, in questo giudizio impugnata, comunicatagli il 04.03.2019 e irrogatagli per sei mesi, dal 01.04.2019 al 30.09.2019.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure riteneva infondate le censure avanzate dal ricorrente al provvedimento disciplinare.
Nello specifico, riteneva insussistente la lamentata genericità degli addebiti posto che dalla stessa documentazione prodotta da già in sede Pt_1
pag. 8 di 31 di audizione disciplinare, era emerso che aveva ben compreso quali fossero gli addebiti avendo avuto modo di approntare le proprie difese.
Inoltre, quanto alla lamentata carenza di specificità della contestazione, il
Giudice di primo grado, precisando che tale aspetto deve valutarsi in relazione ai fatti (dunque le condotte contestate) e non alle norme violate, rigettava la censura rilevando l'analitica indicazione, nel provvedimento disciplinare, delle condotte incriminate.
Inoltre, quanto alla lamentata intempestività dell'azione disciplinare, dopo aver richiamato il consolidato orientamento secondo cui i termini di cui all'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001 decorrono dalla conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, li riteneva rispettati posto che il Direttore Amministrativo aveva ricevuto la relazione dal responsabile informatico in data 02.10.2018 e aveva Contr inviato la segnalazione all il 10 ottobre 2018; tuttavia, posto che tale segnalazione non conteneva ancora tutti gli elementi necessari alla contestazione, Contr l' dovette svolgere altri accertamenti - che si sostanziarono nell'istruttoria orale del 5 novembre 2018 - per poi inviare la contestazione disciplinare in data
29 novembre 2018.
Quanto alla dedotta infondatezza della contestazione disciplinare, il
Giudice di prime cure riteneva che non avesse offerto smentita circa la Pt_1
commissione dei fatti a lui addebitati, essendosi limitato solo a correggere una data e a dedurre, a fondamento del suo operato, una finalità lavorativa e non personale. Il giudicante riteneva, invece, che la predisposizione del dossier e la stampa degli allegati in orario di lavoro e con strumenti messi a disposizione dall' non potesse essere stata funzionale all'attività lavorativa;
reputava CP_1 piuttosto che la visione dei referti fosse prodromica a rivedere i referti stessi per poter tutelare la propria posizione rispetto alle critiche ricevute.
Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva accertata la divulgazione dei dati personali e sanitari dei pazienti (c.d. data breach), essendo stati questi oscurati in modo grossolano ed essendo stati inviati a destinatari (Sindacato e Dirigenza
pag. 9 di 31 dell' stessa) che non avrebbero – diversamente – potuto accedere a quei CP_1 dati.
Il Giudice metteva altresì in rilievo che il medico avrebbe potuto agire in sua tutela nei confronti del datore di lavoro senza trasmettere i DSE o parti di questi ai dirigenti dell'Azienda e a soggetti terzi quali il Sindacato.
Perciò giungeva a ritenere legittima e proporzionata la sanzione applicata, così rigettando sia la domanda principale di annullamento sia la domanda subordinata di rideterminazione della sanzione, evidenziando - con riguardo a tale ultima istanza - come il ricorrente non avesse dedotto il difetto di proporzionalità, deduzione ritenuta indefettibile, come da richiamata costante giurisprudenza di legittimità.
Quanto alle condotte mobbizzanti, il Giudice di prime cure riteneva che il ricorrente, nonostante la copiosa documentazione prodotta, non avesse assolto il proprio onere probatorio rispetto agli elementi costitutivi del mobbing e che neppure le prove assunte consentissero di ritenere sussistenti tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie e, rigettando la domanda, riteneva assorbite le conseguenti pretese risarcitorie del ricorrente.
Quanto alla richiesta indennità per l'incarico C2, il Giudice di prime cure riteneva che questa - corrispostagli durante la copertura dell'incarico dirigenziale nominato “osservazione breve ed intensiva” nell'unità di Pronto soccorso - non gli spettasse in ragione del passaggio all'U.O. di cardiologia, avvenuto su richiesta dello stesso , con domanda presentata il 24.11.2010 e accolta il Pt_1
27.01.2011.
3. Con atto di appello tempestivamente depositato, interponeva Pt_1
appello avverso la sentenza di cui in epigrafe chiedendone l'integrale riforma, formulando i seguenti motivi di appello:
I. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto fondati i fatti posti alla base del provvedimento disciplinare: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere pag. 10 di 31 e/o vizio di motivazione»: deduceva errori del Giudice di prime cure consistenti: i. nel ritenere che non avesse contestato i Pt_1
comportamenti a lui addebitati, posto che - al contrario - egli aveva contestato le illazioni relative alla provenienza della documentazione del dossier e la predisposizione durante l'orario di lavoro;
ii. nel ritenere che il provvedimento disciplinare non fosse ritorsivo, mentre invece i testi avevano riferito su una simile volontà della dott.ssa
; iii. nel ritenere che il dottore avesse predisposto il dossier Per_1 in orario lavorativo e avesse fatto 5 accessi illegittimi al DSE, deducendo che - al contrario – erano state rispettate le prescrizioni contenute nelle “Linee guida” in materia di dossier sanitario, posto che non esiste un termine temporale per accedere ai fascicoli sanitari dei pazienti e che egli aveva compiuto l'accesso al fine di accertarsi di non aver commesso gli errori che gli venivano attribuiti;
iv. nel ritenere che il dottore avesse fatto 317 accessi illegittimi al DSE, che invece si potevano giustificare su finalità diverse da quella canoniche, motivo per cui lo stesso Regolamento prevede una modalità di accesso forzato;
v. nel ritenere sussistente la violazione della privacy dei pazienti, mentre deduceva di aver trattato i dati dei pazienti Pt_1
perseguendo un suo legittimo interesse ex art. 6 lett. F GDPR e che il
“data breach” era ascrivibile, piuttosto, alla prassi aziendale che permette la diffusione dei dati dei pazienti;
vi. nel rigettare la richiesta conversione della sanzione disciplinare in sanzione più lieve, avendo lamentato – a dispetto di quanto scritto dal Giudice di primo grado - il difetto di proporzionalità della stessa;
II. «erroneità della sentenza impugnata per [aver] ritenuto insussistenti i vizi procedurali del procedimento disciplinare: erronea applicazione della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale in materia»: deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la contestazione disciplinare: i. difettava del carattere della pag. 11 di 31 specificità in quanto il generico richiamo dell'amministrazione a interi provvedimenti normativi non avrebbe permesso ad di Pt_1
comprendere la rilevanza disciplinare dei comportamenti contestatigli;
ii. era tardiva rispetto al termine di 10 giorni per la segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare (deducendo che i Direttori destinatari del dossier di avevano avuto notizia del fatto il Pt_1
16.08.2018, ma avevano segnalato ai sensi dell'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001 in data 11.10.2018) e di 30 giorni per la contestazione dell'addebito (deducendo che la segnalazione era datata 11 ottobre
2018 mentre la contestazione era del 29 novembre 2018 e rilevando che tale violazione comporta la decadenza dell'azione disciplinare);
III. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto insussistenti le condotte mobbizzanti: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere e/o motivazione contraddittoria»: deduceva che, a dispetto di quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, il ricorrente aveva fornito prova sia delle condotte mobbizzanti (documentalmente e per testi) sia delle conseguenti ripercussioni sulla salute psico-fisica del ricorrente;
IV. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure non statuito in merito alla subordinata domanda di straining: omessa pronuncia»;
V. «erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto insussistente il diritto all'incarico professionale c2: omessa e/o erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e/o omesso esame di circostanze rilevanti al fine di decidere»: deduceva che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la cessazione della posizione C2 (verificatasi dal febbraio 2011) conseguiva all'inquadramento del Dott. come dirigente Pt_1 medico assegnato all'U.O. Cardiologia (verificatasi a far data dal pag. 12 di 31 febbraio 2012), così erroneamente ritenendo correlati due eventi che cronologicamente non lo sono.
4. Si costituiva l'appellata – datrice di lavoro, come indicata in CP_4
epigrafe – che contestava ogni profilo sostanziale e formale, in fatto e diritto, reiterando le deduzioni già svolte in I grado, con articolata memoria difensiva (e comodi richiami ipertestuali), opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante e instando per il rigetto dell'appello nel merito, col favore delle spese del grado di giudizio.
5. Tanto quanto allo svolgimento processuale, la Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti, con rigetto di ogni istanza istruttoria da ritenersi del tutto superflua – che l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame.
6. Quanto al I motivo di gravame - articolato in realtà (cfr. sopra, pag. 10-11) in più censure mosse alla sentenza di I grado quanto alla ritenuta sussistenza dell'addebito - questa Corte ritiene che, come condivisibilmente esposto dal
Tribunale - IT non abbia negato di aver tenuto le condotte contestategli, dovendosi perciò avallare pienamente le considerazioni svolte sul punto specifico dal giudice di prime cure laddove afferma: “(…) non può essere condiviso l'ulteriore motivo di impugnazione, ovvero quello relativo all'infondatezza dei fatti posti alla base del provvedimento, dal momento che il dott. mai ha Pt_1 contestato – se non in modo privo di rilievo in relazione alla correttezza di una data erroneamente indicata nella contestazione – 27.03 in luogo del corretto
27.07 e in relazione allo scopo – lavorativo e non personale, per il quale avrebbe predisposto il dossier, di aver posto in essere i comportamenti addebitategli. A ciò consegue l'irrilevanza della circostanza, seppur confermata in sede di istruttoria , che la dott.ssa fosse solita lasciare ad altri medici del Per_1
reparto le proprie credenziali per accedere ai diari sanitari dei pazienti. Il ricorrente ha diversamente tentato di confutare la rilevanza disciplinare delle condotte contestate, sostenendo che la risposta sanzionatoria dell'azienda era pag. 13 di 31 stata in realtà null'atro che “l'apice di una serie di condotte vessatorie poste in essere nei confronti del ricorrente”. (pag. 7 della sentenza di I grado).
, infatti - come peraltro emergente già dalle dichiarazioni rese dal Pt_1
medesimo in sede di audizione disciplinare - sostanzialmente ammetteva gli addebiti (cfr. doc. 26 allegato al ricorso di I grado), tentando di giustificarli.
Deduceva, nello specifico, che a fondamento del suo agire vi era una finalità diversa da quella indicata dall' in tal senso significativo è quanto emerge CP_4
dal ricorso introduttivo del I grado laddove lo stesso esponeva: “La Pt_1 documentazione allegata alla lettera del ricorrente era presente, tranne un'unica eccezione, nella busta rinvenuta dal Dott. (la stampa risale al momento Pt_1
in cui sono effettuate le consulenze, come si vede da data ed ora ivi riportati).
Poiché nella documentazione lasciata al Dott. erano riportate Pt_1
affermazioni di forte critica in relazione al suo operato (specie in riferimento ad asseriti errori grossolani nell'inquadramento clinico e nella gestione dei pazienti), il ricorrente, al fine di tutelare la propria professionalità e verificare se effettivamente vi erano stati errori nelle diagnosi (a salvaguardia della cura del paziente), ha ritenuto doveroso verificare la fondatezza o meno di quanto affermato dai colleghi. Pertanto, gli accessi sono peraltro giustificati dalla necessità di rivalutazione e verifica del caso trattato come è previsto nello stesso
“Regolamento aziendale per la corretta gestione del Dossier Sanitario
Elettronico del Paziente” alla voce “Altre modalità di accesso ai dati” (doc. 33, pag. 4).”
Quanto alla dedotta ritorsività del provvedimento disciplinare, si rileva che la patente acrimonia della dott.ssa nei confronti di pur Per_1 Pt_1 pacificamente emersa dalle testimonianze assunte, non assume rilievo laddove si consideri che il provvedimento disciplinare è stato irrogato da un soggetto Contr distinto, ossia dall' , previo espletamento di specifico e non contestato iter.
Per quel che attiene alla predisposizione del dossier in orario lavorativo, occorre rilevare che i riferimenti contenuti nell'appello alle dichiarazioni dei testi che negavano di aver visto predisporre il dossier in orario di lavoro, non Pt_1
pag. 14 di 31 sono invero idonee ad integrare valida contestazione dell'addebito, dovendosi osservare che unico soggetto interessato alla predisposizione del dossier non poteva che essere , il quale tentava di dare giustificazione al suo operato Pt_1
affermando: “Poiché nella documentazione lasciata al Dott. erano Pt_1 riportate affermazioni di forte critica in relazione al suo operato (specie in riferimento ad asseriti errori grossolani nell'inquadramento clinico e nella gestione dei pazienti), il ricorrente, al fine di tutelare la propria professionalità e verificare se effettivamente vi erano stati errori nelle diagnosi (a salvaguardia della cura del paziente), ha ritenuto doveroso verificare la fondatezza o meno di quanto affermato dai colleghi. Pertanto, gli accessi sono peraltro giustificati dalla necessità di rivalutazione e verifica del caso trattato come è previsto nello stesso “Regolamento aziendale per la corretta gestione del Dossier Sanitario
Elettronico del Paziente” alla voce “Altre modalità di accesso ai dati” (doc. 33, pag. 4).» (pagg. 18-19 del ricorso introduttivo del I grado di giudizio) e “il Dott.
, sensibilmente provato rispetto a quanto appreso dalla documentazione Pt_1 rinvenuta, aveva la necessità di verificare il fascicolo del paziente per controllare/accertarsi di non aver commesso effettivamente gli errori che gli venivano attribuiti. Il Dott. non nega quindi di aver effettuato più Pt_1 accessi, anzi, tale circostanza non fa altro che confermare il clima di forte ansia e stress lavorativo in cui il Dott. era costretto a prestare la propria Pt_1 attività. È in ogni caso fuori dubbio che il predetto comportamento non abbia avuto alcun profilo di illiceità né rilevanza disciplinare posto che è stato effettuato allo scopo di verificare la commissione di un eventuale errore clinico, quindi per una finalità di cura e nell'interesse del paziente e/o della collettività.
Sono comunque state rispettate le prescrizioni contenute nelle Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4.6.2015, che consente l'accesso al Dossier sanitario nel processo di cura del paziente. Le linee guida stesse precisano infatti che “deve essere consentito l'accesso a tutto il personale che a vario titolo interviene nel processo di cura, come ad esempio quello operante nel reparto in cui è ricoverato il paziente, o che è stato coinvolto nella richiesta di una pag. 15 di 31 consulenza o nell'ambito delle procedure di un trapianto”. Inoltre è previsto che: “l'accesso al dossier deve essere limitato, poi, al tempo in cui si articola il processo di cura, ferma restando la possibilità di accedere nuovamente al dossier qualora ciò si renda necessario in merito al tipo di trattamento medico da prestare all'interessato”. Ed ancora, vengono fatte rientrare, ad esempio, nella casistica delle ipotesi in relazione alle quali i professionisti generalmente accedono ai dossier: trapianti, richiesta di consulenza, guardia medica, richiesta di chiarimenti terapeutici da parte dell'interessato.” (pagg. 19-20 del ricorso in I grado).
È doveroso, peraltro, porre in rilievo che - diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ora appellante - gli accessi ai DSE pacificamente effettuati da
, devono ritenersi illegittimi in quanto non rientranti in nessuna delle Pt_1
finalità di cui al regolamento aziendale laddove consente tale attività (doc. 33 allegato all'atto d'appello; doc. 51 allegato alla memoria costituiva in appello).
In tal senso condivisibile è la difesa dell'appellata (cfr. memoria costituiva in appello, pagg. 8 e 9) laddove si afferma (con enfasi di chi scrive): “Il regolamento aziendale per la gestione dei DSE dei pazienti (doc. 51) prevede infatti, a pagina 3, che l'accesso ai dati sanitari è consentito per finalità di
“prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione”, vale a dire, l'accesso per i pazienti in carico ai Pronto Soccorso, per quelli ricoverati o per quelli nelle liste ambulatoriali.”; ora, è pur vero che – sempre riprendendo la difesa di parte appellata – che il regolamento stesso, nel prosieguo (pag. 4) chiarisce “che, per quanto precisa possa essere la previsione, “non è possibile prevedere tutte le fattispecie nelle quali i professionisti possano avere necessità” di accedere ai
DSE ma chiarisce, senza tema di smentita, che tali accessi “alle informazioni cliniche dei pazienti” possono avvenire solo “per fini di cura”. Emerge quindi, dalla lettura del regolamento che esso stesso prevede una modalità di accesso
“forzata” da parte dei medici e dei soggetti autorizzati, ma solo laddove sia necessario per finalità di cura;
da condividere è, pertanto, anche la parte della Parte comparsa di costituzione in appello di laddove si legge: “È quindi vero e pag. 16 di 31 ovvio che, dal punto di vista tecnico, un medico può accedere ai fascicoli sanitari di qualunque paziente: potrebbe infatti essere necessario ed urgente anche per salvargli la vita. Ciò non significa però che un medico possa accedere a tali fascicoli quando vuole e per qualunque ragione, …o senza alcuna ragione.”.
Corretta deve ritenersi, altresì, la statuizione del giudicante di primo grado
- quanto alla ritenuta sussistenza della violazione della privacy dei pazienti, in quanto il tentativo di cancellare i nomi dei pazienti non si è rivelato idoneo a raggiungere lo scopo, dato il carattere grossolano dell'operazione (cfr. la copia del dossier allegata alla memoria di costituzione dell'appellato, che sul punto si considera più attendibile perché non proveniente dalla parte interessata ad effettuare la cancellazione dei dati, agli allegati B, C, N2, dove nonostante la cancellazione, sono ben leggibili i dati dei pazienti a cui i referti si riferiscono), dovendosi ancora una volta avallare le incontrovertibili valutazioni svolte dal giudicante di I grado laddove si determina come segue: “In ultimo, anche la divulgazione dei dati personali e sanitari dei pazienti è circostanza documentale e prive di rilievo sono le difese svolte da parte ricorrente. Irrilevante è infatti che siano stati trasmessi in allegato al dossier solo alcuni referti – singoli episodi di cura e non interi DSE, dal momento che i dati personali e sanitari erano comunque oscurati in modo incompleto e grossolano, addirittura nella copia indirizzata al Direttore Generale in parte perfettamente visibili, e quindi la loro trasmissione ha generato il “data breach” lamentato da parte dell' , con CP_1
le relative conseguenze. Anche la circostanza che i destinatari dei dossier fossero tenuti al segreto professionale non può essere considerata circostanza idonea ad escludere la rilevanza disciplinare di quanto addebitato in ragione del fatto che nessuno dei destinatari avrebbe avuto titolo per accedere ai dati e quindi avrebbe potuto accedere a dette informazioni con conseguente compromissione del diritto alla riservatezza dei pazienti.” (pagg.
8-9 della sentenza di I grado).
Alla luce di quanto esposto, ritenuta la sussistenza degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare come sopra richiamata, deve ritenersi pag. 17 di 31 proporzionata la sanzione inflitta ad – con assorbimento di ogni altra Pt_1 questione sul punto, da ritenersi ultronea – dovendosi richiamare, sul punto specifico, l'art. 8 del CCNL – “
[...]
Controparte_7
(allegato alla comparsa di costituzione di parte appellata quale doc
[...]
21) – che espressamente prevede quanto segue: “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica per:
(…)
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
(…)
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7”.
Tanto premesso, si ritiene che la volontaria condotta certamente riferibile all' – di fatto consistita nella reiterata violazione della riservatezza dei Pt_1 pazienti e della sicurezza dei dati dell' per il perseguimento di finalità CP_4
personali - sia riconducibile, quantomeno, all'ipotesi di cui al punto i); condotta di gravità tale da aver giustificato la più pesante tra le sanzioni disciplinari comunque di tipo conservativo, considerazione conclusiva che non residua spazio per la valutazione di una sanzione leviore.
Alla luce di quanto esposto, deve pervenirsi alla declaratoria di infondatezza del I motivo di gravame.
7. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame, così confermandosi le statuizioni del Giudice di I grado in punto di specificità e di tempestività della contestazione disciplinare.
In proposito, il carattere della specificità emerge in modo patente dalla mera lettura del provvedimento di contestazione, da cui si trae l'elenco analitico delle condotte addebitate ad , Pt_1
rappresentazione sufficiente a rendere concreta la difesa del lavoratore.
pag. 18 di 31 Tale valutazione – già espressa dal giudice di prime cure laddove afferma:
“Il ricorrente ha impugnato la sanzione lamentando in primo luogo la genericità degli addebiti e di conseguenza l'impossibilità di comprendere quali fossero le norme violate e di approntare quindi le proprie difese. L'assunto non può essere condiviso dal momento che, anche solo la copiosa documentazione prodotta in sede di audizione dal ricorrente dimostra come egli avesse compiutamente compreso gli addebiti mossi a suo carico e che, allo stesso modo, non sia stato limitato il diritto di difesa. Inoltre, la specificità della contestazione, da valutarsi in relazione ai fatti – comportamenti e condotte e non alle norme violate (cfr.
Cass. 4073/1987 e succ. conf.) comunque tutte elencate in calce al provvedimento, non può che rilevarsi dal tenore dell'analitico elenco delle condotte ascritte e dal richiamo espresso alle fonti – esiti dell'indagine interna, contenuto nella parte introduttiva e poi allegati alla contestazione stessa.” (da pagg.
6-7 della sentenza di I grado) - si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità laddove afferma che (con enfasi di chi scrive): “In tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (ex plurimis Cass. n. 10662/2014).” (Cassazione civile sez. lav., 28/01/2025, n.1998).
È peraltro da porre in rilievo – al fine di evidenziare come abbia Pt_1
avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa in conseguenza della chiara esposizione dei fatti al medesimo addebitati - che già nella memoria depositata a mani in sede di audizione disciplinare (cfr. doc. 11 allegato alla memoria di Parte costituzione dell' in I grado), il cardiologo aveva approntato le difese poi, sostanzialmente, riproposte in giudizio.
Inoltre, la contestazione deve dirsi tempestiva, perché rispettosa dei termini di cui all'art. 55-bis co. 4 del d.lgs. 165/2001.
pag. 19 di 31 Giova sul punto premettere che – come correttamente ricordato dal Giudice di prime cure - “Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui i termini di cui al co.4 dell'art. 55 bis D. Lgs 165/2001 decorrono dalla conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, come anche che, “Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4,
d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” Cass. 14896/2024.” (da pag. 7 della sentenza di I grado); se ne inferisce che, secondo l'interpretazione costante della Cassazione sul tema, i predetti termini decorrono dal momento in cui la P.A. raggiunge la piena conoscenza dei fatti rilevanti, anche a seguito dell'eventuale attività istruttoria che dovesse rendersi necessaria, dovendosi richiamare sul punto – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. - la recente pronuncia della Cassazione, sez. lav.,
21/05/2025, n.13620, secondo cui: “È altresì consolidato l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia "qualificata" e idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18362/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (cfr. Cass. n.
35061/2023 ed i richiami ivi contenuti). Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto " è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad pag. 20 di 31 un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità" (Cass. n. 33236/2022).”
Calando l'insegnamento della Suprema Corte nel fatto che qui interessa, documentalmente emerge come il Direttore Sanitario Dott. in data CP_8
01.09.2018, avesse chiesto l'attivazione dell'istruttoria interna per indagare circa la possibile violazione, da parte di , della disciplina in materia di utilizzo Pt_1
degli strumenti aziendali (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione Parte dell' in I grado); tale richiesta veniva riscontrata in data 02.10.2018, quando il Direttore dell' inviava al primo una sua Parte_5 Per_4
Parte relazione (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' in I grado).
In seguito, il Direttore sanitario, venuto a conoscenza delle condotte realizzate da Contr
, inviava la segnalazione all' l'11 ottobre 2018 (cfr. doc. 5 allegato Pt_1
Parte alla memoria di costituzione dell' in I grado).
Emerge, dunque, incontrovertibilmente come il termine di 10 giorni - entro il quale il responsabile della struttura deve segnalare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza - sia stato rispettato.
Quanto al secondo temine fissato dalla norma sopra richiamata, occorre rilevare come la segnalazione del direttore sanitario non contenesse tutti gli Contr elementi necessari alla contestazione;
ciò aveva determinato l' a svolgere approfondimenti quale l'istruttoria orale del 05.11.2018 (cfr. doc. 7 allegato alla Parte memoria di costituzione dell in I grado).
Ne seguiva l'invio – in data 29.11.2018 - della contestazione disciplinare: Part emerge quindi, che tra la completa conoscenza dei fatti da parte dell' e la contestazione è trascorso un periodo di tempo rispettoso dei termini di legge.
Alla luce di tutto quanto esposto si perviene al rigetto anche del motivo di gravame trattato.
8. Quanto al terzo motivo di gravame - relativo alla dedotta sussistenza di condotte mobbizzanti – doveroso è il preliminare richiamo alla consolidata pag. 21 di 31 giurisprudenza secondo cui l'onere della prova degli elementi costitutivi del mobbing gravano sul lavoratore [cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/11/2024 - ud.
24/10/2024, dep. 14/11/2024 - n. 29400: “(…) il lavoratore che denunci la ricorrenza di un'ipotesi di mobbing deve non solo allegare l'inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno eventualmente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma, in aggiunta a ciò, è tenuto a dimostrare anche il menzionato intento persecutorio
(Cass., Sez. L., n. 10992 del 9 giugno 2020).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing grava, per le ragioni esposte, sul lavoratore e non sulla P.A.”].
Ebbene, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi sopra esposti, condividendosi perciò le conclusioni cui è pervenuto secondo cui: “(…) nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie azionata è stato allegato e provato in modo esauriente. La genericità delle allegazioni di cui al ricorso, che in pratica rinvia a numerosi documenti – indicati anche nella presente sentenza, relativi a scambi epistolari tra colleghi e tra il dirigente di reparto dott.ssa e il ricorrente, non consente di comprendere in cosa Per_1 sia effettivamente consistita la molteplicità di comportamenti mobbizzanti. In altri termini e facendo riferimento alle condotte più gravi tra quelle denunciate, dalla narrativa del ricorso non è dato comprendere in che termini e quando vi sarebbe stata la discriminazione ed esclusione dall'attività di reparto con l'isolamento dallo svolgimento delle attività proprie del dirigente medico, quale tipo di penalizzazione professionale abbia subito e quale progressione di carriera sia stata ostacolata. Nulla quindi può dirsi provato dalla copiosa documentazione versata in atti della quale solo parte resistente – essendo per ovvie ragioni a conoscenza dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, è stata in grado di fornire una spiegazione dalla quale comunque non si evince, a parere di questo giudice, nulla riconducibile a condotte di vessazione e penalizzazione in danno del dott. .” (da pagg. 11-12 della sentenza di I grado). Pt_1
pag. 22 di 31 Risulta, peraltro, sul tema specifico, condivisa da questa Corte la disamina delle allegazioni di offerta da parte appellata nella memoria di Pt_1
costituzione per il presente grado, in cui l' elenca Controparte_1
analiticamente – enunciandone il contenuto e smentendo le allegazioni del cardiologo – i documenti che secondo la prospettazione del medico dimostrerebbero il mobbing da questo subito. Si legge infatti nella memoria
(pagg. 16-19)2: «Le circostanze che seguono sono quelle richiamate alle pagine
10 e 11 della sentenza e riportate a pagina 32 del ricorso in appello.
3.1.1. Asserita discriminazione ed esclusione dall'attività di reparto.
L'asserita discriminazione sarebbe documentata dagli allegati B, C, D, I, N,
O, U, V, T e Z al solito dossier (doc. 1).
Gli allegati B (doc. 16), C (doc. 15) e D (doc. 17) sono mail con le quali la dottoressa , superiore diretta del ricorrente, si lamenta con alcuni Per_1 colleghi dei comportamenti del dottor . Pt_1
Al di là della possibile fondatezza delle lamentele, nelle mail la dottoressa espone, senza eccessi, circostanze realmente accadute. Esse non Per_1
documentano pertanto alcuna discriminazione.
L'allegato I (doc. 22) è una mail con la quale è lo stesso a Pt_1 lamentarsi di una altra collega con i superiori.
L'allegato N (docc. 18-20), è la mail con la quale il dottor Persona_5 trasmise alla dottoressa i documenti relativi a due 'incident report' Per_1
compilati dalla dottoressa Sono documenti relativi a ipotetici errori Per_6 nella gestione di due pazienti che, secondo la dottoressa avevano Per_6
determinato rischi per i pazienti stessi e per l'azienda. Uno dei medici coinvolti pag. 23 di 31 era il ricorrente, ma, anche in questo caso, si tratta di fatti veri esposti in modo asettico.
Gli allegati O (doc. 23) e U (doc. 24), sono uno scambio di mail circa le modalità di prescrizione dei farmaci dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso.
All'esito di quelle mail i superiori del ricorrente riconobbero la correttezza delle sue osservazioni.
L'allegato T (doc. 25) è uno scambio di mail tra e i suoi colleghi e Pt_1
superiori riguardo le modalità di prescrizione di un particolare tipo di farmaci, i c.d. NAO. Dalle mail si evidenziano divergenze di opinioni, ma nessuno aggredisce o discrimina nessun'altro.
L'allegato V (doc. 26) è la mail con la quale la dottoressa Per_1 trasmetteva alla dottoressa i turni del reparto cardiologia, rilevando Parte_7
le difficoltà dell'intero reparto.
L'allegato Z (doc. 27) è infine la risposta polemica di a una mail Pt_1
'organizzativa' inviata a diversi colleghi, lui compreso, dalla dottoressa nel 2014. Per_1
Come rilevato dalla giudice di primo grado (sentenza p. 12), nessuno dei documenti richiamati prova discriminazioni o esclusioni del ricorrente.
3.1.2. Asserita penalizzazione professionale.
Secondo l'appellante la sua ipotetica penalizzazione professionale sarebbe provata dagli allegati F e G (docc. 28 e 29) al 'solito' dossier.
Dall'allegato F emerge che la dottoressa , nel 2017, chiese al Per_1 dottor di considerare le difficoltà di relazione con il dottor e con Per_2 Pt_1
altri due medici al momento delle valutazioni annuali.
Dall'allegato G emerge che la richiesta della dottoressa non Per_1 portò a nulla.
3.1.3. Ipotetica esclusione dalla progressione di carriera.
L'esclusione dalla progressione di carriera sarebbe documentata dagli allegati F, G e Q al dossier (docc. 28-30).
pag. 24 di 31 Gli allegati F e G sono quelli esaminati qui sopra e non hanno nulla a che fare con le progressioni di carriera.
L'allegato Q riguarda invece la richiesta del ricorrente del mantenimento del compenso per incarico professionale di alta specializzazione C2, sulla quale si tornerà più avanti (infra, cap. 4).
Nessuno dei documenti richiamati evidenzia però vessazioni nei confronti del dottor . Pt_1
3.1.4. Il lamentato clima intimidatorio.
Il dottor continua anche in appello a lamentare un ipotetico clima Pt_1
intimidatorio, ma non deduce alcuna circostanza specifica. Dall'insieme dei documenti e delle circostanze emerse anche dalle prove testimoniali, come rilevato dalla giudice di prime cure, emerge una certa difficoltà dei rapporti tra lui e la dottoressa , ma nulla che vada al di là della conflittualità Per_1 fisiologica che può talvolta manifestarsi negli ambienti di lavoro.
3.1.5. Ipotetico diniego immotivato delle ferie.
Il ricorrente sostiene che gli sarebbero state negate le ferie senza motivo e richiama uno scambio di mail (allegato A al dossier, doc. 31) con la dottoressa riguardanti 3 giorni di ferie ad agosto 2018, dove si Per_1 evidenzia la volontà di concordare insieme il modo per 'accontentare' tutti, pur dovendo coprire anche i turni più scomodi.
Dall'indagine condotta dall' (doc. 2) a seguito della ricezione del CP_4
dossier, fu confermata l'assenza di disparità tra le ferie del dottor e Pt_1 quelle degli altri medici della cardiologia di Fiorenzuola e la circostanza è pure confermata dalla testimonianza della dottoressa richiamata da Tes_1 controparte nell'appello (appello, p. 36).
3.1.6. Diritto alla formazione e allo studio.
Il dottor sostiene anche che, come risulterebbe dall'allegato E al Pt_1 dossier (doc. 32), l' avrebbe ostacolato il suo diritto alla formazione e allo CP_4
studio. Ma il documento richiamato è una mail della dottoressa al Per_1
pag. 25 di 31 dottor con la quale ella si lamenta dei rapporti difficili con il ricorrente. Per_2
Rispetto al tema essa è quindi irrilevante.
Il secondo documento col quale l'appellante pretenderebbe di sostenere la sua doglianza (l'allegato H al dossier, doc. 33) è un'altra mail con la quale il dottor conferma alla dottoressa che, se è iscritto a Per_2 Per_1 Pt_1
un master, ma non lo ha comunicato all'azienda, non può pretendere permessi di studio.
La conclusione è ineccepibile.
3.1.7. Altri ipotetici comportamenti vessatori.
Come già aveva fatto in primo grado, il dottor richiama poi come Pt_1
condotte in ipotesi mobbizzanti o 'strainizzanti', altre disorganiche circostanze
(appello, pp. 33-37) riconducibili al presunto tentativo di ostacolare la sua attività libero-professionale; all'esclusione dal reparto;
all'esclusione dalla formazione aziendale;
all'atteggiamento sprezzante di derisione;
all'organizzazione del lavoro che avrebbe portato a periodi di sovraccarico alternati a periodi con orari ridotti;
all'inserimento in turni con più attività contemporanee da svolgere oppure con una programmazione che eccedeva i posti previsti;
al rifiuto del cambio turno dopo la notte;
all'impedimento a partecipare agli obiettivi di budget;
all'abbassamento del voto nella scheda di valutazione ancorché successivamente modificato.
Come giustamente rilevato dal giudice del lavoro di , esse sono tutte CP_1
inconsistenti, come risulta dall'esame dei documenti avversari che dovrebbero confermarle e dalle stesse prove testimoniali trascritte nell'atto di appello.
Così la mail prodotta come documento 10 dal ricorrente conferma le difficoltà organizzative del reparto e la limitatezza degli strumenti a disposizione. Essa documenta la necessità di fissare turni per tutti i medici, in particolare, per lo svolgimento di attività libero professionale intra-moenia. E che il problema riguardasse tutti i medici è stato confermato anche dalle prove testimoniali chieste da controparte, come rilevato con puntualità dalla giudice di primo grado (sentenza, p. 12).
pag. 26 di 31 Allo stesso modo, il documento 12 avversario (corrispondente all'allegato H già richiamato, doc. 33), non dimostra, come vorrebbe controparte, la sua esclusione dalla formazione aziendale, ma documenta i tentativi di organizzare la partecipazione di tutti i medici alla formazione, garantendo al contempo la copertura dei turni di servizio. E pure i documenti 13 (lamentele sui turni assegnati e risposta del dottor e 14 (mail tra il ricorrente e la dottoressa Per_2
, riguardanti l'organizzazione dei turni) confermano di nuovo, così Per_1
come le testimonianze trascritte dall'appellante (appello, pp. 34-36), le difficoltà che la responsabile del servizio aveva ad organizzare i turni e che riguardavano tutti i medici.”.
Ebbene, le allegazioni di fanno riferimento a documenti da cui Pt_1 emerge un rapporto certamente non disteso tra lo stesso e i suoi colleghi - in particolare con la sua superiore dott.ssa - ma non si può per ciò solo Per_1 ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante in capo all'appellante, già ricorrente, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing di cui il medesimo assume di essere stato vittima.
Né valgono, a sconfessare questo convincimento, i richiami effettuati dall'appellante alle dichiarazioni testimoniali.
Quanto – nello specifico - al riferimento effettuato a pag. 33 dell'appello alle dichiarazioni della teste circa la ritenuta volontà della dott.ssa Tes_1
di ostacolare l'attività di libera professione del ricorrente attraverso Per_1
l'imposizione di un limite orario e la limitazione della refertazione degli holter
ECG in libera professione, emerge come questa non fosse una misura presa ad hoc per l'appellante; si trattava, piuttosto, di una misura organizzativa del lavoro che coinvolgeva tutti i medici dell'u.o., come emerge dalle dichiarazioni della teste (con enfasi di chi scrive): “Il teste risponde: “è vero, confermo la Tes_1
circostanza. Preciso che nel 2017 la dott.ssa aveva limitato l'orario Per_1 di utilizzo degli holter, mentre successivamente, mi sembra nel 2018, aveva limitato l'orario di utilizzo dell'ecocardio, predisponendo precise fasce orarie.
Se non ricordo male, la dott.ssa aveva sospeso l'utilizzo degli holter Per_1
pag. 27 di 31 per la libera professione. La limitazione era per tutti i medici, ma in pratica penalizzava solamente alcuni e, in particolare, quelli che facevano più attività libero-professionale. La limitazione riguardava gli orari pomeridiani”3.
Ed ancora, quanto alla programmazione dell'orario lavorativo denunciata dall'appellante come illegittima (cfr. pag. 34 dell'appello in cui si legge che la teste riferiva: “In merito ai turni, lo stesso dott. mi aveva Tes_1 Pt_1 mostrato gli orari dei turni. Vi erano delle settimane in cui lo stesso aveva turni di 25 ore e altre settimane di 57 ore. Ho fatto io i conti per verificare”4) le deduzioni dell'appellante trovano ferma smentita nella mail del dott. Per_2
(doc. 13 dell'appellante), in cui quest'ultimo spiegava al dott. come la Pt_1
distribuzione dei suoi orari lavorativi non superasse il limite massimo delle 48 ore settimanali su una media calcolata su quattro mesi.
Altresì destituita di fondamento è la censura circa la natura immotivata del diniego alle ferie (a cui si fa riferimento a pag. 36 dell'appello), come emerge
(ancora una volta) dalle dichiarazioni rese della teste che - alla domanda: Tes_1
“Vero è che già dal 2015 il Dott. ha riscontrato difficoltà nella Pt_1
concessione delle ferie estive” – rispondeva, pur confermando la circostanza (in quanto riferitale dallo stesso dott. e comunque per avere “sentito una Pt_1 conversazione tra la dott.ssa e la dott.ssa – evidenziando: “… Per_1 Per_7
che era l'anno 2018 e il dott. aveva già usufruito di due settimane di Pt_1 assenza per congedo matrimoniale in luglio e, pertanto, in agosto non avrebbe fatto altre ferie”5.
9. Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame.
Segnatamente questa Corte ritiene che, in merito alla domanda di straining
[con cui, testualmente, il ricorrente chiedeva di “(…) accertare […] l'illiceità e/o l'illegittimità […] della condotta posta in essere dalla nei Controparte_4
confronti del Dott. , a far data da luglio 2015 […] ed ancora oggi in atto, Pt_1 anche in quanto vessatoria, demansionante e/o comportante uno svuotamento pag. 28 di 31 dell'attività lavorativa del ricorrente e/o integrante gli estremi del mobbing e/o dello straining e comunque lesiva della salute e dell'immagine del ricorrente
(…)”] il Giudice di prime cure si sia pronunciato - ancorché implicitamente - rigettando la domanda, avendo inteso carente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, così come parimenti ritenuto in punto di mobbing: tale valutazione – così come ora esplicitata, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata sul punto specifico – vale a confutazione della ragione di appello esaminata.
10. Quanto al quinto motivo di gravame, si avallano – parimenti - le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, laddove ha confermato la ricostruzione offerta dall'odierna parte appellata, secondo cui la corresponsione dell'indennità di euro 503,12 mensili - che emerge documentalmente rispetto al mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 17-bis allegato al ricorso di I grado, dov'è presente la busta paga del predetto mese) e che, secondo le allegazioni di entrambe le parti, era stata corrisposta ad a partire da gennaio 2010 - dipendeva Pt_1 dallo svolgimento dell'incarico di alta specializzazione C2, denominato
“osservazione breve intensiva” presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso
(protrattosi da gennaio 2010 al 7 febbraio 2011); fu quindi correttamente revocata nel momento in cui il dottor cessò di lavorare in essa perché assegnatario Pt_1
di un incarico base presso l'U.O. di cardiologia, su richiesta avanzata dallo stesso in data 24.11.2010, accolta in data 27.01.2011 e divenuta operativa a partire dal
07.02.2011.
Dalla stessa produzione documentale di in primo grado emerge, tra Pt_1
l'altro, l'interlocuzione via mail (cfr. doc. 17-bis allegato al ricorso di I grado) tra e l'ufficio “Stipendi” dell' , che spiegava al primo che Pt_1 Controparte_1 già in data 31.07.2018 che l'indennità non gli era più dovuta perché lui stesso aveva chiesto di passare a ricoprire un incarico base presso l'unità operativa di cardiologia.
A nulla rileva il richiamo – per vero contenuto anche nella sentenza di I grado, ma (si ritiene) ad abundatiam – all'incarico dirigenziale svolto nell'unità
pag. 29 di 31 operativa cardiologica a partire dal 2012; invero, ciò che rileva - in via tranciante ed assorbente – è che l'indennità richiesta fosse legata ad attività svolta nel
Pronto Soccorso e che fosse venuta meno nel momento in cui il medico aveva cessato di prestare la sua attività in quello specifico reparto (il Giudice di prime cure scriveva, infatti, a pag. 13 della gravata sentenza, che: “Come si evince dalla compiuta ricostruzione di parte resistente, il dott. , nel corso dell'attività Pt_1 professionale alle dipendenze dell' aveva ricoperto, con decorrenza Parte_8
dal 1.01.2010 e su richiesta, un incarico dirigenziale professionale livello C2 denominato “osservazione breve ed intensiva” con correlato riconoscimento dell'indennità di funzione. Poi, su domanda presentata il 24.11.2010 e accolta il
27.01.2011, il ricorrente veniva assegnato alla UO di cardiologia e successivamente, sempre su domanda, nel febbraio 2012, inquadrato nella posizione di dirigente medico della cardiologia (incarico formalizzato con determina n. 105 del 2012) cui non accede l'indennità oggetto dell'istanza.
Consegue che l'indennità non è più dovuta dal momento del passaggio ad altra
UO oltre che ad altra funzione.”.
Infondata è, pertanto, la doglianza avanzata sul punto dall'appellante.
11. Alla luce di quanto esposto - assorbito ogni altro aspetto, questione, eccezione o deduzione non espressamente trattata - si perviene al rigetto dell'appello.
12. Cionondimeno, si ritiene di poter pervenire all'integrale compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio, ritenendo che il contesto di forte ed incontestata tensione in cui sono maturati i fatti sia valorizzabile ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
13. Infine, si rileva che, in ragione del rigetto del gravame, la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione – se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
pag. 30 di 31
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 21/08/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado di appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto, per ragioni di completezza, che nel corso della discussione svoltasi nell'ultima udienza, il difensore dell'appellante ha rappresentato al Collegio, come si legge nel verbale d'udienza, che «(…) consta, per notizie giornalistiche, che dalla premessa dei fatti che hanno portato al procedimento disciplinare per cui è causa è scaturito un procedimento penale che ha condotto alla condanna della dott.ssa ad un anno e dieci mesi di reclusione per peculato, (…)». Tale circostanza, tuttavia, Per_1 non assume alcun rilievo ai fini decisori in questa sede. 2 Quanto alle legittimità della tecnica motivazionale di rinvio agli atti di parte, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti” (conformi Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). 3 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado. 4 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado. 5 Cfr. verbale d'udienza del 27/05/2022 in primo grado.