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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
RG. N. 4115/2024
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Gisella Ciniglio Presidente dott. Gianluca Di Filippo Giudice dott.ssa Martina Fusco Giudice estensore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/02/2025; decidendo nel procedimento vertente tra:
in persona dell'Amministratore Unico, rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Francesco Maiorino
RECLAMANTE
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Cesare CP_1
Caroli;
RECLAMATO
OSSERVA
Con ricorso al collegio la proponeva reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1
23/10/2024 emessa dal giudice dott. Luigi Bobbio nell'ambito del procedimento di cognizione ordinaria avente r.g. n. 1166/2024, con cui il giudice istruttore negava la concessione dei termini ex art 171 ter c.p.c. e ammetteva le prove orali ex adverso articolate dalla controparte solo nelle note di trattazione scritta.
A sostegno del reclamo, nella specie, deduceva che il giudice istruttore non aveva emesso il decreto ex art 171 bis c.p.c. di conferma o di rinvio della prima udienza, da cui sarebbero ragionevolmente decorsi i termini ex art 171 ter c.p.c., ragion per cui si rendeva necessaria la fissazione di ulteriori termini, onde consentire l'articolazione dei mezzi istruttori.
Alla prima udienza fissata, la reclamante chiedeva nuovo termine per notifica, che veniva concesso. Si costituiva la reclamata, che eccepiva l'improcedibilità del reclamo per mancato rispetto del termine per notifica;
nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi addotti a fondamento dell'istanza.
All'udienza del 28/02/2025 il collegio si riservava.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
In materia di modifica e/o revoca delle ordinanze emesse nel corso del procedimento di cognizione, il codice di rito, all'art 177, stabilisce che “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre;
esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo”
L'art 245 c.p.c., in materia di ordinanze di ammissione dei mezzi istruttori, nulla statuisce in ordine alla impugnabilità del provvedimento, per cui deve senza dubbio ritenersi che le stesse rientrino nell'ambito di applicazione del citato disposto normativo.
Tale conclusione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare la Suprema Corte, con ordinanza n. 30161 del 22/11/2018, ha statuito che “le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove
e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata”.
Ne discende che la parte può richiedere la modifica e/o revoca dell'ordinanza qui reclamata innanzi al giudice istruttore del giudizio principale, in ogni momento fino alla decisione ed, eventualmente, anche in altro grado di giudizio, essendo, al contrario, inammissibile, lo strumento qui azionato.
Dalla pronuncia in rito nei termini sopra indicati, discende l'assorbimento di tutte le altre questioni, sia di rito che di merito, pure prospettate dalle parti.
Le spese di giudizio vanno rimesse al giudizio merito, trattandosi di procedimento in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) Dichiara il reclamo inammissibile;
b) spese al merito. depositato telematicamente in data 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Martina Fusco dott.ssa Gisella Ciniglio